Autore: maurizio

  • Scrutini finali – Il voto dell’insegnante di religione vale!

    SCRUTINI FINALI
    Avviso per non essere discriminati


    Ogni insegnante di religione in sede di scrutinio finale si ricordi che, qualora vi sia una deliberazione da adottarsi a maggioranza, deve far inserire a verbale il proprio giudizio motivato e far conteggiare il proprio voto ai fini della costituzione della maggioranza. E’ utile ricordare che:
    1) la valutazione dell’IRC va trascritta nel registro generale, sul pagellino e sui prospetti da affiggere all’albo di istituto (art.4 legge 5 giugno 1930, n.824; C.M. 117/1930; C.M. 11/1987; C.M. 156/1987).
    2) La mancata partecipazione dei docenti di R.C. agli scrutini che si sono avvalsi dell’IRC invalida gli scrutini (artt.1-3-31-40 dell’O.M. n.80 del 9 marzo 1995 integrata dall’O.M. n.117 del 22 marzo 1996, dall’O.M n.266 del 21 aprile 1997, dall’O.M. n.330 del 27 maggio 1997, dall’O.M. n.65 del 20 febbraio 1998, prot.3111, dall’O.M. n.128 del 14 maggio 1999, dall’O.M. 126/00, dall’O.M. n.90 del 21 maggio 2001).
    3) L’esclusione del voto dei docenti di religione (alcuni capi d’istituto “illuminati” non fanno neppure votare i docenti di religione) dà luogo alla invalidità degli scrutini.
    Bisogna formulare giudizi analitici che esprimano “la valutazione positiva o negativa del grado di preparazione di ciascun candidato, con riguardo al profitto e, quindi, agli obiettivi didattici e formativi previsti dai programmi, al comportamento (inteso come interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo), alla capacità e alle attitudini” (comma 3, art.40 dell’O.M. n.80 del 9 marzo 1995 integrata dall’O.M n.266 del 21 aprile 1997, dall’O.M n.266 del 21 aprile 1997, dall’O.M. n.330 del 27 maggio 1997, dall’O.M. n.65 del 20 febbraio 1998, prot.3111, dall’O.M. n.128 del 14 maggio 1999, dall’O.M. 126/00, dall’O.M. n.90 del 21 maggio 2001, dall’O.M. n.56/2002).
    Per comodità riportiamo un esempio di nota che, durante gli scrutini, i colleghi, nel caso di deliberazioni da adottarsi a maggioranza, potranno inserire nel verbale .
    « L’alunno/a ………………….. ha seguito le attività didattiche …………………………. (inserire tutto il giudizio analitico positivo o negativo). Questo giudizio motivato, messo a verbale ai sensi del D.P.R. 202/90, è da ritenersi valido a tutti gli effetti giuridici per la determinazione dell’ammissione ( o non ammissione) dell’alunno/a ………………………. alla classe ……………. (o agli esami di licenza media / qualifica / stato), come previsto dall’art.7 della legge n.824/1930, dal D.P.R. n.751 del 16/12/1985, dalla C.M. n.316 del 28/10/1987, capo IV, dal citato D.P.R. 202/90, dal D.P.R. 417/74 e dall’art.31 dell’O.M. n.80 del 9 marzo 1995 integrata dall’O.M. n.117 del 22 marzo 1996, dall’O.M n.266 del 21 aprile 1997, dall’O.M. n.330 del 27 maggio 1997, dall’O.M. n.65 del 20 febbraio 1998, prot.3111, dall’O.M. n.128 del 14 maggio 1999, dalla sentenza n.5 del 5/1/1994 del TAR – Puglia sez. Lecce, dall’ordinanza n.2307/95 del 19/09/1995 del Tar – Sicilia sez. Catania, dall’ordinanza n.130/96 del 14/02/1996 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, dalla sentenza TAR – Veneto n.2466 del 11/12/1998, dalla sentenza n.1089 del 20/12/1999 del TAR – Toscana, dall’O.M. 126/00, dall’O.M. n90/2001 e dall’O.M. 56/2002».
    Nel caso che dopo tale dichiarazione il capo d’istituto o qualche collega insista per non far valere il voto dei docenti di religione aggiungete alla precedente nota:« Poiché si insiste a non voler tener conto della validità giuridica del voto espresso dal docente di religione in questo consiglio della classe ……. del ……..(data), ore………., DICHIARO che per palese violazione delle norme succitate l’ammissione (o non ammissione) dell’alunno/a ……………………… alla classe ……… ( o agli esami di licenza media / qualifica / stato) è da ritenersi nulla.Dichiaro, inoltre, che impugnerò giurisdizionalmente il presente atto del consiglio di classe per vizio di legittimità nelle sedi competenti».
    In quest’ultimo caso i colleghi, dopo aver fatto inserire a verbale il suddetto giudizio, sono invitati a segnalarci tempestivamente la mancata valutazione del voto per provvedere a inoltrare ricorso alle sedi competenti.


    Redazione

  • Scrutinio finale & esame di qualifica

    Scrutinio finale & esame di qualifica


    E’ necessario distinguere tra i tradizionali esami di qualifica e quelli di cui al D.M. 24/02/1992 e al D.M. 23/04/1992. Mentre per i primi si procedeva distinguendo tra scrutini ed esami di qualifica, oggi invece in base alla nuova normativa lo scrutinio diventa oramai la prima parte della valutazione (scrutini + esame di qualifica).


    Inoltre anche l’art.22 lettera A) , comma 6 dell’O.M. 65 del 20 febbraio 1998 stabilisce che «lo scrutinio finale () costituisce la prima parte della valutazione» degli esami di qualifica. Ma procediamo con ordine.


    L’organo deputato allo scrutino è il Consiglio di classe. Pertanto, ai sensi del punto 4.1 lett.a della “intesa” fra Ministero della P.I. e Conferenza Episcopale italiana resa esecutiva a tutti gli effetti di legge nell’ordinamento statale italiano giusto DPR 16/12/1985 n.751 successivamente integrato con DPR 23/06/1990 n.202, all’insegnamento della religione cattolica è assegnata “dignità pari a quella di tutte le altre discipline” e in relazione a tale presupposto di principio, con riguardo agli alunni che abbiano liberamente scelto di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, i docenti incaricati dell’insegnamento di quest’ultimo, secondo quanto previsto dal punto 2.7 della citata intesa, “fanno parte della componente docente degli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti” e “partecipano alle valutazioni periodiche e finali”, con voto che può anche essere determinante.


    Al docente di religione cattolica, quale componente a tutti gli effetti del Consiglio di classe con compiti assolutamente corrispondenti a quelli dei docenti delle altre discipline, in sede di scrutinio finale, va riconosciuto, per gli alunni che abbiano scelto di avvalersi del relativo insegnamento, il diritto-dovere di partecipare al pari degli altri insegnanti agli scrutini finali.


    Ora al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi cognitivi e formativi il Consiglio di classe sottoporrà gli alunni a prove strutturate . Queste ultime possono essere interdisciplinari oppure riferite a singole discipline . Le prove strutturate sono quindi una premessa indispensabile per poter procedere allo scrutinio finale.


    E’ vero che per l’Irc in luogo di voti ed esami viene redatta una comunicazione riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il profitto che ne ritrae (art.309, comma 4 del D.L.vo. 16 aprile 1994, n.297). Ed è altrettanto vero che l’insegnamento della religione cattolica è impartito nel quadro delle finalità della scuola e ha pari dignità formativa e culturale al pari delle altre discipline (punto 4.1 DPR 751/85). Poiché, il Consiglio di classe deve poter verificare il conseguimento degli obiettivi cognitivi e formativi, nulla vieta al docente di r.c. di approntare le prove strutturate per l’irc (interdisciplinari o singole).


    Inoltre, il Consiglio di classe elabora per ciascuna materia un giudizio analitico sul profilo conseguito durante l’anno scolastico e nelle prove strutturate finali, nonché di un voto espresso in centesimi e di un giudizio sintetico . Ovviamente il docente di religione non proporrà un voto ma un aggettivo che tenga conto dell’impegno, della partecipazione e del profitto; dovrà altresì elaborare un giudizio sintetico.


    Diversamente dallo scrutinio, cioè nell’esame di qualifica, che costituisce la seconda parte valutazione, il docente di religione non partecipa, in quanto l’Irc non è materia oggetto di esame. Questa seconda parte della valutazione è di competenza della commissione di esame, composta dal preside, dagli insegnanti dell’ultimo anno del corso di studi, purché di materie oggetto di esame .


    Pertanto, il preside deve far partecipare il docente di religione alla prima parte della valutazione, che consiste in uno scrutinio finale, dove vengono acquisiti dal Consiglio di classe altri elementi utili per la valutazione degli alunni.


    Nel caso in cui il preside voglia escludere i docenti di religione dalla prima parte della valutazione (scrutinio), il docente può impugnare le operazioni di esame di qualifica, per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica, davanti alle competenti autorità giudiziarie.


    O. Ruscica

  • Adozioni libri di testo 2005/2006

    ADOZIONI LIBRI DI TESTO 2005/2006

    E’ quasi arrivato il momento della scelta dei libri di testo per il prossimo anno scolastico; quest’anno si registrano però delle novità rispetto al passato, conseguenza della legge n. 53/03 e del successivo decreto di attuazione n. 59/04, che coinvolge la scuola primaria e la prima e seconda classe della secondaria di primo grado. A tale scopo il ministero ha emanato una circolare esplicativa la C.M. n. 46 del 22 aprile 2005.

    Ma vediamo le novità che riguardano l’insegnamento della religione cattolica.

    Per il prossimo anno 2005/2006 saranno adottati i nuovi testi scolastici, predisposti sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento, sottoscritti d’intesa tra il Ministro dell’Istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana e approvati dal Consiglio dei Ministri. In particolare, per la scuola primaria i testi IRC risultano configurati come segue:

    • volume I – per la classe prima e per il primo biennio (classi II e III), composto di 80 pagine;
    • volume II – per il secondo biennio (classi IV e V), composto di 80 pagine.

    Tuttavia, per il prossimo anno scolastico 2005/2006, le adozioni dei nuovi testi scolastici IRC riguardà le classi prime (per il primo volume) e le classi terze (per il secondo volume), nelle quali sarà adottato il testo predisposto per il secondo biennio (classi quarte e quinte). Ciò consentirà l’utilizzo dei testi scolastici già in uso e la graduale acquisizione dei nuovi testi, utilizzando in ciascun corso le due cedole previste, una per il primo volume e una per il secondo. Pertanto, con riferimento all’anno scolastico 2005/2006, per l’adozione dei testi di religione cattolica si dovrà procedere come segue:

    • gli alunni della prima classe adotteranno il volume I, valido per le classi prima, seconda e terza;
    • gli alunni della seconda classe continueranno ad utilizzare il libro di testo di cui sono già in possesso;
    • gli alunni della terza classe adotteranno il volume II, previsto per le classi quarta e quinta;
    • gli alunni delle classi quarta e quinta continueranno ad utilizzare il libro di testo di cui sono già in possesso.

    Sempre con riferimento all’insegnamento della religione cattolica, per quanto riguarda la terza classe le Case Editrici hanno assicurato la loro disponibilità a mettere gratuitamente a disposizione dei docenti apposite guide pratiche. Nulla è cambiato circa la scelta dei testi scolastici per la classe terza della scuola secondaria di primo grado e per l’intero corso dell’istruzione secondaria di secondo grado.

    Come per il passato, per consentire una migliore informazione editoriale da parte delle associazioni abilitate, è opportuno che le adozioni dei testi scolastici vengano deliberate, rispettivamente, nella seconda decade del mese di maggio per la scuola secondaria superiore e nella terza decade del medesimo mese di maggio per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado.

    A. Abbate

  • Lazio: pubblicate le graduatorie definitive rettificate

    Lazio: pubblicate le graduatorie definitive rettificate

    Sono state pubblicate il  21 aprile 2005 all’Albo dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  le graduatorie definitive rettificate relative al concorso riservato per gli insegnanti di religione delle scuole primarie e dell’infanzia e delle scuole secondarie di 1° e 2° grado.
    Gli interessati potranno presentare, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo.

    Graduatorie definitive rettificate

  • Guida sintetica alla compilazione della domanda di aggiornamento e/o trasferimento – Modello 1

    Guida sintetica alla compilazione della domanda di aggiornamento e/o trasferimento – Modello 1

    Domanda di aggiornamento e/o trasferimento o permanenza per gli anni scolastici 2005/2006-2006/2007 (modulo destinato esclusivamente a personale docente ed educativo già incluso nelle graduatorie permanenti)

    PERMANENZA: Quest’anno anche coloro che non desiderano mutare nulla della propria posizione già dichiarata lo scorso anno, devono ugualmente presentare il modulo (domanda di permanenza), pena l’esclusione dalla graduatoria; tali docenti dovranno compilare solo la prima pagina del modulo, ed esattamente la sezione A (dati anagrafici) e la B (dove si dovrà crocettare la P). Per il resto basterà sbarrare gli altri fogli, comunque datati e firmati.

    Attenzione: alcuni titoli di riserva e/o di preferenza sono soggetti a scadenza o modifica (ad es. le invalidità o il numero dei figli); quindi anche chi non desidera mutare nulla della propria posizione deve tenere presente che se in precedenza ha crocettato un titolo di riserva o di preferenza relativo ad invalidità o ha crocettato il titolo di preferenza R (relativo al numero dei figli) deve comunque risegnarli (eventualmente modificati) alla pagina 8 della domanda, che diventerà di conseguenza una domanda di aggiornamento: ciò vuol dire che nella prima pagina alla sezione B dovrà essere crocettata la A e non più la P. A parte la suddetta pagina 8, le restanti vanno solo firmate e datate.

    AGGIORNAMENTO:

    Pag. 1 = Sezione A: dati anagrafici. Sezione B: crocettare la casella che interessa.

    Pag. 2 = Sezione C: crocettare le caselle che interessano (nella sezione C1 può essere Crocettata più di una casella, se la domanda ad es. riguarda più di una Graduatoria).

    In tutte le parti in cui viene riportata la voce “graduatoria” con il numero di nota 12, va inserito il codice della graduatoria per la quale si richiede l’aggiornamento (infanzia, primaria, personale educativo, codici delle materie per la secondaria).

    Pag. 3 = Solo per coloro che richiedono l’aggiornamento per la 1° e 2° fascia. Alla sezione D1 vanno inseriti i titoli eventualmente conseguiti tra il 21/5/2004 e il 2/5/2005.

    Pag. 4 = Solo per coloro che richiedono l’aggiornamento per la 1° e 2° fascia. Alla sezione E vanno inseriti i servizi eventualmente prestati successivamente al 21/5/2004.

    Pag. 5 = AGGIORNAMENTO GRADUATORIE DI 3° FASCIA . Alla sezione F1 inserire , se è più favorevole e se lo si vuole sostituire a quello di accesso, un eventuale nuovo titolo conseguito dopo il 21/5/2004. Alla sezione F2 vanno inseriti eventuali altri titoli culturali conseguiti dopo il 21/5/2004: è in questa sezione che gli insegnanti di religione possono inserire il superamento del concorso per l’insegnamento della religione, crocettando alla voce “esame unico” la casella SI, e indicando come data di conseguimento quella degli esami orali.

    Pag. 6 = AGGIORNAMENTO GRADUATORIE DI 3° FASCIA. Alla sezione G1 gli insegnanti di religione possono inserire il servizio prestato negli anni 2003-2004 e 2004-2005; indicando anche come “tipo di servizio” la lettera S (statale) e come “graduatoria” (con il numero di nota “28”) la parola “RELIGIONE” scritta sulle caselle, visto che per tale materia, al momento, non esiste ancora un codice di classe di concorso.

    Pag. 7 = GRADUATORIE DI 3° FASCIA – Riepilogo. Nella sezione G2, nello spazio relativo al servizio dell’anno 2003-2004, ci sono due sezioni: nella prima alla voce graduatoria (con il numero di nota 12), per gli insegnanti di religione va inserita, sulle 4 caselle, la parola “RELIGIONE”, alla voce “tipo di servizio” la lettera S se si tratta di servizio statale, alla voce “servizio già valutato” gli insegnanti di religione non dovranno indicare nulla, mentre nella casella riguardante i mesi si dovranno indicare i mesi di servizio espletati nel 2003-2004, tenendo presente che le frazioni di mese sono da considerare come un mese intero solo se superano i 16 giorni; se il servizio è superiore a 6 mesi, indicare comunque il numero 6.

    Nella seconda sezione, sempre dell’anno 2003-2004,  bisogna indicare alla voce “graduatoria” (con il numero di nota 12) il codice della graduatoria per cui si presenta la domanda di aggiornamento, mentre nella casella sotto la voce “valutazione 50%” (in quanto servizio non specifico) va inserito il numero che al riquadro superiore si è indicato per i mesi di servizio.

    IDEM per l’anno scolastico 2004-2005 (tranne eventualmente per il numero dei mesi di servizio espletato).

    Pag. 8 = Sezione H1, H2, H3; inserire eventuali nuovi titoli di riserva o preferenza acquisiti dopo il 21/5/2004, tenendo presente che le invalidità e il numero dei figli vanno comunque riconfermati o modificati, come già accennato all’inizio della presente guida sintetica.

    Sezione I: nelle dichiarazioni ai fini dei contratti a tempo determinato in base allo scorrimento delle graduatorie permanenti crocettare se si richiede, o meno, l’attribuzione di contratti a tempo determinato.

    Devono crocettare la casella seguita dalla frase “allega, ai fini dell’assunzione…” ed allegare il modello 3 coloro che intendono cambiare le sedi di circolo o di istituto, ma nella stessa provincia.

    Devono crocettare la casella seguita dalla frase “invia il modello 3 …” coloro che intendono cambiare la provincia delle sedi di circolo o di istituto inviando il modello 3 al nuovo CSA scelto.

    Indicazioni sul Modello 3

    Tutti i fogli, anche se sbarrati, vanno datati e firmati.

    TRASFERIMENTO: idem di quanto sopra, tranne per la pag. 1 , dove all’inizio bisogna indicare la Provincia del CSA dove ci si intende trasferire, e nella sezione B bisogna crocettare la lettera T.