Categoria: Pensioni

  • Pensioni 2016: pubblicate le istruzioni operative. Domande entro il 22 gennaio 2016

    Pensioni 2016: pubblicate le istruzioni operative

     
    Domande entro il 22 gennaio 2016
     
     
     
     
    Il Miur ha emanato oggi (21 dicembre 201)  la Nota prot.40816 con la quale ha trasmesso ufficialmente il Decreto prot. 0939 del 18-12-2015, relativo alle cessazioni dal servizio del personale scolastico a decorrere dal 1° settembre 2016.

    Il termine ultimo per la presentazione, da parte del personale, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio, oltre il raggiungimento del limite di età a valere, per gli effetti, dal 1° settembre 2015, nonché per la eventuale revoca di tali domande, è fissato al 22gennaio 2016.

    Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate esclusivamente con la procedura web POLIS "istanze on line", disponibile nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it).

    Le domande di pensione dovranno essere inviate direttamente all´Ente Previdenziale (INPS, gestione ex INPDAP), esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
    – presentazione della domanda on-line, accedendo al sito dell´Istituto, previa registrazione
    – presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164)
    – presentazione telematica della domanda attraverso l´assistenza gratuita del Patronato.

    Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell´accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.

    Di seguito i requisiti pensionistici richiesti 

    Pensione di Anzianità
    Età non inferiore a 60 anni e 36 anni di contribuzione oppure 61 di età e 35 di contribuzione (Quota 96), oppure 40 anni di anzianità a prescindere dall´età anagrafica entro il 31 dicembre 2011. Per raggiungere la "quota 96" si possono sommare ulteriori fazioni di età e contribuzione (esempio: 60 anni e 4 mesi di età anagrafica con 35 anni e 8 mesi di contribuzione).

    Pensione di vecchiaia
    65 anni di età per gli uomini e 61 di età per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione (15 per chi è in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992, ai sensi dell´articolo 2, comma 3, lett. c) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503) se posseduti entro la data del 31 dicembre 2011.

    Nuovi requisiti
    Per il personale che non rientra nelle fattispecie sopra descritte, per l´anno 2016 le regole da applicarsi sono le seguenti.
    Per la pensione di vecchiaia il requisito anagrafico è di 66 anni e 7 mesi compiuti entro il 31 agosto 2016 (collocamento d´ufficio) o, a domanda, entro il 31 dicembre 2016 in virtù della disposizione prevista dall´articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.
    La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia, potrà conseguirsi, a domanda, solo al compimento di 41 anni e 10mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 10 mesi per gli uomini da possedersi entro il 31 dicembre 2016, senza operare alcun arrotondamento.
    Va ricordato, in proposito, che per i dipendenti con età inferiore a 62 anni la norma prevede una penalizzazione.

    Requisiti di accesso ai sensi dell´art. 1 comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243. "Opzione donna"
    Le lavoratrici, in virtù di quanto disposto dall´articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, possono conseguire il diritto al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un´anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un´età pari o superiore a 57 anni (requisito anagrafico da adeguarsi, a partire dallo gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita) a condizione che optino per la liquidazione secondo le regole di calcolo del contributivo (disposizione prevista, in via sperimentale, solo per pensioni decorrenti entro il 31 dicembre 2015).
    Nei confronti di dette lavoratrici il regime delle decorrenze è quello di cui all´articolo l, comma 21, del decreto legge 13 agosto 2011, n. n. 138 (c.d. finestra mobile) e pertanto i requisiti anagrafici e contributivi (57 anni e 3 mesi e 35 anni) devono essere maturati entro e non oltre il 31 dicembre 2014.

    Nuove disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica

    Con messaggio n. 6912 dell’11 novembre u.s., l’INPS ha predisposto l’invio delle
    certificazioni riguardanti i soggetti rientranti nella categoria di salvaguardati di cui
    all’articolo 11bis, commi 1 e 2, della legge n. 124 del 2013 (quarta salvaguardia) e all’articolo 2, comma 1, lettera d), della legge n. 147 del 2014 (sesta salvaguardia) che erano state sospese per effetto del superamento del plafond inizialmente stabilito.
    Considerato che tali comunicazioni fissano la decorrenza del diritto a pensione dal 1° settembre 2015, gli Uffici Scolastici Regionali e le istituzioni scolastiche interessate dovranno consentire ai dirigenti scolastici e al personale del comparto scuola, beneficiari della suddetta salvaguardia, di presentare la domanda di cessazione in modalità cartacea al fine dell’inserimento al SIDI per la successiva convalida.
    La presentazione dell’istanza di cessazione è infatti adempimento necessario per la fruizione del diritto a pensione.
    Il collocamento a riposo avrà decorrenza giuridica dal 1° settembre 2015 ed
    economica dalla data di cessazione dal servizio. Il differimento del pensionamento al 1° settembre 2016 vanificherebbe, altrimenti, la portata applicativa e lo spirito della norma di salvaguardia.
    E’ fatta comunque salva la facoltà per i soggetti beneficiari di optare per la cessazione dal servizio con decorrenza 1° settembre 2016.
    Nella legge di stabilità per l’anno 2016 verranno fornite indicazioni sulla presentazione delle domande di cessazione.

    Trattenimento oltre i limiti di età
    Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge Il agosto 2014, n. 114 ha abolito l´istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età.
    Nulla è invece innovato rispetto al comma 3 del citato articolo 509 che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. Ne consegue che nel 2016 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 66 anni e sette mesi di età entro il 31 agosto 2016, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.
     
    La Redazione 
     
    Snadir – Professione i.r. – 21  dicembre 2015
     

     

  • Pensioni 2015: pubblicate le istruzioni operative. Domande entro il 15 gennaio 2015

    Pensioni 2015: pubblicate le istruzioni operative

     
    Domande entro il 15 gennaio 2015 (prorogata scadenza al 17 gennaio).
     
    Il Miur ha emanato ieri (11 dicembre 2014)  la Nota 18851 con la quale ha trasmesso ufficialmente il Decreto 886 dello scorso 1° dicembre, relativo alle cessazioni dal servizio del personale scolastico a decorrere dal 1° settembre 2015.

    Il termine ultimo per la presentazione, da parte del personale, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio, oltre il raggiungimento del limite di età a valere, per gli effetti, dal 1° settembre 2015, nonché per la eventuale revoca di tali domande, è fissato al 15 gennaio 2015 (prorogata al 17 gennaio 2015).

    Il termine del 15 gennaio 2015 (prorogata al 17 gennaio 2015deve essere osservato anche da coloro che, avendo diritto alla cessazione per aver raggiunto la "quota" 96 entro il 31 dicembre 2011 e non avendo compiuto ancora i 65 anni di età chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica. La medesima possibilità sussiste per coloro che hanno i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 6 mesi per le donne e 42 anni e 6 mesi per gli uomini) e non hanno ancora conseguito i requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia.


    Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate esclusivamente con la procedura web POLIS "istanze on line", disponibile nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it).

    Le domande di pensione dovranno essere inviate direttamente all´Ente Previdenziale (INPS, gestione ex INPDAP), esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
    – presentazione della domanda on-line, accedendo al sito dell´Istituto, previa registrazione
    – presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164)
    – presentazione telematica della domanda attraverso l´assistenza gratuita del Patronato.

    Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell´accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.

    Di seguito i requisiti pensionistici richiesti 

    Pensione di Anzianità
    Età non inferiore a 60 anni e 36 anni di contribuzione oppure 61 di età e 35 di contribuzione (Quota 96), oppure 40 anni di anzianità a prescindere dall´età anagrafica entro il 31 dicembre 2011. Per raggiungere la "quota 96" si possono sommare ulteriori fazioni di età e contribuzione (esempio: 60 anni e 4 mesi di età anagrafica con 35 anni e 8 mesi di contribuzione).

    Pensione di vecchiaia
    65 anni di età per gli uomini e 61 di età per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione (15 per chi è in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992, ai sensi dell´articolo 2, comma 3, lett. c) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503) se posseduti entro la data del 31 dicembre 2011.

    Nuovi requisiti
    Per il personale che non rientra nelle fattispecie sopra descritte, per l´anno 2015 le regole da applicarsi sono le seguenti.
    Per la pensione di vecchiaia il requisito anagrafico è di 66 anni e 3 mesi compiuti entro il 31 agosto 2015 (collocamento d´ufficio) o, a domanda, entro il 31 dicembre 2015 in virtù della disposizione prevista dall´articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.
    La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia, potrà conseguirsi, a domanda, solo al compimento di 41 anni e 6 mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 6 mesi per gli uomini da possedersi entro il 31 dicembre 2015, senza operare alcun arrotondamento.
    Va ricordato, in proposito, che per i dipendenti con età inferiore a 62 anni la norma prevede una penalizzazione.

    Requisiti di accesso ai sensi dell´art. 1 comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243. "Opzione donna"
    Le lavoratrici, in virtù di quanto disposto dall´articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, possono conseguire il diritto al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un´anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un´età pari o superiore a 57 anni (requisito anagrafico da adeguarsi, a partire dallo gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita) a condizione che optino per la liquidazione secondo le regole di calcolo del contributivo (disposizione prevista, in via sperimentale, solo per pensioni decorrenti entro il 31 dicembre 2015).
    Nei confronti di dette lavoratrici il regime delle decorrenze è quello di cui all´articolo l, comma 21, del decreto legge 13 agosto 2011, n. n. 138 (c.d. finestra mobile) e pertanto i requisiti anagrafici e contributivi (57 anni e 3 mesi e 35 anni) devono essere maturati entro e non oltre il 31 dicembre 2014.

    Nuove disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica
    La legge l0 ottobre 2014, n. 147 ha esteso l´applicazione dei requisiti pensionistici previgenti la riforma Fornero a favore dei soggetti che, nel corso dell´anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell´articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 200l, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell´articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni (c.d. "salvaguardia").
    La suddetta categoria di salvaguardati deve presentare istanza di accesso al beneficio alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio entro il 5 gennaio 2015, secondo le modalità definite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
    Al riguardo si rinvia alla circolare dell´INPS n. 8881 del 19 novembre 2014 ai sensi della quale "coloro che hanno già presentato istanza di accesso al beneficio previsto per 2.500 lavoratori di cui all ´art. 11 bis della legge n. 124 del 2013 (c.d. quarta salvaguardia), in possesso di un provvedimento di accoglimento della competente DTL e rimasti esclusi dal contingente numerico, non devono presentare una nuova istanza per accedere ai benefici della salvaguardia in parola".
    Per questi ultimi verranno pertanto fornite successive indicazioni sulla presentazione delle domande di cessazione.

    Trattenimento oltre i limiti di età
    Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge Il agosto 2014, n. 114 ha abolito l´istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età.

     
    La Redazione 
     

    FGU/Snadir – Professione i.r. – 12 dicembre 2014

  • Pensioni: revocati i trattenimenti in servizio

    Pensioni: revocati i trattenimenti in servizio

     
    Indicazioni alle Direzioni Regionali  sulle novità introdotte dal decreto legge 90/2014 in corso di conversione in Parlamento
     
    A seguito dell´entrata in vigore del decreto legge n. 90/2014, in corso di conversione, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.144 del 24 giugno 2014, il Miur ha trasmesso alle direzioni regionali la nota prot.2507 del 28 luglio 2014,  con la quale fornisce chiarimenti sull´abolizione del trattenimento in servizio a beneficio del personale che abbia raggiunto i limiti d´età per il collocamento a riposo. 

    Nella nota si prevede: 
    • la revoca ex lege dei trattenimenti disposti a partire dall´a.s. 2014/15; 
    • la cessazione di efficacia al 31 agosto 2014 dei trattenimenti in servizio in essere già disposti in anni precedenti. 

    I Direttori regionali sono invitati ad attivare, con la massima sollecitudine, le procedure per il collocamento a riposo del personale interessato. I posti che si renderanno disponibli verranno utilizzati sia per le immissioni in ruolo che per le supplenze. 

     
     


    Snadir – Professione i.r. – 28 luglio 2014
  • Legge di stabilità 2014 contro la Monti-Fornero: i congedi e i permessi per la legge 104 validi ai fini del calcolo pensionistico

    Legge di stabilità 2014 contro la Monti-Fornero: i congedi e i permessi per la legge 104 validi ai fini del calcolo pensionistico

     
     
    Con l’approvazione della legge di stabilità 2014 anche da parte del Senato, sono state definitivamente accantonate le  penalizzazioni  previste dalla riforma Monti-Fornero  pensioni anticipate. Tale legge stabiliva che venivano considerati assimilati a prestazione effettiva di lavoro solo la  maternità obbligatoria, la malattia, l’infortunio, la cassa integrazione ordinaria e il servizio militare, tutti gli altri congedi o permessi venivano esclusi; tra questi, i congedi parentali, quelli per i donatori di sangue e i permessi per la legge 104.
    Per i congedi parentali e le  donazioni di sangue si era provveduto a rimediare con l’approvazione della legge 125 del 30 ottobre scorso (legge di conversione dell’art.4 bis del decreto 101 sulla Pubblica amministrazione).  Con la legge di stabilità si è sanata anche la penalizzazione relativa alla legge 104/92;  il comma 3493, infatti, così recita: "All’articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104".
    La norma prevista dalla riforma Monti-Fornero aveva suscitato numerose proteste da parte di quei docenti  che avevano presentato domanda di pensionamento e che se l’erano vista respingere dall’INPS, in quanto i periodi di assistenza a familiari non autosufficienti non potevano essere conteggiati come giorni di lavoro effettivi. Ora invece anche questi periodi vengono computati ai fini del calcolo dell’anzianità contributiva per l’accesso alla pensione anticipata, senza che venga comminata alcuna penalizzazione.
     


    Snadir – Professione i.r. – 3 gennaio 2014
  • Cessazioni dal servizio personale della scuola al 1° settembre 2014. Presentazione delle domande entro il 7 febbraio 2014

    Cessazioni dal servizio personale della scuola al 1° settembre 2014

    Presentazione delle domande entro il 7 febbraio 2014
     
     
    Il Miur ha emanato il Decreto ministeriale n. 1058 del 23 dicembre 2013 e la Nota ministeriale prot. n. 2855 di pari data, contenenti indicazioni e scadenze per le cessazioni dal servizio del personale scolastico a far data dal prossimo 1° settembre.
    Le disposizioni riprendono il contenuto della circolare n. 2 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 8 marzo 2012, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, MEF e INPS – gestione ex INPDAP, con cui sono state diramate le disposizioni interpretative delle nuova normativa pensionistica contenuta nell´art. 24 del D.L. n.201 del 6 dicembre 2011, convertito con L. n. 214 del 22 dicembre 2011.
    I requisiti per l´accesso alla "nuova" pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata non interessano coloro che entro il 31 dicembre 2011 hanno maturato
    1)    i requisiti di vecchiaia (65 anni per gli uomini e 61 per le donne); 20 anni di contribuzione (minimo 15 anni per il personale in servizio anteriormente al 1° gennaio 1993),
    2)    di massima anzianità contributiva (40 anni)
    3)    o di anzianità (quota 96: 60+36 oppure 61+35), contemplati dalle norme vigenti fino a tale data.
    Per il suddetto personale continuano, infatti, a valere le condizioni legittimanti al trattamento precedenti e non può trovare applicazione la nuova disciplina, che esplica i suoi effetti esclusivamente nei confronti dei dipendenti "che a decorrere dal 1/1/2012 maturano i requisiti per il pensionamento". Al 1° settembre 2014 dovranno essere collocati a riposo d’ufficio (salvo trattenimento in servizio) al compimento dei 65 anni (entro il 31 agosto 2014) quei dipendenti che nell´anno 2011 erano già in possesso della massima anzianità contributiva o della quota o comunque dei requisiti previsti per la pensione.
     
    Per il personale che non rientra nelle fattispecie sopra descritte e che maturerà i requisiti entro il 31 dicembre 2014, le regole sono le seguenti:
    –       pensione di vecchiaia: 66 anni e 3 (tre) mesi di età anagrafica e minimo 20 anni (15 anni per il personale in servizio prima del 1° gennaio 1993) di contribuzione  per uomini e donne; se l’età anagrafica è compiuta entro il 31 agosto 2014 il collocamento in pensione sarà d’ufficio, invece se l’età anagrafica sarà compiuta entro il 31 dicembre 2014 allora il collocamento in pensione avverrà a domanda;
    –       pensione anticipata: 41 anni e 6 mesi di contribuzione per le donne, e 42 anni e 6 mesi di contribuzione per gli uomini.
     
    Il termine di presentazione delle istanze è fissato a venerdì 7 febbraio 2014.
    In particolare entro detto termine vanno presentate le domande:
    –       di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di contribuzione;
    –       di dimissioni volontarie dal servizio;
    –       di trattenimento in servizio;
    –       di cessazione prima della data finale prevista da un precedente provvedimento di permanenza in servizio;
    –       di trasformazione del contratto di lavoro da full-time a part-time, con contestuale diritto a pensione, coloro che entro il 31 dicembre 2011 hanno maturato i requisiti per accedere al trattamento pensionistico di anzianità con la quota 96 e non hanno compiuto ancora i 65 anni di età oppure coloro che hanno i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 6 mesi per le donne e 42 anni e 6 mesi per gli uomini) e non hanno ancora raggiunto i requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia;
    –       di eventuale revoca delle istanze di cessazione precedentemente inoltrate.
    L’accoglimento della domanda di mantenimento in servizio oltre i limiti di età (65 anni per gli uomini e per le donne) o di massima anzianità contributiva (40 anni a prescindere dall’età) è soggetta alla discrezionalità dell’amministrazione. Resta invece in vigore il diritto del dipendente di chiedere il trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età fino alla maturazione dell’anzianità contributiva minima (20 anni) indispensabile ai fini del trattamento di pensione, ma non oltre il 70° anno di età.
     
    Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate utilizzando la procedura web POLIS "Istanze on line", relativa alle domande di cessazione, disponibile nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it). Eventuali domande già presentate in forma cartacea devono essere riprodotte con la suddetta modalità. 
    Al personale in servizio all´estero è consentito presentare l´istanza anche con modalità cartacea. Il personale della province di Trento Bolzano ed Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.
    Le domande di trattenimento in servizio continuano ad essere presentate in forma cartacea.
    Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all´INPS (Gestione Dipendenti Pubblici – ex INPDAP), attraverso le seguenti modalità:
    –       compilazione della domanda on-line accedendo al sito dell´dell’INPS (Gestione Dipendenti Pubblici – ex INPDAP), previa registrazione,
    –       presentazione tramite Contact Center Integrato (n. 803164)
    –       compilazione della domanda attraverso l´assistenza gratuita del Patronato;
    Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell´accesso alla prestazione pensionistica.
    Per una completa informazione sul trattamento pensionistico si invita a leggere la “Facile Guida alle pensioni per il personale della scuola 2014”.
     
     
    Snadir – Professione i.r. – 27 dicembre 2013