Valutazione dei titoli di qualificazione professionale:
nessuna direttiva dal Miur
In occasione della compilazione della domanda di partecipazione al concorso IdR, abbiamo con forza dichiarato che i possessori del titolo di istituto magistrale e di scienze religiose o magistero in scienze religiose, avrebbero potuto far utilizzare quale titolo di accesso quello più favorevole. Tale dichiarazione è stata riportata nel nostro sito ai n.1 e 22 delle FAQ (Risposte alle domande frequenti) sulla compilazione della domanda per la partecipazione al concorso riservato IdR .
La fuorviante formulazione dell'art.2, comma 2, punto A3 del bando di concorso, e cioè "altro diploma di scuola secondaria superiore, congiunto a diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana o a diploma accademico di Magistero in scienze religiose (…) o ad altro titolo ecclesiastico di livello superiore", ha creato tra le commissioni di esame una diversa applicazione; una giustamente favorevole e l'altra penalizzante per i candidati.
Ovvio che il Suggeritore del testo, che oggi si stupisce del comportamento diversificato della commissioni di esame, avrebbe dovuto ascoltare le nostre puntuali osservazioni per permettere al Miur di stilare una norma rispettosa della lettera b) del punto 4.4. del DPR 751/1985.
Ad ogni modo è chiaro a tutti che le norme del bando di concorso devono recepire quelle contenute nel DPR 751/1985 e non vanificarle; compito dei giudici amministrativi è (e sarà) quello di riportare il bando nell'alveo delle norme superiori.
Ora, la lettera b) del punto 4.4. del DPR 751/1985, a proposito dei titoli di qualificazione professionale, stabilisce che può impartire l'insegnamento della religione cattolica nella scuola primaria e dell'infanzia chi "fornito di titolo di studio valido per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari, sia in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente punto 4.4." oppure chi "fornito di altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana".
Invece, il punto 4.4 lettera b) del DPR 751/1985 stabilisce che chi non è in possesso del diploma di istituto magistrale per poter impartire l'Irc nella scuola primaria e dell'infanzia deve avere conseguito almeno un diploma in scienze religiose. E' utile ricordare che agli Istituti di Scienze Religiose – che rilasciano i diplomi in scienze religiose – si accede con il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore; forse sarà anche utile ricordare che il diploma di istituto magistrale è anch'esso un diploma di scuola secondaria superiore e che la frequenza dell'ulteriore anno integrativo consente l'accesso a qualsiasi università.
Infine, occorre sgombrare il campo da personali convinzioni: fino al 31 agosto 1990 il servizio di Irc è riconoscibile anche se prestato con la licenza elementare (sono ovviamente casi limite); ora il titolo di qualificazione professionale, compreso il diploma di istituto magistrale, è richiesto a partire dal 1° settembre 1990. Quindi da tale data il servizio di Irc nella scuola primaria e dell'infanzia è valido se prestato con uno dei seguenti titoli: diploma di istituto magistrale (fino all'a.s. 2001/2002); diploma in scienze religiose; diploma di magistero in scienze religiose; baccalaureato; licenza; dottorato.
Il testo del DPR 751/1985 stabilisce che chi non è in possesso del titolo di istituto magistrale (titolo utile per le insegnanti di classe) deve aver conseguito almeno (=come minimo) un diploma in scienze religiose. Ovvio che la norma non vieta ad un insegnante in possesso del diploma di istituto magistrale di conseguire gli altri titoli accademici: diploma in scienze religiose, magistero in scienze religiose, baccalaureato, licenza e dottorato.
Inoltre l'art.4, comma 6 del bando di concorso (D.D.G. 2 febbario 2004) afferma che i titoli valutabili sono quelli conseguiti entro la scadenza della domanda, e cioè l'8 marzo 2004. Risulta altrettanto chiaro che il candidato, qualora sia in possesso di più titoli utili, possa far valere quello più favorevole per accedere e gli altri quali titoli aggiuntivi, dichiarando in tal caso quale dei titoli aggiuntivi permette di valutare il servizio svolto dal 1° settembre 1990 in poi.
La riflessione proposta potrà essere più chiara se il lettore avrà la bontà di rispondere ad una mia domanda: quale titolo può far valere chi è in possesso della Licenza in Teologia e del diploma di istituto magistrale?
Certamente un chiarimento del Miur sarebbe utile, ma data la situazione creatasi – grazie al Suggeritore del bando – è alquanto difficile un pronunciamento definitivo.
Cosa fare, allora, se la commissione non valuta il titolo più favorevole? Occorre prima di tutto presentare reclamo (modello in formato pdf e doc); qualora la commissione non ritenga di procedere a vostro favore, entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva dovete procedere con un ricorso al Tar.
Le sedi dello Snadir sono disponibili per assistere i colleghi nella presentazione di questi eventuali ricorsi.
Orazio Ruscica