Autore: maurizio

  • Vergognoso provvedimento del Governo. Verso la proroga il reclutamento del personale docente di religione cattolica

    Circola il testo dell’emendamento 10.100 del Governo, all’art. 10 del DL 29.09.2023, n. 132. E non contiene buone e ‘giuste’ notizie perché differisce il termine ultimo per l’espletamento dei concorsi scuola al 31 dicembre 2024. All’art. 1-bis, si rimanda al 2024 il termine entro il quale bandire, previa intesa con il Presidente della CEI, la copertura del 30% dei posti per l’insegnamento della Religione cattolica vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25.

    Siamo indignati di fronte alla decisione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, di prorogare la pubblicazione dei due bandi, ordinario e straordinario. Ci troviamo di fronte all’ennesima manovra politica che agisce alle spalle di un’intera categoria di docenti – afferma il segretario dello Snadir, Orazio Ruscica – invece di investire su un sistema scolastico che restituisca giusta attenzione al loro ruolo e alla corretta educazione degli studenti”.

    “Noi – afferma ancora Orazio Ruscica – ribadiamo una sola richiesta: Stabilizzazione con immissione in ruolo di tutti i docenti precari di Religione! Non staremo con le mani in mano a subire angherie. Siamo al lavoro per iniziative incisive, tempestive e vincenti, per opporci a questa scelta vergognosa comunicata dal Governo”

     

     

    Fgu/Snadir – Professione i.r. – 6 novembre 2023 – h. 20,00

     

  • Il Tribunale di Roma ha emesso un’altra conferma in merito al risarcimento del danno per gli Insegnanti di Religione (IdR) in attesa della procedura straordinaria

    La sentenza del 26 ottobre scorso ha riconosciuto il ricorso a favore dei 153 ricorrenti, supportati dall’ufficio legale Snadir, che hanno denunciato il ricorso abusivo del Ministero dell’Istruzione nell’utilizzo di contratti a tempo determinato che superavano i 36 mesi. Questa sentenza si aggiunge alle precedenti pronunce del 3 giugno e del 7 ottobre, in cui i ricorrenti erano rispettivamente 53 e 43.

    I ricorrenti, assistiti da Snadir, hanno contestato l’autorizzazione per sole 472 assunzioni a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2020/2021, nonostante ci fossero 6.600 posti vacanti e disponibili in base alla normativa vigente.

    Il ricorso presentato contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha avuto esito positivo, e i 153 ricorrenti hanno ottenuto il risarcimento del danno. Occorre tenere presente che nel pubblico impiego, in caso di superamento dei limiti temporali nell’uso dei contratti a termine, il giudice non può disporre la conversione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato.

    Questo ricorso ha messo in evidenza l’illogicità di assegnare solo il 70% delle cattedre disponibili, mentre il restante 30% rimane vacante e disponibile da oltre tre anni. Sottolinea, inoltre, la necessità di accelerare i tempi per la pubblicazione dei due bandi di assunzione, ordinario e straordinario, al fine di porre fine alla prassi abusiva dei contratti a tempo determinato che si è protratta negli anni.

    Lo Snadir continuerà a intraprendere azioni legali per tutelare i docenti precari di religione. Per ulteriori informazioni, è possibile scrivere all’indirizzo email dedicato: ricorsi@snadir.it 

     
    Snadir – Professione i.r. – 03 novembre 2023 – h.19,45
     
  • Per avvalersi del diritto allo studio – anno solare 2024

    Entro il 15 novembre (salvo diversa altra scadenza stabilita dall’USR o AT dove l’interessata/o presta servizio) è possibile, a chi ne ha esigenza, presentare domanda in carta semplice per avvalersi del diritto allo studio da fruire nell’anno solare 2024.

    Come specificato dal D.P.R. 23 agosto 1988 n. 395, al fine di garantire tale diritto sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali, da utilizzare per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico

    La concessione dei permessi per l’esercizio del diritto allo studio si attua secondo specifiche modalità:

    a) i dipendenti che potranno usufruire, nell’anno solare, della riduzione dell’orario di lavoro, non dovranno superare il tre per cento del totale della dotazione organica complessiva a livello provinciale, con arrotondamento all’unità superiore;

    b) a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso;

    c) il permesso per il conseguimento dei titoli di studio o di attestati professionali può essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attività formative programmate dall’amministrazione di appartenenza.

    Ai sensi dell’art. 63 del C.C.N.L.-Scuola 2006-2009 (confermato CCNL 2016/2018), i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, sono definiti nell’ambito della contrattazione decentrata presso gli uffici scolastici regionali.

    Il personale interessato ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario.   E’ tenuto poi a presentare idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti.   In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali. 

    In sede di contrattazione decentrata d’istituto è possibile stabilire ulteriori modalità di espletamento del servizio scolastico per agevolare coloro che usufruiscono dei permessi per il diritto allo studio.

    La C. M.  n. 319 del 24 ottobre 1991 ha specificato che, con riferimento alla dotazione organica provinciale, il numero complessivo dei permessi per l’esercizio del diritto allo studio deve essere distribuito proporzionalmente tra personale direttivo e docente, distinto per grado di istruzione, nonché personale educativo e personale ATA, considerato complessivamente, senza distinzione per profilo professionale.

    I docenti di religione di ruolo, ma anche quelli a tempo determinato, possono presentare domanda per usufruire dei permessi per il diritto allo studio.

    Anche gli insegnanti di religione in servizio in qualità di supplenti e non di incaricati possono usufruire dei permessi; infatti la C.M. n. 130 del 21 aprile 2000 (Prot. n.49479/BL) stabilisce che la norma relativa al diritto allo studio si applica anche al personale con contratto “a tempo determinato in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese”.  Si legge infatti nella C.M. citata che: “Il Dipartimento per la funzione pubblica ha infatti chiarito che l’art. 3 del D.P.R. 395/1988 relativo ai permessi retribuiti per il diritto allo studio, non fa distinzione tra personale a tempo indeterminato e personale con contratto a termine e che pertanto l’istituto di cui trattasi trova applicazione anche per il personale a tempo determinato in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese”.

    Gli interessati devono presentare domanda, tramite il Dirigente scolastico, al Dirigente del USP (Ufficio Scolastico Provinciale) entro il 15 novembre di ogni anno (salvo diversa altra scadenza stabilita dall’USR dove l’interessata/o presta sevizio), pena decadenza.  La domanda deve essere redatta in carta semplice.

    Può risultare interessante, a completamento di quanto sopra riportato, la lettura di un intervento del Consiglio di Stato sull’argomento, a seguito del quale deve ritenersi che possa usufruire dei permessi inerenti il diritto allo studio anche il lavoratore-studente fuori corso o che cambia facoltà (Consiglio di Stato, Parere n.2760/96 – Adunanza Sez. II del 4/02/1998), in particolar modo quando la sua domanda rientra nel contingente del 3% fissato dalla norma.

    Infine, è bene tenere presente che la Corte di Cassazione (Sez. Lavoro, sent. n. 10344 del 22.4.2008) ha affermato il principio secondo cui i permessi straordinari retribuiti possono essere concessi soltanto per la frequenza dei corsi in orari coincidenti con quelli di servizio, non per le necessità connesse alla preparazione degli esami ovvero allo svolgimento di altre attività (come, ad esempio, i colloqui con i docenti o il disbrigo di pratiche di segreteria).

    È anche vero che i contratti regionali possono prevedere situazioni (poco o molto) migliorative e, quindi, ritenere possibile la fruizione dei permessi anche “per tutte le attività connesse alla preparazione di esami o prove, per esami (in aggiunta a quelli previsti dalle norme contrattuali), per ricerche e tesi di lauree o di diploma”.

     Si ricorda, infine, che alcuni Uffici Scolastici Regionali o Ambiti Territoriali Provinciali (ex USP, ex CSA) hanno predisposto specifici ed esclusivi moduli; pertanto, si invita a verificare nei siti istituzionali degli UUSSRR o degli Ambiti territoriali la presenza dei predetti modelli.

     

    La Redazione

     

    CCNI Regionali

     

    Snadir – Professione i.r. – 25 ottobre 2023 – h.19,00

  • FGU in audizione alla Camera su Liceo Made in Italy

    Nel pomeriggio odierno, la Federazione Gilda Unams, rappresentata da Orazio Ruscica, presidente FGU e segretario nazionale Snadir, e da Gianfranco Meloni, dirigente nazionale della Gilda, si è espressa in audizione alla Camera in VII commissione istruzione per presentare una sua analisi e suggerire proposte in merito al Progetto di legge C.1341 “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del Made in Italy”..
     
    Tra le nostre proposte, quella di inquadrare il nuovo Liceo del Made in Italy nel contesto più ampio di un Liceo di matrice giuridico-economica da istituirsi a partire dal già esistente Liceo Economico Sociale (LES), attualmente configurato come opzione   del Liceo delle Scienze umane.
     
    Il percorso del LES, infatti, nel corso di più di un decennio di funzionamento, ha avuto modo di affermarsi, in virtù della sua curvatura formativa ampia e variegata, centrata sulle discipline giuridiche, economiche e sociali, orientate alla comprensione dei complessi fenomeni economici, sociali, culturali e ambientali nella loro dimensione globale.
     
    Sopprimere il LES, facendolo confluire nel nuovo Liceo del Made in Italy, oltre a creare un rilevante problema di organico per alcune classi di concorso (A018 e A046), significherebbe togliere alle famiglie e agli studenti la possibilità di questa scelta, senza alcuna garanzia che questa utenza, cosi faticosamente raggiunta, scelga il nuovo Liceo e non anche altri percorsi liceali già esistenti.
     
    Dall’audizione sono emersi segnali di interesse da parte dei parlamentari verso l’opportunità di una correzione delle criticità segnalate da effettuarsi durante il prosieguo del percorso parlamentare, su cui la FGU continuerà a vigilare.
     
     

     

     

    Fgu/Snadir – Professione i.r. – 24 ottobre 2023 – h.21,08

  • Ricostruzione di carriera del personale di ruolo. Chi deve presentare domanda?

     Il personale della scuola di ruolo deve presentare la domanda entro il 31 dicembre 2023 tramite il sistema di Istanze On Line, mentre gli incaricati annuali di religione devono presentarla in forma cartacea

     
     
    La legge 107/2009 all’art. 1 comma 209 stabilisce che la ricostruzione di carriera del personale della scuola a tempo indeterminato, ivi inclusi i docenti di religione cattolica di ruolo, debba essere richiesta tra il 1° settembre e il 31 dicembre di ogni anno. Il fine di tale inserimento in un preciso periodo dell’anno si rende necessario affinché il MEF possa prevedere nella pubblicazione dei bilanci consuntivi e preventivi dello Stato il capitolo di spesa destinato al personale della scuola.
     
    Su “Istanze On Line” il personale di ruolo Docente (compresi gli Insegnanti di Religione Cattolica), educativo e ATA potrà inoltrare la domanda di ricostruzione di carriera alla propria istituzione scolastica di titolarità entro il 31 dicembre 2022.
     
    Ricordiamo che la Nota MIUR 17030 del 01-09-2017 e l’Avviso pubblicato al SIDI il 27 settembre 2018, al fine di progredire sulla strada della dematerializzazione, così come previsto dalla legge 183/2012 all’art. 15, hanno già reso disponibile sul portale “Istanze On Line” la funzione “Richiesta ricostruzione di carriera”.
     
    Chi potrà accedere a tale funzione telematica? 
    I docenti a tempo indeterminato che hanno superato l’anno di formazione e prova, così come previsto dal D.M. 850/2015. Chiaramente, le domande di ricostruzione di carriera del personale di ruolo inviate alle istituzioni scolastiche prima del 1/9/2017 restano comunque valide.
     
    Docenti di religione di ruolo
    I docenti di religione di ruolo assunti al 1° settembre 2022, avendo superato l’anno di prova, devono quindi procedere immediatamente ad una nuova ricostruzione di carriera.
    Qualora qualche docente di religione cattolica, assunto a tempo indeterminato, confermato in ruolo a partire dal 1° settembre 2017, non abbia ancora fatto richiesta di ricostruzione di carriera, deve procedere immediatamente a tale richiesta al fine di bloccare l’eventuale prescrizione del diritto a vedersi riconosciuto il servizio pre-ruolo. 
    In questi casi, potrà procedere alla richiesta tramite il portale “Istanze On line”, inviando tramite la funzione “dichiarazione dei servizi” l’elenco dei servizi utili ai fini della ricostruzione, confermando quelli già inseriti a sistema o inserendo quelli che eventualmente non vi risultano, nonché quelli svolti presso istituzioni scolastiche non statali o presso altre Amministrazioni.
     
    Docenti di religione incaricati annuali
    È dunque evidente che non sono interessati a questa nuova procedura telematica i docenti di religione incaricati annuali aventi diritto alla ricostruzione di carriera così come previsto dalla legge 312/1980 art. 53 ultimo comma (cfr. anche la C.M. n.2/2001). Per questi ultimi, le domande, pur continuando ad essere presentate nella “finestra temporale” stabilita dalla Legge 107/2015, dovranno essere presentate in forma cartacea all’Istituzione Scolastica di servizio; permane l’obbligo da parte della stessa di elaborare i decreti e trasmetterli alla Ragioneria dello Stato di appartenenza entro il 28 febbraio di ogni anno.
     
    Chiedi allo Snadir
    La nostra trentennale azione a favore della categoria dei docenti di religione ci ha consentito di consolidare una competenza solida e aggiornata nell’elaborare ogni fattispecie di ricostruzione e progressione economica di carriera degli incaricati annuali di religione, così come degli stessi docenti di ruolo.
    Pertanto, per qualsiasi ulteriore chiarimento o elaborazione delle predette ricostruzioni, contattate la sede Snadir provinciale più vicina oppure la sede nazionale 0662280408 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,30 alle 13 e dalle ore 15,30 alle 19.00, oppure scrivendo a ricostruzioniestipendi@@snadir.it 
     
     
     
    Snadir  – Professione i.r.- 18 ottobre 2023 – h.19,00
     
  • Dietrofront della Corte d’Appello di Palermo: riconosciuto il risarcimento del danno ai docenti di religione precari

    La Corte d’Appello di Palermo, adempiendo alle sentenze di Cassazione, ha riformato le precedenti cinque sentenze negative, affermando, in diversa composizione, il diritto di ben 25 insegnanti di religione al risarcimento del danno per l’utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato, per oltre un triennio.
     
    I venticinque ricorrenti, sostenuti dalla Fgu/Snadir, hanno ottenuto il giusto risarcimento del danno -compresi gli interessi legali- in quanto costituisce abuso dei contratti a termine “il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale”.
     
    Le sentenze hanno ripreso le motivazioni della CGUE del 13 gennaio 2022 e delle 43 sentenze di Cassazione, ribadendo che la reiterazione pluriennale dei rapporti di lavoro dei docenti di religione cattolica non di ruolo, assunti con contratto a termine oltre i 36 mesi per esigenze durevoli è da considerarsi abusiva perché non risponde a ragioni obiettive.
     
    È palese, ribadita e conclamata – afferma Orazio Ruscica, segretario nazionale dello Snadir – la necessità di accelerare i tempi di pubblicazione dei due bandi di assunzione, ordinario e straordinario, in modo da interrompere la prassi che ha portato in questi anni alla reiterazione abusiva dei contratti a tempo determinato e il fiorire di sentenze a favore dei docenti di religione precari”.
     
    Lo Snadir continua ad avviare azioni legali finalizzate alla tutela dei docenti precari di religione: per informazioni puoi scrivere all’indirizzo email dedicato ricorsi@snadir.it
     
     
    Snadir – Professione i.r. – 17 ottobre 2023 – h.17,50