Autore: maurizio
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Prorogata la scadenza per la rilevazione ore di religione cattolica
Con nota n.3/vm del 13.1.2004 l’Amministrazione Centrale ha reso noto che il termine finale per la rilevazione della consistenza delle ore di insegnamento della religione cattolica, per il tramite delle istituzioni scolastiche, è stato prorogato al 22 gennaio p.v..
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Entro il 31 gennaio 2004 iscrizione nelle scuole e scelta dell’IRC
Iscrizione e Scelta dell’Irc
Il termine per l’effettuazione delle iscrizioni
è fissato al 31 gennaio 2004
La scelta di avvalersi o non dell’Irc deve essere fatta all’atto dell’iscrizione non di ufficio, cioè all’inizio di ogni ciclo scolastico. Negli anni successivi la scelta di avvalersi (o non) permane salvo espressa volontà dell’alunno o dei genitori (art.310, c.3, D.L.vo 16 aprile 1994, n.297; C.M. n.119 del 6 aprile 1995) di modificare la scelta entro il termine previsto per l’iscrizione.
Dalla legge n.281 del 18 giugno 1986 (accordi di revisione del Concordato) e dalla sentenza della Corte Costituzionale n.13 dell’11/14 gennaio 1991 discende l’obbligo di separare il momento della scelta di avvalersi (o non) dell’Irc dalle opportunità offerte dalla scuola per i non avvalentesi. La predetta sentenza della Corte Costituzionale, infatti, stabilisce che la libertà di coscienza è garantita tra la possibilità di scegliere di avvalersi o non avvalersi dell’Irc e che “le varie forme di impegno scolastico presentate alla libera scelta dei non avvalentesi non hanno più alcun rapporto con la libertà di religione”.
Quindi, nella scuola elementare, nella scuola media inferiore e superiore al momento dell’iscrizione non di ufficio – cioè all’inizio di ogni ciclo scolastico – deve essere attuata la scelta di avvalersi o non dell’Irc. Nella scuola materna la scelta va proposta anno per anno. Soltanto dopo aver eventualmente fatto la scelta di non avvalersi, deve essere presentato il modello che prevede le diverse opzioni altenative all’Irc: attività didattiche e formative; attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente; libera attività di studio e/o di ricerca senza assistenza di personale docente; uscita da scuola. Queste disposizioni sono state emanate con la C.M. n.122 del 9 maggio 1991 e riconfermate con la C.M. n.6 del 16 gennaio 1999 e con la C.M. n.311 del 21 dicembre 1999.
L’ex ministro Berlinguer con la C.M. n.489 del 22 dicembre 1998 aveva proposto una modulistica errata per la scelta dell’Irc. La C.M. n.6 del 16 gennaio 1999 ha immediatamente rettificato e proposto la stessa modulistica già emanata con la C.M. n.122 del 9 maggio 1991.
In ogni caso i modelli inviati con la C.M. n.311 del 21 dicembre 1999 e con la C.M. n.3 del 5 gennaio 2001 sono esatti: il modello D per scegliere di avvalersi o non dell’Irc; il modello E da consegnare qualora ci sia stata la scelta di non avvalersi dell’Irc. Le stesse osservazioni per l’Irc sono state ribadite con la C.M. n.174 del 14 dicembre 2001 il Ministero dell’Istruzione e con la successiva nota del 21 dicembre 2001 prot. n. 21827.
Per quanto riguarda i modelli la C.M. n.2 del 143 gennaio 2004, prot. n.257 rimanda alla lettera circolare del 20 dicembre 2002, prot.3642 che recita testualmente: “ (…) si richiama l’attenzione sul modello D, nel quale viene chiarito che la scelta di avvalersi o meno dell’insegamento della Religione cattolica ha effetto non solo per l’intero anno scolastico cui si riferisce, ma anche per i successivi anni di corso, nei casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, compresi, quindi, gli istituti comprensivi e ferma restando la possibilità di modificare la scelta compiuta l’anno precedente”. Il termine per l’effettuazione delle iscrizioni è fissato al 31 gennaio 2004.
Redazione