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  • Comunicato – Lo Snadir risponde all’Anief

    L’associazione sindacale ANIEF ha elaborato un emendamento che autorizza il Miur a indire un concorso ordinario e uno straordinario per i docenti di religione in possesso dell’idoneità e di 24 mesi di servizio.

    Di seguito il testo dell’emendamento 1.02:
    “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica.”
    “1. Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, a seguito di specifica intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, è autorizzato a bandire entro il 2020 un concorso ordinario e un concorso straordinario per la copertura di diecimila posti vacanti e disponibili per il personale docente di religione cattolica in possesso dell’idoneità diocesana con 24 mesi di servizio svolti nelle scuole del sistema nazionale di istruzione.
    Nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali di cui al presente comma, continuano a essere effettuate le immissioni in ruolo dallo scorrimento delle graduatorie di merito di cui all’articolo 9, comma 1 del D.D.G. del 2 febbraio 2004, pubblicato sulla G.U. n. 10 – 4° serie speciale – del 6 febbraio2004, con cui è stato indetto un concorso riservato per esami e titoli, a posti di insegnante di religione cattolica compresi nell’ambito territoriale di ciascuna diocesi, nella scuola dell’infanzia, elementare, media e secondaria di secondo grado”.




    La risposta dello Snadir
     
    Il testo, molto generico, presenta diverse problematiche:  anzitutto, non descrive i contenuti (col rischio di gravare gli insegnanti di religione precari di una prova di lingua straniera e/o di informatica), né descrive la tipologia della prova (scritta e orale?), né tantomeno descrive la suddivisione del punteggio (col rischio di penalizzare proprio coloro che sono precari da più lunga data), né la valutazione dei titoli. Dimentica pure di indicare i titoli utili per accedere ai predetti concorsi.
     
    Il testo dell’ANIEF mette poi sullo stesso piano cronologico il concorso straordinario con quello ordinario (anno 2020) mentre, al contrario, lo Snadir insiste affinché, come indicato nel “Decreto Legge Scuola”, si parta da un concorso straordinario e dalla graduatoria di merito del concorso 2004 da trasformare in graduatoria ad esaurimento, per poi arrivare, in un tempo successivo, ad un concorso ordinario che vada a sanare anche le situazioni lavorative dei docenti precari di religione in servizio nelle Regioni dove le graduatorie di merito del 2004 sono già esaurite.
     
    Insomma, l’ANIEF vorrebbe rinviare al “tavolo” con il Miur la definizione dei criteri entro cui dovrebbe svolgersi il concorso straordinario mentre, al contrario, il bando deve tradurre le linee guida (normative) entro cui deve svolgersi il concorso.
     
    Non è dato sapere i nomi dei parlamentari che hanno firmato la presentazione dell’emendamento o che si sono dichiarati disponibili a sostenerlo.
    L’emendamento, inoltre, propone di immettere in ruolo 10.000 docenti, non tenendo conto che per fare ciò è indispensabile aumentare la quota prevista per l’immissione in ruolo dalla legge 186/2003 dal 70% al 90% (richiesta non formulata dal testo dell’emendamento Anief).
     
    Insomma, un testo dai contenuti carenti e contraddittori, elaborato da chi non conosce la specifica tematica.
     
    L’Anief cita diverse volte il ricorso patrocinato dallo Snadir-FGU presso il Tribunale di Napoli e attualmente rimesso al giudizio della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Saranno gli avvocati dello Snadir-FGU a discutere dinanzi alla Corte il diritto degli insegnanti di religione incaricati a vedere riconosciuta la loro ingiusta condizione di precari e ad aprire alla possibilità di conversione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato.
    Così, tanto per precisare…
     
     
     
    Snadir – Professione i.r. – 16 novembre 2019, h.14,45
  • Emendamento Pittoni “Concorso insegnanti religione”: novità e punti deboli

    Il Sen. Pittoni, Presidente della VII Commissione istruzione, ha presentato un emendamento al Decreto scuola che riguarda la stabilizzazione degli insegnanti di religione: “Concorso insegnanti di religione” disegno di legge C. 2222, di conversione del decreto-legge n. 126 del 2019, recante misure di straordinaria necessità e urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione di docenti.
    Tale emendamento riprende il testo presentato a gennaio di quest’anno, DDL 989 “conversione del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” e poi  ritirato .
     
    GAE – Graduatoria ad esaurimento
     
    L’emendamento punta anzitutto a risolvere la questione degli idonei del concorso del 2004, prevedendo la trasformazione della graduatoria del primo concorso in GAE (Graduatoria ad esaurimento) e l’indizione di un concorso straordinario per gli insegnanti di religione che abbiano svolto 36 mesi di servizio negli ultimi dieci anni.
     
    I posti da mettere a concorso (70%) saranno nella misura del 50% per le graduatorie ad esaurimento e per il Concorso straordinario e di un altro 50% per i concorsi ordinari (che saranno svolti successivamente).
     
    Concorso straordinario con una sola PROVA ORALE
     
    Il concorso straordinario è  riservato ai docenti che alla data di pubblicazione del bando di concorso siano in possesso della prescritta idoneità diocesana e abbiano prestato servizio per almeno 3 anni anche non consecutivi nell’arco dell’ultimo decennio.
     
    Tale concorso consisterà in una prova orale non selettiva a cui sarà attribuito un massimo di 30 punti. Il servizio sarà valutato nella misura di massimo 50 punti, mentre i titoli saranno valutati nella misura di 20 punti al massimo. L’idoneità rilasciata dall’Ordinario diocesano sarà riconosciuta quale abilitazione, ai sensi del parere del Consiglio di Stato del 1958.
     
    Il contenuto della prova orale verterà soltanto sulle tematiche previste dalla legge 186/2003; quindi non ci sarà alcuna prova di inglese.
     
    Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, di espletamento della prova orale e di valutazione della prova e dei titoli, i titoli valutabili, nonché la composizione della commissione di valutazione sono regolamentati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dovranno essere pubblicati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
     
    I punti deboli dell’emendamento
     
    Il Prof. Ruscica, Segretario Nazionale dello Snadir, ha dichiarato: "Il testo è soddisfacente sotto diversi aspetti, e rappresenta certamente un passo importante per un’intera categoria di docenti, ma purtroppo risponde solo in parte alle legittime aspettative degli insegnanti di religione, in quanto non offre la certezza di risolvere in modo efficace e definitivo il problema dei docenti precari che insegnano religione.  
    Difatti, la suddivisione dei posti da mettere a concorso nella misura del 25% alle GAE e del 25% al concorso straordinario ridurrebbe i posti nelle Regioni del centro sud a poche decine; ad esempio in Campania i posti per le GAE e il concorso straordinario sarebbero 3 nella scuola dell’infanzia e primaria e 192 nella scuola secondaria di I e II grado; in Calabria sarebbero rispettivamente 10 e 44; in Sardegna sarebbero 35 e 44.  Inoltre la graduatoria del concorso straordinario non diventerebbe ad esaurimento, così come è stato fatto per l’analogo concorso per la scuola secondaria e per i diplomati magistrale.  
    Diverso sarebbe invece se la quota del 70% prevista dalla legge 186/2003 potesse arrivare nell’arco di un triennio all’80% e poi al 90%, così da permettere a tutti i docenti di religione, di tutte le Regioni d’Italia, di essere immessi in ruolo, in considerazione di un più ampio organico che non faccia perdurare ancora in futuro ulteriori ampie fasce di precariato.”
     
     
     
    Snadir – Professione i.r. – 15 novembre 2019, h.19,32