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  • Attivati al SIDI i codici assenza per quarantena figli B031 HH31

    Il Ministero dell’istruzione ha comunicato ieri (11/11/2020) con Avviso al SIDI che sono attivi i codici relativi al Congedo parentale Covid-19 per quarantena scolastica dei figli, in questo caso fino a 14 anni si ha diritto al congedo al 50% della retribuzione.

    I due nuovi codici di assenza:
    1. B031 da utilizzare per personale di ruolo o Incaricati annuali di religione N05 (codice tipologia personale Increl 1)
    2. HH31 da utilizzare per il personale supplente o incaricati annuali di religione N27 (codice tipologia personale Increl 2)  e N28 (codice tipologia personale Increl 3).

    I due nuovi codici consentono la gestione delle assenze per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici.

    Il periodo di vigenza di questi codici è dal 09/09/2020 al 31/12/2020
     



    Snadir – Professione i.r. – 12 novembre 2020 – h. 10,45

     

  • Ddi: dal ministero nessuna riapertura del Ccni, la FGU ribadisce dissenso

     

    “Pieno rispetto verso le posizioni diverse assunte dai sindacati firmatari, con i quali abbiamo percorso un lungo tratto di strada, ma non condividiamo la sottoscrizione di un contratto integrativo che non definisce regole certe e in cui mancano elementi fondamentali quali tempi, tipo e modalità della prestazione lavorativa richiesta ai docenti”. Così Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Federazione Gilda-Unams, ribadisce la contrarietà nei confronti del CCNI oggetto ieri di un incontro tra organizzazioni sindacali e ministero dell’Istruzione durante il quale al testo del 26 ottobre è stata aggiunta una dichiarazione congiunta tra Amministrazione e sindacati definita da Di Meglio “una lista di buone intenzioni improntata più alla poesia che alla prosa”.

    “Per definire cosa e come devono fare i docenti, sono state necessarie due note interpretative a firma del capo dipartimento e alle quali se ne aggiungerà una terza congiunta. Ciò dimostra che questo contratto parte con il piede sbagliato e che da parte del ministero è evidentemente mancata la volontà di riaprire la contrattazione e di convocare un incontro politico a livello adeguato per affrontare la questione con l’attenzione che merita”, conclude il coordinatore nazionale della FGU.

    Roma, 10 novembre 2020
    Ufficio stampa FGU

     

     
  • Informativa circolare sui pensionamenti al 1° settembre 2021

    Si è tenuto nella giornata odierna un incontro in videoconferenza con le OO.SS. convocato dal Ministero dell’Istruzione per discutere la bozza di circolare sui pensionamenti per il 2021.
     
    Presenti per l’Amministrazione il Dott. Serra e la Dott.ssa Alonso; ha inoltre partecipato il Direttore Generale INPS Dott. Uselli per fornire eventuali risposte sugli aspetti tecnici riguardanti le indicazioni contenute nel testo.
     
    Il Dott. Serra conferma che la bozza ricalca sostanzialmente i contenuti dello scorso anno compresa la tempistica delle procedure che fissa al 30 novembre 2020 la data di scadenza per la presentazione delle domande da parte degli interessati.
     
    Le successive fasi prevedono la convalida degli atti da parte del Miur entro il 5 febbraio 2021 e la certificazione finale del diritto a pensione da parte INPS entro il termine ultimo del 24 maggio 2021.
     
    Tutte le OOSS hanno rappresentato la difficoltà a gestire la procedura da parte dei singoli interessati con una tempistica così breve ( dato anche il particolare momento) ed hanno chiesto all’amministrazione di spostare la scadenza alla fine di dicembre 2020.
     
    Sull’utilizzo della procedura Passweb è stato chiesto di confermare nuovamente le indicazioni fornite lo scorso anno riguardo ai casi di impossibilità dell’utilizzo di tale applicativo da parte degli Ambiti territoriali/istituzioni scolastiche.
     
    Per quanto riguarda la cosiddetta “opzione donna”, al momento, in attesa di eventuale proroga da prevedere in legge di bilancio, resta in vigore il riconoscimento dei requisiti maturati al 31 dicembre 2019.
     
    Il Dott. Serra pur motivando la scadenza ravvicinata con la necessità di consentire un corretto avvio del prossimo anno scolastico si è riservato di sciogliere la questione nei prossimi giorni.
     
    Il DG INPS, Dott. Uselli, ha fornito infine la disponibilità all’apertura di un tavolo di lavoro per esaminare gli aspetti riguardanti l’integrazione dei sistemi informativi delle due amministrazioni.
     
    La Fgu/Snadir ha poi chiesto di poter prevedere per gli incaricati annuali di religione l’applicazione della normativa di cui all’art.59, comma 9 della legge 449/97, cioè la possibilità di fruire del trattamento pensionistico al 1° settembre di ogni anno, anche nel caso del requisito maturato entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.
     
    Inoltre, ha chiesto che la frase “ivi compresi gli insegnanti di religione” presente nella circolare, fosse collocata subito dopo la parola “docenti” per meglio sottolineare l’appartenenza a tutti gli effetti di questi insegnanti al personale docente. Pertanto la frase sarà così riformulata: “I Dirigenti scolatici, il personale docente — ivi compresi gli insegnanti di religione —, educativo ed A.T.A. di ruolo utilizzano esclusivamente la procedura web POLIS (…)”.
     
    Su queste due richieste l’Amministrazione ha ritenuto di accogliere l’ultima e di riservarsi per la prima un approfondimento assieme all’Inps.
     
     
    Fgu/Snadir – Professione i.r – 9 novembre 2020 – h.19,30
  • Per avvalersi del diritto allo studio – anno solare 2021

    Entro il 16 novembre (salvo diversa  altra scadenza stabilita dall’USR o AT dove l’interessata/o presta servizio) è possibile, a chi ne ha esigenza, presentare domanda in carta semplice per avvalersi del diritto allo studio da fruire nell’anno solare 2021.
     
    Come specificato dal D.P.R. 23 agosto 1988 n. 395, al fine di garantire tale diritto sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali, da utilizzare per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico
     
    La concessione dei permessi per l’esercizio del diritto allo studio si attua secondo specifiche modalità:

    a) i dipendenti che potranno usufruire, nell’anno solare, della riduzione dell’orario di lavoro, non dovranno superare il tre per cento del totale della dotazione organica complessiva a livello provinciale, con arrotondamento all’unità superiore;

    b) a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso;

    c) il permesso per il conseguimento dei titoli di studio o di attestati professionali può essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attività formative programmate dall’amministrazione di appartenenza.

     
    Ai sensi dell’art. 63 del C.C.N.L.-Scuola 2006-2009 (confermato CCNL 2016/2018), i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, sono definiti nell’ambito della contrattazione decentrata presso gli uffici scolastici regionali.
     
    Il personale interessato ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario.   E’ tenuto poi a presentare idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti.   In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali. 
     
    In sede di contrattazione decentrata d’istituto è possibile stabilire ulteriori modalità di espletamento del servizio scolastico per agevolare coloro che usufruiscono dei permessi per il diritto allo studio.
     
    La C. M.  n. 319 del 24 ottobre 1991 ha specificato che, con riferimento alla dotazione organica provinciale, il numero complessivo dei permessi per l’esercizio del diritto allo studio deve essere distribuito proporzionalmente tra personale direttivo e docente, distinto per grado di istruzione, nonché personale educativo e personale ATA, considerato complessivamente, senza distinzione per profilo professionale.
     
    I docenti di religione di ruolo, ma anche quelli a tempo determinato, possono presentare domanda per usufruire dei permessi per il diritto allo studio .
     
    Anche gli insegnanti di religione in servizio in qualità di supplenti e non di incaricati possono usufruire dei permessi; infatti la C.M. n. 130 del 21 aprile 2000 (Prot. n.49479/BL) stabilisce che la norma relativa al diritto allo studio si applica anche al personale con contratto “a tempo determinato in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese”.  Si legge infatti nella C.M. citata che: “Il Dipartimento per la funzione pubblica ha infatti chiarito che l’art. 3 del D.P.R. 395/1988 relativo ai permessi retribuiti per il diritto allo studio, non fa distinzione tra personale a tempo indeterminato e personale con contratto a termine e che pertanto l’istituto di cui trattasi trova applicazione anche per il personale a tempo determinato in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese”.
     
    Gli interessati devono presentare domanda, tramite il Dirigente scolastico, al Dirigente del USP (Ufficio Scolastico Provinciale) entro il 15 novembre di ogni anno (salvo diversa  altra scadenza stabilita dall’USR dove l’interessata/o presta sevizio), pena decadenza.  La domanda deve essere redatta in carta semplice.
     
    Può risultare interessante, a completamento di quanto sopra riportato, la lettura di un intervento del Consiglio di Stato sull’argomento, a seguito del quale deve ritenersi che possa usufruire dei permessi inerenti il diritto allo studio anche il lavoratore-studente fuori corso o che cambia facoltà (Consiglio di Stato, Parere n.2760/96 – Adunanza Sez. II del 4/02/1998), in particolar modo quando la sua domanda rientra nel contingente del 3% fissato dalla norma.
     
    Infine è bene tenere presente che la Corte di Cassazione (Sez. Lavoro, sent. n. 10344 del 22.4.2008) ha affermato il principio secondo cui i permessi straordinari retribuiti possono essere concessi soltanto per la frequenza dei corsi in orari coincidenti con quelli di servizio, non per le necessità connesse alla preparazione degli esami ovvero allo svolgimento di altre attività (come, ad esempio, i colloqui con i docenti o il disbrigo di pratiche di segreteria).
     
    E’  anche vero che i contratti regionali possono prevedere situazioni (poco o molto) migliorative e, quindi, ritenere possibile la fruizione dei permessi anche ” per tutte le attività connesse alla preparazione di esami o prove, per esami (in aggiunta a quelli previsti dalle norme contrattuali), per ricerche e tesi di lauree o di diploma”.
     
    Si ricorda, infine, che alcuni Uffici Scolastici Regionali o Ambiti Territoriali Provinciali (ex USP, ex CSA) hanno predisposto specifici ed esclusivi moduli; pertanto si invita a verificare nei siti istituzionali degli UUSSRR o degli Ambiti territoriali la presenza dei predetti modelli.
     
    La Redazione
     
    Snadir – Professione i.r. –  6 novembre 2020 , h.18,00