Categoria: Personale della scuola
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IL MIUR RENDE NOTE LE MODALITA’ DELLE PROVE DI ACCESSO ALLE SSIS
IL MIUR RENDE NOTE LE MODALITA’ DELLE PROVE DI ACCESSO ALLE SSIS
Il MIUR ha definito – con decreto ministeriale del 12 aprile 2006 – le modalità di svolgimento e i contenuti delle prove per l’accesso alle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario relativi all’anno accademico 2006/2007.
Secondo tale decreto le Università emaneranno il bando di ammissione per esami e titoli e predisporranno la prova scritta ; si tratterà di cinquanta quesiti a risposta multipla ( una sola esatta tra le cinque indicate), di cui venti si riferiscono all’indirizzo prescelto dal candidato e trenta alla classe per la quale viene richiesta l’abilitazione (i contenuti di tali quesiti sono stati fissati a suo tempo dal decreto ministeriale n° 357 dell’11 agosto 1998).
I candidati classificatisi nella graduatoria – ottenuta dalla somma dei punteggi attribuiti ai titoli e alla prova scritta – entro il numero corrispondente al doppio dei posti messi a bando, dovranno sostenere una seconda prova, consistente in un colloquio o in un elaborato scritto.
Per la valutazione del candidato le commissioni giudicatrici utilizzeranno i seguenti criteri: quaranta punti riservati alla prova scritta, trenta per la valutazione dei titoli, trenta per la seconda prova, per un totale di 100 punti.
Da ricordare che i titoli validi per l’accesso alle Ssis consistono esclusivamente nel diploma di laurea ex lege 341/90 o nella laurea specialistica/magistrale ex DDMM 509/99 e 270/04, nonché nei diplomi delle Accademie di Belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati.
Il DM del 12 aprile 2006 riporta anche i calendari delle prove scritte (che si svolgono in date differenti a seconda degli indirizzi) e il dettaglio dei punteggi attribuibili ai vari titoli valutabili. -
Il 15 marzo è il termine ultimo per presentare la domanda per il part time
IL 15 MARZO 2006 E’ TERMINE ULTIMO PER PRESENTARE LA DOMANDA PER IL PART-TIME
(dall’art. 7 – comma 2 – della O.M. n.55 del 13.2.1998)
Scade il 15 marzo 2006 il termine per presentare le domande per il part-time per l’anno scolastico 2006/2007, che quest’ anno interessa anche i docenti di religione immessi in ruolo (quelli del 1° contingente).
L’istanza va presentata, tramite il dirigente scolastico, al CSA della provincia in cui si trova la sede di titolarità.
I rapporti di lavoro part-time possono essere costituiti nel limite del 25% delle rispettive dotazioni organiche provinciali di ciascun ruolo o classe di concorso il reclutamento del personale docente a tempo parziale avviene secondo la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da un contratto scritto e deve contenere l’indicazione della durata della prestazione lavorativa e decorre dal primo settembre di ciascun anno successivo all’accoglimento della domanda ( art. 1 del D.lvo del 24.7.2003 e comma 7 art.. 36 e art. 57 del CCNL 24.7.2003)
La prestazione di servizio in regime di part-time non fa venir meno gli obblighi di lavoro relativi alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, ai rapporti individuali con le famiglie e alla partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e di verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini intermedi e finali.
Le attività funzionali all’insegnamento e la partecipazione alle attività collegiali sono determinate, di norma, in misura proporzionale all’orario d’insegnamento e di servizio previsto dal rapporto di lavoro a tempo parziale.
Il personale docente con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo, né può fruire di benefici che comunque comportino riduzione dell’orario di lavoro, salvo quelli previsti dalla legge. (.art. 36 comma 8 CCNL 24.7.2003).
Il trattamento economico dei docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, sono comunque escluse le attività aggiuntive, salvo eventuali trattamenti accessori stabiliti dalla contrattazione decentrata.
I docenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei docenti a tempo pieno.
La durata del rapporto a tempo parziale è di due anni trascorsi i quali si può chiedere il ritorno al tempo normale; è riconosciuta la facoltà di svolgere altra attività lavorativa, anche subordinata, ma non presso altra amministrazione pubblica, quando l’orario part-time non superi la metà dell’orario pieno.
Il limite del 50% può essere superato dal personale che non intenda svolgere altra attività lavorativa.
Il docente in part time, che intenda svolgere altra attività lavorativa, è tenuto a comunicare, entro 15 giorni, al dirigente scolastico, l’eventuale successivo inizio o la variazione di altra attività lavorativa. Le prestazioni lavorative possono essere effettuate solo se compatibili con gli obblighi di servizio e non comportino un conflitto d’interesse con le funzioni istituzionali svolte dal docente nella scuola e non siano espressamente escluse per legge.
Il rientro a tempo pieno, dopo il prescritto periodo minimo, scatta solo se esplicitamente richiesto.
Ovviamente rimane la possibilità per i docenti di religione che saranno assunti dal 1° settembre 2006 di richiedere il part time all’atto della nomina in ruolo.
Riferimenti normativi:
Artt. 7,8 Legge 29.12.1988, N. 554; artt. 7, 8 Dpcm 17.3.1989, n. 117; artt. 22 Legge
23.12.1994 n. 724; artt. 131, 162, 491 comma 6, 508 e 572 D.Lgs. 16.4.1999 n. 297; artt. 23,40,41,42,46,47,52 CCNL 4.8.1995; art. 1 commi 56-59 e 185-187 Legge 23.12.1996, n. 662 CM Funzione Pubblica 19.19.2.1997 n.3; CM 28.2.1997, n. 128; Legge 28.5.1997, n. 140.; OM. 22.7.1997, n. 446; D.M. Funzione Pubblica 29.7.1997 n. 331; Circ. INPDAP 27.11.1997,n. 61; OM 13.2.1998, n. 55; art. 20, comma 1, lettera f) Legge 23.12.1999, n. 488; CM 17.2.2000, n. 45; art. 9 D.Lgs .25.2.2000, n. 61; CM 18.4.2000, n. 120; D.Lgs. 26.2.2001 n. 100, art. 36 CCNL del 24.7.2003.
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Libri di testo: emanata la Circolare per l’a.s. 2006/2007
LIBRI DI TESTO: EMANATA LA CIRCOLARE PER L’ANNO SCOLASTICO 2006/2007
Uno degli adempimenti ,di fine anno scolastico, cui tutti i docenti devono assolvere è quello della scelta dei libri di testo.
Con un po’ di anticipo, rispetto al solito. il MIUR ha emanato la circolare N. 15 del 20 febbraio 2006 prot. N. 1609 concernente l’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2006/2007.
Nel ribadire che l’adozione dei libri di testo è l’espressione dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, la circolare non si discosta molto dalle indicazioni date per il precedente anno scolastico (C.M. N.46 DEL 22 APRILE 2005).
Vediamo di seguito le principali indicazioni .
Per la scuola primaria i docenti delle classi terminali proporranno al Collegio docenti i testi per le classi I, II e III, mentre i docenti delle III classi proporranno i testi per le IV e le V.
Per quanto riguarda i libri di testo per l’insegnamento della religione cattolica nella primaria i testi saranno così suddivisi:
volume I – per la classe prima e per il primo biennio (classi II e III), composto di 80 pagine;
volume II – per il secondo biennio (classi IV e V), composto di 80 pagine.
tenendo conto delle adozioni effettuate nel corrente a.s. 2005/06, per il prossimo anno scolastico le adozioni dei nuovi testi scolastici IRC riguarderanno le classi I (per il primo volume) e le classi III (per il secondo volume), nelle quali sarà quindi adottato il testo predisposto per il secondo biennio (classi IV e V).
Per continuare a valorizzare i testi scolastici già in uso e il graduale allineamento dei nuovi testi, l’adozione dei testi IRC sarà effettuata come segue:
gli alunni della I classe avranno in adozione il volume I, valido per le classi I, II e III;
gli alunni della III classe avranno in adozione il volume II, previsto per le classi IV e V;
gli alunni della classe V continueranno ad utilizzare il libro di testo di cui sono già in possesso.
Per quanto riguarda i testi da adottare nella scuola secondaria di primo grado non essendoci indicazioni è ipotizzabile il rimando alle norme previste per il corrente anno scolastico 2005/06.
Mentre nulla cambia per le adozioni dei testi nella secondaria di secondo grado.
Le adozioni dei testi scolastici devono essere deliberate dai Collegi dei Docenti nella seconda decade del mese di maggio per la scuola secondaria superiore e nella terza decade del medesimo mese per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado.
Antonino Abbate
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Consiglio di Stato: CROCIFISSO: “ESPRIME VALORI CIVILI”
CROCIFISSO: “ESPRIME VALORI CIVILI”
Questa è la motivazione data dal Consiglio di stato (Sent. n.556/2006) nel respingere il ricorso di una cittadina Finlandese.
E’ una sentenza che ci sollecita due riflessioni: la prima riguarda la necessità da parte di chi sceglie di venire in Italia, di rispettare tutte quelle espressioni, culturali e religiose, che definiscono l’identità di un popolo; la seconda riguarda specificamente la motivazione data dal giudice .
Per quest’ultimo aspetto il Consiglio di Stato ha affermato che il crocifisso non è solo un oggetto di culto ,ma un simbolo capace di esprimere valori che appartengono alla comunità civile oltre che a quella religiosa come: la valorizzazione della persona , la tolleranza , il rispetto reciproco. Il dialogo e l’accoglienza multiculturale sono possibili solo nella consapevolezza della propria identità e non presupponendo la necessità di cancellarla.
La Segreteria Nazionale Snadir