Categoria: Scrutini, Credito ed Esami
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Dichiarazione da inserire a verbale qualora NON venga considerato l’Irc nel credito scolastico
Dichiarazione da inserire a verbale qualora NON venga considerato l’Irc nel credito scolasticoPoiché in questo consiglio di classe del……… si insiste a non volere tenere conto della valutazione per l’interesse e il profitto – dimostrati da chi ha frequento l’insegnamento della religione cattolica – nell’attribuzione del credito scolastico, e ciò in violazione dell’art.6, comma 3 del DPR n.122 del 22 giugno 2009, dell’art. 8, comma 12 dell’O.M. n. 44 prot. 3446 del 5 maggio 2010, della Sentenza n.7324 del Consiglio di Stato del 7 maggio 2010, della Sentenza n.33433 del TAR Lazio del 15 novembre 2010; ribadendo che – in sede di scrutinio finale – l’insegnamento della religione cattolica concorre all’attribuzione, nell’ambito della banda di oscillazione, del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, in relazione all’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento e il profitto che ne ha tratto (art. 6, comma 3 del D.P.R. n. 122/2009),DICHIAROLA NULLITA’ dell’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO NEL PRESENTE SCRUTINIO, riservandomi di impugnarlo nelle sedi competenti per vizio di legittimità.Snadir – Profesisone i.r. – mercoledì 11 maggio 2011 -
ADEMPIMENTI FINE ANNO SCOLASTICO 2010/2011
ADEMPIMENTI FINE ANNO SCOLASTICO 2010/2011- CREDITI – DOCUMENTO CONSIGLIO DI CLASSE – ADOZIONI LIBRI RELIGIONE CATTOLICA – SCRUTINI FINALI – VALUTAZIONE DELL’IRC E DEL COMPORTAMENTO – a.s. 2010/2011
- Nota dello Snadir sugli scrutini finali: il voto dell’insegnante di religione è determinante. A.S. 2010/2011
- Tabelle per attribuire il credito scolastico a.s. 2010/2011 (le schede sono puramente orientative)
- Dichiarazione da inserire a verbale qualora NON venga considerato l’Irc nel credito scolastico
Snadir – Professione i.r. – mercoledì 11 maggio 2011 -
Esami di fine primo ciclo: anche gli Irc possono essere nominati Presidenti
Esami di fine primo ciclo: anche gli Irc possono essere nominati Presidenti
Con scadenze stabilite autonomamente dagli Ambiti Territoriali provinciali in cui sono articolati i diversi Uffici scolastici regionali, in genere entro la fine di marzo, viene stabilita la scadenza per la presentazione della domanda in qualità di Presidente di commissione per gli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione disciplinati dall’articolo 11, commi 4-bis e 4-ter, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, come integrato dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.
I Presidenti sono nominati con Decreto del Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di appartenenza. L’incarico viene conferito con priorità ai Dirigenti scolastici, di ruolo o incaricati, che nell’anno scolastico in corso svolgono le proprie mansioni nelle scuole medie inferiori. In subordine ai Dirigenti scolastici vengono individuati come destinatari dell’incarico i docenti di ruolo della Scuola Secondaria di secondo grado muniti di laurea e in subordine ancora i docenti laureati di ruolo della scuola secondaria di primo grado non impegnati negli esami di terza media. È ovvio che anche i docenti di IRC con contratto a tempo indeterminato possono presentare domanda per l’incarico. Il requisito del ruolo deve essere posseduto da almeno 5 anni (ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 362/66).
Ovviamente l’ottica del risparmio guida tale procedimento. Infatti l’incarico, come chiaramente indica la nota che generalmente accompagna la comunicazione relativa alla scadenza, “costituisce servizio a tutti gli effetti” ciò, tradotto dal burocratese, significa che non è previsto alcun compenso aggiuntivo per l’espletamento dell’incarico. In aggiunta, dal 31 maggio 2010, i provvedimenti di ordine finanziario hanno abolito anche l’autorizzazione all’uso del mezzo proprio per i dipendenti pubblici, pertanto non è possibile richiedere neanche il rimborso per la benzina utilizzata nell’espletamento del servizio.
Resta indubbiamente la soddisfazione di collaborare con i colleghi della Scuola Secondaria di primo grado in un momento così importante nella vita degli alunni che si trovano ad affrontare per la prima volta dall’inizio della loro carriera scolastica una prova d’esame a tutti gli effetti.
Poiché non è possibile individuare indicazioni valide al livello nazionale, i colleghi interessati debbono consultare il sito del proprio Ufficio scolastico regionale e quello dell’Ambito Territoriale provinciale di competenza.
A mero titolo esemplificativo si forniscono gli indirizzi web dell’ambito territoriale di Roma (http://www.lazio.istruzione.it/csa/allegati/2011/febbraio/circolare_esami_scuola_media.pdf ) e di Milano (http://www.milano.istruzione.lombardia.it/comunic_11/cprot3633_11.html ).
Le preferenze possono essere espresse per un numero di scuole medie variabile a seconda dei diversi modelli; è appena il caso di sottolineare che è meno dispendioso per il presidente nominato svolgere l’incarico nello stesso comune di residenza ovvero in comuni limitrofi per contenere le spese di trasferimento non altrimenti rimborsabili.
Per un riepilogo della normativa attualmente in vigore risulta utile una visita alla pagina dedicata all’Esame di Stato nel sito del M.I.U.R.: http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/esamedistato/home.html.
Insostituibile è, inoltre, il riferimento al DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009 , n. 122, art. 3, contenente le indicazioni relative alle nuove modalità di svolgimento dell’esame conclusivo del primo ciclo, in vigore dallo scorso a.s. 2010-2011.Francesco Cipollini
Snadir – Professione i.r. – 16 marzo 2011
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Il TAR conferma il carattere “determinante” del voto degli Insegnanti di religione in sede di scrutinio finale ed il diritto degli stessi a partecipare all’attribuzione del credito scolastico
Il TAR conferma il carattere "determinante" del voto degli Insegnanti di religione in sede di scrutinio finale ed il diritto degli stessi a partecipare all’attribuzione del credito scolastico
Accolta la tesi dello Snadir
Con la sentenza depositata in data 15 novembre (n. 33433/2010) il TAR del Lazio (Sezione Terza Bis) ha definito la questione sorta con il ricorso di diversi soggetti, presentato nel 2009, e mirante a mettere in discussione il diritto degli insegnanti di religione di esprimere la valutazione del profitto degli alunni che si sono avvalsi del loro insegnamento e di attribuire il credito scolastico.
In termini di diritto il ricorso era finalizzato "a censurare alcune norme del regolamento del d.p.r. n. 122/2009 nell’assunto che esse, contenendo disposizioni di favore per l’insegnamento della religione cattolica, introdurrebbe una discriminazione nei riguardi degli studenti che, come uno dei ricorrenti, non si sono avvalsi di detto insegnamento".
Contro tale ricorso lo Snadir si è costituito ad opponendum per sostenere e tutelare le ragioni degli Insegnanti di religione.
Il TAR, nella citata sentenza, a proposito degli Insegnanti di religione, afferma che "Ancorché essi procedano alla valutazione dell’insegnamento della religione cattolica senza attribuzione di voto numerico ….. essi non lasciano comunque di essere docenti al pari di quelli che compongono il consiglio di classe" e che "non si vede perché tali insegnanti, cui è attribuito lo status di docenti, non possano esprimere una valutazione su quegli elementi, immanenti ad ogni funzione docente".
Per quanto riguardo lo specifico aspetto dell’attribuzione del credito scolastico il TAR ritiene che "tale previsione risponde ad un’evidente esigenza di ragionevolezza, non essendo ipotizzabile che a un docente sia impedito di poter valutare il comportamento degli allievi quanto meno sotto il profilo dell’interesse, dell’impegno e dell’assiduità con cui essi seguono un insegnamento da loro scelto".
La decisione, con riguardo ad entrambi i profili di interesse dello SNADIR ed in relazione ai quali ci siamo opposti all’accoglimento del ricorso – come si legge nella sentenza "svolgendo argomentate considerazioni" – appare assolutamente soddisfacente, atteso che il TAR ha confermato il carattere "determinante" del voto degli Insegnanti di religione cattolica, ai fini dell’ammissione alla classe successiva, in sede di scrutinio finale ed il diritto degli stessi a partecipare all’attribuzione del credito scolastico.
Possiamo dire che la magistratura amministrativa si è pronunciata ancora una volta a tutela degli Insegnanti di religione ma soprattutto a tutela di quegli alunni che liberamente hanno scelto di avvalersi dell’insegnamento della religione.
Infine, riteniamo condivisibile il richiamo ad assicurare al docente della materia alternativa la piena partecipazione nel consiglio di classe ai fini della determinazione del punteggio per il credito scolastico.
Orazio Ruscica
Snadir – Professione i.r. – 19 novembre 2010
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Come cambia la valutazione degli alunni. Il Ministero fornisce indicazioni operative per l’a.s. 2010/2011
Come cambia la valutazione degli alunni
Il Ministero fornisce indicazioni operative per l’a.s. 2010/2011
Al fine di assicurare l´ordinato e sereno svolgimento degli scrutini periodici e finali nel corrente anno scolastico, il MIUR ha fornito indicazioni operative concernenti la valutazione degli apprendimenti.I voti nelle discipline, che con la riforma non hanno subito mutamenti sostanziali, dovranno continuare ad essere espressi utilizzando i criteri del previgente ordinamento. Per le discipline che hanno subito modifiche inconciliabili con il precedente assetto, i collegi dei docenti dovranno tenere conto degli orientamenti che emergeranno in apposte conferenze di servizio, che saranno indette dai Direttori regionali. Ciò vale per le classi prime che sono interessate dalla riforma.
Tutto come prima, invece, per le classi successive, che andranno ad esaurimento fino alla graduale entrata a regime dei nuovi ordinamenti.
Questi, in sintesi, i chiarimenti contenuti nella nota prot. n. 3320, emanata dal Ministero dell´istruzione il 9 ottobre scorso.
L´amministrazione scolastica centrale ha fatto presente che si tratta comunque di situazioni provvisorie, che saranno sanate dopo che saranno apportate le opportune modifiche al regolamento sulla valutazione previste dall´art.14, comma 8 del D.P.R.122/2009.
Infine, notevoli risultano le considerazioni finali per l’uso degli strumenti valutativi, riferibili anche all’insegnamento della religione. Recita la Nota: “Le esperienze realizzate dalle scuole in materia di valutazione, anche per effetto delle norme introdotte dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modifiche ed integrazioni, hanno permesso di affinare la cultura della valutazione e di arricchire il patrimonio delle tipologie di verifica degli apprendimenti……Le citate Indicazioni nazionali e Linee guida prescrivono il raggiungimento di risultati di apprendimento variamente articolati. Le istituzioni scolastiche sono pertanto tenute a verificare, con idonee ed adeguate procedure, i risultati conseguiti dagli studenti su più versanti all’interno del medesimo insegnamento. Si ritiene perciò che, relativamente agli insegnamenti a una sola prova, in rapporto alla specificità e alla varietà dei risultati di apprendimento attesi, le istituzioni scolastiche siano tenute ad individuare le tipologie di verifica degli apprendimenti finalizzate alla valutazione periodica e finale. Le citate tipologie possono prevedere, per esempio, forme scritte anche nel caso di insegnamento a sola prova orale”.
Snadir – Professione i.r. – 10 novembre 2010
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SODDISFAZIONE DELLO SNADIR PER LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO SULLA VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO. Una sentenza che premia “ancora una volta” il merito degli studenti
SODDISFAZIONE DELLO SNADIR PER LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO SULLA VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
Una sentenza che premia “ancora una volta” il merito degli studenti
Ancora un pronunciamento del Consiglio di Stato e ancora una volta a favore della dignità culturale dell’insegnamento della religione cattolica. E’ questa la conclusione cui si arriva dopo la sentenza n.7324 del Consiglio di Stato del 7 maggio scorso, che accoglie il ricorso presentato dal Ministero della Pubblica Istruzione avverso un gruppo di associazioni che avevano chiesto l’esclusione dell’insegnamento della religione dalla valutazione del credito scolastico.
«E’ una sentenza, afferma il prof. Orazio Ruscica, segretario nazionale dello Snadir e vice coordinatore nazionale della Federazione Gilda-Unams, che accogliamo con soddisfazione perché conferma le tesi che da sempre abbiamo sostenuto, e cioè che è oggettivamente infondata la prospettiva, spesso pregiudiziale, di chi confonde la catechesi parrocchiale con l’insegnamento scolastico della religione: quest’ultimo non attiene alla fede individuale né ha lo scopo di generarla. E’ un insegnamento che lo Stato garantisce a tutti coloro che non vogliono restare in una condizione di analfabetismo circa i fatti e i “significati” religiosi che sono iscritte nelle categorie storiche della nostra Nazione, radici che hanno apportato un contributi determinanti nell’edificazione della vita pubblica, a partire da quelli accolti e protetti nelle Costituzione italiana»
La sentenza del Consiglio di Stato prende le mosse dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (sent. n.203/1989 e n.13/1991), che ha più volte ribadito che l’insegnamento della religione cattolica è legittimato nelle scuole della Repubblica italiana a seguito delle nuove norme dichiarate all’art.9, numero 2 delle legge 121/1985. Tale disposizione si compone di tre proposizioni. La prima afferma che "la Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado”. La seconda specifica che “nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento”. La terza prevede che “all’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”.
Purtroppo, nonostante i reiterati pronunciamenti del Consiglio di Stato, scattano periodicamente e in modo puntuale le stesse questioni che hanno più il sapore di una controversia pregiudiziale nei riguardi dell’insegnamento della religione che di una vera problematica costituzionale. Oramai, infatti, è cosa assodata che la presenza dell’insegnamento della religione è rispettosa della laicità dello Stato e che la disciplina ha una sua valenza curricolare importante, ecco perché la nuova sentenza del Consiglio di Stato del 7 maggio scorso ribadisce che tale insegnamento è facoltativo nella scelta, ma obbligatorio nella sua collocazione curriculare. In pratica, l’esercizio del diritto di avvalersene crea l’obbligo di frequentare l’insegnamento della religione: “Nasce cioè l’obbligo scolastico di seguirlo, ed è allora ragionevole che il titolare di quell’ insegnamento (…) possa partecipare alla valutazione sull’adempimento scolastico”.
«Il dato importante da rilevare – prosegue il prof. Ruscica – è che il Consiglio di Stato si pone nell’ottica della valorizzazione del lavoro degli studenti che si avvalgono dell’insegnamento della religione, che sono la maggioranza, è bene precisarlo, e di riflesso anche del lavoro di coloro che seguono materie alternative o lo studio individuale assistito. Chi ha infatti lavorato, chi si è impegnato durante le lezioni di religione, o di attività alternative, ha il diritto di essere valutato con l’indicazione del profitto che ne è stato tratto. Se così non fosse, verrebbe meno sia quel principio della valutazione di tutta l’attività scolastica svolta da ogni studente, sia il diritto dello studente a vedersi riconosciuta la valutazione dell’insegnamento della religione liberamente scelto nell’esercizio di un diritto costituzionale».
Insomma, è una sentenza che non discrimina né favorisce chi non segue l’insegnamento della religione cattolica, ma nello stesso tempo dichiara legittima la valutazione per l’interesse e il profitto dimostrato di chi ha deciso liberamente di seguire un percorso didattico che li porta a capire e comprendere come gli uomini abbiano vissuto il loro rapporto con l’Altro e come tutto ciò abbia lasciato un affascinante segno di presenza nella loro cultura: nella pittura, nella musica, nella letteratura, nella filosofia, nelle religioni, nel cristianesimo.Doriano Rupi
Snadir – Professione i.r. – 11 maggio 2010
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Pronunciamento del ministro Gelmini: voto in religione come per altre materie
Pronunciamento del ministro Gelmini: voto in religione come per altre materie
Lo Snadir lo aveva già rimarcato specificando che l’Irc è una materia scolastica con dignità formativa e culturale identica a quella delle altre materie e che lo studente ha diritto a vedersi riconosciuto l’impegno con cui frequenta le lezioni di religione e il profitto che ne trae con l’attribuzione di un voto.
Si profila la possibilità che nell’insegnamento della religione cattolica si passi da una valutazione espressa con giudizio ad una valutazione con voto numerico. Ad annunciare questa possibilità è stato proprio il ministro della Pubblica Istruzione Gelmini, che, a margine di una conferenza stampa di presentazione dell’ottava giornata europea dei genitori e della scuola e della “settimana della non violenza”, ha espresso ai giornalisti l’idea che “anche l’insegnamento della religione debba passare dal giudizio al voto come le altre materie“,
“E’ una questione che ci vede pienamente concordi – afferma il prof. Orazio Ruscica, Segretario nazionale dello Snadir e vice-coordinatore nazionale della Federazione Gilda Unams, in quanto si muove nella direzione più volte da noi segnalata e secondo gli impegni da noi assunti, e cioè che l’insegnamento della religione cattolica è modulato secondo le finalità della scuola e i docenti di religione non presentano la religione a dei cristiani ma a degli italiani, cioè non ad una categoria di persone che si qualificano per una adesione ad una confessione religiosa, ma a degli studenti che si presentano a scuola per ricevere dei contenuti culturali. Pertanto, quando uno studente ha liberamente deciso di avvalersi dell’insegnamento della religione, che è una materia scolastica con dignità formativa e culturale identica a quella delle altre materie, ha diritto a vedersi riconosciuto l’impegno con cui frequenta le lezioni di religione e il profitto che ne trae con l’attribuzione di un voto. Il voto di religione con il ricorso alla docimologia in numeri – prosegue Ruscica – sarebbe , certamente, il riconoscimento del fatto che il docente di religione nel proprio insegnamento va a valutare l’acquisizione di contenuti religiosi oggettivamente studiati e criticamente rielaborati, al fine di verificarne il riflesso sulla preparazione culturale dello studente e del cittadino”.
Il ministro ha dichiarato di voler chiedere un parere al Consiglio di Stato, perché, purtroppo, quando si parla di Irc le polemiche e le strumentalizzazioni sono sempre a portata di mano. E’ comunque auspicabile che sulla questione si arrivi ad una determinazione finale perché la dignità culturale dell’Irc trovi realmente la sua piena legittimazione nella scuola italiana.
Domenico Pisana
Snadir – Professione i.r. – giovedì 15 ottobre 2009