Categoria: Congedi Parentali
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Il DL 221/2021 proroga al 31 marzo 2022 i congedi parentali per i figli in quarantena o Dad
L’art.17, comma 3 del Decreto legge n.221 del 24 dicembre 2021 proroga al 31 marzo 2022 i benefici previsti di cui all’art.9 del Decreto legge n.146/2021.Il genitore lavoratore dipendente potrà fruire di una delle tipologie di congedo parentale emergenziale dal 1° gennaio al 31 marzo 2022:- il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore;
- il lavoratore dipendente genitore di figlio con disabilità grave accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992, a prescindere dall’età del figlio, alternativamente all’altro genitore.
È possibile fruire di un congedo per un periodo corrispondente in tutto o in parte in riferimento a:- alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio;
- alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
- alla durata della quarantena del figlio, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto;
- per la durata della chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale frequentati dal figlio.
Per i periodi di congedo è corrisposta un’indennità pari al 50% della retribuzione; i suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.Il lavoratore dipendente genitore di figli di età compresa tra 14 e 16 anni, alternativamenteall’altro genitore, può fruire dei congedi di cui sopra senza corresponsione stipendio e senza contribuzione figurativa.Il personale della scuola interessato dovrà presentare domanda di congedo alla segreteria della propria istituzione scolastica. Il sistema SIDI ha già aggiornato i codici PER congedo parentale figlio/a minore di 14 anni o con disabilità (B031 per TI e HH31 per TD), concedo parentale figlio/a dai 14 ai 16 anni (B032 per TI e HH32 TD)- Infografica – congedi parentali per i figli in quarantena o Dad
- Decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221
- Decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146
Snadir – Professione i.r. – 11 gennaio 2022 – h.16,30 -
Decreto legge n.30 del 13 marzo 2021. Smart working, congedi e bonus baby sitting, le novità
DECRETO LEGGE N. 30 DEL 13 MARZO 2021
Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantenaSmart working, congedi e bonus baby sitting, le novità (clicca qui per il file PDF)Beneficiari Periodo di fruizione Durata massima Smart working Alternativamente,per uno dei genitori
Dipendente, genitore di figlio convivente minore di anni 16 Per tutto o parte della durata della DAD, del contagio e della quarantena del figlio? Fino al 30 giugno 2021 Nuovi congedi Covid-19 Solo se non è possibile lo smart working Dipendente, genitore di:
- figlio convivente1 minore di anni 14 e figlio disabile grave: congedo retribuito al 50% 2
- figlio convivente1 fra 14 e 16 anni: congedo non retribuito
Per tutto o parte della durata della DAD, del contagio e della quarantena del figlio Fino al 30 giugno 2021 Bonus baby-sitting fino a 100 euro settimanaliIn alternativa alle altre misure - Lavoratori iscritti alla gestione separata INPS
- Lavoratori autonomi
- Personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico
- Dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato
- Lavoratori autonomi iscritti alla Casse di previdenza
Per tutto o parte della durata della DAD, del contagio e della quarantena del figlio Fino al 30 giugno 2021 Bonus baby-sitting fino a 100 euro settimanali (ai dipendenti della scuola NON spetta il compenso di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, art. 2 comma 6 del decreto)__________________________________
[1] Si ricorda che il requisito della convivenza sussiste se il figlio ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente.
[2] Congedi parentali di cui agli artt.32 e 33 D.Lgs 26 marzo 2001 n.151, fruiti dai genitori a de correre dal 1° gennaio 2021 e fino all’entrata in vigore del DL 30/2021, Durante i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, di durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo e con diritto all’indennità specificati e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
Snadir – Professione i.r. – 15 marzo 2021
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Attivati al SIDI i codici assenza per quarantena figli B031 HH31
Il Ministero dell’istruzione ha comunicato ieri (11/11/2020) con Avviso al SIDI che sono attivi i codici relativi al Congedo parentale Covid-19 per quarantena scolastica dei figli, in questo caso fino a 14 anni si ha diritto al congedo al 50% della retribuzione.
I due nuovi codici di assenza:- B031 da utilizzare per personale di ruolo o Incaricati annuali di religione N05 (codice tipologia personale Increl 1)
- HH31 da utilizzare per il personale supplente o incaricati annuali di religione N27 (codice tipologia personale Increl 2) e N28 (codice tipologia personale Increl 3).
I due nuovi codici consentono la gestione delle assenze per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici.
Il periodo di vigenza di questi codici è dal 09/09/2020 al 31/12/2020
- Avviso al SIDI dell’11 novembre 2020, attivazione codici assenza per quarantena figli
- Decreto “RISTORI” – Nuovo congedo per genitori di figli fino a 16 anni in quarantena scolastica
Snadir – Professione i.r. – 12 novembre 2020 – h. 10,45
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Decreto “RISTORI” – Nuovo congedo per genitori di figli fino a 16 anni in quarantena scolastica
Il decreto “Ristori” che il Presidente Mattarella ha appena firmato (Decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137) prevede che sarà possibile richiedere il lavoro agile (smart working) anche per i genitori con i figli tra 14 e 16 anni che siano costretti a stare in quarantena. Finora con il DL 8 settembre 2020, n. 111 era possibile godere di questa opportunità solo per i genitori di figli fino a 14 anni: il nuovo decreto lo aumenta fino a 16. Tra le norme anche quella che consente di ottenere, per uno dei genitori, l’astensione dal lavoro in caso di sospensione dell’attività didattica e di impossibilità di usufruire del lavoro agile. In questo caso fino a 14 anni si ha diritto al congedo al 50% della retribuzione, mentre tra i 14 e i 16 anni l’astensione non viene retribuita.
Il decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111 aveva introdotto, in favore dei genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, il congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli. Si tratta di un congedo retribuito utile per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, durante il periodo di quarantena del figlio convivente e minore di 14 anni, disposta dalla ATS competente al verificarsi di casi all’interno del plesso scolastico.Il congedo può essere fruito nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.A usufruirne può essere uno solo dei genitori conviventi con il figlio, oppure entrambi ma alternativamente, per periodi di quarantena fino al 31 dicembre 2020.Rimandiamo alla circolare INPS 2 ottobre 2020, n. 116 fornisce le istruzioni amministrative in merito alla modalità di fruizione della misura.Snadir – Professione i.r. – 29 ottobre 2020 – h.12,00