Autore: maurizio

  • Assegnazione delle classi e contrattazione integrativa d’istituto

    Assegnazione delle classi e contrattazione integrativa d’istituto

    La normativa sulla mobilità del personale della scuola, destinata ai docenti con contratto a tempo indeterminato, affronta anche una questione che riguarda, di riflesso, i docenti di religione, quella della assegnazione ai plessi, nell’ambito della scuola primaria.

    La mobilità nella scuola elementare e dell’infanzia, dove è vigente l’organico funzionale, opera fra circolo e circolo (anche Istituti comprensivi), ma non più fra plesso e plesso.

    All’interno dell’istituzione scolastica l’assegnazione ai plessi compete al dirigente scolastico e, con il contratto del 1999, l’indicazione dei criteri è da ricercarsi nella contrattazione decentrata stipulata tra il dirigente scolastico e le RSU.

    Sfogliando il testo di alcune di tali contrattazioni integrative d’istituto, con riferimento anche alla scuola secondaria, possiamo individuare i criteri riportati con maggior frequenza, che sono:

    1. Fatto salvo il potere discrezionale dei dirigente scolastico in ordine alla valutazione delle attitudini professionali, il docente mantiene le classi dell’anno precedente se l’orario corrispondente è pari ad almeno la metà della cattedra.
    2. Il docente titolare presso altra scuola che completa il suo servizio con un ridotto numero di ore è assegnato prioritariamente a classi di corsi non completi.
    3. Il docente che intende cambiare classi ne fa domanda al dirigente scolastico entro il 30 maggio (data orientativa e suscettibile di variazione a seconda delle esigenze organizzative delle singole istituzioni scolastiche) indicando le proprie preferenze.
    4. Le richieste del docente già in servizio di assegnazione su classi diverse (e/o diverso plesso) vengono soddisfatte in via prioritaria rispetto alle medesime richieste formulate dal docente neo-trasferito.
    5. Le richieste del docente con contratto a tempo indeterminato sono soddisfate prioritariamente rispetto alle richieste espresse dal docente a tempo determinato.
    6. Il prospetto definitivo di assegnazione delle classi (e plessi) è pubblicato all’albo almeno cinque giorni prima dell’inizio delle lezioni.
    7. Il dirigente scolastico deve motivare per iscritto il mancato accoglimento delle richieste dei docenti in ordine alla assegnazione delle classi (o dei plessi). La continuità didattica non può essere elemento ostativo all’assegnazione, su richiesta, ad altre classi e/o altro plesso.

    E. Soccavo

  • Procedura SIMPI – Operazioni per l’immissione in ruolo degli IdR

    Procedura SIMPI

    Operazioni per l’immissione in ruolo degli IdR

    Ad uso esclusivo delle Istituzioni Scolastiche

    1. Collegarsi al sito http://www.istruzione.it
    2. Entrare nell’area riservata “Istituzioni scolastiche
    3. Inserire il codice utente dell’operatore della scuola e relativa password
    4. Digitare su “SIWEH” attraverso cui si entra nell’area riservata e quindi nel SIMPI (Sistema Informativo Miur)
    5. Digitare il codice utente della scuola tramite l’operatore e relativo “PIN” per accedere direttamente a “Quadro delle nuove aree di intervento
    6. Digitare il codice o nodo “KMNA
    7. Si apre “Gestione immissione in ruolo IRC” con relativa “Individuazione posizione anagrafiche
    8. Dopo aver inserito i dati anagrafici si entra nel “Fascicolo personale” con il relativo “Visualizzazione dati anagrafici”; se la posizione è quella di interesse digitare “SI” oppure “NO
    9. Si apre “Acquisizione dati di ruolo”:
       a. inserire il codice operatore della scuola,
       b. il “Tipo di ruolo” ( 8 per la scuola dell’infanzia e primaria, 9 per la scuola secondaria di 1° e 2° grado),
       c. la decorrenza giuridica e quella economica,
       d. la sede di servizio per il solo pagamento
       e. alla voce “Stampa del decreto” digitare “SI”.
    10. Se compare la dicitura “Operazione momentaneamente interdetta” riprovare fino a quando apparirà la prossima schermata in cui si dovrà inserire fra l’altro il numero del decreto dell’immissione in ruolo
    11. Al termine di tutte le operazioni si potrà stampare il contratto che dovrà essere firmato dal Dirigente Scolastico e dall’interessato
    12. Si potrà accedere alla stampa del contratto, dopo aver svolto tutte le operazioni precedentemente descritte attraverso il codice o nodo "KMND".

  • Dal 1° luglio 2005 rivalutati i limiti di reddito

    Assegno Nucleo Familiare

    Dal 1° luglio 2005 rivalutati i limiti di reddito

    Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con Circolare n.20 del 3 giugno 2005 ( file pdf ) ha stabilito i nuovi limiti [ v. Tabelle ( file pdf )] di reddito familiare da considerare ai fini della corresponsione dell’assegno per nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2005 – 30 giugno 2006.
    Gli elementi utili per la determinazione dell’assegno sono due:

    1. la composizione del nucleo familiare;
    2. il reddito complessivo assoggettabile all’Irpef facente capo a tutti i componenti il nucleo familiare.

    Per quanto riguarda il primo punto:

    a) uno stesso nucleo familiare può usufruire soltanto di un assegno;

    b) il nucleo familiare è costituito:

    • dai coniugi (con esclusione di quello legalmente ed effettivamente separato);
    • dai figli e loro equiparati (ivi compresi quelli avuti da precedente matrimonio di età inferiore ai 18 anni (senza limite di età qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro)
    • fanno parte del nucleo familiare i fratelli, le sorelle ed i nipoti del dipendente o pensionato nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e sempreché si trovino ad essere inferiori di 18 anni di età o inabili a proficuo lavoro (da comprovare con stato di famiglia o dichiarazione ai sensi dell’art.2 legge n.15/1968).

    Per quanto riguarda, invece, il reddito del nucleo familiare si deve tener conto dell’ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all’Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell’anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell’assegno fino al 30 giugno dell’anno successivo.
    Pertanto, per la determinazione dell’assegno spettante dal 1° luglio 2005 si deve fare riferimento alla dichiarazione dei redditi relativa all’anno solare 2004.
    E’ importante ricordare che l’assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altre prestazioni previdenziali derivanti da lavoro dipendente è inferiore al 70% del reddito complessivo.
    Le variazioni dei componenti il nucleo familiare devono essere comunicate entro 30 giorni dal loro verificarsi.
    Per ottenere il nuovo assegno basta una semplice autoattestazione ( file pdf ) con firma non autenticata.

    Redazione

    © snadir 2005

  • La Gazzetta del Sud, mercoledì 7 settembre 2005

    La sindacalista Sandra Fornai parla del caso di Caterina Bonci, "licenziata" dalla Curia di Fano
    «Molte divorziate insegnano religione»

    Pierandrea Vanni

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    FIRENZE – «Conosco diverse colleghe separate, o divorziate, che insegnano religione senza problemi. Il rapporto con la Chiesa è molto soggettivo e varia da Diocesi a Diocesi ma – in genere – è ispirato a grande, reciproco rispetto». Sandra Fornai, pisana, insegnante di religione e sindacalista (fa parte della segreteria nazionale dello Snadir, il sindacato autonomo di categoria, confederato con Gilda-Scuola, ed è segretaria provinciale di Pisa) non nasconde sorpresa per la vicenda della sua collega "licenziata" dalla Curia di Fano perché divorziata. Sorpresa, appunto, perché ci sono altre insegnanti di religione che hanno lo stesso status civile e continuano ad andare in cattedra ma anche per le reazioni di Caterina Bonci. Andiamo per ordine. Il legale della Curia di Fano ricorda che fra i requisiti richiesti dal diritto canonico per gli insegnanti di religione ci sono quelli di tenere comportamenti pubblici e notori non in contrasto con la morale cattolica. «Ed è esattamente così. Queste sono, diciamo così, le regole del gioco e chi sceglie di insegnare religione le conosce, sa perfettamente che esiste un accordo concordatario fra Stato e Chiesa che regola la materia, con tutto quello che comporta». Il problema è se lo status di divorziato è compatibile o meno con le norme del diritto canonico. «Non entro nel merito. Dico solo che ci sono insegnanti divorziati e che le valutazioni spettano alla Diocesi e, per loro, all’ordinario che concede l’idoneità. Ora è evidente che questa prassi lascia un margine di discrezionalità ma per noi c’è stata una grande novità». Immagino si riferisca al passaggio in ruolo, conseguenza di una legge del 2003. «Esattamente. Io sono stata per ventidue anni una precaria, magari una precaria stabile perché all’inizio dell’anno avevo il mio posto ma sempre una precaria». Che cosa è cambiato, oltre allo stipendio sicuro? «È cambiato che se una di noi non ottiene più l’idoneità dall’ordinario può insegnare materie diverse o chiedere la mobilità e restare nell’ambito della scuola con altre mansioni. Prima non contavamo niente, non eravamo considerate. Adesso resta il rapporto con le Diocesi, come è giusto, perché l’idoneità serve anche per chi è di ruolo ma c’è stato un salto grosso, anche culturale». Ma la sua collega di Fano non ha potuto partecipare al concorso proprio per la mancanza dell’idoneità e non potrà più insegnare, sostituita da un insegnante di ruolo. «Non conosco esattamente il caso se non per quello che ho letto sul vostro giornale. Sono sorpresa perché in genere non ci sono grossi problemi con le Diocesi. Anni fa ci fu a Firenze la vicenda di una collega, separata, che rimase incinta da un uomo sposato. Le fu tolto l’insegnamento ma a quanto mi risulta la Curia collaborò per trovarle un lavoro. Ecco perché mi chiedo se Caterina Bonci ha tenuto sempre ben presenti quelle che ho chiamato le regole del gioco che anche lei ha accettato, se non sbaglio ben quattordici anni fa».

  • Intesa Snadir – Università “Tor Vergata”: Magistero in Scienze Religiose riconosciuto

    intesa
    snadiruniversità “tor vergata”

    magistero in scienze religiose riconosciuto ai fini della abbreviazione del corso di laurea in filosofia

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