LE NUOVE GRADUATORIE DI
CIRCOLO E D'ISTITUTO
per insegnamenti
diversi dall'Irc
Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca, Dipartimento per l'Istruzione, ha emanato
il Decreto
n. 64 del 28 luglio 2004 con il quale, a decorrere
dall'a.s. 2004/2005, in ciascuna istituzione scolastica
sono riformulate le Graduatorie di circolo e d'istituto,
ai sensi degli artt. 5 e 6 del Regolamento, approvato con
D.M. 25 maggio 2000, n. 201.
Le graduatorie, suddivise in 3 fasce, vengono utilizzate
in ordine prioritario, per l'attribuzione delle supplenze
disponibili e sostituiscono integralmente quelle vigenti
nell'anno scolastico 2003/2004. Le scuole possono comunque
acquisire, per gli anni scolastici successivi al 2004/2005,
ulteriori domande di supplenze da parte degli aspiranti,
che abbiano titolo ad essere inseriti in una delle tre fasce.
Nello scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto
non opera alcuna riserva di posti nei riguardi delle categorie
protette (es. invalidi civili, ecc.), le riserve di posti
in favore di particolari categorie, si applica solo nelle
graduatorie dei concorsi per esami e titoli e nelle graduatorie
permanenti.
Hanno titolo all'inclusione nelle seguenti fasce delle graduatorie
di circolo e d'istituto:
Prima fascia: gli aspiranti inseriti in graduatoria
permanente per il medesimo posto o classe di concorso, cui
è riferita la graduatoria di circolo o d'istituto.
Seconda fascia: gli aspiranti non inseriti nella
corrispondente graduatoria permanente, forniti, relativamente
alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di
specifica abilitazione o di specifica idoneità conseguite
a seguito di partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti,
ovvero a seguito di superamento dell'esame finale di Stato
al termine del corso svolto nelle scuole di specializzazione
di cui all'art. 4 della legge 19 novembre 1990 n. 341.
La laurea in scienze della formazione primaria per l'indirizzo
di scuola materna ha valore abilitante e dà titolo
all'inclusione nella graduatoria di scuola per l'infanzia.
La laurea in scienze della formazione primaria per l'indirizzo
di scuola elementare ha valore abilitante e dà titolo
all'inclusione nella graduatoria di scuola elementare e
nella graduatoria di personale educativo.
Il diploma di didattica della musica congiunto al diploma
di scuola secondaria di secondo grado ed al diploma di conservatorio
ha valore abilitante e dà titolo all'inclusione nelle
graduatorie 31/A e 32/A.
Terza fascia: gli aspiranti forniti di titolo di
studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.
I titoli di accesso all'insegnamento richiesto,
sono i seguenti:
a. Posti di insegnamento di scuola dell'infanzia (già
scuola materna):
" Diploma di scuola magistrale
" Diploma di istituto magistrale
b. Posti di insegnamento di scuola primaria (già
scuola elementare):
" Diploma di istituto magistrale
c. Cattedre di scuola secondaria di I grado:
" Titoli previsti dal D.M. 30.01.1998 n. 39 e successive
integrazioni e modificazioni, e lauree equiparate, per l'accesso
a classi di concorso della scuola secondaria di I grado.
d. Cattedre e posti di scuola secondaria di II grado:
" Titoli previsti dal D.M. 30.01.1998 n. 39 e successive
integrazioni modificazioni, e lauree equiparate, per l'accesso
a classi di concorso della scuola secondaria di II grado.
" La laurea in scienze delle attività motorie
e sportive è titolo di accesso alle graduatorie 29/A
e 30/A, per effetto dell'equiparazione, disposta dalla legge
18 giugno 2002, n. 136 con il diploma di istituto superiore
di educazione fisica (I.S.E.F.).
d. Posti di personale educativo:
" Diploma di istruzione secondaria di secondo grado
che dia accesso a facoltà universitaria.
e. Posti di sostegno:
Tutti i titoli di accesso devono essere posseduti entro la data del 31 agosto 2004.
Gli aspiranti debbono possedere, alla data
del 31 agosto 2004, i seguenti requisiti:
a. cittadinanza italiana, o di uno degli Stati membri dell'Unione
Europea;
b. età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad
anni 65 (età prevista per il collocamento a riposo
d'ufficio);
c. godimento dei diritti politici;
d. idoneità fisica all'impiego, - tenuto conto anche
delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge
n. 104/1992, - che l'amministrazione ha facoltà di
accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti
di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento
dei posti;
e. per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva,
posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n.
693/1996).
Non possono partecipare alla procedura di inclusione nelle
graduatorie di circolo e di istituto:
f. coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
g. coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
h. coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d)
del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per
aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile, o siano
incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione;
i. coloro che si trovino in una delle condizioni ostative
di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;
j. coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti,
per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
k. coloro che siano incorsi nella radiazione dall'albo professionale
degli insegnanti;
l. i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati
a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio
o speciale;
m. gli insegnanti non di ruolo, che siano incorsi nella
sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva o temporanea
dall'insegnamento, per tutta la durata di quest'ultima sanzione.
L'inclusione nella prima fascia delle graduatorie
di circolo e di istituto è già assicurata
dall'espletamento della relativa procedura prevista dall'art.
9 del D.D.G. del 21 aprile 2004 (personale incluso in graduatoria
permanente).
La domanda di inclusione nelle graduatorie di circolo
e di istituto deve essere presentata, utilizzando esclusivamente
l'apposito modello conforme a quello allegato al decreto,
entro il termine perentorio del 10 settembre 2004,
fermo restando che tutti i titoli valutabili devono essere
posseduti alla data del 31 agosto 2004.
Ciascun aspirante a supplenza temporanea deve presentare
un solo modulo di domanda complessivamente per tutte le
graduatorie di personale docente ed educativo, in cui ha
titolo ad essere incluso; in tale modulo-domanda possono
essere indicate fino ad un massimo di trenta istituzioni
scolastiche, appartenenti ad una sola provincia,
col limite di dieci circoli didattici.
L'aspirante a posti di insegnamento di Scuola materna e/o
di Scuola elementare può indicare fino a un massimo
di dieci circoli didattici e fino a un massimo di venti
istituti comprensivi.
Il modulo di domanda deve essere spedito, con raccomandata
r/r ovvero consegnato a mano, alla istituzione scolastica
indicata per prima nel modulo medesimo, cui è affidata
la gestione della domanda stessa.
Nel caso di aspiranti all'insegnamento in più settori
scolastici, l'istituzione scolastica indicata per prima,
ai fini di cui al comma precedente, deve appartenere al
tipo di istituzione scolastica di grado superiore.
L'aspirante già incluso in graduatorie di seconda
e/o terza fascia per l'a.s. 2003/2004, ove intenda permanere
nella medesima provincia, presenta domanda di mantenimento
o aggiornamento del punteggio nelle graduatorie medesime
compilando l'apposito modello
A (file in formato pdf) con l'indicazione dei soli
i titoli valutabili che non siano già stati prodotti
all'atto della precedente domanda di inclusione.
Ove l'aspirante abbia titolo a permanere nella medesima
fascia di precedente inclusione in graduatoria, l'indicazione
del titolo di accesso alla graduatoria deve essere omessa.
Al fine di consentire un più rapido e puntuale esame
delle domande, nel caso in cui tra le sedi scolastiche prescelte
dall'aspirante per l'a.s. 2004/2005 figuri la scuola che
ha gestito la precedente domanda d'inclusione, si segnala
l'opportunità che il modello di domanda venga inviato
a tale scuola.
Gli aspiranti già inclusi in graduatorie di seconda
e/o terza fascia per l'a.s. 2003/2004, che cambino la provincia
di precedente inclusione sono considerati aspiranti di nuova
inclusione.
Le domande di nuova inclusione in graduatorie di
circolo e di istituto di seconda e terza fascia si effettuano
compilando l'apposito modello A e provvedendo all'integrale
indicazione sia del titolo che dà accesso alla graduatoria
sia di tutti i titoli valutabili ai fini del relativo punteggio
assegnabile.
Coloro che sono inseriti con riserva nelle graduatorie
permanenti possono presentare domanda di inserimento nella
seconda o terza fascia delle graduatorie di circolo e di
istituto in base al titolo posseduto non gravato da riserva.
I candidati devono compilare il modulo di domanda senza
produrre alcuna certificazione.
Non è ammessa a valutazione la domanda:
a. presentata oltre il termine indicato al precedente articolo
5;
b. priva della firma dell'aspirante;
c. dell'aspirante privo dei requisiti generali di ammissione;
I dirigenti scolastici pubblicano, in via provvisoria, le
graduatorie di circolo e di istituto di prima, seconda e
di terza fascia. Avverso le graduatorie di seconda e terza
fascia è ammesso reclamo, che deve essere rivolto,
per tutte le graduatorie in cui l'aspirante ha presentato
domanda, esclusivamente al dirigente scolastico gestore
della domanda medesima.
Avverso le graduatorie di prima fascia è ammesso
reclamo solo per errori materiali.
La pubblicazione delle graduatorie, in ciascuna provincia,
dovrà avvenire contestualmente. A tal fine, il competente
Ufficio territoriale, previa verifica del completamento
delle operazioni, fisserà un termine unico per
tutte le istituzioni scolastiche.
Scaduti i termini per la presentazione e la decisione sui
reclami, le graduatorie assumono carattere definitivo e
avverso le graduatorie medesime è esperibile il ricorso
al T.A.R. o il ricorso straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni.
Avverso l'atto contrattuale di assunzione, ovvero avverso
la mancata proposta di contratto di lavoro, i relativi reclami
vanno rivolti al dirigente scolastico, nella cui istituzione
si verifica la fattispecie contestata.
Il servizio militare, valutabile ai sensi della nota n.
10 in calce alla tabella di valutazione dei titoli annessa
al Regolamento, è interamente computato con ascrizione
dei relativi periodi di prestazione ai corrispondenti anni
scolastici.
Il servizio d'insegnamento prestato presso scuole non statali
è valutabile esclusivamente se sia stato assolto
l'obbligo di versamento dei relativi contributi previsti,
secondo le disposizioni normative che disciplinano la tipologia
di rapporto di lavoro attivata.
Gli aspiranti forniti dello specifico titolo di specializzazione,
di cui all'articolo n. 325 del D.L.vo 16 aprile 1994, n.
297, possono chiedere i correlati insegnamenti di sostegno
ad alunni portatori di handicaps psico-fisici, della vista,
dell'udito, per tutti gli ordini e gradi di scuole, per
i quali siano in possesso di titolo valido per l'insegnamento
di materie comuni.
Le domande per l'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria
di secondo grado possono essere presentate, con riferimento
all'area disciplinare per cui si ha titolo, anche in scuole
in cui non si è inclusi in normali graduatorie di
insegnamento.
Gli insegnamenti di sostegno sono attribuiti, in ciascuna
scuola, ad aspiranti in possesso del titolo di accesso per
l'ordine scolastico cui appartiene la scuola medesima; in
caso di esaurimento dell'elenco di sostegno relativo alla
scuola materna viene utilizzato l'elenco di sostegno relativo
alla scuola elementare.
Nella scuola secondaria di secondo grado, in caso di esaurimento
dello specifico elenco da utilizzare relativamente all'area
disciplinare interessata, la scuola può utilizzare,
in modo combinato, gli altri elenchi di sostegno relativi
alle altre aree disciplinari, prima di ricorrere all'utilizzazione
di elenchi di altre scuole viciniori.
Ai fini dell'assegnazione delle supplenze, le scuole interpellano
gli aspiranti e ne riscontrano la disponibilità o
meno ad accettare la proposta di assunzione mediante fonogramma
o telegramma.
L'uso del mezzo telefonico deve assumere la forma del fonogramma,
da registrare agli atti della scuola, con l'indicazione
del giorno e dell'ora della comunicazione, del nominativo
di chi l'effettua e della persona che abbia dato risposta
o l'annotazione della mancata risposta.
Per le supplenze che si preannunciano di durata non inferiore
a trenta giorni la proposta di assunzione deve essere
effettuata, comunque, per telegramma.
La comunicazione concernente la proposta di assunzione deve
contenere i dati essenziali relativi alla supplenza e, cioè,
la data di inizio, la durata, l'orario di prestazione settimanale
e nel caso sia diretta a più aspiranti, deve indicare,
il giorno e l'ora della convocazione nonché l'ordine
di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli
altri contestualmente convocati.
Segreteria Provinciale Snadir di Napoli