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  • Periodo di formazione e prova a.s. 2021/2022 Superare l’anno di prova e formazione per docenti neoassunti e docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo

    La nota prot. 30345 del 4 ottobre 2021 conferma per l’anno scolastico 2021/2022 le modalità introdotte nel 2015 (legge 107/2015 e DM 850/2015).
     
    Quest’anno il tradizionale percorso di formazione e di prova (DM 850/2015) dovrà assicurare ai neoassunti di avere piena conoscenza delle misure previste nonché degli strumenti e delle metodologie per la Didattica Digitale Integrata (DDI).
     
    Il percorso di formazione (che dovrà essere affiancato dal periodo di prova di 180 giorni di cui almeno 120 di effettivo servizio) si è meglio articolato in 50 ore di impegno complessivo così suddivise:
    a) Incontri iniziali e di restituzione finale: 6 ore;
    b) Laboratori formativi in presenza o on line: 12 ore (con durata variabile di 3 , 6 o più ore);
    c) Visite a scuole innovative in presenza: a domanda degli interessati e per un massimo di 3.000 docenti (vedi Tabella A); questa attività (6 ore per due giornate=12 ore) è considerata sostitutiva (in parte o in toto) del monte ore dedicato ai laboratori formativi di cui alla lettera b);
    d)  Attività di “peer to peer”: 12 ore;
    e)  Attività sulla piattaforma INDIRE: 20 ore.
     
    Determinante è  il ruolo del docente tutor, che affianca l’insegnante nel percorso del primo anno con compiti di supervisione professionale. Il profilo del tutor si ispira a quello del responsabile che segue gli studenti universitari impegnati nei tirocini formativi attivi; l’individuazione della figura all’interno dell’istituto spetta al Dirigente Scolastico con un opportuno coinvolgimento del Collegio dei docenti. Nei casi in cui non fosse possibile individuare un tutor appartenente alla classe di concorso specifica del docente neoassunto, si potrà procedere all’individuazione di una figura appartenente a classi di concorso affini o per settore disciplinare.L’USR organizzerà anche attività formative per i docenti tutor.
     
    Significative appaiono le azioni che i neoassunti devono compiere sulla piattaforma INDIRE, come l’elaborazione di un proprio bilancio di competenze e la costruzione di un portfolio di documentazione e riflessione sull’attività didattica.
     
    Le attività di “peer to peer” e tutoraggio saranno effettuate dai docenti tutor (preferibilmente docenti della stessa disciplina, area disciplinare o tipologia di cattedra ed operante nello stesso plesso) e dai dirigenti scolastici.
     
    Al fine di riconoscere l’impegno del tutor durante l’anno di prova e di formazione, le attività svolte (progettazione, confronto, documentazione) potranno essere attestate e riconosciute dal Dirigente Scolastico come iniziative di formazione previste dall’art. 1, comma 124 della L. 107/2015.
     
    È importante che le attività per i docenti neoassunti inizino già a partire dal mese di ottobre 2021 per permettere agli stessi di acquisire in tempo utile le indicazioni necessarie al percorso di formazione e tutti i materiali di supporto alle attività.
     
    I dirigenti scolastici delle istituzioni in cui prestano servizio i docenti neo-assunti organizzano le attività di accoglienza, formazione, tutoraggio, supervisione professionale, avvalendosi della collaborazione dei docenti tutor e svolgono le attività per la valutazione del periodo di prova, oltre a visitare le classi dei docenti neo-assunti.
     
    Saranno interessati da tale percorso i docenti assunti sia da GAE (graduatorie ad esaurimento) che dalle graduatorie di merito dei concorsi ordinari e dei concorsi straordinari. I percorsi interesseranno anche i docenti che abbiano effettuato passaggio da un ruolo all’altro e coloro che debbano ripetere il periodo di formazione e di prova.
     
    Saranno interessati al percorso di formazione e di prova anche i 673 docenti di religione assunti a seguito di scorrimento della Graduatoria di merito (GM) 2004

     

     
     
    Snadir – Professione i.r. –  11 ottobre 2021, h. 18,55
  • Pensioni 2022: pubblicate le istruzioni operative

    DOMANDE ENTRO IL  31 ottobre2021

    Schede sintetiche (flipbook – file pdf)
     

     
    Il Ministero dell’istruzione ha pubblicato il 1° ottobre 2021 2021 la Nota prot.30142 con la quale ha trasmesso ufficialmente il Decreto Ministeriale n. 294 del 01/10/2021, relativo alle cessazioni dal servizio del personale scolastico a decorrere dal 1° settembre 2022.
     
    Il termine ultimo per la presentazione, da parte del personale docente — ivi compresi gli insegnanti di religione —, educativo ed A.T.A. di ruolo, delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio, oltre il raggiungimento del limite di età a valere, per gli effetti, dal 1° settembre 2022, nonché per la eventuale revoca di tali domande, è fissato al 31 ottobre 2021.
     
    Per i dirigenti scolastici il termine di presentazione delle istanze è il 28 febbraio 2022.
     
    Il termine del 31 ottobre 2021 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministero per la Funzione Pubblica.
     
    I soggetti interessati (personale docente, educativo, docenti di religione, dirigenti scolastici e ATA) dovranno presentare due tipologie di domande: una di cessazione dal servizio e una di pensione.
     
    Le domande di cessazione dal servizio, compresi i docenti di rleigione di ruolo, (saranno attive due istanze Polis contemporaneamente: la prima conterrà le tipologia con le domande di cessazioni consuete, la seconda conterrà esclusivamente le istanze per la maturazione del requisito alla pensione quota 100) e le revoche delle stesse devono essere presentate con la procedura web Polis "Istanze on line" disponibile nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it). 
     
    docenti a tempo determinato, compresi gli incaricati annuali di religione, invece devono presentare una comunicazione di collocamento in pensione utilizzando il modello cartaceo. Tale domanda dovrà essere inviata all’Istituzione scolastica di servizio dopo aver verificato i requisiti contributivi e presentato la domanda all’INPS, secondo le modalità sotto riportate. Si ricorda che per i docenti a tempo determinato, compresi gli incaricati annuali, i requisiti per il trattamento in quiescenza a domanda devono essere maturati entro il 31 agosto 2022 (Inpdap Nota operativa n.56 del 22/12/2010).
     
    Al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza anche con modalità cartacea. Il personale delle provincie di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvede ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.
     
    Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell’art. 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ovvero per raggiungere il minimo contributivo continuano ad essere presentate in forma cartacea entro il termine del 31 ottobre 2021.
     
    Le domande di pensione dovranno essere inviate direttamente all’Ente Previdenziale (INPS, gestione ex INPDAP), esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
    • presentazione della domanda on-line, accedendo al sito dell´Istituto, previa registrazione
    • presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164)
    • presentazione telematica della domanda attraverso l´assistenza gratuita del Patronato.
    Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.
     
     
    Di seguito i requisiti pensionistici richiesti 
     
    Requisiti
    Per l´anno 2022 le regole da applicarsi sono le seguenti.

    Per la pensione di vecchiaia il requisito anagrafico è di 67 anni compiuti entro il 31 agosto 2022 (collocamento d´ufficio) o, a domanda, entro il 31 dicembre 2022 in virtù della disposizione prevista dall´articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.

    La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia, potrà conseguirsi, a domanda, solo al compimento di 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini da possedersi entro il 31 dicembre 2022.
     
    L’Amministrazione sarà obbligata a collocare a riposo i dipendenti che in possesso dei requisiti della pensione anticipata, raggiungeranno i 65 anni di età entro il 31/08/2022.
     
    Qualora, invece, il requisito anagrafico dei 65 anni sia maturato tra settembre e dicembre 2021 la cessazione dal servizio può avvenire solo a domanda dell’interessato.
    Inoltre ai sensi dell’art. 1, comma da 147 a 153 della legge del 27 dicembre 2017, n. 205, l’accesso, d’ufficio o a domanda, alla pensione di vecchiaia, per il personale che rientra tra le categorie di lavoratori destinatari della suddetta norma ( lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose o addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a condizione che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni), e che abbia i requisiti previsti, è consentito al raggiungimento di 66 anni e 7 mesi di età purché l’anzianità contributiva dei 30 anni sia maturata entro il 31 agosto 2022 (Circolare Inps n.126 del 2018).
     
     
    Requisiti di accesso ai sensi dell´art. 1 comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243. "Opzione donna"
    Possono presentare la domanda le lavoratrici che entro il 31/12/2020 (nella legge di bilancio la data dovrebbe essere aggiornata al 31/12/2021) hanno almeno 58 anni di età e almeno 35 anni di contributi.
     
     
    Trattenimento oltre i limiti di età
    Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 ha abolito l’istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età.
     
    Nulla è invece innovato rispetto al comma 3 del citato articolo 509 che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. Ne consegue che nel 2022 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2022, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.
     
    Ape sociale
    Coloro che sono interessati all’accesso all’Ape sociale potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dall’ Inps, presentare la domanda di cessazione dal servizio con modalità cartacea entro il 31 agosto 2022.
     
    QUOTA 100
    Coloro che sono interessati all’accesso alla pensione con Quota 100 è necessario che entro il 31/12/2021 abbiano almeno 62 anni di età e 38 anni di anzianità contributiva. Questa norma, tranne che si intervenga con una nuova formula alternativa, non sarà più attuata nei prossimi anni e si tornerà alla legge Fornero.
     
    Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare i nostri uffici:  previdenza@snadir.it linea diretta 06 62280408 – tasto 3, cafpatronato.lombardia@snadir.it Tel. 0282957760 , cafpatronato.lazio@snadir.it Tel. 0644341118 
     
     
     
    Snadir – Professione i.r. – 1° ottobre 2021, h.17,00

     

  • Ricostruzione di carriera del personale di ruolo. Chi deve presentare domanda?

    La legge 107/2009 all’art. 1 comma 209 stabilisce che la ricostruzione di carriera del personale della scuola a tempo indeterminato, ivi inclusi i docenti di religione cattolica di ruolo, debba essere richiesta tra il 1° settembre e il 31 dicembre di ogni anno. Il fine di tale inserimento in un preciso periodo dell’anno si rende necessario affinché il MEF possa prevedere nella pubblicazione dei bilanci consuntivi e preventivi dello Stato il capitolo di spesa destinato al personale della scuola.
     
    Su “Istanze On Line” il personale di ruolo Docente (compresi gli Insegnanti di Religione Cattolica), educativo e ATA potrà inoltrare la domanda di ricostruzione di carriera alla propria istituzione scolastica di titolarità entro il 31 dicembre 2021.
     
    Ricordiamo che la Nota MIUR 17030 del 01-09-2017 e l’Avviso pubblicato al SIDI il 27 settembre 2018, al fine di progredire sulla strada della dematerializzazione, così come previsto dalla legge 183/2012 all’art. 15, hanno già reso disponibile sul portale “Istanze On Line” la funzione “Richiesta ricostruzione di carriera”.
     
    Chi potrà accedere a tale funzione telematica? 
    I docenti a tempo indeterminato che hanno superato l’anno di formazione e prova, così come previsto dal D.M. 850/2015. Chiaramente, le domande di ricostruzione di carriera del personale di ruolo inviate alle istituzioni scolastiche prima del 1/9/2017 restano comunque valide.
     
    Docenti di religione di ruolo
    I docenti di religione di ruolo assunti al 1° settembre 2020, avendo superato l’anno di prova, devono quindi procedere immediatamente ad una nuova ricostruzione di carriera.
    Qualora qualche docente di religione cattolica, assunto a tempo indeterminato, confermato in ruolo a partire dal 1° settembre 2011, non abbia ancora fatto richiesta di ricostruzione di carriera, deve procedere immediatamente a tale richiesta al fine di bloccare l’eventuale prescrizione del diritto a vedersi riconosciuto il servizio pre-ruolo. 
    In questi casi, potrà procedere alla richiesta tramite il portale “Istanze On line”, inviando tramite la funzione “dichiarazione dei servizi” l’elenco dei servizi utili ai fini della ricostruzione, confermando quelli già inseriti a sistema o inserendo quelli che eventualmente non vi risultano, nonché quelli svolti presso istituzioni scolastiche non statali o presso altre Amministrazioni.
     
    Docenti di religione incaricati annuali
    È dunque evidente che non sono interessati a questa nuova procedura telematica i docenti di religione incaricati annuali aventi diritto alla ricostruzione di carriera così come previsto dalla legge 312/1980 art. 53 ultimo comma (cfr. anche la C.M. n.2/2001). Per questi ultimi, le domande, pur continuando ad essere presentate nella “finestra temporale” stabilita dalla Legge 107/2015, dovranno essere presentate in forma cartacea all’Istituzione Scolastica di servizio; permane l’obbligo da parte della stessa di elaborare i decreti e trasmetterli alla Ragioneria dello Stato di appartenenza entro il 28 febbraio di ogni anno.
     
    Chiedi allo Snadir
    La nostra trentennale azione a favore della categoria dei docenti di religione ci ha consentito di consolidare una competenza solida e aggiornata nell’elaborare ogni fattispecie di ricostruzione e progressione economica di carriera degli incaricati annuali di religione, così come degli stessi docenti di ruolo.
    Pertanto, per qualsiasi ulteriore chiarimento o elaborazione delle predette ricostruzioni, contattate la sede Snadir provinciale più vicina oppure la sede nazionale 0662280408 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,30 alle 13 e dalle ore 15,30 alle 19.00, oppure scrivendo a ricostruzioniestipendi@@snadir.it 
     
     
    Professione i.r.- 1° ottobre 2021 – h.12,00
  • E’ illegittima la preventiva autorizzazione per la fruizione dei permessi per motivi personali

    Il Tribunale di Fermo ha rafforzato quanto già stabilito dal Tribunale di Potenza nel 2013 riguardo alla fruizione dei permessi per motivi personali o familiari previsti dall’art.15, comma 2 del CCNL 2006/2009, consolidato dall’art.1, comma 10 del CCNL 2016/2018.
     
    Il Giudice ha stabilito che i “permessi retribuiti per motivi personali o familiari sono da qualificarsi come un vero e proprio diritto del lavoratore, non subordinato a valutazioni del dirigente scolastico e fruibile per effetto della mera presentazione della relativa domanda” , documentabile “anche mediante autocertificazione”.
     
    Il diritto alla fruizione dei predetti permessi è escluso dal potere discrezionale del Dirigente. L’unico controllo che spetta al Dirigente è quello di verificare la “formale e preventiva presentazione dell’istanza di fruizione” e dell’eventuale utilizzo di tutti i giorni di permessi previste dal predetto art.15, comma 2 (cioè dei tre giorni). Ricordiamo che questi permessi sono fruibili oltre che dai docenti di ruolo, anche dagli incaricati annuali di religione N05 (con ricostruzione di carriera).
      

    Snadir – Professione i.r. – 29 settembre 2021