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  • IL 15 MARZO 2020 E’ TERMINE ULTIMO PER PRESENTARE LA DOMANDA PER IL PART-TIME a.s. 2020/2021 (dall’art. 7 – comma 2 – della O.M. n.55 del 13.2.1998)

    Scade il 15 marzo 2020 il termine per presentare le domande per il part-time per l’anno scolastico 2020/2021 (interessa anche i docenti di religione di ruolo). 

    La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale deve essere presentata, per il tramite del Dirigente scolastico, all’Ufficio Territoriale della provincia in cui si trova la sede di titolarità (di servizio per i docenti di religione).
    I rapporti di lavoro part-time possono essere costituiti nel limite del 25% delle rispettive dotazioni organiche provinciali di ciascun ruolo o classe di concorso il reclutamento del personale docente a tempo parziale avviene secondo la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno. 

    Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da un contratto scritto e deve contenere l’indicazione della durata della prestazione lavorativa e decorre dal primo settembre di ciascun anno successivo all’accoglimento della domanda (artt. 39 e 58 C.C.N.L. 2006/2009, O.M. n. 446/97, O.M. n. 55/98, D.Lgs. n. 61/2000, come modificato dal D.Lgs. n.100/2001, L. n. 133/2008).

    La prestazione di servizio in regime di part-time non fa venir meno gli obblighi di lavoro relativi alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, ai rapporti individuali con le famiglie e alla partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti (40 ore), ivi compresa l’attività di programmazione e di verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini intermedi e finali. 

    Le attività funzionali all’insegnamento e la partecipazione alle attività collegiali (consigli di classe) sono determinate, di norma, in misura proporzionale all’orario d’insegnamento e di servizio previsto dal rapporto di lavoro a tempo parziale. 
    Il personale docente con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo, né può fruire di benefici che comunque comportino riduzione dell’orario di lavoro, salvo quelli previsti dalla legge. (art. 39 comma 8  C.C.N.L. 2006/2009).
     
    Il trattamento economico dei docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, sono comunque escluse le attività aggiuntive, salvo eventuali trattamenti accessori stabiliti dalla contrattazione decentrata.
     
    I docenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei docenti a tempo pieno. 
     
    La durata del rapporto a tempo parziale è di due anni trascorsi i quali si può chiedere il ritorno al tempo normale; è riconosciuta la facoltà di svolgere altra attività lavorativa, anche subordinata, ma non presso altra amministrazione pubblica, quando l’orario part-time non superi la metà dell’orario pieno. 
     
    Il limite del 50% può essere superato dal personale che non intenda svolgere altra attività lavorativa.
     
    Il docente in part time, che intenda svolgere altra attività lavorativa, è tenuto a comunicare, entro 15 giorni, al dirigente scolastico, l’eventuale successivo inizio o la variazione di altra attività lavorativa. Le prestazioni lavorative possono essere effettuate solo se compatibili con gli obblighi di servizio e non comportino un conflitto d’interesse con le funzioni istituzionali svolte dal docente nella scuola e non siano espressamente escluse per legge.
     
    Il rientro a tempo pieno, dopo il prescritto periodo minimo, scatta solo se esplicitamente richiesto.
     
    Per il personale docente di religione non è prevista l’acquisizione al SIDI (*) delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
     
    Riguardo all’eventuale richiesta di modifica della misura oraria del servizio per chi è già in regime di part time, si ricorda che non è prevista alcuna autorizzazione da parte dell’Ufficio Territoriale di competenza. La predetta richiesta dovrà essere valutata dal Dirigente scolastico in relazione alle esigenze della scuola e, chiaramente, comunicato all’Ordinario diocesano.
     
    La Redazione
     
    (*)  L’acquisizione al SIDI è soltanto un supporto all’operatività dell’Ufficio territoriale provinciale (ex Provveditorato). Pertanto i docenti di religione di ruolo presenteranno la domanda cartacea e l’istituzione scolastica la trasmetterà all’Ufficio territoriale provinciale per gli adempimenti di competenza.
     
     
    Riferimenti normativi:
    Artt. 7,8 Legge 29.12.1988, N. 554; artt. 7, 8 Dpcm 17.3.1989, n. 117; artt. 22 Legge  23.12.1994 n. 724; artt. 131, 162, 491 comma 6, 508 e 572 D.Lgs. 16.4.1999 n. 297; artt. 23,40,41,42,46,47,52 CCNL 4.8.1995; art. 1 commi 56-59 e 185-187 Legge 23.12.1996, n. 662; CM Funzione Pubblica 19.19.2.1997 n.3; CM 28.2.1997, n. 128; Legge 28.5.1997, n. 140.; OM. 22.7.1997, n. 446; D.M. Funzione Pubblica 29.7.1997 n. 331; Circ. INPDAP 27.11.1997,n. 61; OM 13.2.1998, n. 55; art. 20, comma 1, lettera f) Legge 23.12.1999, n. 488; CM 17.2.2000, n. 45; art. 9 D.Lgs .25.2.2000, n. 61, come modificato dal D.Lgs. n.100/2001, L. n. 133/2008; CM 18.4.2000, n. 120; D.Lgs. 26.2.2001 n. 100, artt. 39 e 58 C.C.N.L. 2006/2009
     

     
    Snadir – Professione i.r. –   14 febbraio 2020, h.11,50
  • Consiglio di Stato: piena legittimità dei concorsi riservati.

    Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 868/2020, ha ribadito che il principio normativo fondamentale di accesso al pubblico impiego è quello del concorso pubblico: eventuali deroghe sono di competenza del legislatore e devono rappresentare una eccezione. La necessità di sanare la piaga del precariato scolastico costituisce, secondo il Consiglio di Stato, una legittima deroga al vincolo del concorso pubblico qualora vengano perseguite esigenze di buon andamento dell’amministrazione e si evidenzino straordinarie necessità di interesse pubblico.
     
    La sentenza del Consiglio di Stato spiana, quindi, la strada all’avvio dei concorsi riservati di cui sono destinatari i docenti precari della scuola secondaria (su classi di concorso), ma dall’altra parte evidenzia ancora di più la contraddizione della mancata previsione di una procedura straordinaria per gli insegnanti di religione che sono in possesso di abilitazione e che sono già inseriti nella graduatoria di merito del 2004 trasformata in graduatoria ad esaurimento dalla legge n. 159/2019 limitatamente ai tempi tecnici di pubblicazione del bando di concorso.
     
    Il concorso per gli insegnanti di religione previsto entro il 2020 (art. 1 bis legge n.159/2019) lascerà comunque fuori dalla scuola, nella condizione di docenti precari, diverse migliaia di docenti (il 30% delle cattedre censite).
     
    Una contraddizione che potrebbe in parte essere superata con la previsione di una graduatoria ad esaurimento quale esito del prossimo concorso.
     
    Orazio Ruscica
     

     

    Snadir – Professione i.r. – 11 febbraio 2020, h.10,30

  • Pensioni 2020: pubblicate le istruzioni operative

     DOMANDE ENTRO IL 10 GENNAIO 2020 – OPZIONE DONNA ENTRO IL 29 FEBBRAIO 2020

     
    Schede sintetiche (flipbook – file pdf)
     




    Il Miur ha pubblicato l’11-12-2019 la Nota 50487 con la quale ha trasmesso ufficialmente il Decreto Ministeriale n. 1124 del 6/12/2019, relativo alle cessazioni dal servizio del personale scolastico a decorrere dal 1° settembre 2020.


    Il termine ultimo per la presentazione, da parte del personale, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio, oltre il raggiungimento del limite di età a valere, per gli effetti, dal 1° settembre 2020, nonché per la eventuale revoca di tali domande, è fissato al 30 dicembre 2019, prorogato al 10 gennaio 2020 con Decreto in corso di emanazione (Nota prot.2346 del 27/12/2019).
    Per i dirigenti scolastici il termine di presentazione delle istanze è il 28 febbraio 2020.
    La Nota prot.264 del 7 febbraio 2020 ha stabilito che la data di presentazione delle domande per "opzione donna" è il 29 febbraio 2020.


    Il termine del 30 dicembre 2019 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministero per la Funzione Pubblica.
     
    I soggetti interessati (personale docente, educativo, docenti di religione, dirigenti scolastici e ATA) dovranno presentare due tipologie di domande: una di cessazione dal servizio e una di pensione.
     
    Le domande di cessazione dal servizio (saranno attive due istanze Polis contemporaneamente: la prima conterrà le tipologia con le domande di cessazioni consuete, la seconda conterrà esclusivamente le istanze per la maturazione del requisito alla pensione quota 100) e le revoche delle stesse devono essere presentate con la procedura web Polis "Istanze on line" disponibile nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it). 
     
    docenti a tempo determinato, compresi gli incaricati annuali di religione, invece devono presentare una comunicazione di collocamento in pensione utilizzando il modello cartaceo. Tale domanda dovrà essere inviata all’Istituzione scolastica di servizio dopo aver verificato i requisiti contributivi e presentato la domanda all’INPS, secondo le modalità sotto riportate.
     
    Al personale  in servizio all’estero è consentito presentare l’ istanza  anche con modalità cartacea. Il personale delle provincie di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvede ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.
     
    Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell’art. 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ovvero per raggiungere il minimo contributivo continuano ad essere presentate in forma cartacea entro il termine del 23 dicembre 2019.
     
    Le domande di pensione dovranno essere inviate direttamente all´Ente Previdenziale (INPS, gestione ex INPDAP), esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
    • presentazione della domanda on-line, accedendo al sito dell´Istituto, previa registrazione
    • presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164)
    • presentazione telematica della domanda attraverso l´assistenza gratuita del Patronato.
    Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell´accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.


    Di seguito i requisiti pensionistici richiesti 



    Requisiti

    Per l´anno 2020 le regole da applicarsi sono le seguenti.

    Per la pensione di vecchiaia il requisito anagrafico è di 67 anni compiuti entro il 31 agosto 2020 (collocamento d´ufficio) o, a domanda, entro il 31 dicembre 2020 in virtù della disposizione prevista dall´articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.

    La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia, potrà conseguirsi, a domanda, solo al compimento di 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 10 mesi per gli uomini da possedersi entro il 31 dicembre 2020.
    L’Amministrazione sarà obbligata a collocare a riposo i dipendenti che in possesso dei requisiti della pensione anticipata, raggiungeranno i 65 anni di età entro il 31/08/2020.
    Qualora, invece, il requisito anagrafico dei 65 anni sia maturato tra settembre e dicembre 2020 la cessazione dal servizio può avvenire solo a domanda dell’interessato.
    Inoltre ai sensi dell’art. 1, comma da 147 a 153 della legge del 27 dicembre 2017, n. 205, l’accesso, d’ufficio o a domanda, alla pensione di vecchiaia, per il personale che rientra tra le categorie di lavoratori destinatari della suddetta norma ( lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose o addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a condizione che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni), e che abbia i requisiti previsti, è consentito al raggiungimento di 66 anni e 7 mesi di età purché l’anzianità contributiva dei 30 anni sia maturata entro il 31 agosto 2020.
     
    Requisiti di accesso ai sensi dell´art. 1 comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243. "Opzione donna"
    Possono presentare la domanda le lavoratrici che che entro il 31/12/2019 hanno almeno 58 anni di età e almeno 35 anni di contributi.
    La Nota prot. 2664 del 7 febbraio 2020 ha precisato che il requisito pensionistico "opzione donna" deve essere maturato entro il 31 dicembre 2019 e ha stabilito che  – per questa particolare causale di pensionamento –  la data ultima di presentazione delle domande di cessazione è  fissata alle ore 23.59 del 29 febbraio 2020.


    Trattenimento oltre i limiti di età

    Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge Il agosto 2014, n. 114 ha abolito l´istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età.
    Nulla è invece innovato rispetto al comma 3 del citato articolo 509 che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. Ne consegue che nel 2020 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2020, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.
     
    Ape sociale
    Coloro che sono interessati all’accesso all’Ape sociale potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dall’ Inps, presentare la domanda di cessazione dal servizio con modalità cartacea con effetto dal 1 settembre 2020.
     
    QUOTA 100
    Coloro che sono interessati all’accesso alla pensione con Quota 100 è necessario che entro il 31/12/2020 abbiano almeno 62 anni di età e 38 anni di anzianità contributiva.




     
    Snadir – Professione i.r. – 12 dicembre 2019, h.11, 42; aggiornato 28 dicembre 2019, aggiornato al 7 febbraio 2020