Categoria: Mobilità IdR

  • Iniziato al Miur il confronto sulla mobilità del personale docente e ata a.s. 2009/2010

    Iniziato al Miur il confronto sulla mobilità del personale docente e ata a.s. 2009/2010


     


       Si è aperto stamattina il tavolo di contrattazione sulla mobilità del personale della scuola per l’a.s. 2009/2010 tra le Organizzazioni sindacali e l’Amministrazione.
       Si è convenuto che l’esito della procedura sulla mobilità  svoltasi nello scorso anno scolastico è abbastanza positivo; ciò vuol dire che l’impianto del contratto sulla mobilità risulta abbastanza soddisfacente delle esigenze del personale. Pertanto, occorrerà, oltre ad effettuare la “manutenzione ordinaria” del testo, gestire il diritto alla mobilità, tenendo conto anche del nuovo quadro normativo.
       Inoltre, l’avvio del dimensionamento scolastico – da parte delle Regioni entro il 31 dicembre prossimo – e la mancata certezza sulla data di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizioni alle classi prime dei vari ordini  e gradi scolastici, implicherà che la chiusura del contratto, la pubblicazione dell’ordinanza ministeriale e la data di presentazione delle domande sulla mobilità slitteranno di qualche settimana.
       L’Amministrazione e le Organizzazioni sindacali hanno stabilito che il prossimo incontro si  terrà il 4 dicembre prossimo.


    Orazio Ruscica


    Snadir – venerdì 21 novembre 2008

  • Ancora chiarimenti dal Miur sulla mobilità dei docenti di religione

    Ancora chiarimenti dal Miur sulla mobilità dei docenti di religione


     


       In data 23 luglio il Ministero dell’Università e Ricerca con Nota prot.12441 ha fornito ulteriori chiarimenti sulla mobilità del personale docente di religione cattolica.


       In particolare il Ministero ha specificato che




    • I docenti di religione con il requisito dei cinque anni di servizio maturato con l’anno scolastico 1985/86 possono far valutare i servizi prestati, “ivi incluso il quinquennio utilizzato come titolo di qualificazione”.


    • La graduatoria regionale è finalizza esclusivamente  alla individuazione, da parte dell’amministrazione scolastica, dell’insegnante di religione cattolica eventualmente in esubero sull’organico regionale.


    • L’applicazione della riduzione di un quinto (art.2, comma 5 del CCNI 16 giugno 2008) deve intendersi riferita al territorio diocesano e al caso in cui si verifichino, per un numero limitato di insegnanti,  riduzioni d’orario che non siano diversamente recuperabili mediante utilizzazione presso altre sedi scolastiche.

    La Redazione



    Snadir  – mercoledì 23 luglio 2008

  • Le precisazioni del MPI sulla mobilità dei docenti di religione

    Le precisazioni del MPI sulla mobilità dei docenti di religione


     


       Il MPI con Nota prot. 10892 del 30 giugno scorso ha precisato in ordine all’O.M. n.27/2008 sulla mobilità dei docenti di religione che




    • l’anno scolastico in corso non può essere valutato;


    • i 12 punti relativi al superamento del concorso per l’accesso ai ruoli possono essere riconosciuti;


    • il servizio prestato dagli insegnanti di religione cattolica prima del 1-9-1990 è sempre valutabile in quanto fino a quella data non era richiesto alcun titolo di qualificazione . A partire dal 1-9-1990 può essere invece valutato solo il servizio prestato con il possesso del prescritto titolo di qualificazione.

     


       Chiaramente gli Uffici scolastici regionali dovranno rivedere eventuali decisioni difformi alle precisazioni ministeriali e provvedere immediatamente alla rettifica delle graduatorie regionali su base diocesana.


     


    La Redazione



    Snadir  – mercoledì 2 luglio 2008

  • FIRMATO IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO CONCERNENTE I CRITERI DI UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE DICHIARATO INIDONEO

    FIRMATO IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO CONCERNENTE I CRITERI DI UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE DICHIARATO INIDONEO


       Nel pomeriggio di oggi (25 giugno 2008) si è svolto, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, l’incontro tra le Organizzazioni sindacali e l’Amministrazione per la stipula del Contratto riguardante l’utilizzo del personale ritenuto inidoneo.
       Il testo del contratto era già stato ampliamente approfondito durante diversi incontri precedenti; durante la riunione si è proceduto alla sistemazione definitiva del testo e ad eliminare eventuali refusi.
       Il Contratto sottoscritto offre un quadro di certezze su tutto il territorio nazionale per tutto il personale interessato.
       Le Organizzazioni sindacali e l’Amministrazione hanno concordato che l’art.3, comma 127 della legge 244/2007 prevedendo l’istituzione di un “ruolo speciale ad esaurimento” ha fatto venir meno il termine del 31 dicembre 2008, quale data oltre la quale si doveva procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro del personale che non fosse transitato in altro ruolo.
       In sintesi particolare il contratto prevede che:



    • l’utilizzazione del personale riconosciuto inidoneo, permanentemente o temporaneamente, va effettuata tenendo conto di quanto esplicitato nel certificato medico collegiale;
    • il personale docente ed educativo riconosciuto inidoneo permanentemente all’insegnamento, viene inserito in uno speciale ruolo ad esaurimento ai fini dell’eventuale successiva mobilità anche intercompartimentale; in attesa dell’espletamento delle procedure di mobilità, il suddetto personale docente può optare tra il venir utilizzato prioritariamente nell’ambito del comparto scuola o essere dispensato dal servizio per motivi di salute.
    • Il personale che alla data di stipula del presente contratto  che si trova fuori ruolo, è confermato nell’utilizzazione in atto e viene inserito nel suddetto ruolo speciale ad esaurimento. Anche per questa tipologia di personale docente sarà possibile chiedere, alla conclusione della procedura di mobilità, di essere dispensato dal servizio per motivi di salute.
    • Il personale che invece risulta inidoneo temporaneamente viene utilizzato, di norma nella provincia di titolarità ( può chiedere l’utilizzazione anche in altra provincia).
    • L’utilizzazione del personale docente inidoneo è disposto, di norma, nell’ambito dello circolo o istituto di titolarità in attività di supporto alle funzioni istituzionali della scuola ( biblioteca, laboratori, supporti didattici, servizi amministrativi ).
    • L’utilizzazione, a domanda dell’interessato, può essere disposta presso altri istituti o presso altri uffici dell’amministrazione pubblica.

    Le Organizzazioni sindacali hanno concordato di produrre una nota a verbale.


    La Redazione



     


    Snadir – mercoledì 25 giugno 2008