Categoria: Scrutini, Credito ed Esami

  • Miur Veneto: il voto degli IdR è computato negli scrutini finali

    Miur Veneto: il voto degli IdR è computato negli scrutini finali


    Come’è noto, il voto del docente di religione, quando è determinante, diventa giudizio motivato, ma ad avviso della scrivente, non perde la rilevanza del voto.

    (allegato)

  • Scrutinio finale & esame di qualifica

    Scrutinio finale & esame di qualifica


    E’ necessario distinguere tra i tradizionali esami di qualifica e quelli di cui al D.M. 24/02/1992 e al D.M. 23/04/1992. Mentre per i primi si procedeva distinguendo tra scrutini ed esami di qualifica, oggi invece in base alla nuova normativa lo scrutinio diventa oramai la prima parte della valutazione (scrutini + esame di qualifica).


    Inoltre anche l’art.22 lettera A) , comma 6 dell’O.M. 65 del 20 febbraio 1998 stabilisce che «lo scrutinio finale () costituisce la prima parte della valutazione» degli esami di qualifica. Ma procediamo con ordine.


    L’organo deputato allo scrutino è il Consiglio di classe. Pertanto, ai sensi del punto 4.1 lett.a della “intesa” fra Ministero della P.I. e Conferenza Episcopale italiana resa esecutiva a tutti gli effetti di legge nell’ordinamento statale italiano giusto DPR 16/12/1985 n.751 successivamente integrato con DPR 23/06/1990 n.202, all’insegnamento della religione cattolica è assegnata “dignità pari a quella di tutte le altre discipline” e in relazione a tale presupposto di principio, con riguardo agli alunni che abbiano liberamente scelto di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, i docenti incaricati dell’insegnamento di quest’ultimo, secondo quanto previsto dal punto 2.7 della citata intesa, “fanno parte della componente docente degli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti” e “partecipano alle valutazioni periodiche e finali”, con voto che può anche essere determinante.


    Al docente di religione cattolica, quale componente a tutti gli effetti del Consiglio di classe con compiti assolutamente corrispondenti a quelli dei docenti delle altre discipline, in sede di scrutinio finale, va riconosciuto, per gli alunni che abbiano scelto di avvalersi del relativo insegnamento, il diritto-dovere di partecipare al pari degli altri insegnanti agli scrutini finali.


    Ora al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi cognitivi e formativi il Consiglio di classe sottoporrà gli alunni a prove strutturate . Queste ultime possono essere interdisciplinari oppure riferite a singole discipline . Le prove strutturate sono quindi una premessa indispensabile per poter procedere allo scrutinio finale.


    E’ vero che per l’Irc in luogo di voti ed esami viene redatta una comunicazione riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il profitto che ne ritrae (art.309, comma 4 del D.L.vo. 16 aprile 1994, n.297). Ed è altrettanto vero che l’insegnamento della religione cattolica è impartito nel quadro delle finalità della scuola e ha pari dignità formativa e culturale al pari delle altre discipline (punto 4.1 DPR 751/85). Poiché, il Consiglio di classe deve poter verificare il conseguimento degli obiettivi cognitivi e formativi, nulla vieta al docente di r.c. di approntare le prove strutturate per l’irc (interdisciplinari o singole).


    Inoltre, il Consiglio di classe elabora per ciascuna materia un giudizio analitico sul profilo conseguito durante l’anno scolastico e nelle prove strutturate finali, nonché di un voto espresso in centesimi e di un giudizio sintetico . Ovviamente il docente di religione non proporrà un voto ma un aggettivo che tenga conto dell’impegno, della partecipazione e del profitto; dovrà altresì elaborare un giudizio sintetico.


    Diversamente dallo scrutinio, cioè nell’esame di qualifica, che costituisce la seconda parte valutazione, il docente di religione non partecipa, in quanto l’Irc non è materia oggetto di esame. Questa seconda parte della valutazione è di competenza della commissione di esame, composta dal preside, dagli insegnanti dell’ultimo anno del corso di studi, purché di materie oggetto di esame .


    Pertanto, il preside deve far partecipare il docente di religione alla prima parte della valutazione, che consiste in uno scrutinio finale, dove vengono acquisiti dal Consiglio di classe altri elementi utili per la valutazione degli alunni.


    Nel caso in cui il preside voglia escludere i docenti di religione dalla prima parte della valutazione (scrutinio), il docente può impugnare le operazioni di esame di qualifica, per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica, davanti alle competenti autorità giudiziarie.


    O. Ruscica

  • Scrutini finali – Il voto dell’insegnante di religione vale!

    SCRUTINI FINALI
    Avviso per non essere discriminati


    Ogni insegnante di religione in sede di scrutinio finale si ricordi che, qualora vi sia una deliberazione da adottarsi a maggioranza, deve far inserire a verbale il proprio giudizio motivato e far conteggiare il proprio voto ai fini della costituzione della maggioranza. E’ utile ricordare che:
    1) la valutazione dell’IRC va trascritta nel registro generale, sul pagellino e sui prospetti da affiggere all’albo di istituto (art.4 legge 5 giugno 1930, n.824; C.M. 117/1930; C.M. 11/1987; C.M. 156/1987).
    2) La mancata partecipazione dei docenti di R.C. agli scrutini che si sono avvalsi dell’IRC invalida gli scrutini (artt.1-3-31-40 dell’O.M. n.80 del 9 marzo 1995 integrata dall’O.M. n.117 del 22 marzo 1996, dall’O.M n.266 del 21 aprile 1997, dall’O.M. n.330 del 27 maggio 1997, dall’O.M. n.65 del 20 febbraio 1998, prot.3111, dall’O.M. n.128 del 14 maggio 1999, dall’O.M. 126/00, dall’O.M. n.90 del 21 maggio 2001).
    3) L’esclusione del voto dei docenti di religione (alcuni capi d’istituto “illuminati” non fanno neppure votare i docenti di religione) dà luogo alla invalidità degli scrutini.
    Bisogna formulare giudizi analitici che esprimano “la valutazione positiva o negativa del grado di preparazione di ciascun candidato, con riguardo al profitto e, quindi, agli obiettivi didattici e formativi previsti dai programmi, al comportamento (inteso come interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo), alla capacità e alle attitudini” (comma 3, art.40 dell’O.M. n.80 del 9 marzo 1995 integrata dall’O.M n.266 del 21 aprile 1997, dall’O.M n.266 del 21 aprile 1997, dall’O.M. n.330 del 27 maggio 1997, dall’O.M. n.65 del 20 febbraio 1998, prot.3111, dall’O.M. n.128 del 14 maggio 1999, dall’O.M. 126/00, dall’O.M. n.90 del 21 maggio 2001, dall’O.M. n.56/2002).
    Per comodità riportiamo un esempio di nota che, durante gli scrutini, i colleghi, nel caso di deliberazioni da adottarsi a maggioranza, potranno inserire nel verbale .
    « L’alunno/a ………………….. ha seguito le attività didattiche …………………………. (inserire tutto il giudizio analitico positivo o negativo). Questo giudizio motivato, messo a verbale ai sensi del D.P.R. 202/90, è da ritenersi valido a tutti gli effetti giuridici per la determinazione dell’ammissione ( o non ammissione) dell’alunno/a ………………………. alla classe ……………. (o agli esami di licenza media / qualifica / stato), come previsto dall’art.7 della legge n.824/1930, dal D.P.R. n.751 del 16/12/1985, dalla C.M. n.316 del 28/10/1987, capo IV, dal citato D.P.R. 202/90, dal D.P.R. 417/74 e dall’art.31 dell’O.M. n.80 del 9 marzo 1995 integrata dall’O.M. n.117 del 22 marzo 1996, dall’O.M n.266 del 21 aprile 1997, dall’O.M. n.330 del 27 maggio 1997, dall’O.M. n.65 del 20 febbraio 1998, prot.3111, dall’O.M. n.128 del 14 maggio 1999, dalla sentenza n.5 del 5/1/1994 del TAR – Puglia sez. Lecce, dall’ordinanza n.2307/95 del 19/09/1995 del Tar – Sicilia sez. Catania, dall’ordinanza n.130/96 del 14/02/1996 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, dalla sentenza TAR – Veneto n.2466 del 11/12/1998, dalla sentenza n.1089 del 20/12/1999 del TAR – Toscana, dall’O.M. 126/00, dall’O.M. n90/2001 e dall’O.M. 56/2002».
    Nel caso che dopo tale dichiarazione il capo d’istituto o qualche collega insista per non far valere il voto dei docenti di religione aggiungete alla precedente nota:« Poiché si insiste a non voler tener conto della validità giuridica del voto espresso dal docente di religione in questo consiglio della classe ……. del ……..(data), ore………., DICHIARO che per palese violazione delle norme succitate l’ammissione (o non ammissione) dell’alunno/a ……………………… alla classe ……… ( o agli esami di licenza media / qualifica / stato) è da ritenersi nulla.Dichiaro, inoltre, che impugnerò giurisdizionalmente il presente atto del consiglio di classe per vizio di legittimità nelle sedi competenti».
    In quest’ultimo caso i colleghi, dopo aver fatto inserire a verbale il suddetto giudizio, sono invitati a segnalarci tempestivamente la mancata valutazione del voto per provvedere a inoltrare ricorso alle sedi competenti.


    Redazione

  • Credito scolastico: Il Tar Lazio dice sì all’Irc ( Sentenza 15 settembre 2000 )

    Il presente articolo gi pubblicato su Professione ir 6/2000 viene riproposto in quanto tuttora utile per quanti impegnati nelle operazioni scolastiche di fine anno


    Credito scolastico: Il Tar Lazio dice s all’Irc 
    Lo Snadir a difesa dei docenti di religione e dell’Irc


    La Tavola Valdese, l’Unione delle Comunit Ebraiche, il Comitato Torinese per la laicit della scuola, il Centro Romano di iniziativa per le difese dei diritti nella scuola, il Comitato nazionale “per la scuola della Repubblica” e la Federazione delle Chiese evangeliche hanno proposto nel mese di giugno 1999 ricorso al Tar Lazio contro l’O.M. n.128 del 14 maggio 1999. Lo Snadir si costituito in opponendum per tutelare la valutazione dell’Irc nel credito scolastico.
    Il Tar – Lazio ha esaminato il 12 luglio 1999 la richiesta dei ricorrenti di sospensiva dell’ordinanza ministeriale n.128 del 14 maggio 1999 nella parte in cui prevede la valutazione dell’insegnamento della religione cattolica per la determinazione del credito scolastico.
    Lo Snadir a tutela degli insegnanti di religione si costituito per resistere al ricorso con l’intervento in opposizione teso a dimostrare l’infondatezza dell’istanza proposta dai ricorrenti. 
    Il Tar – Lazio non ha accolto la richiesta di sospensiva richiesta dai ricorrenti ed ha rimandato a novembre 1999 l’esame nel merito.
    Il 22 novembre 1999 la terza sezione bis del Tar Lazio, dopo aver ascoltato le parti, ha dichiarato inammissibile il ricorso. 
    Il 15 settembre 2000 il Tar Lazio ha depositato la sentenza . Le argomentazioni svolte dai giudici tolgono qualsiasi dubbio sulla legittimit della partecipazione dell’Irc all’attribuzione del credito scolastico.
    Lo Snadir esprime profonda soddisfazione per aver contribuito con la propria determinazione alla salvaguardia della professionalit dei docenti di religione e della valenza culturale dell’Irc. 


    Redazione

  • La legge sulla ”privacy” non esclude la pubblicazione della valutazione dell’Irc

    La legge sulla ”privacy” non esclude la pubblicazione della valutazione dell’Irc


    Il “Codice per la tutela della privacy” (Decreto legislativo 30/06/2003 n . 196) ha introdotto una serie di novità, per quanto riguarda l’utilizzo dei dati sensibili, cui sono vincolati tutti coloro che li gestiscono attraverso strumenti elettronici.
    Alcuni dirigenti scolastici hanno ritenuto che rientrasse nelle tipologie previste dalla norma anche il divieto di pubblicare i dati degli scrutini finali inerenti alla valutazione dell’insegnamento della religione, ma il Ministero dell’Istruzione con la nota prot. N. 10642 del 16 giugno 2004, ha precisato, con estrema chiarezza di argomentazioni, che tale divieto non sussiste.
    Il MIUR ha specificato che l’insegnamento della religione cattolica, nel momento in cui ne viene fatta richiesta, “assurge al medesimo rango delle altre discipline e concorre, quindi, sebbene mediante formulazione di giudizio e non di voto, alla valutazione globale e finale del profitto degli alunni dichiarati promossi“, e pertanto il relativo esito va pubblicato mediante affissione all’albo dell’istituto.
    E’ opportuno in questo momento, infine, precisare che con Decreto legge del 22 giugno 2004 il Consiglio dei Ministri ha prorogato la scadenza fissata al 30 giugno 2004, per l’adeguamento a quanto richiesto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 in materia di tutela della privacy, facendola slittare al 31 dicembre 2004.


    Ernesto Soccavo