Categoria: Personale della scuola

  • Guida sintetica alla compilazione della domanda di iscrizione – Modello 2

    Guida sintetica alla compilazione della domanda di iscrizione – Modello 2

    Domanda di iscrizione per gli aa.ss. 2005/2006 e 2006/2007

    Pag. 1 = Sezione A: dati anagrafici. Recapito

    Pagg.2-3 = Sezione B1-B2-B3: crocettare il titolo di accesso

    Pag.4= Sezione C1: crocettare la casella corrispondente alla graduatoria per la quale si richiede l’inserimento e riportare nella casella a lato la lettera corrispondente al titolo di accesso (v. pagg. 2-3). Sezione C2 e C3: crocettare le caselle che interessano.

    Pag.5= Sezione D: specificare alla voce “graduatoria” il codice di posto di ruolo o di classe di concorso per cui si chiede l’inserimento. Sezione D1: crocettare e/o riportare le informazioni richieste sul titolo di accesso. Sezione D2: Inserire eventuali altri titoli culturali. In questa sezione gli insegnanti di religione possono inserire il superamento del concorso per l’insegnamento della religione con la seguente dicitura “Abilitazione all’insegnamento della religione cattolica nelle scuole primarie/infanzia oppure secondaria di 1° e 2° grado”, crocettando alla voce “esame unico” la casella SI, indicando come data di conseguimento quella degli esami orali e riportando alla voce “presso”: “MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Regione ________ a seguito del D.D.G. 2 febbraio 2004”. Sezione D3: riportare i titoli che interessano.

    Pag.6= Sezione E: specificare alla voce “graduatoria” il codice di posto di ruolo o di classe di concorso per cui si chiede l’inserimento. Sezione E1: gli insegnanti di religione possono inserirvi il servizio prestato negli anni 2003-2004 e 2004-2005; indicando anche come “tipo di servizio” la lettera S (statale) e come “graduatoria” (con il numero di nota “28”) la parola “RELIGIONE” scritta sulle caselle, visto che per tale materia, al momento, non esiste ancora un codice di classe di concorso.

    Pag.7= Sezione E2: nello spazio relativo al servizio dell’anno 2003-2004, ci sono due sezioni: nella prima alla voce graduatoria (con il numero di nota 12), per gli insegnanti di religione va inserita, sulle 4 caselle, la parola “RELIGIONE”, alla voce “tipo di servizio” la lettera S se si tratta di servizio statale, mentre nella casella riguardante i mesi si dovranno indicare i mesi di servizio espletati nel 2003-2004, considerando che le frazioni di mese sono da considerare come un mese intero solo se superano i 16 giorni; se il servizio è superiore a 6 mesi, indicare comunque il numero 6.

    Nella seconda sezione, sempre dell’anno 2003-2004,  bisogna indicare alla voce “graduatoria” (con il numero di nota 12) il codice della graduatoria per cui si presenta la domanda di aggiornamento, mentre nella casella sotto la voce “valutazione 50%” va inserito il numero che al riquadro superiore si è indicato per i mesi di servizio.

    IDEM per l’anno scolastico 2004-2005 (tranne eventualmente per il numero dei mesi di servizio espletato).

    Pag. 8 = Sezione F1, F2, F3; inserire eventuali titoli di riserva o preferenza e riportare gli estremi degli atti che li comprovano; dichiarare altre informazioni (lettera F3).

    Pag.9= Sezione G: depennare le parti che non interessano; completare le parti che richiedono le informazioni. Sezione H: nelle dichiarazioni ai fini dei contratti a tempo determinato in base allo scorrimento delle graduatorie permanenti crocettare se si richiede, o meno, l’attribuzione di contratti a tempo determinato.

    Devono crocettare la casella seguita dalla frase “allega, ai fini dell’assunzione…” ed allegare il modello 3 coloro che scelgono le sedi di circolo o di istituto nella stessa provincia.

    Devono crocettare la casella seguita dalla frase “invia il modello 3 …” coloro che scelgono le sedi di circolo o di istituto in altra provincia diversa da quella richiesta per le graduatorie permanenti, inviando il modello 3 al nuovo CSA scelto. Tutti i fogli vanno datati e firmati.

    Indicazioni sul Modello 3

  • Guida sintetica alla compilazione della domanda di aggiornamento e/o trasferimento – Modello 1

    Guida sintetica alla compilazione della domanda di aggiornamento e/o trasferimento – Modello 1

    Domanda di aggiornamento e/o trasferimento o permanenza per gli anni scolastici 2005/2006-2006/2007 (modulo destinato esclusivamente a personale docente ed educativo già incluso nelle graduatorie permanenti)

    PERMANENZA: Quest’anno anche coloro che non desiderano mutare nulla della propria posizione già dichiarata lo scorso anno, devono ugualmente presentare il modulo (domanda di permanenza), pena l’esclusione dalla graduatoria; tali docenti dovranno compilare solo la prima pagina del modulo, ed esattamente la sezione A (dati anagrafici) e la B (dove si dovrà crocettare la P). Per il resto basterà sbarrare gli altri fogli, comunque datati e firmati.

    Attenzione: alcuni titoli di riserva e/o di preferenza sono soggetti a scadenza o modifica (ad es. le invalidità o il numero dei figli); quindi anche chi non desidera mutare nulla della propria posizione deve tenere presente che se in precedenza ha crocettato un titolo di riserva o di preferenza relativo ad invalidità o ha crocettato il titolo di preferenza R (relativo al numero dei figli) deve comunque risegnarli (eventualmente modificati) alla pagina 8 della domanda, che diventerà di conseguenza una domanda di aggiornamento: ciò vuol dire che nella prima pagina alla sezione B dovrà essere crocettata la A e non più la P. A parte la suddetta pagina 8, le restanti vanno solo firmate e datate.

    AGGIORNAMENTO:

    Pag. 1 = Sezione A: dati anagrafici. Sezione B: crocettare la casella che interessa.

    Pag. 2 = Sezione C: crocettare le caselle che interessano (nella sezione C1 può essere Crocettata più di una casella, se la domanda ad es. riguarda più di una Graduatoria).

    In tutte le parti in cui viene riportata la voce “graduatoria” con il numero di nota 12, va inserito il codice della graduatoria per la quale si richiede l’aggiornamento (infanzia, primaria, personale educativo, codici delle materie per la secondaria).

    Pag. 3 = Solo per coloro che richiedono l’aggiornamento per la 1° e 2° fascia. Alla sezione D1 vanno inseriti i titoli eventualmente conseguiti tra il 21/5/2004 e il 2/5/2005.

    Pag. 4 = Solo per coloro che richiedono l’aggiornamento per la 1° e 2° fascia. Alla sezione E vanno inseriti i servizi eventualmente prestati successivamente al 21/5/2004.

    Pag. 5 = AGGIORNAMENTO GRADUATORIE DI 3° FASCIA . Alla sezione F1 inserire , se è più favorevole e se lo si vuole sostituire a quello di accesso, un eventuale nuovo titolo conseguito dopo il 21/5/2004. Alla sezione F2 vanno inseriti eventuali altri titoli culturali conseguiti dopo il 21/5/2004: è in questa sezione che gli insegnanti di religione possono inserire il superamento del concorso per l’insegnamento della religione, crocettando alla voce “esame unico” la casella SI, e indicando come data di conseguimento quella degli esami orali.

    Pag. 6 = AGGIORNAMENTO GRADUATORIE DI 3° FASCIA. Alla sezione G1 gli insegnanti di religione possono inserire il servizio prestato negli anni 2003-2004 e 2004-2005; indicando anche come “tipo di servizio” la lettera S (statale) e come “graduatoria” (con il numero di nota “28”) la parola “RELIGIONE” scritta sulle caselle, visto che per tale materia, al momento, non esiste ancora un codice di classe di concorso.

    Pag. 7 = GRADUATORIE DI 3° FASCIA – Riepilogo. Nella sezione G2, nello spazio relativo al servizio dell’anno 2003-2004, ci sono due sezioni: nella prima alla voce graduatoria (con il numero di nota 12), per gli insegnanti di religione va inserita, sulle 4 caselle, la parola “RELIGIONE”, alla voce “tipo di servizio” la lettera S se si tratta di servizio statale, alla voce “servizio già valutato” gli insegnanti di religione non dovranno indicare nulla, mentre nella casella riguardante i mesi si dovranno indicare i mesi di servizio espletati nel 2003-2004, tenendo presente che le frazioni di mese sono da considerare come un mese intero solo se superano i 16 giorni; se il servizio è superiore a 6 mesi, indicare comunque il numero 6.

    Nella seconda sezione, sempre dell’anno 2003-2004,  bisogna indicare alla voce “graduatoria” (con il numero di nota 12) il codice della graduatoria per cui si presenta la domanda di aggiornamento, mentre nella casella sotto la voce “valutazione 50%” (in quanto servizio non specifico) va inserito il numero che al riquadro superiore si è indicato per i mesi di servizio.

    IDEM per l’anno scolastico 2004-2005 (tranne eventualmente per il numero dei mesi di servizio espletato).

    Pag. 8 = Sezione H1, H2, H3; inserire eventuali nuovi titoli di riserva o preferenza acquisiti dopo il 21/5/2004, tenendo presente che le invalidità e il numero dei figli vanno comunque riconfermati o modificati, come già accennato all’inizio della presente guida sintetica.

    Sezione I: nelle dichiarazioni ai fini dei contratti a tempo determinato in base allo scorrimento delle graduatorie permanenti crocettare se si richiede, o meno, l’attribuzione di contratti a tempo determinato.

    Devono crocettare la casella seguita dalla frase “allega, ai fini dell’assunzione…” ed allegare il modello 3 coloro che intendono cambiare le sedi di circolo o di istituto, ma nella stessa provincia.

    Devono crocettare la casella seguita dalla frase “invia il modello 3 …” coloro che intendono cambiare la provincia delle sedi di circolo o di istituto inviando il modello 3 al nuovo CSA scelto.

    Indicazioni sul Modello 3

    Tutti i fogli, anche se sbarrati, vanno datati e firmati.

    TRASFERIMENTO: idem di quanto sopra, tranne per la pag. 1 , dove all’inizio bisogna indicare la Provincia del CSA dove ci si intende trasferire, e nella sezione B bisogna crocettare la lettera T.

  • Corte Costituzionale: sì all’esposizione del crocifisso in classe

     

    Corte Costituzionale: sì all'esposizione del crocifisso in classe

    La Corte Costituzionale con ordinanza n.389 del 13 dicembre u.s ha dichiarato  inammissibile la questione di legittimità sollevata dal Tribunale Amministrativo del Veneto sui regolamenti che, secondo il TAR, impongono l'obbligo di esposizione del simbolo della cristianità nelle aule.

    Corte Costituzionale Ordinanza n.389 del 13 dicembre 2004 (file in formato pdf)

  • Tor Vergata: Master di II livello in Storia del pensiero teologico

    In collaborazione
    con il Pontificio Ateneo S. Anselmo, un master
    dell’Università di Roma Tor Vergata
    per approfondire una delle componenti più affascinanti
    nella storia della cultura occidentale: il pensiero teologico
    cristiano. Il primo nel suo genere in Italia.

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  • Permessi per il diritto allo studio (150 ore)

    Permessi per diritto allo studio

    Scadenza delle domande: per la concessione dei permessi retribuiti, di cui all’art. 3 del DPR 23.8.1988 n. 395, per l’anno solare 2005: la scadenza è il 15.11.2004.

    Normativa di riferimento: l’argomento, oltre che dal citato DPR del 1988, è disciplinato dalle seguenti circolari ministeriali e dai seguenti contratti nazionali – C.M. prot. 31787 del 5.4.1989 del Ministero della Funzione Pubblica, C.M. n. 236 dell’8.7.1989, nota prot. n. 7166 del 5.2.1990, C.M. n. 319 del 24.101991, telex prot. n. 20880 dell’8.7.1992, C.M. n. 274 del 19.9.1994 prot. n. 4892, CCNL del 4.8.1995, art. 5 comma 5, lettera e) e art. 21, comma 8, CCNL 26.5.1999, art. 4, comma 2, lettera b e art. 14, comma 2, C.C.N.L. 24.7.2003 art. 15, comma 7 e art. 142, comma 1, lett. f), punto 1. Con la C.M. n. 274 del 19.11.1994, il Ministero ha confermato che la circolare n. 319 del 24.10.1991 sui permessi straordinari per diritto allo studio, ha carattere permanente.

    Scadenzario:
    15 ottobre – il CSA, in base alle consistenze organiche,determina nella percentuale prevista, il numero complessivo dei permessi concedibili;
    15 novembre – come sopra riportato, scade il termine per la presentazione delle domande ( vedi modulistica);
    15 dicembre – predisposizione dei provvedimenti di concessione dei permessi a cura dei dirigenti scolastici, previa autorizzazione del dirigente preposto al CSA.

    La contrattazione regionale: fatto salvo il termine del 15.11.2005, valido per tutto il territorio nazionale, le modalità per la presentazione della domanda e i criteri per la fruizione dei permessi sono quelli stabiliti con cadenza quadriennale in sede di contrattazione integrativa decentrata regionale ( art. 4 comma 3, secondo periodo, lett. a) del CCNL 24.7.2003).

    Determinazione del contingente dei permessi: il numero dei beneficiari dei permessi retribuiti non può superare complessivamente il 3% della dotazione organica complessiva a livello provinciale, con arrotondamento all’unità superiore. Stabilito il contingente esso verrà ripartito proporzionalmente fra il personale docente, distinto per grado d’istruzione, ivi compreso il personale educativo.

    Destinatari : possono presentare la domanda di concessione di permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore annue i docenti con contratto a tempo indeterminato nonché, ai sensi della C.M. n. 130 del 21.4.2000 prot. 49479, i docenti con contratto a tempo determinato stipulato fino al termine dell’anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche e i docenti con contratto annuale per l’insegnamento della religione cattolica. Il Dipartimento per Funzione Pubblica aveva infatti chiarito che l’art. 3 del DPR n. 395/1988 relativo ai permessi retribuiti per il diritto allo studio non fa distinzione fra il personale a tempo indeterminato e personale con contratto a tempo determinato. La possibilità per i docenti con contratto a tempo determinato di fruire dei permessi è comunque praticabile a condizione che la circolare n. 130/2000 sia richiamata espressamente nel contratto integrativo regionale, si ricorda che dopo l’entrata in vigore del CCNL 24.7.2003 tutte le precedenti circolari ministeriali in materia devono considerarsi disapplicate se non sono espressamente richiamate nei contratti integrativi regionali.

    Presentazione delle domande: la domanda deve essere presentata a pena di esclusione entro il 15 novembre 2004 all’ufficio di segreteria della scuola/istituto di servizio e intestata per l’inoltro per via gerarchica, al dirigente del CSA della provincia nella quale si presta servizio. In segreteria va presentata altresì copia della stessa domanda, intestata al dirigente scolastico che la tratterrà agli atti ai fini dell’eventuale provvedimento formale di concessione del permesso.

    L’anzianità di servizio può essere documentata con dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000 ovvero dichiarata contestualmente alla stessa domanda con le medesime modalità.

    Modalità di concessione e graduatoria: il dirigente preposto al CSA, ricevute le domande, formula distinte graduatorie per il personale docente per grado d’istruzione ( materna, elementare, media, superiore) sulla base dei seguenti parametri indicati in stretto ordine di priorità:

    1) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza;

    2) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di istruzione secondaria di primo e secondo grado o di un diploma di laurea o titoli equipollenti, oppure del diploma di laurea in scienza della formazione primaria, frequenza delle scuole di specializzazione;

    3) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio di qualifica professionale, di attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico, ivi compresi i corsi di specializzazione per l’insegnamento su posto di sostegno;

    4) frequenza dei corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi post-universitari;

    5) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di studio di pari grado a quello già posseduto ( es. seconda laurea);

    6) anzianità di ruolo;

    7) età.

    I permessi verranno concessi in base alla graduatoria come sopra specificata e fino alla concorrenza del contingente distribuito proporzionalmente in relazione alle rispettive consistenze organiche.

    A parità di condizioni saranno preferiti i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso.

    I provvedimenti formali di concessione dei permessi dovranno essere predisposti dai competenti dirigenti scolastici sulla base delle relative autorizzazioni, entro il 15 dicembre.

    Durata dei permessi e certificazione: i permessi, come già detto, sono concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali per ciascun dipendente, ivi compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi. Per i docenti che prestano servizio con orario inferiore a quello di cattedra le ore di permesso complessivamente fruite saranno in proporzione all’orario settimanale d’insegnamento.

    Ai sensi della nota del Ministero della P.I. del 5.2.1990, prot. n. 7166, purchè il raggruppamento avvenga comunque entro il limite massimo di 150 ore, è possibile raggruppare i permessi orari con eventuale riconduzione a giornate lavorative.

    I permessi che decorrono dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 debbono essere fruiti solo per la frequenza dei corsi espressamente previsti dal DPR 395/1988 e dalla C.M. 319/91, pertanto non possono essere utilizzati per la sola preparazione degli esami finali dei corsi e per la sola preparazione della tesi di laurea. Per queste ultime finalità, ai sensi della citata circolare n. 319 del 24.10.1991, si potrà fare ricorso, ove possibile, a turni di lavoro che agevolino l’interessato nello studio e nella preparazione degli esami.

    Condizione necessaria per il riconoscimento del permesso retribuito è che il docente destinatario presenti al dirigente scolastico della sede di servizio la certificazione relativa all’iscrizione e alla frequenza dei corsi e/o agli esami finali sostenuti subito dopo l’utilizzo del permesso, ove possibile, e comunque, non oltre il termine di ciascun anno solare.

    I permessi retribuiti per diritto allo studio sono equiparati a tutti gli effetti al servizio attivo, sia ai fini retributivi che previdenziali.

    Se non si presenta la prescritta certificazione, oppure se i periodi di frequenza indicati in tale certificazione non corrispondono a quelli richiesti e goduti come permesso, al docente viene trattenuta la retribuzione per i permessi fruiti e questi vengono trasformati in aspettativa per motivi personali senza retribuzione, con gli effetti giuridici dell’aspettativa per motivi di famiglia.

    Cumulabilità dei permessi

    Il personale docente che beneficia delle 150 ore di permessi straordinari retribuiti mantiene il diritto di usufruire dei permessi per partecipazione a concorsi ed esami (comma 1 art. 15 CCNL 24.7.2004)

    Modello di domanda in carta libera ( da presentare alla scuola di servizio entro il 15.11.2004)

  • Intesa Snadir – Università “Tor Vergata”

    Intesa
    SnadirUniversità
    “Tor Vergata”


    Magistero in Scienze Religiose
    riconosciuto ai fini della abbreviazione del Corso di Laurea
    in Filosofia

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    (allegato)

  • Nuove graduatorie di circolo e d’istituto per insegnamenti diversi dall’Irc; scadenza 10 sett. p.v.

    LE NUOVE GRADUATORIE DI
    CIRCOLO E D’ISTITUTO
    per insegnamenti
    diversi dall’Irc

    Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università
    e della Ricerca, Dipartimento per l’Istruzione, ha emanato
    il Decreto
    n. 64 del 28 luglio 2004
    con il quale, a decorrere
    dall’a.s. 2004/2005, in ciascuna istituzione scolastica
    sono riformulate le Graduatorie di circolo e d’istituto,
    ai sensi degli artt. 5 e 6 del Regolamento, approvato con
    D.M. 25 maggio 2000, n. 201.
    Le graduatorie, suddivise in 3 fasce, vengono utilizzate
    in ordine prioritario, per l’attribuzione delle supplenze
    disponibili e sostituiscono integralmente quelle vigenti
    nell’anno scolastico 2003/2004. Le scuole possono comunque
    acquisire, per gli anni scolastici successivi al 2004/2005,
    ulteriori domande di supplenze da parte degli aspiranti,
    che abbiano titolo ad essere inseriti in una delle tre fasce.
    Nello scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto
    non opera alcuna riserva di posti nei riguardi delle categorie
    protette (es. invalidi civili, ecc.), le riserve di posti
    in favore di particolari categorie, si applica solo nelle
    graduatorie dei concorsi per esami e titoli e nelle graduatorie
    permanenti.
    Hanno titolo all’inclusione nelle seguenti fasce delle graduatorie
    di circolo e d’istituto:
    Prima fascia: gli aspiranti inseriti in graduatoria
    permanente per il medesimo posto o classe di concorso, cui
    è riferita la graduatoria di circolo o d’istituto.

    Seconda fascia: gli aspiranti non inseriti nella
    corrispondente graduatoria permanente, forniti, relativamente
    alla graduatoria di circolo o d’istituto interessata, di
    specifica abilitazione o di specifica idoneità conseguite
    a seguito di partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti,
    ovvero a seguito di superamento dell’esame finale di Stato
    al termine del corso svolto nelle scuole di specializzazione
    di cui all’art. 4 della legge 19 novembre 1990 n. 341.
    La laurea in scienze della formazione primaria per l’indirizzo
    di scuola materna ha valore abilitante e dà titolo
    all’inclusione nella graduatoria di scuola per l’infanzia.
    La laurea in scienze della formazione primaria per l’indirizzo
    di scuola elementare ha valore abilitante e dà titolo
    all’inclusione nella graduatoria di scuola elementare e
    nella graduatoria di personale educativo.
    Il diploma di didattica della musica congiunto al diploma
    di scuola secondaria di secondo grado ed al diploma di conservatorio
    ha valore abilitante e dà titolo all’inclusione nelle
    graduatorie 31/A e 32/A.
    Terza fascia: gli aspiranti forniti di titolo di
    studio valido per l’accesso all’insegnamento richiesto.

    I titoli di accesso all’insegnamento richiesto,
    sono i seguenti
    :
    a. Posti di insegnamento di scuola dell’infanzia (già
    scuola materna)
    :
    " Diploma di scuola magistrale
    " Diploma di istituto magistrale
    b. Posti di insegnamento di scuola primaria (già
    scuola elementare)
    :
    " Diploma di istituto magistrale
    c. Cattedre di scuola secondaria di I grado:

    " Titoli previsti dal D.M. 30.01.1998 n. 39 e successive
    integrazioni e modificazioni, e lauree equiparate, per l’accesso
    a classi di concorso della scuola secondaria di I grado.

    d. Cattedre e posti di scuola secondaria di II grado:

    " Titoli previsti dal D.M. 30.01.1998 n. 39 e successive
    integrazioni modificazioni, e lauree equiparate, per l’accesso
    a classi di concorso della scuola secondaria di II grado.

    " La laurea in scienze delle attività motorie
    e sportive è titolo di accesso alle graduatorie 29/A
    e 30/A, per effetto dell’equiparazione, disposta dalla legge
    18 giugno 2002, n. 136 con il diploma di istituto superiore
    di educazione fisica (I.S.E.F.).
    d. Posti di personale educativo:
    " Diploma di istruzione secondaria di secondo grado
    che dia accesso a facoltà universitaria.
    e. Posti di sostegno:

    Tutti i titoli di accesso devono essere
    posseduti entro la data del 31 agosto 2004
    .

    Gli aspiranti debbono possedere, alla data
    del 31 agosto 2004, i seguenti requisiti:
    a. cittadinanza italiana, o di uno degli Stati membri dell’Unione
    Europea;
    b. età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad
    anni 65 (età prevista per il collocamento a riposo
    d’ufficio);
    c. godimento dei diritti politici;
    d. idoneità fisica all’impiego, – tenuto conto anche
    delle norme di tutela contenute nell’art. 22 della legge
    n. 104/1992, – che l’amministrazione ha facoltà di
    accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti
    di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento
    dei posti;
    e. per i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva,
    posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2,
    comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n.
    693/1996).
    Non possono partecipare alla procedura di inclusione nelle
    graduatorie di circolo e di istituto:
    f. coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico;

    g. coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego
    presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
    rendimento;
    h. coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego
    statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d)
    del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto
    degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto
    del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per
    aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti
    falsi o viziati da invalidità non sanabile, o siano
    incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione;

    i. coloro che si trovino in una delle condizioni ostative
    di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;
    j. coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti,
    per il periodo di durata dell’inabilità o dell’interdizione;

    k. coloro che siano incorsi nella radiazione dall’albo professionale
    degli insegnanti;
    l. i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati
    a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio
    o speciale;
    m. gli insegnanti non di ruolo, che siano incorsi nella
    sanzione disciplinare dell’esclusione definitiva o temporanea
    dall’insegnamento, per tutta la durata di quest’ultima sanzione.

    L’inclusione nella prima fascia delle graduatorie
    di circolo e di istituto è già assicurata
    dall’espletamento della relativa procedura prevista dall’art.
    9 del D.D.G. del 21 aprile 2004 (personale incluso in graduatoria
    permanente).
    La domanda di inclusione nelle graduatorie di circolo
    e di istituto deve essere presentata
    , utilizzando esclusivamente
    l’apposito modello conforme a quello allegato al decreto,
    entro il termine perentorio del 10 settembre 2004,
    fermo restando che tutti i titoli valutabili devono essere
    posseduti alla data del 31 agosto 2004.
    Ciascun aspirante a supplenza temporanea deve presentare
    un solo modulo di domanda complessivamente per tutte le
    graduatorie di personale docente ed educativo, in cui ha
    titolo ad essere incluso; in tale modulo-domanda possono
    essere indicate fino ad un massimo di trenta istituzioni
    scolastiche, appartenenti ad una sola provincia,
    col limite di dieci circoli didattici.
    L’aspirante a posti di insegnamento di Scuola materna e/o
    di Scuola elementare può indicare fino a un massimo
    di dieci circoli didattici e fino a un massimo di venti
    istituti comprensivi.
    Il modulo di domanda deve essere spedito, con raccomandata
    r/r ovvero consegnato a mano, alla istituzione scolastica
    indicata per prima nel modulo medesimo, cui è affidata
    la gestione della domanda stessa.
    Nel caso di aspiranti all’insegnamento in più settori
    scolastici, l’istituzione scolastica indicata per prima,
    ai fini di cui al comma precedente, deve appartenere al
    tipo di istituzione scolastica di grado superiore.
    L’aspirante già incluso in graduatorie di seconda
    e/o terza fascia per l’a.s. 2003/2004, ove intenda permanere
    nella medesima provincia, presenta domanda di mantenimento
    o aggiornamento del punteggio nelle graduatorie medesime
    compilando l’apposito modello
    A
    (file in formato pdf) con l’indicazione dei soli
    i titoli valutabili che non siano già stati prodotti
    all’atto della precedente domanda di inclusione.
    Ove l’aspirante abbia titolo a permanere nella medesima
    fascia di precedente inclusione in graduatoria, l’indicazione
    del titolo di accesso alla graduatoria deve essere omessa.

    Al fine di consentire un più rapido e puntuale esame
    delle domande, nel caso in cui tra le sedi scolastiche prescelte
    dall’aspirante per l’a.s. 2004/2005 figuri la scuola che
    ha gestito la precedente domanda d’inclusione, si segnala
    l’opportunità che il modello di domanda venga inviato
    a tale scuola.
    Gli aspiranti già inclusi in graduatorie di seconda
    e/o terza fascia per l’a.s. 2003/2004, che cambino la provincia
    di precedente inclusione sono considerati aspiranti di nuova
    inclusione.
    Le domande di nuova inclusione in graduatorie di
    circolo e di istituto di seconda e terza fascia si effettuano
    compilando l’apposito modello A e provvedendo all’integrale
    indicazione sia del titolo che dà accesso alla graduatoria
    sia di tutti i titoli valutabili ai fini del relativo punteggio
    assegnabile.
    Coloro che sono inseriti con riserva nelle graduatorie
    permanenti possono presentare domanda di inserimento nella
    seconda o terza fascia delle graduatorie di circolo e di
    istituto in base al titolo posseduto non gravato da riserva.

    I candidati devono compilare il modulo di domanda senza
    produrre alcuna certificazione.
    Non è ammessa a valutazione la domanda:
    a. presentata oltre il termine indicato al precedente articolo
    5;
    b. priva della firma dell’aspirante;
    c. dell’aspirante privo dei requisiti generali di ammissione;

    I dirigenti scolastici pubblicano, in via provvisoria, le
    graduatorie di circolo e di istituto di prima, seconda e
    di terza fascia. Avverso le graduatorie di seconda e terza
    fascia è ammesso reclamo, che deve essere rivolto,
    per tutte le graduatorie in cui l’aspirante ha presentato
    domanda, esclusivamente al dirigente scolastico gestore
    della domanda medesima.
    Avverso le graduatorie di prima fascia è ammesso
    reclamo solo per errori materiali.
    La pubblicazione delle graduatorie, in ciascuna provincia,
    dovrà avvenire contestualmente. A tal fine, il competente
    Ufficio territoriale, previa verifica del completamento
    delle operazioni, fisserà un termine unico per
    tutte le istituzioni scolastiche.

    Scaduti i termini per la presentazione e la decisione sui
    reclami, le graduatorie assumono carattere definitivo e
    avverso le graduatorie medesime è esperibile il ricorso
    al T.A.R. o il ricorso straordinario al Capo dello Stato,
    rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni.
    Avverso l’atto contrattuale di assunzione, ovvero avverso
    la mancata proposta di contratto di lavoro, i relativi reclami
    vanno rivolti al dirigente scolastico, nella cui istituzione
    si verifica la fattispecie contestata.
    Il servizio militare, valutabile ai sensi della nota n.
    10 in calce alla tabella di valutazione dei titoli annessa
    al Regolamento, è interamente computato con ascrizione
    dei relativi periodi di prestazione ai corrispondenti anni
    scolastici.
    Il servizio d’insegnamento prestato presso scuole non statali
    è valutabile esclusivamente se sia stato assolto
    l’obbligo di versamento dei relativi contributi previsti,
    secondo le disposizioni normative che disciplinano la tipologia
    di rapporto di lavoro attivata.
    Gli aspiranti forniti dello specifico titolo di specializzazione,
    di cui all’articolo n. 325 del D.L.vo 16 aprile 1994, n.
    297, possono chiedere i correlati insegnamenti di sostegno
    ad alunni portatori di handicaps psico-fisici, della vista,
    dell’udito, per tutti gli ordini e gradi di scuole, per
    i quali siano in possesso di titolo valido per l’insegnamento
    di materie comuni.
    Le domande per l’insegnamento di sostegno nella scuola secondaria
    di secondo grado possono essere presentate, con riferimento
    all’area disciplinare per cui si ha titolo, anche in scuole
    in cui non si è inclusi in normali graduatorie di
    insegnamento.
    Gli insegnamenti di sostegno sono attribuiti, in ciascuna
    scuola, ad aspiranti in possesso del titolo di accesso per
    l’ordine scolastico cui appartiene la scuola medesima; in
    caso di esaurimento dell’elenco di sostegno relativo alla
    scuola materna viene utilizzato l’elenco di sostegno relativo
    alla scuola elementare.
    Nella scuola secondaria di secondo grado, in caso di esaurimento
    dello specifico elenco da utilizzare relativamente all’area
    disciplinare interessata, la scuola può utilizzare,
    in modo combinato, gli altri elenchi di sostegno relativi
    alle altre aree disciplinari, prima di ricorrere all’utilizzazione
    di elenchi di altre scuole viciniori.
    Ai fini dell’assegnazione delle supplenze, le scuole interpellano
    gli aspiranti e ne riscontrano la disponibilità o
    meno ad accettare la proposta di assunzione mediante fonogramma
    o telegramma.
    L’uso del mezzo telefonico deve assumere la forma del fonogramma,
    da registrare agli atti della scuola, con l’indicazione
    del giorno e dell’ora della comunicazione, del nominativo
    di chi l’effettua e della persona che abbia dato risposta
    o l’annotazione della mancata risposta.
    Per le supplenze che si preannunciano di durata non inferiore
    a trenta giorni
    la proposta di assunzione deve essere
    effettuata, comunque, per telegramma.
    La comunicazione concernente la proposta di assunzione deve
    contenere i dati essenziali relativi alla supplenza e, cioè,
    la data di inizio, la durata, l’orario di prestazione settimanale
    e nel caso sia diretta a più aspiranti, deve indicare,
    il giorno e l’ora della convocazione nonché l’ordine
    di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli
    altri contestualmente convocati.

    Segreteria Provinciale Snadir di Napoli

     

    (allegato)

  • Certificazione dell’idoneità fisica all’impiego solo al primo incarico

    Ministero dell’Istruzione dell’Universita’
    e della Ricerca

    Dipartimento per i Servizi nel Territorio
    Direzione generale del personale della scuola e dell’amministrazione
    Ufficio VI

    Nota del 25 settembre 2003 prot. n. 3361
    Assunzioni a tempo determinato personale docente, educativo
    ed Ata Certificazione dell’idoneità fisica all’impiego

    Si fa seguito alla circolare ministeriale n. 65 prot. n.
    DGPSA/U1/840 del 29 luglio 2003 per fornire, anche in relazione
    ai quesiti pervenuti, alcuni chiarimenti sul punto "C)
    Indicazioni di carattere generale", in materia di certificazioni
    di idoneità all’impiego.
    Al riguardo, atteso che, ai sensi dell’art. 49 del D.P.R.
    n. 445/2000, tale attestazione non può essere sostituita
    da documento diverso dal certificato medico, si ritiene
    opportuno precisare che:

    a) il personale incluso nelle graduatorie provinciali permanenti
    produce il certificato medico di idoneità fisica
    all’impiego all’atto della stipula del primo contratto individuale
    di lavoro; la validità di tale certificazione viene
    meno solo per effetto di attribuzione di contratto a tempo
    indeterminato, in occasione del quale la certificazione
    dovrà essere riprodotta;
    b) analogamente, il personale incluso nelle graduatorie
    di circolo e di istituto di seconda e terza fascia produce
    il certificato medico di idoneità fisica all’impiego
    all’atto della stipula del primo contratto individuale di
    lavoro; considerato, tuttavia, che le predette graduatorie
    hanno validità triennale, tali certificazioni andranno
    riprodotte, con il medesimo criterio, in occasione di ogni
    rinnovo delle graduatorie medesime.

    All’atto della stipula di contratti di lavoro successivi
    al primo, l’interessato dovrà, con dichiarazione
    resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, rendere nota, all’istituzione
    scolastica contraente, la sede scolastica presso la quale
    è stata prodotta la certificazione in parola.
    Le predette disposizioni trovano, ovviamente, applicazione
    anche nei riguardi di coloro che, all’atto delle presenti
    istruzioni, abbiano già prodotto detta certificazione
    in anni scolastici precedenti.
    Resta invariato quanto previsto dagli artt. 43 e 71 del
    D.P.R. n. 445/2000 per quanto riguarda le modalità
    dei controlli nonché dall’art. 76 relativo alle norme
    penali in caso di dichiarazioni mendaci o atti falsi.
    La presente nota, che è diretta ad agevolare l’iter
    dei conferimenti delle supplenze ed a renderne più
    spedita ed economica la procedura anche da parte del personale
    destinatario dei contratti a tempo determinato, è
    accessibile tramite il sito internet nonché tramite
    la rete intranet di questo Ministero.

    IL DIRETTORE GENERALE
    Giuseppe Cosentino

     

  • Magistero in Sc. Religiose riconosciuto ai fini della abbreviazione del Corso di Laurea in Filosofia

    l’isola
    che non c’era nell’arcipelago dei saperi universitari statali

    convenzione snadir – università
    “tor vergata” di roma:

    magistero in scienze religiose
    riconosciuto ai fini della abbreviazione
    del corso di laurea in filosofia

    se la teologia sia una scientia è una domanda antica.
    secundum quid era la premessa ai tentativi di risposta.
    premessa che condizionava e distingueva. per i limiti che
    in alcuni periodi la scienza ha imposto al suo statuto epistemologico.
    per i limiti che la teologia si è imposto racchiudendosi
    nelle sacrestie delle facoltà e limitandosi ad apparire
    una scientia esclusiva, specifica e caratterizzante l’esperienza
    religiosa cristiana, legittimando magisteri e rinunciando
    ad un sapere critico, ad un’ermeneutica dell’esperienza
    religiosa e dell’evento rivelativo.
    analisi da lasciare alle competenze e ai distinguo degli
    storici: professionisti del sapere storico e professionisti
    del sapere della storia della teologia e della scienza.
    certo, una decisione ha posto fine istituzionalmente alla
    possibilità di comporre il sapere accademico delle
    scienze al sapere accademico della teologia: una legge dello
    stato, all’indomani dell’unità d’italia, nel 1873,
    decretava la chiusura delle facoltà statali nelle
    università statali. una vicenda tutta italiana. tutta
    cattolica italiana. ma le discipline teologiche scomparivano
    nell’universitas studiorum italiana.
    tentativi ultimi di istituire corso universitari e masters
    di "scienze religiose" o curricula di studi per
    le cosiddette lauree specialistiche in scienze delle religioni
    partono da intenzioni di recupero ma pervengono a soluzioni
    ancora appendicolari, quasi scolia allo status quaestionis.
    eppure c’è tanta invocazione di sapere teologico
    nelle universitates studiorum quanto ne manca negli scritti
    di molti loro protagonisti. così come nelle università
    pontificie c’è tanta evocazione delle discipline
    delle universitates studiorum quanta ne manca nelle pubblicazioni
    e nella mentalità di molti dei loro protagonisti
    o gestori.
    la vastità, i retaggi e le complicanze (soprattutto
    le reciproche nonvolontà effettive) restringono il
    campo della speranza e inducono a trovare soluzioni quotidiane
    che preparino i riconoscimenti dei vertici: la base può
    aiutare i vertici così come l’ecumenismo dei cristiani
    ha indotto le istituzioni e le gerarchie a riscoprire l’antica
    comune unità fondativi.
    la vita è un’area: senza la base le (loro) altezze
    non potranno che essere bastoncini irrigiditi (non sempre
    perpendicolari) che svettano col rischio che se si soffiano
    forte il naso potranno perdere quell’equilibrio (s)precario
    che li sostiene.
    cercando soluzioni tra gli operatori e partendo dalle loro
    esigenze professionali, lo snadir ha cercato contatti universitari,
    scrivendo a molte facoltà italiane per invitarle
    a cercare soluzioni operative per gli idr in vista di una
    loro ulteriore acquisizione di competenze mediante studi
    pedagogici e filosofici presso università statali.

    l’esigenza di strutturare un aggiornamento garantito da
    un curriculum universitario (e non soltanto dalla saltuarietà
    dei corsi di discutibili e variegate occasioni di aggiornamento
    in alcune diocesi e da parte di alcune agenzie cattoliche)
    era sentito da molti docenti ed espresso da quell’insoddisfazione
    che affiorava sempre più negli incontri e quando
    si tentava di delineare un futuro sostenibile dal punto
    di vista professionale e nella precarietà della discrezionalità
    che spesso rischia di assumere l’irc. per molti, esagerando
    paure e ampliando sospetti, confondendo anziché distinguere:
    ma certamente la paura non si risolve con altre paure. e
    per fare della paura una constatazione di incertezza era
    necessario sostenerla con qualcosa di deliberato, di convinto,
    di aperto ad altre opportunità professionali.
    lo snadir viene contattato dai responsabili del corso di
    laurea in filosofia dell’università degli studi di
    roma "tor vergata". sono valutate positivamente
    le attività ed il progetto di formazione e di aggiornamento
    dei suoi convegni che in questi dieci anni l’associazione
    degli insegnanti di religione dello snadir ed ora del centro
    studi hanno garantito.
    e dopo contatti, reciproche conoscenze e stime, massima
    sensibilità, conoscenza e apprezzamento da parte
    dei responsabili del corso di laurea in filosofia per la
    ratio studiorum di molti istituti di scienze religiose e
    di facoltà teologiche e per l’impegno e il contributo
    che in questo decennio lo snadir ha dimostrato nell’organizzare
    eventi di professionalizzazione, si è pervenuti ad
    alcuni iniziali e significativi risultati.
    risultati di fatto: il consiglio del corso di laurea in
    filosofia dell’università degli studi di roma "tor
    vergata" riconosce agli esami sostenuti nei corsi di
    scienze religiose e di teologia delle università
    pontificie il valore paritario di esami universitari statali,
    prendendo atto dei loro credits e ponendoli in equivalenza
    dinamica con quelli del corso di laurea in filosofia. qui
    non si parla di titoli (che a suo tempo sono stati riconosciuti
    equipollenti e quant’altro, come già veniva faticosamente
    fatto). ma per la prima volta la teologia viene riconosciuta
    come sapere che matura cfu, cioè crediti di formazione
    universitaria statale. non è un fatto, è un
    evento. un riconoscimento atteso, desiderato ed ora reale.

    ne è seguita una convenzione tra lo snadir e il corso
    di laurea in filosofia di "tor vergata" di roma.
    accordo di convenzione che permetterà a tutti gli
    iscritti allo snadir di accreditare cfu per il corso di
    laurea in filosofia grazie agli esami sostenuti nei corsi
    per il magistero in scienze religiose, il baccalaureato,
    la licenza nelle diverse discipline teologiche e il dottorato.
    non solo, ma la partecipazione ai corsi-seminari di aggiornamento
    e professionalizzazione promossi e organizzati dallo snadir
    permetterà di maturare alcuni specifici cfu che andranno
    a completare e incrementare quelli necessari per il conseguimento
    dei titoli nel corso di laurea in filosofia. gli iscritti
    allo snadir (iscrizione da certificare da parte dello snadir
    stesso) possono avvalersi di questa opportunità già
    per l’anno accademico 2002-2003. (per ulteriori informazioni
    visitare il sito www.snadir.it).
    "se poi sia questa la formula più adatta per
    assolvere a questo sostanziale dovere di affermazione dell’unità
    e della polimorfia dei saperi, mediante il recupero istituzionale
    delle discipline religiose e teologiche, è tutto
    da vedere. anzi sarebbe proprio interessante avviare ed
    alimentare un pubblico dibattito equidistante da fervori
    confessionali e sospetti pseudo-moderni." (antonio
    autiero).
    ma in questa prospettiva di cooperazione culturale è
    il futuro del sapere, senza più -ismi che separano,
    ma con persone che riscoprono le reciproche diversità
    e condividono progetti futuri. e la scuola non potrà
    che verificare, maturare e beneficare di queste cooperazioni.

    pasquale troìa