Categoria: Precari

  • Graduatorie di istituto docenti per insegnamenti diversi dall’Irc, pubblicato il decreto

    Graduatorie di istituto docenti per insegnamenti diversi dall’Irc, pubblicato il decreto

     
    Scadenza delle domande: 24 giugno 2017. Successivamente sarà resa disponile la funzione online per la scelta delle scuole
     
    Il Miur ha emanato ieri (1 giugno 2017) la nota prot. n. 25196 , con la quale ha trasmesso il D.M. n. 374 di Aggiornamento della II e della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19 e 2019/20". Disponibili anche le tabelle di valutazione di II e III fascia.
    Rinviato invece all´a.s. 2018/19, per il triennio successivo, l´aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GaE) e delle graduatorie di istituto di I fascia.

    I modelli A1, A2 e A2bis dovranno essere trasmessi entro il termine del 24 giugno 2017 tramite raccomandata A/R, PEC, o consegna a mano con rilascio di ricevuta ad una istituzione scolastica della provincia prescelta e secondo le modalità descritte all´art. 7, comma 1, lettera A) del D.M. 374/17.
    Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande, avranno cura di valutarle e trasmetterle al sistema informativo tramite le relative funzioni che saranno rese disponibili dall’8 giugno al 30 giugno.

    L’istanza per la scelta delle sedi dovrà essere presentata, esclusivamente, in modalità telematica, compilando il modello B, che sarà disponibile sul portale POLIS del sito internet del Ministero, nel periodo dal 1 luglio al 20 luglio. La tempistica è finalizzata ad assicurare che l´inizio della produzione delle graduatorie provvisorie avvenga a partire dal 26 luglio 2017 e delle graduatorie definitive, all´esito dei reclami, dal 6 agosto 2017.

     
    Sono interessati alla presentazione i seguenti docenti aventi titolo ad insegnare discipline su posto comune i docenti:
    1. in possesso di un’abilitazione, non inseriti in GaE o inseriti con riserva, ivi compresi i docenti che hanno ottenuto l’inserimento con il nostro ultimo ricorso del 23 marzo scorso;
    2. senza alcuna abilitazione in possesso delle lauree per accedere a tutti gli insegnamenti previsti dall’ordinamento.
    Nei prossimi giorni diffonderemo le guide necessarie per la compilazione.
     
     
     
     
    Il servizio di religione risulta escluso dal computo per la II fascia, riteniamo che debba essere comunque inserito per impugnare successivamente il mancato riconoscimento. Invitiamo a seguire le indicazioni presenti nella Guida . Compilando il Form , riceverai il modello di reclamo da inoltrare (con raccomandata A/R o tramite PEC oppure consegnata a mano con rilascio da parte della scuola di un’attestazione di avvenuta consegna) entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria all’albo della scuola (art.10, comma 2 D.M. 374/2017)

    N.B. : In caso di difficoltà di accesso alle aree riservate, è possibile chiamare il servizio help al 329 0399658 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle 13,00 e nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15,30 alle ore 19,00.

     



    Fgu/Snadir – Professione i.r. – 2 giugno 2017, h. 17.30
  • Ricorso al TAR del Lazio per l’inserimento in GAE dei Diplomati magistrale entro l’a.s. 2001/2002

    Ricorso al TAR del Lazio per l’inserimento in GAE dei Diplomati magistrale entro l’a.s. 2001/2002


    A seguito di recenti pronunce cautelari del Consiglio di Stato, lo Snadir ha deciso di impugnare davanti al TAR del Lazio il prossimo Decreto Ministeriale per l’aggiornamento delle Graduatorie, qualora si perpetrasse il rifiuto da parte del MIUR relativo all’inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento per i Diplomati Magistrale entro l’anno scolastico 2001/2002.

    Pertanto, in via preventiva, coloro i quali non risultano ancora inseriti nelle suddette Graduatorie, possono manifestare il loro interesse ad impugnare tale Decreto Ministeriale di Aggiornamento.

    Non sono interessati a produrre nuovo ricorso coloro i quali hanno ottenuto (tramite Giudice del lavoro o Giudice Amministrativo) l’inserimento a pieno titolo nelle GAE per gli anni scolastici 2014/2017.

    Possono presentare ricorso, compilando l’apposito FORM chi:

    • ha ricevuto esito negativo nel ricorso presentato negli anni precedenti al Giudice del Lavoro per l’inserimento nelle GAE con il Diploma Magistrale;

    • non ha mai presentato tale ricorso.

    Successivamente, una volta emesso il Decreto Ministeriale per l’aggiornamento delle Graduatorie, tutti i ricorrenti che hanno compilato il FORM riceveranno le istruzioni necessarie per la preparazione della documentazione utile al ricorso.


    ACCEDI ALLA COMPILAZIONE DEL FORM

    Snadir – Professione i.r. – 23 maggio 2017, h.14.45

  • Legge 107/2015: il testo del decreto attuativo rivoluziona le modalità di accesso al ruolo docente

    Legge 107/2015: il testo del decreto attuativo rivoluziona le modalità di accesso al ruolo docente

     
    Il 7 aprile scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo del decreto attuativo della legge n. 107/2015 relativo al nuovo sistema di formazione e reclutamento dei docenti della scuola secondaria di I e II grado, per i posti comuni e per quelli di sostegno.
    Tale decreto rivoluziona le modalità di accesso al ruolo docente;  infatti da questo momento i requisiti per insegnare saranno: possesso della laurea, superamento del concorso pubblico, frequenza di uno specifico percorso di formazione iniziale e tirocinio (FIT) superato il quale si accederà in ruolo.
    Il decreto, inoltre, contiene la tanto attesa fase transitoria, ossia quella che dovrebbe definitivamente cancellare il precariato scolastico, consentendo le immissioni in ruolo dei docenti già abilitati e di quelli non abilitati con 3 anni di servizio. In questa fase, in teoria, potrebbero rientrare per analogia  anche gli insegnanti di religione precari idonei nel concorso del 2004 (attualmente in servizio con non meno di 17 anni di precariato) e gli insegnanti di religione precari che hanno non meno di 36 mesi di servizio.
    I docenti abilitati saranno inseriti in una graduatoria regionale di merito ad esaurimento, sulla base della valutazione dei titoli posseduti e di un colloquio d’esame. Da tale graduatoria regionale si attingerà, poi, per avviare tali docenti al percorso FIT. Per i docenti non abilitati che abbiano svolto non meno di 36 mesi di servizio negli ultimi otto anni, anche non continuativi,  è previsto un concorso riservato al termine del quale saranno anch’essi avviati al percorso FIT.
    Alla luce di quanto si evince finora, restiamo dubbiosi riguardo ad alcune scelte adottate dal Governo. Per quanto riguarda il nuovo sistema di reclutamento, ad esempio, riteniamo impensabile che l’abilitazione all’insegnamento sia stata sostituita da una semplice specializzazione: una modifica che rischia di dequalificare in maniera irreversibile lo status giuridico dei docenti e che si pone in contrasto con l’attuale modello di riconoscimento delle abilitazioni adottato negli altri Paesi dell’Unione Europea.
    Per quanto riguarda invece la fase transitoria, riteniamo che questa risulti pienamente compatibile con la collocazione giuridica dei docenti precari di religione (cfr. incontro Snadir con il Sottosegretario all’Istruzione On. De Filippo) che, pertanto,  rientrerebbero nelle fattispecie evidenziate.
    Sarà compito, dunque, del Ministero dell’Istruzione specificare e assicurare che tale procedura transitoria sia destinata a tutti i precari della scuola italiana, compresi gli insegnanti precari di religione.
    A questo obiettivo lo Snadir, che ha  a cuore il futuro lavorativo degli insegnanti di religione, sta lavorando con l’impegno di sempre.
     
     

     

    Professione i.r. – 10 aprile 2017, h. 20.00

     
     
      

     

     

     

  • IL CONSIGLIO DI STATO DÀ RAGIONE ALLO SNADIR: I RICORRENTI CON DIPLOMA MAGISTRALE SARANNO INSERITI NELLE GAE

     IL CONSIGLIO DI STATO DÀ RAGIONE ALLO SNADIR:

    I RICORRENTI CON DIPLOMA MAGISTRALE SARANNO INSERITI NELLE GAE

     
    Con ordinanza  n°01281 del   27 marzo 2017, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso in appello – promosso dallo Snadir per i propri iscritti e patrocinato dagli Avvocati Tommaso De Grandis e Nicola Zampieri – per l’annullamento della sentenza del TAR Lazio emessa  il 25 gennaio 2017 con la quale veniva respinto il ricorso  per l’annullamento del decreto del Ministro dell’Istruzione nella parte in cui non consentiva l’inserimento ai docenti in possesso di diploma magistrale, conseguito precedentemente all’anno scolastico 2001/2002, nelle GAE della scuola per l’infanzia e primaria.
    I docenti interessati  hanno proposto appello al Consiglio di Stato, il quale, non ritenendo consistenti  le motivazioni del TAR, ha disposto l’ammissione con riserva nelle GAE dei ricorrenti. In particolare il Consiglio di Stato ha precisato che, essendo stato annullato il D.M. 235/2014 con efficacia erga omnes, “non è possibile ravvisare una tardiva impugnazione di un atto già annullato” e che, quindi, non esiste.
    Si tratta di un risultato estremamente importante che consente ai docenti di religione in possesso di diploma magistrale – che hanno preso parte al ricorso e all’appello – di potere finalmente essere inseriti nella GAE della infanzia/primaria per i posti comuni e di potere così fruire di una ulteriore occasione professionale.
     
    Snadir – Professione i.r. – 27 marzo 2017, h.13.00
  • Un cambio di rotta per la scuola italiana

    Un cambio di rotta per la scuola italiana

     

    Il cambio al Miur del Ministro e dei sottosegretari dovrà dare un nuovo impulso all’azione di Governo a favore della scuola e dei suoi insegnanti.
    La maggiore attenzione per una classe di lavoratori della pubblica amministrazione che ha una autonomia di giudizio e una dignità professionale e che respinge con forza atteggiamenti arroganti che presumono di spiegare come dovrebbe funzionare al meglio la scuola italiana, esigono un cambio di rotta che ci auguriamo sia presto attuato dai nuovi inquilini del dicastero dell’istruzione.
    La legge 107/2015 va certamente riformata in modo così sostanziale, che sarebbe meglio abrogarla del tutto. Certamente vanno abolite la chiamata diretta dei docenti e la titolarità sugli ambiti per ridarla sulla istituzione scolastica. Inoltre, occorre trasferire le risorse del merito al comitato di valutazione, che va ridefinito con la sola presenza dei docenti, e necessita assegnare piena autonomia alle scuole nel definire le ore da dedicare all’alternanza scuola/lavoro. Anzi sarebbe opportuno utilizzare i 200 milioni del bonus per il merito, i 380 milioni della card del docente e i 100 milioni dell’alternanza scuola/lavoro per incrementare le risorse destinate al contratto di lavoro, che in questo modo raggiungerebbe la cifra di 680 milioni di euro. Tale cifra permetterebbe di assegnare immediatamente a ogni docente circa 60 euro lordi mensili, ovvero il doppio di quanto attualmente stanziato per il rinnovo contrattuale.
    Serve, infine, attuare un vero confronto con le organizzazione sindacali rappresentative della scuola sulle deleghe previste dalla legge 107/2015 (valutazione, segmento 0-6, sostegno, reclutamento, testo unico, formazione iniziale, scuole italiane all’estero), che si può realizzare attivando in primo luogo uno slittamento dei tempi previsti per l’attuazione delle predette deleghe.
    È necessaria, quindi, una profonda revisione dei contenuti della legge 107/2015 anche con riferimento agli effetti negativi che ha sin qui prodotto. Parimenti è necessario che venga abrogata la norma (art.1, comma 1 della legge 15/2009) che rende nulle le disposizioni contrattuali in contrasto con le norme di legge, ripristinando di conseguenza la norma del D.lgs 165/2001 che prevedeva la non applicabilità di leggi e regolamenti derogati dai contratti collettivi, ed evitando nel contempo che i contratti possano essere riscritti unilateralmente dalla parte politica senza alcun confronto con i rappresentanti dei lavoratori. Oltre a ciò risulta determinante per il nuovo Ministro, Sen. Fedeli, sanare l’ingiustizia che ha colpito alcune categorie di insegnanti, tra cui quelli dell’infanzia, il personale educativo e gli incaricati di religione, esclusi dal piano straordinario di assunzioni attivato dalla legge di riforma della scuola.
    Se il Ministero deciderà che un piano di assunzione per gli insegnanti di religione dovrà attuarsi attraverso un nuovo concorso, lo Snadir si batterà affinché questo debba assolutamente prevedere la valutazione – oltre a quella delle prove concorsuali – del servizio svolto, dei titoli di studio e professionali e dell’abilitazione conseguita nel concorso del 2004, affinché nessuno sia penalizzato dai ritardi dell’amministrazione scolastica nella gestione delle assunzioni dei docenti di religione. Le commissioni di esame dovranno essere composte da docenti di religione di ruolo (uno per ogni grado scolastico). Così come previsto dall’art.1 della legge 186/2003, i ruoli dovranno essere uno per la scuola dell’infanzia e primaria e l’altro per la scuola secondaria di primo e secondo grado. I contenuti di esame dovranno escludere – come stabilisce l’art. 3, comma 5 della legge 186/2003 – i contenuti specifici dell’insegnamento della religione cattolica. La graduatoria, elaborata dalla commissione, sarà stilata in base al punteggio conseguito (prove, titoli, servizi) dal candidato e per diocesi, cosicché da permettere l’individuazione da parte dell’Amministrazione scolastica degli aventi diritto all’immissione in ruolo (art.3, comma 7 legge 186/2003).
    Infine, i posti dovranno essere determinati in base alla risposta che il Miur dovrà dare all’applicabilità del comma 131 della legge 107/2015 agli incaricati di religione. Insomma per essere chiari: se dopo tre anni è fatto divieto anche per gli incaricati annuali di religione il rinnovo del contratto di lavoro, allora i posti da mettere a concorso saranno 11.000 circa; se , invece, dal divieto di reiterazione dei contratti dopo i 36 mesi saranno esclusi gli incaricati di religione, allora i posti da mettere a disposizione saranno 5.000 circa. La soluzione in un senso o nell’altro dipenderà dalla lungimiranza di chi ha la responsabilità in questo settore strategico per la formazione dei nostri studenti. Lo Snadir è per la scelta degli 11.000 posti, perché il precariato va cancellato per tutti e per sempre.

     

    Orazio Ruscica

     

    Professione i.r. – 2 gennaio 2017, h. 12.00

     

     

     

  • Lo Snadir ricorre in appello al Consiglio di Stato per l’attribuzione della “Carta del docente” anche per i docenti di rleigione con contratto a tempo determinato

    Lo Snadir ricorre in appello al Consiglio di Stato per l’attribuzione della "Carta del docente" anche per i docenti di religione con contratto a tempo determinato
     
     
    Dopo che il TAR per il Lazio, con sentenza n.7799/2016 del 7 luglio 2016, ha respinto il ricorso sul “bonus formazione”, previsto dalla legge n. 107/2015 per i soli docenti di ruolo, con la motivazione che “soltanto per il personale docente di ruolo la formazione è divenuta obbligatoria, mentre alcun obbligo al riguardo è analogamente statuito con riguardo ai docenti a tempo determinato”, lo Snadir ha deciso di presentare istanza in appello presso il Consiglio di Stato.
    Nel ricorso al TAR si contestava il D.P.C.M. del 23.09.2015 e la relativa nota MIUR 15219 del 15.10.2015 con il quale si indicano quali destinatari della “carta del docente” i soli docenti a tempo indeterminato. Purtroppo – come abbiamo già affermato in precedenza – la sentenza del Tar Lazio del luglio scorso non pone l’accento su questioni di tipo amministrativo, bensì nelle norme insite nella Legge 107/2015, le quali dispongono che nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale (comma 124).
    Lo Snadir ritiene che questa illegittima esclusione rappresenti una grave discriminazione nei confronti degli incaricati annuali di religione e di tutti i docenti non di ruolo, nonché una violazione della Direttiva Comunitaria 1999/70/CE, dato che l’aggiornamento e la formazione costituiscono un diritto di tutti i docenti (di ruolo e precari) e l’incentivo economico sia una condizione indispensabile alla piena realizzazione e allo sviluppo della professionalità docente.
    Lo Snadir chiede, inoltre, che nelle “condizioni di impiego” si debba includere tutti i trattamenti economici, in qualsiasi modo gli stessi siano denominati. Pertanto, la stessa  “carta del docente”, in quanto avente ad oggetto proprio in modo diretto e immediato la corresponsione di una precisa somma di denaro, sia riconducibile all’interno del trattamento economico, inteso nella sua massima ampiezza. 
     
     
    Snadir – Professione i.r. – 6 dicembre 2016, h.11.40
     
     
  • Il Miur presenta il piano per la formazione dei docenti

       Il Miur presenta il piano

    per la formazione dei docenti

       

    Il 3 ottobre scorso, presso la sala comunicazioni del MIUR di viale Trastevere, il ministro Giannini ha presentato il Piano per la formazione del personale docente, previsto dal comma 124 dalla legge 107/2015 ed anticipato nella Nota Miur 2915 del 15 settembre 2016.
     

    Breve sintesi del Piano per la formazione dei docenti (2016-2019)

    Il Piano ribadisce quanto già affermato nella legge 107, ossia che la formazione in servizio è strutturale e obbligatoria, in quanto parte integrante della funzione docente. Essa è “fondamentale per lo sviluppo professionale e il miglioramento  delle istituzioni scolastiche”. L’intento del Piano di formazione è rendere strutturale la formazione allo sviluppo professionale del docente (Continuing Professional Development), conformemente agli artt.26 e 29 del CCNl 2006-09 e in sintonia con gli obiettivi europei della strategia di Lisbona 2020.

     

    A tal fine, nel testo del Miur si annuncia che a breve sarà disponibile un sistema on-line nel quale ogni docente potrà documentare la propria storia formativa e professionale, costruendo il proprio Portfolio professionale, il quale – a sua volta – diventerà parte integrante del fascicolo digitale del docente.
     
    Per quanto riguarda il Piano di sviluppo personale, il Miur indica alcune aree:
    1) Area delle competenze relative all’insegnamento (didattica):  a. Progettare e organizzare le si­tuazioni di apprendimento con attenzione alla relazione tra stra­tegie didattiche e contenuti disci­plinari; b. Utilizzare strategie appropria­te per personalizzare i percorsi di apprendimento e coinvolgere tutti gli studenti, saper sviluppa­re percorsi e ambienti educativi attenti alla personalizzazione e all’inclusione; c. Osservare e valutare gli allievi; d. Valutare l’efficacia del proprio insegnamento.
    2) Area delle competenze relative alla partecipazione scolastica (orga­nizzazione): e. Lavorare in gruppo tra pari e fa­vorirne la costituzione sia all’in­terno della scuola che tra scuole; f. Partecipare alla gestione della scuola, lavorando in collabora­zione con il dirigente e il resto del personale scolastico; g. Informare e coinvolgere i ge­nitori; h. Contribuire al benessere degli studenti.
    3) Area delle competenze relative alla propria formazione (professionalità):i. Approfondire i doveri e i proble­mi etici della professione; j. Curare la propria formazione continua; k. Partecipare e favorire percorsi di ricerca per innovazione, anche curando la documentazione e il proprio portfolio.
    Il Piano, che prevede il coinvolgimento di circa 750 mila docenti di ruolo nell’arco di un triennio, definisce le priorità e le risorse finanziarie per il triennio 2016-2019. Le priorità nazionali individuate dal Piano, che coinvolgono anche le altre professionalità della scuola (dirigenti, figure di sistema, personale amministrativo), sono relative ad alcuni obiettivi fondamentali che il Miur intende perseguire nel triennio in questione: a) l’innovazione metodologica in tutte le sue forme e connessa ai nuovi ambienti per l’apprendi­mento e all’utilizzo delle tecno­logie nella didattica; b) le lingue straniere, con la finalità di innalzare il livello delle com­petenze linguistico-comunicative degli allievi, con particolare at­tenzione alla metodologia CLIL; c) le opportunità dell’autonomia curricolare, organizzativa e di­dattica; d) l’accoglienza, finalizzata all’in­clusione, come modalità “quoti­diana” di gestione delle classi; e) la cultura della valutazione e del miglioramento; f) l’alternanza scuola-lavoro; g) il rapporto tra scuola e mondo esterno.
     
    Gli obiettivi sono poi esplicitati nelle seguenti aree tematiche:
    1) Competenze di sistema: a. Autonomia organizzativa e didattica; b. Didattica per competenze e innovazione metodologica; c. Valutazione e miglioramento;
    2) Competenze per il 21° secolo:  a. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; b. Competenze di lingua straniera; c. Scuola e Lavoro;
    3) Competenze per una scuola inclusiva: a. Inclusione e disabilità; b. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile; c. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale. Tali priorità “saranno considerate e contestualizzate dai dirigenti scolastici attraverso gli indirizzi forniti al collegio dei docenti per l’elaborazione, la realizzazione e la verifica del Piano inserito nel Piano triennale dell’Offerta Formativa”, in coerenza in coerenza con il proprio rapporto di autovalutazione ed in funzione del Piano di miglioramento d’istituto.
     
    La formazione è organizzata per differenti livelli di governarce. Il Miur, a livello centrale, funge da “cabina di regia”, definendo ogni tre anni “le priorità strategiche del sistema di formazione e le regole per il suo funzionamento, in sinergia con le altre politiche, in particolare con il Sistema Nazionale di Valutazione”; assegna le risorse per la formazione, sia attraverso erogazione diretta alle scuole tramite le reti; monitora e valorizza i risultati delle attività di formazione. A livello territoriale, gli Uffici scolastici regionali fungono da supporto operativo alle reti di scuole svolgono anch’esse una funzione di monitoraggio del sistema. Per quanto riguarda il ruolo delle scuole, sono previste delle unità formative, all’interno di ogni rete di ambito, che – sua volta – individuerà una scuola–polo per la formazione, an­che non coincidente con la scuola capo-fila della rete stessa. La scuo­la-polo sarà la destinataria delle risorse finanziarie. La formazione sarà costruita in collaborazione con le principali agenzie pubbliche di ricerca, INDIRE e INVALSI, e con gli Enti di formazione professionale. Per questi ultimi è stato previsto un nuovo sistema di accreditamento con la Direttiva 170/2016.
    Infine, nel Piano, al punto 5.6, viene menzionata la Carta elettronica del docente, “misura strutturale con carattere di continuità” che permette ai soli docenti di ruolo di avere a disposizione 500 euro annui per l’aggiornamento professionale. Circa quest’ultimo punto, il Miur intende sottoscrivere delle convenzioni con enti pubblici e privati allo scopo di ottimizzare meglio l’uso della carta stessa.
     
     
    Considerazioni finali

    Esclusione dei docenti a tempo determinato dal Piano e dai fondi della carta elettronica.

    Il Piano conferma che i destinatari della formazione sono i soli docenti con contratto a tempo indeterminato. I docenti precari non sono affatto presi in considerazione, in quanto ritiene che con il Piano straordinario delle assunzioni siano stati immessi in ruolo nella quasi totalità. Purtroppo, tale piano assunzionale, come ben sappiamo, ha del tutto escluso gli insegnanti di religione. Contro questa ingiusta esclusione, lo scorso anno lo Snadir ha promosso un ricorso al TAR del Lazio (attualmente in attesa di decisione) e incalzato il MIUR, affinché quest’ultimo attivasse una procedura assunzionale.
    Per tutti i docenti con contratto a tempo determinato, per quanto attiene alla formazione, rimane in vigore quanto disposto dal CCNL scuola vigente (articoli 63 – 67).
    Per quanto riguarda, invece, l’erogazione del bonus per l’aggiornamento, lo stesso TAR del Lazio non ha accolto il ricorso degli insegnanti precari di religione, finalizzato ad una parità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti incaricati in tema di formazione. Contro tale pronunciamento lo Snadir è orientato a proseguire tale iniziativa giudiziaria, con un ricorso in appello al Consiglio di Stato.
    Lo Snadir – è doveroso ricordarlo – non si stanca ad essere in prima linea quando si tratta di portare avanti le battaglie sindacali a tutela del principio della pari dignità lavorativa tra docenti, tutti allo stesso modo impegnati per il successo scolastico degli alunni.
     
     

     

    Professione i.r. – 7 ottobre 2016, h. 13.00

  • Nessun obbligo di formazione per i docenti a tempo determinato Il TAR del Lazio nega loro il “bonus formazione”.

    Nessun obbligo di formazione per i docenti a tempo determinato

    Il TAR del Lazio nega loro il “bonus formazione”
     
     
     
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con sentenza n.7799/2016 del 7 luglio 2016, si è pronunciato circa i destinatari del “bonus formazione” previsto dalla legge n. 107/2015.
    I ricorrenti avevano contestato la nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15.10.2015 nella parte in cui specifica che "la carta del docente (e relativo importo nominale di 500 euro/annuo) sono assegnati ai soli docenti di ruolo" e non invece anche al personale docente con contratto di lavoro con le istituzioni scolastiche statali a tempo determinato.
    Il TAR del Lazio ha respinto il ricorso affermando che “soltanto per il personale docente di ruolo la formazione è divenuta obbligatoria, mentre alcun obbligo al riguardo è analogamente statuito con riguardo ai docenti a tempo determinato”. Dalla lettura della sentenza del Tar Lazio si deduce, quindi, che la discriminazione di fatto non può essere cercata nelle norme amministrative ma è insita nella struttura della legge n. 107/2015 che al comma 124 dispone, al riguardo, che “nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
    I ricorrenti avevano sostenuto, tra l’altro, che nelle “condizioni di impiego” debbano farsi rientrare tutti i trattamenti economici in qualsiasi modo gli stessi siano denominati e che la cd. carta del docente, in quanto avente ad oggetto proprio in modo diretto e immediato la corresponsione di una precisa somma di denaro, debba essere ricondotta all’interno del trattamento economico inteso nella sua massima ampiezza. Il Giudice amministrativo ha rilevato che l’importo in questione non è riconducibile ad una retribuzione accessoria (né qualificato in termini di reddito imponibile), ne consegue che non può ritenersi un trattamento economico da ricomprendere nelle “condizioni di impiego” e quindi da applicare necessariamente a tutti i lavoratori.
    Pertanto, dal Tar del Lazio il personale a tempo determinato (anche incaricati annuali di religione) è ritenuto collocato, pur nel medesimo processo educativo, in una posizione secondaria.  
    Lo Snadir non cesserà di contestare questa discriminante e ingiusta condizione lavorativa e professionale, riservandosi di portare la questione presso il Consiglio di Stato.
     
     
    Snadir – Professione i.r. – 11 luglio 2016

     

  • Ricorso al TAR del Lazio per l’inserimento nelle GAE dei Diplomati magistrale entro l’a.s. 2001/2002

    Ricorso al TAR del Lazio per l’inserimento nelle GAE dei Diplomati magistrale entro l’a.s. 2001/2002

     
     
    A seguito di recenti pronunce cautelari del Consiglio di Stato, la Segreteria Nazionale Snadir ha deciso di impugnare davanti al TAR del Lazio il DM prot. n. 495 del 22.6.2016 che all’art. 1, al fine di chiederne l’annullamento nella parte in cui – all’art.1 – non consente a coloro che sono in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02 di poter essere inseriti nelle GAE ai fini delle assunzioni sia a tempo determinato che indeterminato.
    Pertanto coloro che
    • hanno avuto esito negativo nel ricorso presentato lo scorso anno al Giudice del lavoro per l’inserimento nelle GAE con il diploma magistrale oppure le cui udienze sono state rinviate;
    • non hanno mai presentato questo ricorso
    Possono aderire compilando l’apposito FORM; completata tale procedura, gli interessati riceveranno sull’indirizzo di posta elettronica che hanno indicato nel FORM un modello di domanda che va compilato e inviato ENTRO E NON OLTRE L’8 LUGLIO 2016 (con raccomandata 1 giorno o attraverso posta certificata) al MIUR e ad un solo Ambtio Territoriale.
     
    Successivamente (nei prossimi giorni) coloro che avranno compilato il FORM, riceveranno dal nostro sistema le istruzioni per la preparazione della documentazione utile al ricorso.
    Si raccomanda di conservare una copia del modello di domanda inoltrato e le ricevute dell’invio all’Ambito Territoriale e al Ministero dell’istruzione, sia che lo stesso sia stato effettuato per Raccomandata o per PEC. Il ricorso collettivo al Tar del Lazio sarà predisposto soltanto per gli iscritti allo Snadir. Il costo orientativo del ricorso è di 50 (cinquanta) euro + contributo unificato e altre tasse.
     
    Ovviamente chi lo scorso anno ha avuto esito positivo e quindi è stato inserito a pieno titolo nelle GAE a seguito di sentenza del Giudice del lavoro, non ha alcuna necessità di intraprendere la procedura di sui sopra.
     
     
    Snadir – Professione i.r. – 4 luglio 2016