Categoria: Concorsi e Procedure Straordinarie IdR

  • Il Presidente Ciampi ha firmato il decreto di assunzione del 2° contingente

    Il Presidente Ciampi ha firmato il decreto di assunzione del 2° contingente


     


    Fonti attendibili ci hanno dato stamani (24 gennanio 2006) la notizia ufficiosa della firma – avvenuta il 17 gennaio 2006 da parte del Capo dello Stato – del decreto di assunzione in ruolo del 2° contingente di insegnanti di religione (3.077 docenti).


    La notizia ufficiale dovrebbe apparire tra breve sulla Gazzetta. Dopo tale pubblicazione il Miur dovrà procedere alla ripartizione delle cattedre a livello regionale e contemporaneamente richiederà l’autorizzazione all’assunzione del 3° contingente.


     


    La Segreteria Nazionale Snadir

  • Il Senato conferma l’assegno ad personam ai docenti di religione neo immessi in ruolo

    il senato conferma l’assegno ad personam ai docenti di religione neo immessi in ruolo

     

    il senato ha approvato l’emendamento 1.0.11 al disegno di legge n.3684 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 5 dicembre 2005 n.250” che conferma la richiesta dello snadir, accolta dal miur,  di conservare ai docenti di religione immessi in ruolo la posizione stipendiale già maturata  al 31 agosto 2005.

    l’approvazione ha subito un arresto a causa dell’illogico parere contrario della v commissione bilancio. questa aveva in parte accolto la richiesta dei democratici di sinistra di penalizzare i docenti di religione assunti in ruolo con l’inquadramento alla prima fascia stipendiale senza assegno ad personam, cioè una “reformatio in pejus”;  la v commissione ha poi riconosciuto che la norma in questione non comporterà nuove o maggiori oneri per lo stato.

    di fronte al rischio di un inquadramento economico ingiusto e penalizzante lo snadir, nei giorni scorsi, aveva prontamente protestato e indicato i riferimenti normativi che legittimavano il diritto alla progressione economica.

    oggi quindi possiamo certamente essere soddisfatti dell’approvazione, da parte del senato, dell’emendamento 1.0.11.

    l’iter del disegno di legge prosegue ora alla camera per l’approvazione definitiva.

     

    la segreteria nazionale snadir

  • Riscatto, computo ai fini della pensione e della buonuscita; Accredito figurativo

    Pensione & Buonuscita


    I neo immessi in ruolo, qualora non l’abbiano già fatto, devono presentare eventuale domanda di Ricongiunzione – Riscatto/Computo- Contribuzione Figurativa


    Sono COMPUTABILI:


    Ø      ope legis: tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in qualità di dipendente statale, con iscrizione al Tesoro (oggi iscritti all’Inpdap), salvo i servizi per i quali è espressamente previsto il computo a domanda;


    Ø      a domanda (senza riscatto, cioè senza onere di spesa): tutti i servizi prestati alle dipendenze dello Stato, o di Enti pubblici, con iscrizione all’INPS, o ad altri Fondi, purché detti servizi non abbiano concorso a determinare il trattamento pensionistico da parte della stessa Previdenza Sociale.


     


    I docenti di religione devono tener presente che tutti i servizi prestati in qualità di supplente temporaneo fino al 31 dicembre 1987 erano assoggettati in conto INPS (quelli successivi all’87 in conto Tesoro, e in seguito Inpdap);  pertanto fino a tale data tutti i periodi di supplenze temporanea vanno inseriti nella richiesta di computo.


    Sempre fino al 31 dicembre 1987 i docenti di religione incaricati annuali potevano optare per l’iscrizione all’Inps oppure al Tesoro; è necessario quindi verificare fino a tale data sul certificato di servizio se i contributi siano stati versati in conto Inps oppure Tesoro.


    La domanda di computo va presentata all’Inpdap, tramite l’ Istituzione scolastica di appartenenza.


    PERIODI RISCATTABILI
    Cosa consente il riscatto
    Consente di valutare onerosamente, nell’ambito di una gestione previdenziale, periodi o servizi non coperti da contribuzione altrimenti non utilizzabili (corso legale degli studi universitari, corsi speciali di perfezionamento o di specializzazione, periodi di servizio prestati anteriormente all’iscrizione facoltativa, periodi previsti da specifiche disposizioni di legge…).
    Destinatari
    La facoltà di riscatto è attribuita a tutti i lavoratori dipendenti; nel caso di lavoratore deceduto, i destinatari della legge sono i superstiti aventi diritto alla pensione indiretta.
    Dipendenti dello Stato
    Sono riscattabili a domanda, con onere a carico dell’interessato, i seguenti periodi e servizi:
    – servizio prestato in qualità di dipendente statale non di ruolo senza iscrizione all’Inps ;
    – durata legale corsi universitari (dal 12/7/97 anche se non richiesti per il posto ricoperto):
    – diploma universitario (conseguibile con corso non inferiore a due anni e non superiore a tre);
    – diploma di laurea;
    – diploma di specializzazione (che si consegue al termine di un corso non inferiore a due anni);
    – dottorato di ricerca;
    – lauree brevi;
    –  corsi di specializzazione successivi al diploma di scuola media superiore, il cui titolo sia stato chiesto per il posto ricoperto;
    – periodi di lavoro all’estero che non siano altrimenti utili a pensione (con ricongiunzione o  totalizzazione);
    – periodi di aspettativa per seguire il coniuge che presta servizio all’estero;
    – periodi di iscrizione ad Albi professionali o pratica richiesti per l’ammissione in servizio;
    -servizio prestato in qualità di assistente straordinario non incaricato o di assistente volontario nelle Università o negli Istituti di istruzione superiore.
    Come si ottiene
    domanda di riscatto, diretta all’Amministrazione di appartenenza, deve essere presentata nei seguenti termini:
    – cessazione per limiti di età: almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età; qualora il dipendente chieda il trattenimento in servizio oltre il suddetto limite, la domanda si considera tempestiva se presentata entro due anni dall’effettiva cessazione;
    – qualora la cessazione dal servizio abbia luogo per motivi diversi, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione;
    – nel caso di decesso in servizio del dipendente, anche se in corso nella decadenza di cui al primo punto, l’ufficio competente a liquidare la pensione interpella, circa il computo dei servizi e periodi suddetti, gli aventi causa, i quali possono presentare domanda entro il termine perentorio di novanta giorni dalla ricezione dell’invito dell’ufficio.


    RICONGIUNZIONE
    La ricongiunzione indica la facoltà del dipendente di cumulare, ai fini di una unica pensione da erogare da un unico ente, tutti i diversi periodi contributivi maturati presso diverse gestioni previdenziali.
    La ricongiunzione può essere gratuita od onerosa.


    RICONGIUNZIONE GRATUITA DEI PERIODI CONTRIBUTIVI INPS ART. 8 LEGGE 29/79 E ART. 2 LEGGE 482/88
    Cosa consente
    Consente di ricongiungere in forma gratuita le posizioni contributive maturate presso l’INPS .
    Destinatari
    Riguarda tutti i dipendenti che a seguito della soppressione dell’ente disposta con legge dello Stato o della Regione siano poi stati collocati presso un ente iscritto all’ INPDAP nonchè quelli previsti dall’ art. 2 della L. 482/88 comunque soppressi.
    Requisiti
    Per la ricongiunzione gratuita i requisiti richiesti sono i seguenti:
    – soppressione con legge statale o regionale dell’ente pubblico, già datore di lavoro del lavoratore interessato;
    – collocamento d’ufficio presso altro ente iscritto all’INPDAP del personale già dipendente dell’ente soppresso.
    Come si ottiene
    La ricongiunzione si ottiene a domanda che deve essere presentata all’Ufficio Provinciale INPDAP, indicando la Sede INPS dove è giacente la contribuzione (non esistono termini di decadenza e l’INPDAP può effettuare anche d’ufficio tale tipo di ricongiunzione). Se si è dipendenti statali la domanda va presentata al proprio ufficio di appartenenza.
    L’Ufficio lNPDAP competente (o la propria amministrazione se si è dipendenti statali), ricevuta la domanda ed acquisiti i periodi di contribuzione dall’INPS, comunicherà all’interessato l’avvenuto riconoscimento, ai fini del diritto e della misura della pensione, del periodo ricongiunto. Nessun rimborso è dovuto al richiedente.


    RICONGIUNZIONE DEI PERIODI EX ART. 2 LEGGE 29/79 (CON ONERE)
    Cosa consente

    La ricongiunzione onerosa, ai fini di un unico trattamento di pensione, di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presenti nell’assicurazione generale obbligatoria o in altre forme alternative o nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall’INPS .
    Destinatari
    Sono i lavoratori dipendenti; nel caso di lavoratore deceduto, i destinatari della legge sono i superstiti aventi diritto alla pensione indiretta.
    Requisiti
    È richiesto un minimo di iscrizione all’INPDAP di un anno per i lavoratori non di ruolo; se si tratta di ricongiunzione dei periodi di contribuzione presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (cioè coltivatori diretti, artigiani ed esercenti attività commerciali), il minimo di contribuzione obbligatoria non può essere inferiore a cinque anni. Non sono ammesse ricongiunzioni parziali né rimborsi in favore dell’interessato.
    Come si ottiene
    Se si è dipendenti statali va presentata domanda alla amministrazione di appartenenza, per gli altri pubblici dipendenti (iscritti CPDEL, CPS, CPUG, CPI ) la domanda deve essere presentata alla Sede Provinciale INPDAP competente per territorio.
    Termini di presentazione della domanda
    La domanda di ricongiunzione deve essere presentata dall’iscritto in attività di servizio (cioè entro l’ultimo giorno di servizio); non esiste alcun termine di decadenza per i superstiti.
    La facoltà di ricongiunzione dei vari periodi in un’unica gestione previdenziale può essere esercitata una sola volta; può essere esercitata una seconda volta solo se l’interessato possa far valere, successivamente all’esercizio della prima ricongiunzione , dieci anni di assicurazione previdenziale, di cui almeno cinque coperti da contributi versati in costanza di effettiva attività lavorativa. In tutti gli altri casi l’interessato può presentare una seconda domanda solo all’atto del pensionamento (cioè l’ultimo giorno di servizio) e solo se la richiesta sia diretta a trasferire ulteriori periodi assicurativi nella gestione nella quale ha operato la precedente ricongiunzione.


    CONTRIBUZIONE FIGURATIVA PER MATERNITA’
    Il decreto legislativo n.564 del 16 settembre 1996, ha introdotto nell’ordinamento dell’INPDAP , a favore dei dipendenti pubblici, ai fini pensionistici, l’istituto della contribuzione figurativa già vigente nel settore privatistico. L’accredito figurativo è previsto per tre distinte ipotesi: per l’esercizio di funzioni pubbliche elettive; per cariche sindacali; per maternità.  Nulla ha innovato il decreto legislativo 564/96 in materia di indennità premio di servizîo (per i dipendenti degli enti locali) e di indennità di buonuscita (per i dipendenti statali) per le quali non è previsto accredito figurativo.
    MATERNITA’ E PATERNITA’
    Chi ha diritto all’accredito contributivo
    Hanno diritto alla contribuzione figurativa le lavoratrici madri che sono in astensione obbligatoria. Il diritto è stato esteso, per talune situazioni, al padre lavoratore.
    Modalità dell’accredito
    E’ richiesta la sola domanda all’ente datore di lavoro, il quale indicherà i periodi da coprire figurativamente in sede di presentazione della denuncia annuale dei contributi.
    I periodi di astensione dal lavoro per maternità sono coperti figurativamente sia nei casi in cui manchi la corresponsione della retribuzione sia per la parte differenziale qualora spetti una retribuzione ridotta. In quest’ultima ipotesi l’ente datore di lavoro è comunque tenuto al versamento dei contributi in proporzione sulle retribuzioni di fatto corrisposte. Nel caso di astensione obbligatoria per maternità in costanza di rapporto di lavoro, l’ente datore di lavoro è invece tenuto al versamento dei contributi sull’intero trattamento economico spettante alla lavoratrice.
    La contribuzione (e la precisazione vale per le Aziende speciali) deve essere versata senza alcuna decurtazione di quanto rimborsato dall’INPS o dall’INAIL, in quanto le somme rimborsate costituiscono per la dipendente interessata comunque retribuzione .
    Per l’accredito figurativo dei periodi di congedo per maternità e paternità al di fuori del rapporto di lavoro e per la loro valutabilità a pensione sono richiesti, all’atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa al fondo di appartenenza. Al realizzarsi della condizione, l’ente datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi in proporzione alle indennità corrisposte.
    Se l’astensione obbligatoria inizia durante il rapporto di lavoro a termine e prosegue anche dopo la sua cessazione, tutta l’astensione obbligatoria è considerata in costanza di rapporto di lavoro.
    I periodi di congedo parentale al di fuori del rapporto di lavoro sono riscattabili, nella misura massima di cinque anni e sempre che i soggetti interessati possano far valere, all’atto della richiesta, complessivamente, cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.



    Tratto dal sito INPDAP e da Bergantini “La contabilità di segreteria”


    N.B. Le domande di computo, di riscatto o di accredito figurativo, vanno presentate all’Inpdap, tramite l’ Istituzione scolastica di appartenenza.