dei titoli di qualificazione professionale:
nessuna direttiva dal Miur
In occasione della compilazione della domanda di partecipazione
al concorso IdR, abbiamo con forza dichiarato che i possessori
del titolo di istituto magistrale e di scienze religiose
o magistero in scienze religiose, avrebbero potuto far utilizzare
quale titolo di accesso quello più favorevole. Tale
dichiarazione è stata riportata nel nostro sito ai
n.1 e 22 delle FAQ
– Risposte alle domande frequenti sulla compilazione della
domanda per la partecipazione al concorso riservato IdR
.
La fuorviante formulazione dell’art.2, comma 2, punto A3
del bando di concorso, e cioè "altro diploma
di scuola secondaria superiore, congiunto a diploma rilasciato
da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza
episcopale italiana o a diploma accademico di Magistero
in scienze religiose (…) o ad altro titolo ecclesiastico
di livello superiore", ha creato tra le commissioni
di esame una diversa applicazione; una volta giustamente
favorevole e un’altra volta penalizzante per i candidati.
Ovvio che il Suggeritore del testo, che oggi si stupisce
del comportamento diversificato della commissioni di esame,
avrebbe dovuto ascoltare le nostre puntuali osservazioni
per permettere al Miur di stilare una norma rispettosa della
lettera b) del punto 4.4. del DPR 751/1985.
Ad ogni modo è chiaro a tutti che le norme del bando
di concorso devono recepire quelle contenute nel DPR 751/1985
e non vanificarle; compito dei giudici amministrativi è
(e sarà) quello di riportare il bando nell’alveo
delle norme superiori.
Ora, la lettera b) del punto 4.4. del DPR 751/1985, a proposito
dei titoli di qualificazione professionale, stabilisce che
può impartire l’insegnamento della religione cattolica
nella scuola primaria e dell’infanzia chi "fornito
di titolo di studio valido per l’insegnamento nelle scuole
materne ed elementari, sia in possesso dei requisiti di
cui al primo comma del presente punto 4.4." oppure
chi "fornito di altro diploma di scuola secondaria
superiore, abbia conseguito almeno un diploma rilasciato
da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza
Episcopale Italiana". Ciò vuol dire che
i titoli per impartire l’Irc nella scuola primaria e infanzia
sono in sintesi i seguenti:
- diploma di istituto magistrale;
- diploma in scienze religiose;
- diploma di magistero in scienze religiose;
- altri titoli superiori.
Ma chiariamo ulteriormente.
Il testo del DPR 751/1985 stabilisce che chi non è
in possesso del titolo di istituto magistrale (titolo utile
per le insegnanti di classe) deve aver conseguito almeno
un diploma in scienze religiose. Ovvio che la norma non
vieta ad un insegnante in possesso del diploma di istituto
magistrale di conseguire gli altri titoli accademici: scienze
religiose, magistero in scienze religiose, baccalaureato,
licenza e dottorato.
Inoltre l’art.4, comma 6 del bando di concorso (D.D.G. 2
febbario 2004) afferma che i titoli valutabili sono quelli
conseguiti entro la scadenza della domanda, e cioè
l’8 marzo 2004. Risulta altrettanto chiaro che il candidato,
qualora sia in possesso di più titoli utili, possa
far valere quello più favorevole per accedere e gli
altri quali titoli aggiuntivi, dichiarando in tal caso quale
dei titoli aggiuntivi permette di valutare il servizio svolto
dal 1° settembre 1990 in poi.
Certamente un chiarimento del Miur sarebbe utile, ma data
la situazione creatasi – grazie al Suggeritore del bando
– è alquanto difficile un pronunciamento definitivo
del Miur.
Cosa fare, allora, se la commissione non valuta il titolo
più favorevole? Occorre prima di tutto presentare
reclamo;
qualora la commissione non ritenga di procedere a vostro
favore, entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria
definitiva dovete procedere con un ricorso al Tar.
Le sedi dello Snadir sono disponibili per assistere i colleghi
nella presentazione di questi eventuali ricorsi.
Orazio Ruscica
Segretario Nazionale Snadir
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