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  • Precari di religione, la Corte d’Appello di Catania condanna il ministero dell’istruzione per l’abuso di reiterazione dei contratti a tempo determinato

    Dopo la sentenza della CGUE del 13 gennaio scorso incominciano ad essere pubblicate le sentenze delle Corti d’Appello  circa l’abuso della reiterazione dei contratti di lavoro degli insegnanti di religione oltre i 36 mesi di servizio.
     
    Come abbiamo già diverse volte affermato, se non interverrà la politica con una procedura straordinaria per superare il precariato degli insegnanti di religione, sarà la magistratura a darci giustizia.  
     
    Tutte e quattro le sentenze della Corte d’Appello di Catania ribadiscono i principi affermati nella sentenza della CGUE, ossia che l’idoneità e l’eventuale sua revoca non costituiscono un motivo obiettivo per giustificare la reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre i 36 mesi di servizio. Inoltre, ribadisce la Corte che l’uso dei contratti a tempo determinato in successione degli insegnanti di religione si giustificherebbe solo nel caso di un  fabbisogno provvisorio , mentre, al contrario, si tratta di una necessità duratura.
     
    Spetta, infine, al giudice nazionale accertare l’abuso e “sanzionare debitamente tale abuso e eliminare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione”, cioè spetta al Giudice la decisione della conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.
     
    Le sentenze confermano il diritto al risarcimento del danno, già definito in primo grado, nella misura di un totale per tutti i ricorrenti di un milione di euro.
     
    Queste prime sentenze, successive alla pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 13 gennaio, confermano quanto affermato dallo Snadir sin dal 2011, primi ricorsi, e confortano per il proseguo dei ricorsi a tutela dei precari insegnanti di religione.
     
    Coloro i quali NON AVESSERO Già COMPILATO il Form possono farlo – entro il 31 marzo 2022 –   al seguente indirizzo https://forms.gle/XLVjvDDFUyZARurXA
     
    La compilazione del Form è una manifestazione di interesse non vincolante. L’adesione al ricorso si concretizzerà solo nel momento in cui, qualora ricorrano i requisiti, sarà firmato il mandato all’avvocato successivamente indicato.
     
    Il ricorso è gratuito per gli iscritti Snadir; ti ricordiamo che devi vantare non meno di 36 mesi (tre anni scolastici) di incarico su posto libero e vacante.
     
    Ti contatteremo, tramite e-mail, per poter presentare la documentazione al legale che si occuperà del ricorso.
     
    Per ulteriori informazioni scrivere a ricorsi@snadir.it o contattare il 329 0399658 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,30 alle 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 19,00.
     



    Snadir – Professione i.r. – 8 marzo 2022 – h.18,52

  • Lo Snadir fa una donazione alla Caritas a sostegno della popolazione ucraina

    Dopo il precipitare degli eventi ai danni della popolazione ucraina e davanti al doloroso racconto a margine delle atrocità della guerra in corso, la segreteria nazionale dello Snadir, facendosi interprete della sensibilità dei propri iscritti,  ha ritenuto doveroso destinare un contributo per sostenere gli interventi della Caritas italiana, già inserita nella rete internazionale delle Caritas europee, che in questo momento sta dando il massimo sostegno alla popolazione in difficoltà moltiplicando gli sforzi per poter raggiungere quante più persone possibili.
     
    Coerentemente con l’impegno quotidiano che il nostro sindacato riserva da sempre agli ultimi e alle persone in difficoltà, seguiamo il monito di Papa Francesco: l’urgenza di accostarsi alla “gente comune che vuole la pace e che in ogni conflitto è la vera vittima che paga, sulla propria pelle, le follie della guerra".
     
    Per questo lo Snadir, che ha scelto di stare accanto a chi opera per la giustizia e la pace, ha deciso di destinare una somma pari a 7.000 euro a sostegno della Caritas che si sta prodigando al meglio per far fronte a ogni emergenza.
     
     
    Orazio Ruscica, Segretario nazionale Snadir




    Snadir – Professione i.r. – 7 marzo 2022 – h.11,30
  • IL 15 MARZO 2022 E’ TERMINE ULTIMO PER PRESENTARE LA DOMANDA PER IL PART-TIME a.s. 2022/2023 (dall’art. 7 – comma 2 – della O.M. n.55 del 13.2.1998)

    Scade il 15 marzo 2022 il termine per presentare le domande per il part-time per l’anno scolastico 2022/2023 (interessa anche i docenti di religione di ruolo). 
     
    La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale deve essere presentata, per il tramite del Dirigente scolastico, all’Ufficio Territoriale della provincia in cui si trova la sede di titolarità (di servizio per i docenti di religione).
     
    I rapporti di lavoro part-time possono essere costituiti nel limite del 25% delle rispettive dotazioni organiche provinciali di ciascun ruolo o classe di concorso il reclutamento del personale docente a tempo parziale avviene secondo la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno. 

    Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da un contratto scritto e deve contenere l’indicazione della durata della prestazione lavorativa e decorre dal primo settembre di ciascun anno successivo all’accoglimento della domanda (artt. 39 e 58 C.C.N.L. 2006/2009, O.M. n. 446/97, O.M. n. 55/98, D.Lgs. n. 61/2000, come modificato dal D.Lgs. n.100/2001, L. n. 133/2008).

    La prestazione di servizio in regime di part-time non fa venir meno gli obblighi di lavoro relativi alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, ai rapporti individuali con le famiglie e alla partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti (40 ore), ivi compresa l’attività di programmazione e di verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini intermedi e finali. 
     
    Le attività funzionali all’insegnamento e la partecipazione alle attività collegiali (consigli di classe) sono determinate, di norma, in misura proporzionale all’orario d’insegnamento e di servizio previsto dal rapporto di lavoro a tempo parziale. 
     
    Il personale docente con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo, né può fruire di benefici che comunque comportino riduzione dell’orario di lavoro, salvo quelli previsti dalla legge. (art. 39 comma 8  C.C.N.L. 2006/2009).
     
    Il trattamento economico dei docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, sono comunque escluse le attività aggiuntive, salvo eventuali trattamenti accessori stabiliti dalla contrattazione decentrata.
     
    I docenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei docenti a tempo pieno. 
     
    La durata del rapporto a tempo parziale è di due anni trascorsi i quali si può chiedere il ritorno al tempo normale; è riconosciuta la facoltà di svolgere altra attività lavorativa, anche subordinata, ma non presso altra amministrazione pubblica, quando l’orario part-time non superi la metà dell’orario pieno. 
     
    Il limite del 50% può essere superato dal personale che non intenda svolgere altra attività lavorativa.
     
    Il docente in part time, che intenda svolgere altra attività lavorativa, è tenuto a comunicare, entro 15 giorni, al dirigente scolastico, l’eventuale successivo inizio o la variazione di altra attività lavorativa. Le prestazioni lavorative possono essere effettuate solo se compatibili con gli obblighi di servizio e non comportino un conflitto d’interesse con le funzioni istituzionali svolte dal docente nella scuola e non siano espressamente escluse per legge.
     
    Il rientro a tempo pieno, dopo il prescritto periodo minimo, scatta solo se esplicitamente richiesto.
     
    Per il personale docente di religione non è prevista l’acquisizione al SIDI (*) delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
     
    Riguardo all’eventuale richiesta di modifica della misura oraria del servizio per chi è già in regime di part time, si ricorda che non è prevista alcuna autorizzazione da parte dell’Ufficio Territoriale di competenza. La predetta richiesta dovrà essere valutata dal Dirigente scolastico in relazione alle esigenze della scuola e, chiaramente, comunicato all’Ordinario diocesano.
     
    La Redazione
     
    (*)  L’acquisizione al SIDI è soltanto un supporto all’operatività dell’Ufficio territoriale provinciale (ex Provveditorato). Pertanto i docenti di religione di ruolo presenteranno la domanda cartacea e l’istituzione scolastica la trasmetterà all’Ufficio territoriale provinciale per gli adempimenti di competenza.
     
     
    Riferimenti normativi:
    Artt. 7,8 Legge 29.12.1988, N. 554; artt. 7, 8 Dpcm 17.3.1989, n. 117; artt. 22 Legge  23.12.1994 n. 724; artt. 131, 162, 491 comma 6, 508 e 572 D.Lgs. 16.4.1999 n. 297; artt. 23,40,41,42,46,47,52 CCNL 4.8.1995; art. 1 commi 56-59 e 185-187 Legge 23.12.1996, n. 662; CM Funzione Pubblica 19.19.2.1997 n.3; CM 28.2.1997, n. 128; Legge 28.5.1997, n. 140.; OM. 22.7.1997, n. 446; D.M. Funzione Pubblica 29.7.1997 n. 331; Circ. INPDAP 27.11.1997,n. 61; OM 13.2.1998, n. 55; art. 20, comma 1, lettera f) Legge 23.12.1999, n. 488; CM 17.2.2000, n. 45; art. 9 D.Lgs .25.2.2000, n. 61, come modificato dal D.Lgs. n.100/2001, L. n. 133/2008; CM 18.4.2000, n. 120; D.Lgs. 26.2.2001 n. 100, artt. 39 e 58 C.C.N.L. 2006/2009
     

     
    Snadir – Professione i.r. –   1° marzo 2022, H.11,45

     

  • Emendamenti al decreto sostegni ter D.L. 2505: procedura straordinaria per gli insegnanti di religione precari

    Sono stati presentati quattro emendamenti al DL 2505 che riguardano la procedura straordinaria per l’assunzione dei docenti di religione cattolica precari con almeno 36 mesi di servizio:  il 19.14 di Iannone, Calandrini, De Carlo (FdI); il 19.15, di Berardi, Caligiuri (FI); il 19.0.20 di Sbrollini, Evangelista (IV-PSI) e il 19.0.21 di Iannone, Calandrini, De Carlo (FdI).

    È ormai del tutto evidente che la sentenza della CGUE del 13 gennaio scorso, riaffermando l’urgenza di risolvere il precariato degli insegnanti di religione  adoperando gli stessi criteri utilizzati per i precari di tutte le altre discipline, sollecita la politica a trovare una soluzione che possa cancellare in maniera definitiva la discriminazione che la stessa Corte europea ha riconosciuto con la sua sentenza.
     
    Gli emendamenti provengono sia da forze politiche di opposizione che di governo, un dato che deve interessarci, nella speranza che questo possa essere il segnale che si voglia, questa volta, far prevalere il bene dei cittadini. 


     
    Snadir – Professione i.r. – 28 febbraio 2022 – h.20,15