Una opportunità per tutti i precari della scuola

   

  
   L’art.32 della legge n.183/2010 ha imposto a tutte le associazioni sindacali una brusca accelerazione dei tempi relativi alla potenziale tutela del personale precario della scuola in ordine a due questioni: la mancata conferma in servizio con un nuovo incarico, l’apposizione di un termine di scadenza al proprio contratto di incarico annuale nonostante il perdurare della disponibilità della cattedra.
   Il termine del 23 gennaio (domenica) per impugnare le questioni indicate non ha consentito confronti, dibattiti, assemblee o altro: è apparso invece evidente a tutti i sindacati, che, per non incorrere nel rischio di possibili decadenze dal diritto alla successiva proposizione di uno specifico ricorso, fosse fondamentale informare tutto il personale della scuola circa le iniziative avviate a loro tutela.
   Ovviamente anche lo Snadir si è preoccupato di avvisare gli insegnanti di questa opportunità, prevista dalla Direttiva comunitaria 1999/70/CE, e supportata già da diverse sentenze, che hanno accolto i ricorsi dei docenti precari, dichiarando illegittimo il comportamento della Pubblica Amministrazione che ha rinnovato contratti a tempo determinato pur in presenza di una disponibilità della cattedra confermata nel tempo. Per una migliore comprensione della questione ricordiamo che il campo di applicazione dalla direttiva 1999/70/CE e dell’accordo quadro riguarda i “lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro”.
   Il tentativo di non chiudere possibili spazi di tutela dei docenti precari di religione ha sollevato in alcuni una serie di perplessità. Quelle che riguardano l’esito di questo percorso le condivide certamente anche lo Snadir, infatti avevamo già prospettato eventuali ricorsi (vedi “Comunicato urgente sul precariato – Trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato), secondo tempi e modalità che si andranno a verificare.
   Forse non è chiara la differenza tra impugnativa e ricorso. Non possiamo invece condividere le perplessità di chi ritiene gli insegnanti di religione in una condizione di separazione rispetto al rimanente corpo docente, poiché essi di fatto sono docenti inseriti a pieno titolo nella scuola italiana. La considerazione della dignità professionale degli insegnanti di religione è principio indispensabile per rispettarne anche la comprensibile aspirazione ad una effettiva stabilità lavorativa.
   In ogni caso è bene tener presente, qualora ce ne fosse bisogno, che l’eventuale esito positivo dei ricorsi dovrà tener conto del rispetto delle norme concordatarie e dell’Intesa (DPR 751/1985; DPR 202/1990). Per essere chiari: una volta che l’Amministrazione scolastica avrà ricevuto l’eventuale decisione favorevole del Giudice a trasformare il contratto di lavoro da tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, questa dovrà chiedere all’interessato il possesso della certificazione attuale di idoneità e all’Ordinario diocesano del luogo l’indicazione della sede dove collocare il docente di religione (così come è avvenuto con il concorso riservato ex legge 186/2003).
   Tutto ciò lo hanno ben compreso i docenti di religione e tutti coloro che hanno a cuore l’insegnamento della religione.

Orazio Ruscica

 

 
 
 
 
Snadir – Professione i.r. – 21 gennaio 2011

 

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