Categoria: Professione, Aggiornamento e Diritto allo Studio

  • PER AVVALERSI DEL DIRITTO ALLO STUDIO – ANNO SOLARE 2020

    Entro il 15 novembre (salvo diversa  altra scadenza stabilita dall’USR o AT dove l’interessata/o presta servizio) è possibile, a chi ne ha esigenza, presentare domanda in carta semplice per avvalersi del diritto allo studio da fruire nell’anno solare 2020.
     
    Come specificato dal D.P.R. 23 agosto 1988 n. 395, al fine di garantire tale diritto sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali, da utilizzare per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico
     
    La concessione dei permessi per l’esercizio del diritto allo studio si attua secondo specifiche modalità:
    a) i dipendenti che potranno usufruire, nell’anno solare, della riduzione dell’orario di lavoro, non dovranno superare il tre per cento del totale della dotazione organica complessiva a livello provinciale, con arrotondamento all’unità superiore;
    b) a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso;
    c) il permesso per il conseguimento dei titoli di studio o di attestati professionali può essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attività formative programmate dall’amministrazione di appartenenza.
     
    Ai sensi dell’art. 63 del C.C.N.L.-Scuola 2006-2009 (confermato CCNL 2016/2018), i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, sono definiti nell’ambito della contrattazione decentrata presso gli uffici scolastici regionali.
     
    Il personale interessato ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario.   E’ tenuto poi a presentare idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti.   In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali.
     
    In sede di contrattazione decentrata d’istituto è possibile stabilire ulteriori modalità di espletamento del servizio scolastico per agevolare coloro che usufruiscono dei permessi per il diritto allo studio.
    La C. M.  n. 319 del 24 ottobre 1991 ha specificato che, con riferimento alla dotazione organica provinciale, il numero complessivo dei permessi per l’esercizio del diritto allo studio deve essere distribuito proporzionalmente tra personale direttivo e docente, distinto per grado di istruzione, nonché personale educativo e personale ATA, considerato complessivamente, senza distinzione per profilo professionale.
     
    I docenti di religione di ruolo, ma anche quelli a tempo determinato, possono presentare domanda per usufruire dei permessi per il diritto allo studio .
    Anche gli insegnanti di religione in servizio in qualità di supplenti e non di incaricati possono usufruire dei permessi; infatti la C.M. n. 130 del 21 aprile 2000 (Prot. n.49479/BL) stabilisce che la norma relativa al diritto allo studio si applica anche al personale con contratto “a tempo determinato in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese”.  Si legge infatti nella C.M. citata che: “Il Dipartimento per la funzione pubblica ha infatti chiarito che l’art. 3 del D.P.R. 395/1988 relativo ai permessi retribuiti per il diritto allo studio, non fa distinzione tra personale a tempo indeterminato e personale con contratto a termine e che pertanto l’istituto di cui trattasi trova applicazione anche per il personale a tempo determinato in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese”.
     
    Gli interessati devono presentare domanda, tramite il Dirigente scolastico, al Dirigente del USP (Ufficio Scolastico Provinciale) entro il 15 novembre di ogni anno (salvo diversa  altra scadenza stabilita dall’USR dove l’interessata/o presta sevizio), pena decadenza.  La domanda deve essere redatta in carta semplice.
     
    Può risultare interessante, a completamento di quanto sopra riportato, la lettura di un intervento del Consiglio di Stato sull’argomento, a seguito del quale deve ritenersi che possa usufruire dei permessi inerenti il diritto allo studio anche il lavoratore-studente fuori corso o che cambia facoltà (Consiglio di Stato, Parere n.2760/96 – Adunanza Sez. II del 4/02/1998), in particolar modo quando la sua domanda rientra nel contingente del 3% fissato dalla norma.
     
    Infine è bene tenere presente che la Corte di Cassazione (Sez. Lavoro, sent. n. 10344 del 22.4.2008) ha affermato il principio secondo cui i permessi straordinari retribuiti possono essere concessi soltanto per la frequenza dei corsi in orari coincidenti con quelli di servizio, non per le necessità connesse alla preparazione degli esami ovvero allo svolgimento di altre attività (come, ad esempio, i colloqui con i docenti o il disbrigo di pratiche di segreteria).
     
    E’  anche vero che i contratti regionali possono prevedere situazioni (poco o molto) migliorative e, quindi, ritenere possibile la fruizione dei permessi anche ” per tutte le attività connesse alla preparazione di esami o prove, per esami (in aggiunta a quelli previsti dalle norme contrattuali), per ricerche e tesi di lauree o di diploma”.
     
    Si ricorda, infine, che alcuni Uffici Scolastici Regionali o Ambiti Territoriali Provinciali (ex USP, ex CSA) hanno predisposto specifici ed esclusivi moduli; pertanto si invita a verificare nei siti istituzionali degli UUSSRR o degli Ambiti territoriali la presenza dei predetti modelli.
     
    La Redazione
     
     

    Snadir – Professione i.r. –  9 ottobre 2019 , h.11,10

  • Congedo per dottorato di ricerca: la Cassazione fa fare un ulteriore passo indietro ai precari

    L’aspettativa retribuita in caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca, su cui si erano pronunciati favorevolmente il Tribunale di Busto Arsizio e, successivamente, la Corte d’Appello di Milano, attribuendo il diritto a un insegnante precario di usufruire del congedo straordinario per dottorato di ricerca ai sensi dell’art. 2 della legge 13/8/1984 n. 476, come modificato dall’art. 52 della legge n. 448 del 2001, è stata portata all’attenzione della Corte di Cassazione.

     
    I Giudici di primo e di secondo grado avevano richiamato, a fondamento della propria decisione, il principio di non discriminazione fra assunti a tempo indeterminato e lavoratori a termine, evidenziando anche che l’interesse perseguito dalle norme sul congedo per ragioni di studio non è quello dell’amministrazione ma è riconducibile a diritti fondamentali della persona garantiti a livello costituzionale.
     
    Il Miur decise di portare la questione all’attenzione della Corte di Cassazione evidenziando che l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, comporta che l’interessato in aspettativa conservi il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza ma a condizione che dopo il conseguimento del dottorato il rapporto di lavoro prosegua per almeno due anni, condizione, questa, in difetto della quale è dovuta la restituzione degli importi corrisposti.
     
    La norma, quindi, secondo il Ministero, nella parte in cui prevede il diritto anche alla conservazione del trattamento economico, non è compatibile con il rapporto di lavoro a tempo determinato, considerato che tale rapporto contrattuale scade a fine anno scolastico.
     
    La Corte di Cassazione con la sentenza n. 3096/2018 ha ritenuto di dover condividere questa posizione; in particolare ha ritenuto che il diritto allo studio del pubblico dipendente debba essere contemperato con l’interesse della pubblica amministrazione, che eroga un emolumento economico (la borsa di studio o la retribuzione) nella prospettiva di fruire delle conoscenze acquisite dal dipendente grazie agli studi post-universitari.
     
    Per ottenere tale risultato l’Amministrazione statale consente, attraverso il congedo per il conseguimento del dottorato, la sospensione degli obblighi contrattuali del lavoratore. Tali obblighi contrattuali, nel caso del docente a tempo determinato, sono annuali e non coprono quindi l’ulteriore periodo indicato dalla norma.
     
    È innegabile che la sentenza della Corte di Cassazione evidenzi ancora una volta un vuoto normativo di notevole importanza, in quanto il precariato non è una condizione temporanea ma, purtroppo, una condizione che perdura nel tempo e che, pertanto, rischia di privare il lavoratore gli diritti fondamentale quali il diritto allo studio e alla formazione.
     
    Un motivo in più per sollecitare le forze politiche a dire basta a qualsiasi forma di precariato e affinché si ponga un impegno preciso di revisione della normativa vigente.
     
     
     
     
     
    Snadir – Professione i.r. – 2 novembre 2018, h.13,09
     
  • PER AVVALERSI DEL DIRITTO ALLO STUDIO – ANNO SOLARE 2019

    Entro il 15 novembre (salvo diversa  altra scadenza stabilita dall’USR dove l’interessata/o presta sevizio) è possibile, a chi ne ha esigenza, presentare domanda in carta semplice per avvalersi del diritto allo studio da fruire nell’anno solare 2019.
     
    Come specificato dal D.P.R. 23 agosto 1988 n. 395, al fine di garantire tale diritto sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali, da utilizzare per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico
     
    La concessione dei permessi per l’esercizio del diritto allo studio si attua secondo specifiche modalità:
    a) i dipendenti che potranno usufruire, nell’anno solare, della riduzione dell’orario di lavoro, non dovranno superare il tre per cento del totale della dotazione organica complessiva a livello provinciale, con arrotondamento all’unità superiore;
    b) a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso;
    c) il permesso per il conseguimento dei titoli di studio o di attestati professionali può essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attività formative programmate dall’amministrazione di appartenenza.
     
    Ai sensi dell’art. 63 del C.C.N.L.-Scuola 2006-2009, i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, sono definiti nell’ambito della contrattazione decentrata presso gli uffici scolastici regionali.
     
    Il personale interessato ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario.   E’ tenuto poi a presentare idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti.   In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali.
     
    In sede di contrattazione decentrata d’istituto è possibile stabilire ulteriori modalità di espletamento del servizio scolastico per agevolare coloro che usufruiscono dei permessi per il diritto allo studio.
    La C. M.  n. 319 del 24 ottobre 1991 ha specificato che, con riferimento alla dotazione organica provinciale, il numero complessivo dei permessi per l’esercizio del diritto allo studio deve essere distribuito proporzionalmente tra personale direttivo e docente, distinto per grado di istruzione, nonché personale educativo; ed inoltre tra il personale ATA, considerato complessivamente, senza distinzione per profilo professionale.
     
    I docenti di religione di ruolo, ma anche quelli a tempo determinato, possono presentare domanda per usufruire dei permessi per il diritto allo studio .
    Anche gli insegnanti di religione in servizio in qualità di supplenti e non di incaricati possono usufruire dei permessi, infatti la C.M. n. 130 del 21 aprile 2000 (Prot. n.49479/BL) stabilisce che la norma relativa al diritto allo studio si applica anche al personale con contratto “a tempo determinato in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese”.  Si legge infatti nella C.M. citata che: “Il Dipartimento per la funzione pubblica ha infatti chiarito che l’art. 3 del D.P.R. 395/1988 relativo ai permessi retribuiti per il diritto allo studio, non fa distinzione tra personale a tempo indeterminato e personale con contratto a termine e che pertanto l’istituto di cui trattasi trova applicazione anche per il personale a tempo determinato in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese”.
     
    Gli interessati devono presentare domanda, tramite il Dirigente scolastico, al Dirigente del USP (Ufficio Scolastico Provinciale) entro il 15 novembre di ogni anno (salvo diversa  altra scadenza stabilita dall’USR dove l’interessa/o presta sevizio), pena decadenza.  La domanda deve essere redatta in carta semplice.
     
    Può risultare interessante, a completamento di quanto sopra riportato, la lettura di un intervento del Consiglio di Stato sull’argomento, a seguito del quale deve ritenersi che possa usufruire dei permessi inerenti al diritto allo studio anche il lavoratore-studente fuori corso o che cambia facoltà (Consiglio di Stato, Parere n.2760/96 – Adunanza Sez. II del 4/02/1998), in particolar modo quando la sua domanda rientra nel contingente del 3% fissato dalla norma.
     
    Infine è bene tenere presente che la Corte di Cassazione (Sez. Lavoro, sent. n. 10344 del 22.4.2008) ha affermato il principio secondo cui i permessi straordinari retribuiti possono essere concessi soltanto per la frequenza dei corsi in orari coincidenti con quelli di servizio, non per le necessità connesse alla preparazione degli esami ovvero allo svolgimento di altre attività (come, ad esempio, i colloqui con i docenti o il disbrigo di pratiche di segreteria).
     
    E’  anche vero che i contratti regionali possono prevedere situazioni (poco o molto) migliorative e, quindi, ritenere possibile la fruizione dei permessi anche ” per tutte le attività connesse alla preparazione di esami o prove, per esami (in aggiunta a quelli previsti dalle norme contrattuali), per ricerche e tesi di lauree o di diploma”.
     
    Si ricorda, infine, che alcuni Ambiti Territoriali Provinciali (ex USP, ex CSA) hanno predisposto specifici ed esclusivi moduli.
     
    La Redazione
     
     
    Snadir – Professione i.r. –  16 ottobre 2018
  • PER AVVALERSI DEL DIRITTO ALLO STUDIO – ANNO SOLARE 2018

    PER  AVVALERSI  DEL  DIRITTO   ALLO   STUDIO – ANNO SOLARE 2018

     
    Entro il 15 novembre (salvo diversa  altra scadenza stabilita dall’USR dove l’interessata/o presta sevizio) è possibile, a chi ne ha esigenza, presentare domanda in carta semplice per avvalersi del diritto allo studio da fruire nell’anno solare 2018.
    Come specificato dal D.P.R. 23 agosto 1988 n. 395, al fine di garantire tale diritto sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali, da utilizzare per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico
     
    La concessione dei permessi per l’esercizio del diritto allo studio si attua secondo specifiche modalità:
    a) i dipendenti che potranno usufruire, nell’anno solare, della riduzione dell’orario di lavoro, non dovranno superare il tre per cento del totale della dotazione organica complessiva a livello provinciale, con arrotondamento all’unità superiore;
    b) a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso;
    c) il permesso per il conseguimento dei titoli di studio o di attestati professionali può essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attività formative programmate dall’amministrazione di appartenenza.
     
    Ai sensi dell’art. 63 del C.C.N.L.-Scuola 2006-2009, i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, sono definiti nell’ambito della contrattazione decentrata presso gli uffici scolastici regionali.
    Il personale interessato ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario.   E’ tenuto poi a presentare idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti.   In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali.
     
    In sede di contrattazione decentrata d’istituto è possibile stabilire ulteriori modalità di espletamento del servizio scolastico per agevolare coloro che usufruiscono dei permessi per il diritto allo studio.
    La C. M.  n. 319 del 24 ottobre 1991 ha specificato che, con riferimento alla dotazione organica provinciale, il numero complessivo dei permessi per l’esercizio del diritto allo studio deve essere distribuito proporzionalmente tra personale direttivo e docente, distinto per grado di istruzione, nonché personale educativo; ed inoltre tra il personale ATA, considerato complessivamente, senza distinzione per profilo professionale.
     
    I docenti di religione di ruolo, ma anche quelli a tempo determinatopossono presentare domanda per usufruire dei permessi per il diritto allo studio .
    Anche gli insegnanti di religione in servizio in qualità di supplenti e non di incaricati possono usufruire dei permessi, infatti la C.M. n. 130 del 21 aprile 2000 (Prot. n.49479/BL) stabilisce che la norma relativa al diritto allo studio si applica anche al personale con contratto “a tempo determinato in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese”.   Si legge infatti nella C.M. citata che: “Il Dipartimento per la funzione pubblica ha infatti chiarito che l’art. 3 del D.P.R. 395/1988 relativo ai permessi retribuiti per il diritto allo studio, non fa distinzione tra personale a tempo indeterminato e personale con contratto a termine e che pertanto l’istituto di cui trattasi trova applicazione anche per il personale a tempo determinato in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese”.
    Gli interessati devono presentare domanda, tramite il Dirigente scolastico, al Dirigente del USP (Ufficio Scolastico Provinciale) entro il 15 novembre di ogni anno (salvo diversa  altra scadenza stabilita dall’USR dove l’interessa/o presta sevizio), pena decadenza.  La domanda deve essere redatta in carta semplice.
     
    Può risultare interessante, a completamento di quanto sopra riportato, la lettura di un intervento del Consiglio di Stato sull’argomento, a seguito del quale deve ritenersi che possa usufruire dei permessi inerenti al diritto allo studio anche il lavoratore-studente fuori corso o che cambia facoltà (Consiglio di Stato, Parere n.2760/96 – Adunanza Sez. II del 4/02/1998), in particolar modo quando la sua domanda rientra nel contingente del 3% fissato dalla norma.
    Infine è bene tenere presente che la Corte di Cassazione (Sez. Lavoro, sent. n. 10344 del 22.4.2008) ha affermato il principio secondo cui i permessi straordinari retribuiti possono essere concessi soltanto per la frequenza dei corsi in orari coincidenti con quelli di servizio, non per le necessità connesse alla preparazione degli esami ovvero allo svolgimento di altre attività (come, ad esempio, i colloqui con i docenti o il disbrigo di pratiche di segreteria).
     
     
    Si ricorda, infine, che alcuni Ambiti Territoriali Provinciali (ex USP, ex CSA) hanno predisposto specifici ed esclusivi moduli.
     
    La Redazione
     
     
     
    Snadir – Professione i.r. –  3 novembre 2017
  • I PERMESSI STRAORDINARI RETRIBUITI PER USUFRUIRE DEL DIRITTO ALLO STUDIO

    I PERMESSI STRAORDINARI RETRIBUITI PER USUFRUIRE DEL DIRITTO ALLO STUDIO
     
    COSA SONO I PERMESSI STRAORDINARI RETRIBUITI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
    Il diritto allo studio per i lavoratori  è stato riconosciuto nella nostra legislazione con il  cd. Statuto dei lavoratori (art. 10 della l. 300/1970), ma solo con la pubblicazione del DPR 395/1988 (art.3) vengono introdotti i permessi straordinari retribuiti, nella misura di “centocinquanta ore annue”, che consentiranno di soddisfare in concreto l’esigenze inerente a tali diritto, ossia permettere la frequenza al corso di studi scelto e la partecipazione agli esami1.
    Permessi, inoltre, che sono stati equiparati a tutti gli effetti alla prestazione lavorativa sia ai fini retributivi che previdenziali2.
     
    CHI HA DIRITTO AD USUFRUIRNE
    Ha diritto ad accedere ai permessi retribuiti straordinari tutto il personale a tempo indeterminato (con orario intero di cattedra o part-time) e quello a tempo determinato con contratto fino al termine dell´anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (in genere fino al 30 giugno).  Pertanto i docenti di religione (di ruolo ed incaricati annuali) possono fare domanda per la loro concessione, ma anche gli idr in servizio in qualità di supplenti temporanei3.
     
    COME SI ACCEDE AI PERMESSI
    Coloro che sono interessati ai benefici introdotti dall’art.3 DPR 395/1988, per accedervi devono farne  domanda, attraverso una richiesta in carta semplice o con la compilazione dei modelli predisposti dall’amministrazione scolastica. La domanda va indirizzata all’Ambito Territoriale di appartenenza (ovvero l’USP o ex Provveditorato), per il tramite del proprio dirigente scolastico, entro la data perentoria indicata dalla circolare annuale, pubblicata indicativamente il 15 novembre di ogni anno. Coloro i quali insegnano su più scuole dovranno inoltrare la domanda attraverso la scuola di riferimento, ma trasmetterne copia, per conoscenza, alle altre scuole dove si presta servizio. E’ prevista la possibilità di presentare la domanda con riserva, qualora si è in attesa dell’attivazione di specifici corsi universitari.
    Successivamente, vengono pubblicate, a cura dell’USP, le graduatorie degli aspiranti ai permessi studio (verso il 15-30 dicembre)  ed emessi dal dirigente scolastico, a norma dell’art. 14 DPR 275/99, i provvedimenti formali di concessione dei permessi.
     
    PARAMETRI INDICATI PER LA CONCESSIONE DEI PERMESSI
    In ogni provincia il personale avente diritto alla fruizione annuale dei permessi non dovrà superare il 3%, (con arrotondamento all’unità superiore) della dotazione organica complessiva a livello provinciale. Secondo quanto specificato dalla CM 319/91 il numero complessivo dei permessi studio dovrà essere distribuito proporzionalmente tra il personale scolastico (dirigenti, docenti e personale ATA).
    La normativa indica, inoltre, la tipologia dei corsi per i quali si può vantare il diritto a  richiedere i permessi; essa indica corsi finalizzati al conseguimento: del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza, di titoli di qualificazione professionale (compresi i corsi di abilitazione e di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, corsi di riconversione professionale e quelli comunque riconosciuti nell’ambito dell’ordinamento pubblico),  di un diploma di laurea (o titolo equipollente) o di istruzione secondaria, di un titolo di studio post-universitario.
    A parità di condizioni sarà concesso il beneficio ai dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso.
    Per quanto riguarda la possibilità di ottenere i permessi, a seguito di iscrizione a percorsi universitari telematici dove è prevista la partecipazione  alle lezioni in modalità online, secondo quanto stabilito dalla Circ. FP 12/2011 e dagli orientamenti applicativi dell’ARAN, è bene sottolineare che essa “è subordinata alla presentazione della documentazione relativa all’iscrizione e agli esami sostenuti, nonché all’attestazione della partecipazione personale del dipendente alle lezioni. In quest’ultimo caso gli iscritti alle università telematiche dovranno certificare l’avvenuto collegamento all’università telematica durante l’orario di lavoro”.
    La certificazione relativa alla frequenza dei corsi e agli esami sostenuti, indipendentemente dalla tipologia del corso scelto e dal risultato finale ottenuto, deve essere trasmessa al Dirigente Scolastico, subito dopo la fruizione del permesso, ove possibile, e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno, salvo giustificato motivo. Rientra nel “giustificato motivo” la mancata certificazione da parte dell’Università per proprie esigenze organizzative. Tale situazione dovrà essere dichiarata dal soggetto interessato ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445/2000 (normativa sull’autocertificazione) e l’istituzione scolastica valuterà se accertare d’ufficio tale circostanza. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come permessi per motivi personali (art.15 CCNL).
     
    DECORRENZA DEI PERMESSI
    I permessi possono essere fruiti esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno a cui si riferisce il diritto concesso. Nel caso in cui si accede per la prima volta ai permessi studio e si ha la necessità di assentarsi per partecipare alle lezioni, bisognerà necessariamente far ricorso ad altri tipi di permessi o assenze consentite dal CCNL.
     
    I CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI
    Ai sensi dell’art. 63 del CCNL la definizione dei criteri per la fruizione dei permessi sono stabiliti dalla contrattazione integrativa regionale, che viene stipulata ogni quattro anni tra il dirigente regionale e le OO.SS.  Essa ha statuito fino ad oggi che la fruizione dei permessi possa avvenire secondo tre scelte:
    a) permessi orari: utilizzando parte dell’orario giornaliero di servizio;
    b) permessi giornalieri: utilizzando l’intero orario giornaliero di servizio;
    c) cumulo di permessi orari e giornalieri.
    In ogni caso, è bene ricordare che il personale scolastico prima di fruire dei permessi ha innanzitutto diritto ad ottenere, compatibilmente con le esigenze di servizio, un orario di lavoro che agevoli la frequenza dei corsi. A tal fine è fatto obbligo al lavoratore di comunicare al proprio Dirigente scolastico, il piano annuale di fruizione dei permessi. Secondo la C.M. n. 266/ il docente in permesso per diritto allo studio dovrà essere sostituito esclusivamente con personale docente in servizio.


    NORMATIVA ESSENZIALE DI RIFERIMENTO
    • art. 10 della l. 300/1970 (il cd. Statuto dei lavoratori)
    • art 63del CCNL 2007
    • DPR 395/88
    • CM 266/88
    • CM. 319/91
    • Parere del Consiglio di Stato n. 2760 del 4-02-1998
    • CM. 130/00 d
    • Sentenza Corte di Cassazione sez lavoro n.10344 del 22-4-2008
    • Orientamenti applicativi ARAN 35/2011
    • Circ. FP 12 del 7 ottobre 2011 (attualmente non recepita nei CCNI del Lazio e Sicilia)
     
    Claudio Guidobaldi

     

     

     

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    1. I CCNI del Lazio e della Sicilia, non recependo quanto disposto dalla Circ. FP 12/2011, prevedono che tale diritto si estenda oltre la mera partecipazione alle lezioni, comprendendo anche lo studio individuale e la preparazione per la tesi.
    2. Eccezion fatta per il conteggio dei giorni validi ai fini della validità dell’anno di prova, qualora essi vengano fruiti a giorni interi.
    3. la C.M. 130/2000 ha chiarito che: “l’art. 3 del D.P.R. 395/1988 relativo ai permessi retribuiti per il diritto allo studio, non fa distinzione tra personale a tempo indeterminato e personale con contratto a termine e che pertanto l’istituto di cui trattasi trova applicazione anche per il personale a tempo determinato in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese”.

     

  • Diritto allo studio per l’anno solare 2017

    Diritto allo studio per l’anno solare 2017

     

    Entro il 15 novembre (salvo diversa altra scadenza stabilita dall’USR dove l’interessata/o presta sevizio; ad esempio in Toscana il termine è scaduto il 15 ottobre scorso, invece in Lombardia la scadenza è prevista per il 4 novembre 2016 e in Campania il 16 novembre 2016) è possibile, a chi ne ha esigenza, presentare domanda in carta semplice per avvalersi del diritto allo studio da fruire nell’anno solare 2017.

    Come specificato dal D.P.R. 23 agosto 1988 n. 395, al fine di garantire tale diritto sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali, da utilizzare per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico

    La concessione dei permessi per l’esercizio del diritto allo studio si attua secondo specifiche modalità:

    a) i dipendenti che potranno usufruire, nell’anno solare, della riduzione dell’orario di lavoro, non dovranno superare il tre per cento del totale della dotazione organica complessiva a livello provinciale, con arrotondamento all’unità superiore;

    b) a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso;

    c) il permesso per il conseguimento dei titoli di studio o di attestati professionali può essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attività formative programmate dall’amministrazione di appartenenza.

    Ai sensi dell’art. 63 del C.C.N.L.-Scuola 2006-2009, i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, sono definiti nell’ambito della contrattazione decentrata presso gli uffici scolastici regionali.

    Il personale interessato ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario.   E’ tenuto poi a presentare idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti.   In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali.

    In sede di contrattazione decentrata d’istituto è possibile stabilire ulteriori modalità di espletamento del servizio scolastico per agevolare coloro che usufruiscono dei permessi per il diritto allo studio.

    La C. M.  n. 319 del 24 ottobre 1991 ha specificato che, con riferimento alla dotazione organica provinciale, il numero complessivo dei permessi per l’esercizio del diritto allo studio deve essere distribuito proporzionalmente tra personale direttivo e docente, distinto per grado di istruzione, nonché personale educativo; ed inoltre tra il personale ATA, considerato complessivamente, senza distinzione per profilo professionale.

    I docenti di religione di ruolo, ma anche quelli a tempo determinato, possono presentare domanda per usufruire dei permessi per il diritto allo studio .

    Anche gli insegnanti di religione in servizio in qualità di supplenti e non di incaricati possono usufruire dei permessi, infatti la C.M. n. 130 del 21 aprile 2000 (Prot. n.49479/BL) stabilisce che la norma relativa al diritto allo studio si applica anche al personale con contratto “a tempo determinato in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese”.   Si legge infatti nella C.M. citata che: “Il Dipartimento per la funzione pubblica ha infatti chiarito che l’art. 3 del D.P.R. 395/1988 relativo ai permessi retribuiti per il diritto allo studio, non fa distinzione tra personale a tempo indeterminato e personale con contratto a termine e che pertanto l’istituto di cui trattasi trova applicazione anche per il personale a tempo determinato in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese”.

    Gli interessati devono presentare domanda, tramite il Dirigente scolastico, al Dirigente del USP (Ufficio Scolastico Provinciale) entro il 15 novembre di ogni anno (salvo diversa  altra scadenza stabilita dall’USR dove l’interessa/o presta sevizio; ad esempio in Toscana il termine è scaduto il 15 ottobre scorso, invece in Lombardia la scadenza è prevista per il 4 novembre 2016 e in Campania il 16 novembre 2016), pena decadenza.  La domanda deve essere redatta in carta semplice.

    Può risultare interessante, a completamento di quanto sopra riportato, la lettura di un intervento del Consiglio di Stato sull’argomento, a seguito del quale deve ritenersi che possa usufruire dei permessi inerenti al diritto allo studio anche il lavoratore-studente fuori corso o che cambia facoltà (Consiglio di Stato, Parere n.2760/96 – Adunanza Sez. II del 4/02/1998), in particolar modo quando la sua domanda rientra nel contingente del 3% fissato dalla norma.

    Infine è bene tenere presente che la Corte di Cassazione (Sez. Lavoro, sent. n. 10344 del 22.4.2008) ha affermato il principio secondo cui i permessi straordinari retribuiti possono essere concessi soltanto per la frequenza dei corsi in orari coincidenti con quelli di servizio, non per le necessità connesse alla preparazione degli esami ovvero allo svolgimento di altre attività (come, ad esempio, i colloqui con i docenti o il disbrigo di pratiche di segreteria).

    È anche vero che i contratti regionali possono prevedere situazioni (poco o molto) migliorative (vedi USR per il Veneto) e, quindi, ritenere possibile la fruizione dei permessi anche ” per tutte le attività connesse alla preparazione di esami o prove, per esami (in aggiunta a quelli previsti dalle norme contrattuali), per ricerche e tesi di lauree o di diploma”.

    Si ricorda, infine, che alcuni Ambiti Territoriali Provinciali (ex USP, ex CSA) hanno predisposto specifici ed esclusivi moduli.

     

     

     

    Snadir – Professione i.r. –  24 ottobre 2016