Viaggi di istruzione, il Miur chiarisce
La responsabilità della condotta del conducente, si legge nella nota, "è solo del conducente medesimo e la verifica dell´idoneità alla guida dello stesso ricade sulla società di trasporto per la quale presta servizio. Non è quindi compito del docente controllarne l´idoneità. "
I docenti, in un´ottica di collaborazione, sono invitati tuttavia a segnalare "eventuali comportamenti considerati a rischio di cui dovessero avere testimonianza diretta" (ad esempio parlare al cellulare, bere alcolici, mangiare alla guida, ecc.), "con esclusione comunque di qualsiasi obbligo di sorveglianza della condotta del conducente e connesse responsabilità da parte del docente accompagnatore. "
Anche l´accertamento dello stato dei mezzi di trasporto "non può in alcun modo essere affidato ai docenti accompagnatori." Il Vademecum può comunque essere un utile riferimento circa la documentazione e le certificazioni che la scuola è tenuta a richiedere alla società di trasporti.
Si conclude pertanto positivamente una vicenda che aveva sollevato la forte protesta dei docenti e causato disagio nelle scuole proprio nel periodo dedicato ai viaggi e alle visite di istruzione.
- Nota 12 aprile 2016, prot. n. 3130 – Viaggi di istruzione e visite guidate, chiarimenti
- Nota 2059 del 14 marzo 2016 – Viaggi di istruzione e visite guidate. Chiarimenti
- Circolare 3 febbraio 2016, n. 674 – Viaggi di istruzione e visite guidate
- Modulo rilevazione viaggio pullman – Circolare 3 febbraio 2016, n. 674 – Viaggi di istruzione e visite guidate
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