Autore: maurizio

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    Scrutinio finale & esame di qualifica


    E’ necessario distinguere tra i tradizionali esami di qualifica e quelli di
    cui al D.M. 24/02/1992 e al D.M. 23/04/1992. Mentre per i primi si procedeva
    distinguendo tra scrutini ed esami di qualifica, oggi invece in base alla nuova
    normativa lo scrutinio diventa oramai la prima parte della valutazione (scrutini
    + esame di qualifica).


    Inoltre anche l’art.22 lettera A) , comma 6 dell’O.M. 65 del 20 febbraio 1998
    stabilisce che «lo scrutinio finale () costituisce la prima parte della
    valutazione» degli esami di qualifica. Ma procediamo con ordine.


    L’organo deputato allo scrutino è il Consiglio di classe. Pertanto, ai sensi
    del punto 4.1 lett.a della “intesa” fra Ministero della P.I. e Conferenza
    Episcopale italiana resa esecutiva a tutti gli effetti di legge nell’ordinamento
    statale italiano giusto DPR 16/12/1985 n.751 successivamente integrato con DPR
    23/06/1990 n.202, all’insegnamento della religione cattolica è assegnata
    “dignità pari a quella di tutte le altre discipline” e in relazione a tale
    presupposto di principio, con riguardo agli alunni che abbiano liberamente
    scelto di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, i docenti
    incaricati dell’insegnamento di quest’ultimo, secondo quanto previsto dal punto
    2.7 della citata intesa, “fanno parte della componente docente degli organi
    scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti” e
    “partecipano alle valutazioni periodiche e finali”, con voto che può anche
    essere determinante.


    Al docente di religione cattolica, quale componente a tutti gli effetti del
    Consiglio di classe con compiti assolutamente corrispondenti a quelli dei
    docenti delle altre discipline, in sede di scrutinio finale, va riconosciuto,
    per gli alunni che abbiano scelto di avvalersi del relativo insegnamento, il
    diritto-dovere di partecipare al pari degli altri insegnanti agli scrutini
    finali.


    Ora al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi cognitivi e
    formativi il Consiglio di classe sottoporrà gli alunni a prove strutturate
    . Queste ultime possono essere interdisciplinari oppure riferite a
    singole discipline
    . Le prove strutturate sono quindi una premessa
    indispensabile per poter procedere allo scrutinio finale.


    E’ vero che per l’Irc in luogo di voti ed esami viene redatta una
    comunicazione riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento
    e il profitto che ne ritrae (art.309, comma 4 del D.L.vo. 16 aprile 1994,
    n.297). Ed è altrettanto vero che l’insegnamento della religione cattolica è
    impartito nel quadro delle finalità della scuola e ha pari dignità formativa e
    culturale al pari delle altre discipline
    (punto 4.1 DPR 751/85). Poiché, il
    Consiglio di classe deve poter verificare il conseguimento degli obiettivi
    cognitivi e formativi, nulla vieta al docente di r.c. di approntare le prove
    strutturate per l’irc (interdisciplinari o singole).


    Inoltre, il Consiglio di classe elabora per ciascuna materia un giudizio
    analitico sul profilo conseguito durante l’anno scolastico e nelle prove
    strutturate finali, nonché di un voto espresso in centesimi e di un giudizio
    sintetico
    . Ovviamente il docente di religione non proporrà un voto ma un
    aggettivo che tenga conto dell’impegno, della partecipazione e del profitto;
    dovrà altresì elaborare un giudizio sintetico.


    Diversamente dallo scrutinio, cioè nell’esame di qualifica, che costituisce
    la seconda parte valutazione, il docente di religione non partecipa, in quanto
    l’Irc non è materia oggetto di esame. Questa seconda parte della valutazione è
    di competenza della commissione di esame, composta dal preside, dagli
    insegnanti dell’ultimo anno del corso di studi, purché di materie oggetto di
    esame
    .


    Pertanto, il preside deve far partecipare il docente di religione alla prima
    parte della valutazione, che consiste in uno scrutinio finale, dove vengono
    acquisiti dal Consiglio di classe altri elementi utili per la valutazione degli
    alunni.


    Nel caso in cui il preside voglia escludere i docenti di religione dalla
    prima parte della valutazione (scrutinio), il docente può impugnare le
    operazioni di esame di qualifica, per gli alunni che si sono avvalsi
    dell’insegnamento della religione cattolica, davanti alle competenti autorità
    giudiziarie.


    O. Ruscica


     





     
     
     

     
     
     

     


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  • Scrutini_finali_05.asp

    SCRUTINI FINALI
    Avviso per non essere
    discriminati


    Ogni insegnante di religione in sede di scrutinio finale si ricordi che,
    qualora vi sia una deliberazione da adottarsi a maggioranza, deve far inserire a
    verbale il proprio giudizio motivato e far conteggiare il proprio voto ai fini
    della costituzione della maggioranza. E’ utile ricordare che:
    1) la
    valutazione dell’IRC va trascritta nel registro generale, sul pagellino e sui
    prospetti da affiggere all’albo di istituto (art.4 legge 5 giugno 1930, n.824;
    C.M. 117/1930; C.M. 11/1987; C.M. 156/1987).
    2) La mancata partecipazione dei
    docenti di R.C. agli scrutini che si sono avvalsi dell’IRC invalida gli scrutini
    (artt.1-3-31-40 dell’O.M. n.80 del 9 marzo 1995 integrata dall’O.M. n.117 del 22
    marzo 1996, dall’O.M n.266 del 21 aprile 1997, dall’O.M. n.330 del 27 maggio
    1997, dall’O.M. n.65 del 20 febbraio 1998, prot.3111, dall’O.M. n.128 del 14
    maggio 1999, dall’O.M. 126/00, dall’O.M. n.90 del 21 maggio 2001).
    3)
    L’esclusione del voto dei docenti di religione (alcuni capi d’istituto
    “illuminati” non fanno neppure votare i docenti di religione) dà luogo alla
    invalidità degli scrutini.
    Bisogna formulare giudizi analitici che esprimano
    “la valutazione positiva o negativa del grado di preparazione di ciascun
    candidato, con riguardo al profitto e, quindi, agli obiettivi didattici e
    formativi previsti dai programmi, al comportamento (inteso come interesse e
    partecipazione attiva al dialogo educativo), alla capacità e alle attitudini”
    (comma 3, art.40 dell’O.M. n.80 del 9 marzo 1995 integrata dall’O.M n.266 del 21
    aprile 1997, dall’O.M n.266 del 21 aprile 1997, dall’O.M. n.330 del 27 maggio
    1997, dall’O.M. n.65 del 20 febbraio 1998, prot.3111, dall’O.M. n.128 del 14
    maggio 1999, dall’O.M. 126/00, dall’O.M. n.90 del 21 maggio 2001, dall’O.M.
    n.56/2002).
    Per comodità riportiamo un esempio di nota che, durante gli
    scrutini, i colleghi, nel caso di deliberazioni da adottarsi a maggioranza,
    potranno inserire nel verbale .
    « L’alunno/a ………………….. ha
    seguito le attività didattiche …………………………. (inserire tutto
    il giudizio analitico positivo o negativo). Questo giudizio motivato, messo a
    verbale ai sensi del D.P.R. 202/90, è da ritenersi valido a tutti gli effetti
    giuridici per la determinazione dell’ammissione ( o non ammissione)
    dell’alunno/a ………………………. alla classe ……………. (o agli
    esami di licenza media / qualifica / stato), come previsto dall’art.7 della
    legge n.824/1930, dal D.P.R. n.751 del 16/12/1985, dalla C.M. n.316 del
    28/10/1987, capo IV, dal citato D.P.R. 202/90, dal D.P.R. 417/74 e dall’art.31
    dell’O.M. n.80 del 9 marzo 1995 integrata dall’O.M. n.117 del 22 marzo 1996,
    dall’O.M n.266 del 21 aprile 1997, dall’O.M. n.330 del 27 maggio 1997, dall’O.M.
    n.65 del 20 febbraio 1998, prot.3111, dall’O.M. n.128 del 14 maggio 1999, dalla
    sentenza n.5 del 5/1/1994 del TAR – Puglia sez. Lecce, dall’ordinanza n.2307/95
    del 19/09/1995 del Tar – Sicilia sez. Catania, dall’ordinanza n.130/96 del
    14/02/1996 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia,
    dalla sentenza TAR – Veneto n.2466 del 11/12/1998, dalla sentenza n.1089 del
    20/12/1999 del TAR – Toscana, dall’O.M. 126/00, dall’O.M. n90/2001 e dall’O.M.
    56/2002».
    Nel caso che dopo tale dichiarazione il capo d’istituto o qualche
    collega insista per non far valere il voto dei docenti di religione aggiungete
    alla precedente nota:« Poiché si insiste a non voler tener conto della validità
    giuridica del voto espresso dal docente di religione in questo consiglio della
    classe ……. del ……..(data), ore………., DICHIARO che per palese
    violazione delle norme succitate l’ammissione (o non ammissione) dell’alunno/a
    ……………………… alla classe ……… ( o agli esami di licenza
    media / qualifica / stato) è da ritenersi nulla.Dichiaro, inoltre, che impugnerò
    giurisdizionalmente il presente atto del consiglio di classe per vizio di
    legittimità nelle sedi competenti».
    In quest’ultimo caso i colleghi, dopo
    aver fatto inserire a verbale il suddetto giudizio, sono invitati a segnalarci
    tempestivamente la mancata valutazione del voto per provvedere a inoltrare
    ricorso alle sedi competenti.


    Redazione


     





     
     
     

     
     
     

     


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  • Dichiarazione_inserire_verbale_05.asp

    Qualora gli Idr venissero esclusi dalla
    attribuzione del credito scolastico, devono chiedere l’allegazione a verbale
    della dichiarazione di illegittimità-nullità delle operazioni di scrutinio
    finale, chiedere copia dei verbali, mettersi in contatto con la segretaria
    nazionale dello Snadir al fini di impugnare le predette operazioni davanti alla
    competente autorità giudiziaria


    DICHIARAZIONE DA INSERIRE A VERBALE


    Premesso che, a mente del punto 4.1 lett.a della “intesa” fra Ministero della
    P.I. e Conferenza Episcopale italiana resa esecutiva a tutti gli effetti di
    legge nell’ordinamento statale italiano giusta DPR 16/12/1985 n.751
    successivamente integrato con DPR 23/06/1990 n.202, all’insegnamento della
    religione cattolica è assegnata “dignità pari a quella di tutte le altre
    discipline” e che in relazione a tale presupposto di principio, con riguardo
    agli alunni che abbiano liberamente scelto di avvalersi dell’insegnamento della
    religione cattolica, i docenti incaricati dell’impartimento di quest’ultimo,
    secondo quanto previsto dal punto 2.7 della citata intesa, “fanno parte della
    componente docente degli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli
    altri insegnanti” e “partecipano alle valutazioni periodiche e finali”, con voto
    che può anche essere determinante.
    Premesso che, ai sensi dell’art.11 del
    Regolamento di esecuzione emanato con DPR 23/07/1998 n.323, è assegnato al
    Consiglio di classe il compito di attribuire ad ogni alunno, nello scrutino
    finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un
    apposito punteggio denominato “credito scolastico” – da determinarsi con
    riguardo al profitto nonché all’assiduità della frequenza scolastica,
    all’interesse ed all’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle
    attività complementari ed integrative ed ad eventuale credito formativo – che va
    assommato a quello delle prove scritte e del colloquio ai fini dell’assegnazione
    del voto dell’esame di stato conclusivo del corso di studi di istruzione
    secondaria superiore.
    Premesso che l’art.3, commi 2 e 3 dell’O.M.
    n.128 del 14 maggio 1999
    , confermato dall’O.M. 126/00, stabiliscono che:
    I docenti che svolgono l’insegnamento della religione cattolica
    partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe
    concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono
    di tale insegnamento
    ” (comma 2) e che “l’attribuzione
    del punteggio, nell’ambito della banda di oscillazione, tiene conto, oltre che
    degli elementi di cui all’art.11, comma 2, del Regolamento, del giudizio
    formulato dai docenti di cui al precedente comma 2 riguardante l’interesse con
    il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento della religione cattolica ovvero
    l’attività alternativa e il profitto che ne ha
    tratto
    “.
    Constatato che in data 15/9/2000 il Tar
    Lazio
    , terza sezione bis, ha dichiarato la legittimità della partecipazione
    dell’Irc all’attribuzione del credito scolastico.
    Ritenuto, conseguentemente
    a dette premesse, che al docente di religione cattolica, quale componente a
    tutti gli effetti del Consiglio di classe con compiti assolutamente
    corrispondenti a quelli dei docenti delle altre discipline, in sede di scrutinio
    finale degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, va riconosciuto,
    per gli alunni che abbiano scelto di avvalersi del relativo insegnamento, il
    diritto-dovere di partecipare al pari degli altri insegnanti all’attribuzione
    del cennato punteggio denominato credito scolastico.
    Ciò premesso e ritenuto
    il/la sottoscritto/a prof. ______________________ docente di religione
    cattolica, considerato che in questa sede gli è stato inibito di partecipare
    alle valutazioni e votazioni per l’atttribuzione del credito scolastico,
    eccepisce, per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione
    cattolica, la illegittimità-nullità per tale parte e profilo delle presenti
    operazioni di scrutinio finale e si riserva di impugnare le stesse davanti alla
    competente autorità
    giudiziaria.


     





     
     
     

     
     
     

     


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