Autore: maurizio

  • Liguria: pubblicata la graduatoria definitiva per l’infanzia e la primaria

    Liguria:
    pubblicata la graduatoria definitiva per la scuola primaria
    e infanzia

    E’ stata pubblicata il 14 settembre u.s. nel sito dell’Ufficio
    Scolastico Regionale per la Liguria la graduatoria definitiva
    relativa al concorso riservato per gli insegnanti di religione
    delle scuole primarie e infanzia.
    Gli interessati potranno presentare, per i soli vizi di
    legittimità, ricorso straordinario al Presidente
    della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale
    al T.A.R., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo.
    I termini di presentazone dei ricorsi sono sospesi nel mese
    di agosto.

    Graduatorie
    di merito per ambito territoriale
    (file in formato pdf)

    (allegato)

  • Puglia: pubblicata la graduatoria provvisoria per la scuola secondaria


    Puglia:
    pubblicata la graduatoria provvisoria per la scuola secondaria

    E’ stata pubblicata oggi (13 settembre 2004)
    nel sito del CSA di Bari la graduatoria provvisoria relativa
    al concorso riservato per gli insegnanti di religione della
    scuola secondaria di 1° e 2° grado.
    Gli interessati avranno dieci giorni di tempo dalla
    data di deposito per presentare reclamo per eventuali errori
    od omissioni.

    Graduatorie
    di merito in ordine alfabetico
    (file txt)

    Modello
    di reclamo
    (file pdf)

    (allegato)

  • Lombardia: pubblicata la graduatoria provvisoria per l’infanzia e la primaria


    Lombardia:
    pubblicate le graduatorie provvisorie

    Sono state pubblicate il 3 settembre u.s.
    all’Albo dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
    le graduatorie provvisorie relative ai concorsi riservati
    per gli insegnanti di religione delle scuole primarie e
    dell’infanzia.
    Gli interessati avranno dieci giorni di tempodalla data
    di deposito, cioè entro il 3 settembre 2004, per
    presentare reclamo per eventuali errori od omissioni.

    Graduatorie
    di merito scuola primaria e infanzia
    (file in
    formato excel)

    (allegato)

  • Abruzzo: pubblicate le graduatorie definitive


    Abruzzo:
    pubblicate le graduatorie definitive

    Sono state pubblicate il 31 agosto u.s. all’Albo dell’Ufficio
    Scolastico Regionale per l’Abruzzo le graduatorie definitive
    relative al concorso riservato per gli insegnanti di religione
    delle scuole primarie e dell’infanzia e della scuola secondaria
    di 1° e 2° grado.
    Gli interessati potranno presentare, per i soli vizi di
    legittimità, ricorso straordinario al Presidente
    della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale
    al T.A.R., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo.

    Graduatorie definitive di merito
    per diocesi

    (allegato)

  • Basilicata: pubblicate le graduatorie definitive


    Basilicata:
    pubblicate le graduatorie definitive

    Sono state pubblicate il 31 agosto u.s. nel sito dell’Ufficio
    Scolastico Regionale per la Basilicata le graduatorie definitive
    relative al concorso riservato per gli insegnanti di religione
    delle scuole primarie e dell’infanzia e della scuola secondaria
    di 1° e 2° grado.
    Gli interessati potranno presentare, per i soli vizi di
    legittimità, ricorso straordinario al Presidente
    della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale
    al T.A.R., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo.

    Graduatorie definitive di merito
    per diocesi

    (allegato)

  • Nuove graduatorie di circolo e d’istituto per insegnamenti diversi dall’Irc; scadenza 10 sett. p.v.

    LE NUOVE GRADUATORIE DI
    CIRCOLO E D’ISTITUTO
    per insegnamenti
    diversi dall’Irc

    Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università
    e della Ricerca, Dipartimento per l’Istruzione, ha emanato
    il Decreto
    n. 64 del 28 luglio 2004
    con il quale, a decorrere
    dall’a.s. 2004/2005, in ciascuna istituzione scolastica
    sono riformulate le Graduatorie di circolo e d’istituto,
    ai sensi degli artt. 5 e 6 del Regolamento, approvato con
    D.M. 25 maggio 2000, n. 201.
    Le graduatorie, suddivise in 3 fasce, vengono utilizzate
    in ordine prioritario, per l’attribuzione delle supplenze
    disponibili e sostituiscono integralmente quelle vigenti
    nell’anno scolastico 2003/2004. Le scuole possono comunque
    acquisire, per gli anni scolastici successivi al 2004/2005,
    ulteriori domande di supplenze da parte degli aspiranti,
    che abbiano titolo ad essere inseriti in una delle tre fasce.
    Nello scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto
    non opera alcuna riserva di posti nei riguardi delle categorie
    protette (es. invalidi civili, ecc.), le riserve di posti
    in favore di particolari categorie, si applica solo nelle
    graduatorie dei concorsi per esami e titoli e nelle graduatorie
    permanenti.
    Hanno titolo all’inclusione nelle seguenti fasce delle graduatorie
    di circolo e d’istituto:
    Prima fascia: gli aspiranti inseriti in graduatoria
    permanente per il medesimo posto o classe di concorso, cui
    è riferita la graduatoria di circolo o d’istituto.

    Seconda fascia: gli aspiranti non inseriti nella
    corrispondente graduatoria permanente, forniti, relativamente
    alla graduatoria di circolo o d’istituto interessata, di
    specifica abilitazione o di specifica idoneità conseguite
    a seguito di partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti,
    ovvero a seguito di superamento dell’esame finale di Stato
    al termine del corso svolto nelle scuole di specializzazione
    di cui all’art. 4 della legge 19 novembre 1990 n. 341.
    La laurea in scienze della formazione primaria per l’indirizzo
    di scuola materna ha valore abilitante e dà titolo
    all’inclusione nella graduatoria di scuola per l’infanzia.
    La laurea in scienze della formazione primaria per l’indirizzo
    di scuola elementare ha valore abilitante e dà titolo
    all’inclusione nella graduatoria di scuola elementare e
    nella graduatoria di personale educativo.
    Il diploma di didattica della musica congiunto al diploma
    di scuola secondaria di secondo grado ed al diploma di conservatorio
    ha valore abilitante e dà titolo all’inclusione nelle
    graduatorie 31/A e 32/A.
    Terza fascia: gli aspiranti forniti di titolo di
    studio valido per l’accesso all’insegnamento richiesto.

    I titoli di accesso all’insegnamento richiesto,
    sono i seguenti
    :
    a. Posti di insegnamento di scuola dell’infanzia (già
    scuola materna)
    :
    " Diploma di scuola magistrale
    " Diploma di istituto magistrale
    b. Posti di insegnamento di scuola primaria (già
    scuola elementare)
    :
    " Diploma di istituto magistrale
    c. Cattedre di scuola secondaria di I grado:

    " Titoli previsti dal D.M. 30.01.1998 n. 39 e successive
    integrazioni e modificazioni, e lauree equiparate, per l’accesso
    a classi di concorso della scuola secondaria di I grado.

    d. Cattedre e posti di scuola secondaria di II grado:

    " Titoli previsti dal D.M. 30.01.1998 n. 39 e successive
    integrazioni modificazioni, e lauree equiparate, per l’accesso
    a classi di concorso della scuola secondaria di II grado.

    " La laurea in scienze delle attività motorie
    e sportive è titolo di accesso alle graduatorie 29/A
    e 30/A, per effetto dell’equiparazione, disposta dalla legge
    18 giugno 2002, n. 136 con il diploma di istituto superiore
    di educazione fisica (I.S.E.F.).
    d. Posti di personale educativo:
    " Diploma di istruzione secondaria di secondo grado
    che dia accesso a facoltà universitaria.
    e. Posti di sostegno:

    Tutti i titoli di accesso devono essere
    posseduti entro la data del 31 agosto 2004
    .

    Gli aspiranti debbono possedere, alla data
    del 31 agosto 2004, i seguenti requisiti:
    a. cittadinanza italiana, o di uno degli Stati membri dell’Unione
    Europea;
    b. età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad
    anni 65 (età prevista per il collocamento a riposo
    d’ufficio);
    c. godimento dei diritti politici;
    d. idoneità fisica all’impiego, – tenuto conto anche
    delle norme di tutela contenute nell’art. 22 della legge
    n. 104/1992, – che l’amministrazione ha facoltà di
    accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti
    di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento
    dei posti;
    e. per i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva,
    posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2,
    comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n.
    693/1996).
    Non possono partecipare alla procedura di inclusione nelle
    graduatorie di circolo e di istituto:
    f. coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico;

    g. coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego
    presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
    rendimento;
    h. coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego
    statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d)
    del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto
    degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto
    del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per
    aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti
    falsi o viziati da invalidità non sanabile, o siano
    incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione;

    i. coloro che si trovino in una delle condizioni ostative
    di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;
    j. coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti,
    per il periodo di durata dell’inabilità o dell’interdizione;

    k. coloro che siano incorsi nella radiazione dall’albo professionale
    degli insegnanti;
    l. i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati
    a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio
    o speciale;
    m. gli insegnanti non di ruolo, che siano incorsi nella
    sanzione disciplinare dell’esclusione definitiva o temporanea
    dall’insegnamento, per tutta la durata di quest’ultima sanzione.

    L’inclusione nella prima fascia delle graduatorie
    di circolo e di istituto è già assicurata
    dall’espletamento della relativa procedura prevista dall’art.
    9 del D.D.G. del 21 aprile 2004 (personale incluso in graduatoria
    permanente).
    La domanda di inclusione nelle graduatorie di circolo
    e di istituto deve essere presentata
    , utilizzando esclusivamente
    l’apposito modello conforme a quello allegato al decreto,
    entro il termine perentorio del 10 settembre 2004,
    fermo restando che tutti i titoli valutabili devono essere
    posseduti alla data del 31 agosto 2004.
    Ciascun aspirante a supplenza temporanea deve presentare
    un solo modulo di domanda complessivamente per tutte le
    graduatorie di personale docente ed educativo, in cui ha
    titolo ad essere incluso; in tale modulo-domanda possono
    essere indicate fino ad un massimo di trenta istituzioni
    scolastiche, appartenenti ad una sola provincia,
    col limite di dieci circoli didattici.
    L’aspirante a posti di insegnamento di Scuola materna e/o
    di Scuola elementare può indicare fino a un massimo
    di dieci circoli didattici e fino a un massimo di venti
    istituti comprensivi.
    Il modulo di domanda deve essere spedito, con raccomandata
    r/r ovvero consegnato a mano, alla istituzione scolastica
    indicata per prima nel modulo medesimo, cui è affidata
    la gestione della domanda stessa.
    Nel caso di aspiranti all’insegnamento in più settori
    scolastici, l’istituzione scolastica indicata per prima,
    ai fini di cui al comma precedente, deve appartenere al
    tipo di istituzione scolastica di grado superiore.
    L’aspirante già incluso in graduatorie di seconda
    e/o terza fascia per l’a.s. 2003/2004, ove intenda permanere
    nella medesima provincia, presenta domanda di mantenimento
    o aggiornamento del punteggio nelle graduatorie medesime
    compilando l’apposito modello
    A
    (file in formato pdf) con l’indicazione dei soli
    i titoli valutabili che non siano già stati prodotti
    all’atto della precedente domanda di inclusione.
    Ove l’aspirante abbia titolo a permanere nella medesima
    fascia di precedente inclusione in graduatoria, l’indicazione
    del titolo di accesso alla graduatoria deve essere omessa.

    Al fine di consentire un più rapido e puntuale esame
    delle domande, nel caso in cui tra le sedi scolastiche prescelte
    dall’aspirante per l’a.s. 2004/2005 figuri la scuola che
    ha gestito la precedente domanda d’inclusione, si segnala
    l’opportunità che il modello di domanda venga inviato
    a tale scuola.
    Gli aspiranti già inclusi in graduatorie di seconda
    e/o terza fascia per l’a.s. 2003/2004, che cambino la provincia
    di precedente inclusione sono considerati aspiranti di nuova
    inclusione.
    Le domande di nuova inclusione in graduatorie di
    circolo e di istituto di seconda e terza fascia si effettuano
    compilando l’apposito modello A e provvedendo all’integrale
    indicazione sia del titolo che dà accesso alla graduatoria
    sia di tutti i titoli valutabili ai fini del relativo punteggio
    assegnabile.
    Coloro che sono inseriti con riserva nelle graduatorie
    permanenti possono presentare domanda di inserimento nella
    seconda o terza fascia delle graduatorie di circolo e di
    istituto in base al titolo posseduto non gravato da riserva.

    I candidati devono compilare il modulo di domanda senza
    produrre alcuna certificazione.
    Non è ammessa a valutazione la domanda:
    a. presentata oltre il termine indicato al precedente articolo
    5;
    b. priva della firma dell’aspirante;
    c. dell’aspirante privo dei requisiti generali di ammissione;

    I dirigenti scolastici pubblicano, in via provvisoria, le
    graduatorie di circolo e di istituto di prima, seconda e
    di terza fascia. Avverso le graduatorie di seconda e terza
    fascia è ammesso reclamo, che deve essere rivolto,
    per tutte le graduatorie in cui l’aspirante ha presentato
    domanda, esclusivamente al dirigente scolastico gestore
    della domanda medesima.
    Avverso le graduatorie di prima fascia è ammesso
    reclamo solo per errori materiali.
    La pubblicazione delle graduatorie, in ciascuna provincia,
    dovrà avvenire contestualmente. A tal fine, il competente
    Ufficio territoriale, previa verifica del completamento
    delle operazioni, fisserà un termine unico per
    tutte le istituzioni scolastiche.

    Scaduti i termini per la presentazione e la decisione sui
    reclami, le graduatorie assumono carattere definitivo e
    avverso le graduatorie medesime è esperibile il ricorso
    al T.A.R. o il ricorso straordinario al Capo dello Stato,
    rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni.
    Avverso l’atto contrattuale di assunzione, ovvero avverso
    la mancata proposta di contratto di lavoro, i relativi reclami
    vanno rivolti al dirigente scolastico, nella cui istituzione
    si verifica la fattispecie contestata.
    Il servizio militare, valutabile ai sensi della nota n.
    10 in calce alla tabella di valutazione dei titoli annessa
    al Regolamento, è interamente computato con ascrizione
    dei relativi periodi di prestazione ai corrispondenti anni
    scolastici.
    Il servizio d’insegnamento prestato presso scuole non statali
    è valutabile esclusivamente se sia stato assolto
    l’obbligo di versamento dei relativi contributi previsti,
    secondo le disposizioni normative che disciplinano la tipologia
    di rapporto di lavoro attivata.
    Gli aspiranti forniti dello specifico titolo di specializzazione,
    di cui all’articolo n. 325 del D.L.vo 16 aprile 1994, n.
    297, possono chiedere i correlati insegnamenti di sostegno
    ad alunni portatori di handicaps psico-fisici, della vista,
    dell’udito, per tutti gli ordini e gradi di scuole, per
    i quali siano in possesso di titolo valido per l’insegnamento
    di materie comuni.
    Le domande per l’insegnamento di sostegno nella scuola secondaria
    di secondo grado possono essere presentate, con riferimento
    all’area disciplinare per cui si ha titolo, anche in scuole
    in cui non si è inclusi in normali graduatorie di
    insegnamento.
    Gli insegnamenti di sostegno sono attribuiti, in ciascuna
    scuola, ad aspiranti in possesso del titolo di accesso per
    l’ordine scolastico cui appartiene la scuola medesima; in
    caso di esaurimento dell’elenco di sostegno relativo alla
    scuola materna viene utilizzato l’elenco di sostegno relativo
    alla scuola elementare.
    Nella scuola secondaria di secondo grado, in caso di esaurimento
    dello specifico elenco da utilizzare relativamente all’area
    disciplinare interessata, la scuola può utilizzare,
    in modo combinato, gli altri elenchi di sostegno relativi
    alle altre aree disciplinari, prima di ricorrere all’utilizzazione
    di elenchi di altre scuole viciniori.
    Ai fini dell’assegnazione delle supplenze, le scuole interpellano
    gli aspiranti e ne riscontrano la disponibilità o
    meno ad accettare la proposta di assunzione mediante fonogramma
    o telegramma.
    L’uso del mezzo telefonico deve assumere la forma del fonogramma,
    da registrare agli atti della scuola, con l’indicazione
    del giorno e dell’ora della comunicazione, del nominativo
    di chi l’effettua e della persona che abbia dato risposta
    o l’annotazione della mancata risposta.
    Per le supplenze che si preannunciano di durata non inferiore
    a trenta giorni
    la proposta di assunzione deve essere
    effettuata, comunque, per telegramma.
    La comunicazione concernente la proposta di assunzione deve
    contenere i dati essenziali relativi alla supplenza e, cioè,
    la data di inizio, la durata, l’orario di prestazione settimanale
    e nel caso sia diretta a più aspiranti, deve indicare,
    il giorno e l’ora della convocazione nonché l’ordine
    di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli
    altri contestualmente convocati.

    Segreteria Provinciale Snadir di Napoli

     

    (allegato)

  • Molise: pubblicata la graduatoria definitiva per la secondaria


    Molise:
    pubblicate le graduatorie definitive

    Sono state pubblicate il 23 agosto u.s. nel sito dell’Ufficio
    Scolastico Regionale per il Molise le graduatorie definitive
    relative al concorso riservato per gli insegnanti di religione
    delle scuole secondarie di 1° d 2° grado.
    Gli interessati potranno presentare, per i soli vizi di
    legittimità, ricorso straordinario al Presidente
    della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale
    al T.A.R., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo.

    Graduatorie definitive di merito
    per diocesi

    (allegato)

  • Veneto: pubblicate le graduatorie definitive


    Veneto:
    pubblicate le graduatorie definitive

    Sono state pubblicate oggi (25 agosto 2004)
    nel sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
    le graduatorie definitive relative ai concorsi riservati
    per gli insegnanti di religione delle scuole primarie e
    dell’infanzia e della scuola secondaria di primo e secondo
    grado
    Gli interessati potranno presentare, per i soli vizi di
    legittimità, ricorso straordinario al Presidente
    della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale
    al T.A.R., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo.

    Graduatorie
    definitive di merito scuola primaria e infanzia

    (file in formato pdf)

    Graduatoria
    definitive di merito scuola secondaria di primo e secondo
    grado
    (file in formato excel)

    (allegato)