Autore: maurizio

  • Dichiarazione_inserire_verbale_05.asp

    Qualora gli Idr venissero esclusi dalla
    attribuzione del credito scolastico, devono chiedere l’allegazione a verbale
    della dichiarazione di illegittimità-nullità delle operazioni di scrutinio
    finale, chiedere copia dei verbali, mettersi in contatto con la segretaria
    nazionale dello Snadir al fini di impugnare le predette operazioni davanti alla
    competente autorità giudiziaria


    DICHIARAZIONE DA INSERIRE A VERBALE


    Premesso che, a mente del punto 4.1 lett.a della “intesa” fra Ministero della
    P.I. e Conferenza Episcopale italiana resa esecutiva a tutti gli effetti di
    legge nell’ordinamento statale italiano giusta DPR 16/12/1985 n.751
    successivamente integrato con DPR 23/06/1990 n.202, all’insegnamento della
    religione cattolica è assegnata “dignità pari a quella di tutte le altre
    discipline” e che in relazione a tale presupposto di principio, con riguardo
    agli alunni che abbiano liberamente scelto di avvalersi dell’insegnamento della
    religione cattolica, i docenti incaricati dell’impartimento di quest’ultimo,
    secondo quanto previsto dal punto 2.7 della citata intesa, “fanno parte della
    componente docente degli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli
    altri insegnanti” e “partecipano alle valutazioni periodiche e finali”, con voto
    che può anche essere determinante.
    Premesso che, ai sensi dell’art.11 del
    Regolamento di esecuzione emanato con DPR 23/07/1998 n.323, è assegnato al
    Consiglio di classe il compito di attribuire ad ogni alunno, nello scrutino
    finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un
    apposito punteggio denominato “credito scolastico” – da determinarsi con
    riguardo al profitto nonché all’assiduità della frequenza scolastica,
    all’interesse ed all’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle
    attività complementari ed integrative ed ad eventuale credito formativo – che va
    assommato a quello delle prove scritte e del colloquio ai fini dell’assegnazione
    del voto dell’esame di stato conclusivo del corso di studi di istruzione
    secondaria superiore.
    Premesso che l’art.3, commi 2 e 3 dell’O.M.
    n.128 del 14 maggio 1999
    , confermato dall’O.M. 126/00, stabiliscono che:
    I docenti che svolgono l’insegnamento della religione cattolica
    partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe
    concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono
    di tale insegnamento
    ” (comma 2) e che “l’attribuzione
    del punteggio, nell’ambito della banda di oscillazione, tiene conto, oltre che
    degli elementi di cui all’art.11, comma 2, del Regolamento, del giudizio
    formulato dai docenti di cui al precedente comma 2 riguardante l’interesse con
    il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento della religione cattolica ovvero
    l’attività alternativa e il profitto che ne ha
    tratto
    “.
    Constatato che in data 15/9/2000 il Tar
    Lazio
    , terza sezione bis, ha dichiarato la legittimità della partecipazione
    dell’Irc all’attribuzione del credito scolastico.
    Ritenuto, conseguentemente
    a dette premesse, che al docente di religione cattolica, quale componente a
    tutti gli effetti del Consiglio di classe con compiti assolutamente
    corrispondenti a quelli dei docenti delle altre discipline, in sede di scrutinio
    finale degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, va riconosciuto,
    per gli alunni che abbiano scelto di avvalersi del relativo insegnamento, il
    diritto-dovere di partecipare al pari degli altri insegnanti all’attribuzione
    del cennato punteggio denominato credito scolastico.
    Ciò premesso e ritenuto
    il/la sottoscritto/a prof. ______________________ docente di religione
    cattolica, considerato che in questa sede gli è stato inibito di partecipare
    alle valutazioni e votazioni per l’atttribuzione del credito scolastico,
    eccepisce, per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione
    cattolica, la illegittimità-nullità per tale parte e profilo delle presenti
    operazioni di scrutinio finale e si riserva di impugnare le stesse davanti alla
    competente autorità
    giudiziaria.


     





     
     
     

     
     
     

     


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  • Credito_DDC_Adozioni_05


    CREDITI – DOCUMENTO CONSIGLIO DI CLASSE – ADOZIONI LIBRI RELIGIONE CATTOLICA

    I crediti
    I “crediti” che possono essere riconosciuti agli alunni al termine dell’anno scolastico sono: crediti formativi e crediti scolastici.
    I crediti formativi scaturiscono da esperienze “acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale …” (D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000).
    Tali esperienze devono essere documentate e coerenti con gli obiettivi educativi e formativi del tipo di corso cui si riferisce l’esame.
    Il credito scolastico (D.P.R. 23 luglio 1998 n.286), invece, consiste in un punteggio (massimo di 20 punti) attribuito a ciascun candidato. Esso scaturisce dalle votazioni assegnate per le singole discipline, utilizzando l’intera scala decimale di valutazione (O.M. n. 128 del 14 maggio 1999), ed entra a far parte del voto finale complessivo d’esame.
    Con specifico riferimento al credito scolastico, l’i.r.c. si colloca in modo particolare per due motivi (art. 3 n.1 O.M. n.128/1999) : il primo è dato dalla valutazione, che, per tale insegnamento, è espressa da un giudizio e non da un voto numerico, con la conseguente difficoltà (ma, ovviamente, non impossibilità) ad inserirlo nel calcolo della media matematica; il secondo motivo si evidenzia nella stessa redazione dell’art. 3 nella quale si sceglie di staccare la questione insegnamento della religione dall’insieme delle altre discipline, specificandone la funzione valutativa nel successivo punto n.2.
    Dalla lettura dell’art.3 punto n. 2 si deduce la volontà dell’Amministrazione scolastica di affermare un principio generale circa l’I.r.c. : quello della sua partecipazione a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe.
    Si tratta di una affermazione di ampia portata, in quanto, enunciato come principio generale, concorre a spazzar via ogni residuo dubbio circa il diritto-dovere degli insegnanti di religione cattolica di votare nelle deliberazioni del consiglio di classe. La precedente, ambigua, specificazione la quale prevede che nelle deliberazioni da adottarsi a maggioranza, qualora tale voto risulti determinante, esso diventa un giudizio motivato da riportare a verbale (Art. 25), è stata ampiamente chiarita dalle diverse sentenze dei TAR. Infatti il voto dell’insegnante di religione “ove determinante si trasforma in giudizio motivato ma senza perciò perdere il suo carattere decisionale e costitutivo della maggioranza.” (vedi la sentenza del TAR Toscana n. 1089 del 10 dicembre 1998).
    Riepilogando:
    – tutte le discipline (quelle che utilizzano il voto espresso in valore numerico) concorrono alla definizione del credito scolastico ed alla individuazione della banda di oscillazione.
    – anche l’I.r.c. (a pieno titolo) concorre alla definizione del credito scolastico, ma non contribuisce alla determinazione della media dei voti, in quanto la valutazione, per questo insegnamento è espressa attraverso un giudizio.
    Il punto centrale della questione lo rileviamo dalla lettura del punto n. 3 dello stesso art. 3. L’ I.r.c. concorre alla determinazione del credito scolastico, influenzando, con il proprio giudizio, la misura del credito tra i due o tre valori posti nella banda di oscillazione. Un esempio: la media dei voti espressi dalle discipline (quelle col voto numerico, quindi escluso l’I.r.c.) dà come risultato 6 e colloca l’alunno in una banda di oscillazione (per l’ultimo anno) che va da 4 a 5 (il credito scolastico).
    Quali sono gli elementi che determinano la scelta tra un credito di 4 o 5 all’interno della banda di oscillazione ?
    Sono :
    a – giudizio formulato dal docente di religione.
    b – assiduità della frequenza scolastica.
    c – interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo (vale per tutte le discipline, anche per l’I.r.c.).
    d – partecipazione alle attività complementari ed integrative.
    e – eventuali crediti formativi documentati.
    L’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno spetta a tutti i docenti componenti il consiglio di classe: essa va deliberata e verbalizzata (O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 8 n.6).
    Da questo quadro emerge lo spazio dell’insegnamento della religione cattolica nell’ambito dell’attribuzione del credito scolastico, ma non riveste minore importanza la questione dei crediti formativi. Negli spazi extrascolastici i docenti hanno, infatti, la possibilità di proporre un progetto educativo religioso (da attuare anche su reti di scuole), che si può attuare attraverso esperienze di “crescita umana, civile e culturale” della persona (D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000).
    I docenti, magari costituendosi in associazione, possono realizzare attività culturali, di educazione all’ambiente, al volontariato ed alla solidarietà che, adeguatamente organizzate e documentate, possono offrire un ulteriore spazio di formazione e di recupero (o approfondimento) di valori.

    Il Documento del Consiglio di classe
    Alla commissione degli esami di Stato dev’essere consegnato, entro il 15 maggio, il documento elaborato dal Consiglio di classe relativo all’azione educativa e didattica realizzata nell’ultimo anno di corso. In esso vengono illustrati i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti ed ogni altro elemento ritenuto utile per lo svolgimento degli esami. Prima della elaborazione del testo definitivo del Documento. i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte ed osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori, facenti parte dei consigli stessi.
    Il docente di religione, quale membro del consiglio di classe, ha l’obbligo di contribuire alla stesura del Documento, in particolar modo per la parte inerente all’azione educativa e didattica realizzata durante l’anno scolastico (O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 6 n.1; O.M. n.29 del 13 febbraio 2001; O.M. n.43 dell’11 aprile 2002; O.M. n.21 del 9 febbraio 2004; OM n.32 del 21 febbraio 2005). Il docente di religione interviene anche nei casi in cui abbia attuato iniziative i cui contenuti siano riferibili all’esame di Stato, e interviene sempre nella fase in cui si descrive il livello di partecipazione degli alunni ai sensi del Regolamento recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti (O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 6 n.5; O.M. n.29 del 13 febbraio 2001; O.M. n.43 dell’11 aprile 2002; O.M. n.21 del 9 febbraio 2004; OM n.32 del 21 febbraio 2005).


    Adozioni libri di testo
    Come ogni anno nel mese di maggio (entro la seconda decade per la scuola secondaria superiore, la terza decade per la scuola elementare e media) i collegi docenti sono chiamati a deliberare sulla scelta dei libri di testo.
    La circolare prot. 5036 del 13 marzo 2003 richiama i criteri e le modalità operative che presiedono a tale adempimento nella scuola secondaria. “L’adozione dei libri di testo rappresenta espressione dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, che si realizza anche con la scelta e l’utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, coerentemente con il Piano dell’Offerta Formativa”. Ricordando subito dopo che la scelta del libro di testo attiene “ai compiti attribuiti al collegio dei docenti” la circolare esorta i docenti ad effettuare “una puntuale verifica dei testi in uso ed un attento esame delle novità editoriali intervenute”.
    Il decreto ministeriale del 13 febbraio 2002 (Decreto scuola primaria; Decreto scuola secondaria) fissa il tetto massimo complessivo di spesa per i libri di testo per il primo anno della scuola media e della scuola superiore. Tale tetto può essere sforato nel limite del 10%. In ogni caso il testo di religione va adottato e non semplicente consigliato. La C.M. n. 46 del 22 aprile 2005 ha indicato le novità che riguardano l’insegnamento della religione cattolica nella primaria e nella scuola secondaria di 1° grado. Nulla è invece cambiato circa la scelta dei testi scolastici per la classe terza della scuola secondaria di primo grado e per l’intero corso dell’istruzione secondaria di secondo grado cattolica.


    Redazione

                   
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  • Il Tar del Lazio dice sì

    Il presente articolo gi pubblicato su Professione ir 6/2000 viene riproposto in quanto tuttora utile per quanti impegnati nelle operazioni scolastiche di fine anno


    Credito scolastico: Il Tar Lazio dice s all’Irc 
    Lo Snadir a difesa dei docenti di religione e dell’Irc


    La Tavola Valdese, l’Unione delle Comunit Ebraiche, il Comitato Torinese per la laicit della scuola, il Centro Romano di iniziativa per le difese dei diritti nella scuola, il Comitato nazionale “per la scuola della Repubblica” e la Federazione delle Chiese evangeliche hanno proposto nel mese di giugno 1999 ricorso al Tar Lazio contro l’O.M. n.128 del 14 maggio 1999. Lo Snadir si costituito in opponendum per tutelare la valutazione dell’Irc nel credito scolastico.
    Il Tar – Lazio ha esaminato il 12 luglio 1999 la richiesta dei ricorrenti di sospensiva dell’ordinanza ministeriale n.128 del 14 maggio 1999 nella parte in cui prevede la valutazione dell’insegnamento della religione cattolica per la determinazione del credito scolastico.
    Lo Snadir a tutela degli insegnanti di religione si costituito per resistere al ricorso con l’intervento in opposizione teso a dimostrare l’infondatezza dell’istanza proposta dai ricorrenti. 
    Il Tar – Lazio non ha accolto la richiesta di sospensiva richiesta dai ricorrenti ed ha rimandato a novembre 1999 l’esame nel merito.
    Il 22 novembre 1999 la terza sezione bis del Tar Lazio, dopo aver ascoltato le parti, ha dichiarato inammissibile il ricorso. 
    Il 15 settembre 2000 il Tar Lazio ha depositato la sentenza . Le argomentazioni svolte dai giudici tolgono qualsiasi dubbio sulla legittimit della partecipazione dell’Irc all’attribuzione del credito scolastico.
    Lo Snadir esprime profonda soddisfazione per aver contribuito con la propria determinazione alla salvaguardia della professionalit dei docenti di religione e della valenza culturale dell’Irc. 


    Redazione

  • Consiglio di Stato: CROCIFISSO: “ESPRIME VALORI CIVILI”

    CROCIFISSO: “ESPRIME VALORI CIVILI”


     


    Questa è la motivazione data dal Consiglio di stato (Sent. n.556/2006) nel respingere il ricorso di una cittadina Finlandese.


    E’ una sentenza che ci sollecita due riflessioni: la prima riguarda la necessità da parte di chi sceglie di venire in Italia, di rispettare  tutte quelle espressioni, culturali e religiose, che definiscono l’identità di un popolo; la seconda riguarda specificamente la motivazione data dal giudice .


    Per quest’ultimo aspetto il Consiglio di Stato ha affermato che il crocifisso non è solo un oggetto di culto ,ma un simbolo capace di esprimere valori che appartengono alla comunità civile oltre che a quella religiosa come: la valorizzazione della persona , la tolleranza , il rispetto reciproco. Il dialogo e l’accoglienza  multiculturale sono possibili solo nella consapevolezza della propria identità e non presupponendo la necessità di cancellarla.


     


    La Segreteria Nazionale Snadir