Una classe di concorso per l’insegnamento della religione cattolica
Il concorso per l’immissione in ruolo degli Insegnanti di religione è stato un obiettivo fondamentale dell’azione sindacale dello Snadir, ma, come abbiamo avuto modo di affermare spesso, non è stato e non è un punto di arrivo. Anzi, mai come in questi ultimi mesi risulta chiaro che l’impegno sindacale per la tutela professionale degli Idr è, per certi aspetti, solo all’inizio. Basti pensare alle prossime scadenze e alle problematiche ad esse connesse: modalità e tempi delle immissioni in ruolo, modalità di assegnazione dei docenti di religione sul rimanente 30% delle cattedre disponibili in organico diocesano, proposta della graduatoria permanente ad esaurimento, modalità di attuazione della mobilità territoriale (trasferimenti), eventuali nuovi inquadramenti retributivi a seguito delle immissioni in ruolo. A noi risulta ben chiaro che è su questi temi che i colleghi attendono risposte e quindi questi dovranno essere i prossimi traguardi dell’azione sindacale dello Snadir.
Ma in questo momento si impone una riflessione che in parte esula dallo specifico ambito dell’Irc per allargarsi al più ampio contesto scolastico e a quelle che sono le recenti indicazioni normative circa le prossime abilitazioni su posto d’insegnamento e classi di concorso (quindi per altre discipline, diverse dall’Irc).
Il Decreto legge 7 aprile 2004 n. 97 prevede la possibilità per gli insegnanti in possesso della specializzazione per il sostegno agli alunni disabili, di conseguire la relativa abilitazione o idoneità all’insegnamento attraverso la frequenza di appositi corsi annuali, tenuti dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica e musicale. La condizione per l’ammissione ai corsi è che tali insegnanti abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del decreto. A conclusione della frequenza dei corsi annuali i docenti partecipanti sosterranno un esame finale avente valore di esame di Stato e conseguiranno il diritto all’inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti.
Ciò significherà, per questi colleghi, mettersi in coda per una immissione in ruolo nella scuola statale che, presto o tardi, arriverà.
E’ un discorso che ci riguarda come sindacato di categoria se teniamo conto che circa il 20-25% degli Idr oggi in servizio è in possesso anche di abilitazione per altro insegnamento (in molti casi gravata da riserva e con ricorso pendente presso i Tar) o risulta aver superato un concorso ordinario ed essere inserito nelle relative graduatoria di merito.
E’ evidente che nella misura in cui a questi colleghi si apriranno le porte di una immissione in ruolo su posti d’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria o su una delle classi di concorso elencate nello specifico decreto ministeriale, si potranno rendere disponibili le cattedre per l’ingresso nella scuola di altri Idr con contratto a tempo indeterminato.
La prospettiva potrebbe essere estremamente positiva ma vi è purtroppo un ostacolo: ai fini dell’ammissione ai corsi citati il servizio di insegnamento è valido solo se prestato (con il possesso del prescritto titolo di studio) per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o a classi di concorso. Ora poiché l’insegnamento della religione non corrisponde a posti di ruolo o ad una classe di concorso, i colleghi possono aver sommato titoli di servizio pluriennali e collezionato lauree ecclesiastiche e statali ma ciò non risulterà per loro titolo sufficiente per partecipare né a questi prossimi corsi abilitanti né mai per quelli futuri.
E’ lo stesso problema che si è posto nel dibattito politico-sindacale, quando è scomparsa nel testo della legge n.186/2003 (lo statuto giuridico degli Idr) la possibilità del passaggio di ruolo, dall’insegnamento della religione ad altro insegnamento per il quale il docente avesse in precedenza già conseguito titolo di concorso o abilitante.
Non è questione di acquisizione di una specifica esperienza didattica: basti osservare che l’O.M. n.33/2000 inerente le sessioni riservate per il conseguimento delle abilitazioni riservate indicava che "requisito per la partecipazione ai corsi per il conseguimento dell’idoneità o dell’abilitazione" è "una necessaria, seppure parziale e indeterminata, corrispondenza tra il servizio prestato e ordine di scuola o tipologia di posto di ruolo per il quale si richiede l’abilitazione o l’idoneità medesima".
Anche la recente legge 4 giugno 2004 n.143, che ha convertito con modifiche il citato decreto legge n.97/2004 afferma che "il servizio prestato in classe di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria è valutato nella misura del 50 per cento (…)".
Sembra allora che il problema non sia sostanziale (è valida qualsiasi esperienza pregressa d’insegnamento) ma formale (purché si tratti di un insegnamento per il quale è previsto un codice di classe di concorso).
Allora forse è questa la strada da perseguire: oggi che l’irc è impartito da docenti che hanno, con serietà ed impegno, superato un concorso pubblico per l’accesso alla scuola statale, è tempo che sia assegnato a questo insegnamento un codice di classe di concorso, affinché sia, anche sotto l’aspetto "formale", insegnamento pienamente curricolare e integrato negli ordinamenti scolastici vigenti.
E’ anche per questo motivo che lo Snadir ha avviato la petizione. Chiedere una firma significa anche creare l’occasione per spiegare che la strada per una totale integrazione dell’irc nella scuola statale non è stata ancora percorsa per intero.
Ernesto Soccavo
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