Tar_Veneto_11dicembre_1998.htm

TAR Veneto, Sez.II, 11 dicembre 1998, n.2466

Scrutini finali – Passaggio
classi sucessive – Diniego – Mancato computo voto motivato
favorevole dell’insegnante di religione – Illegittimit

E’ illegittima la deliberazione
del Consiglio che neghi la promozione alla classe successiva
di un alunno secondario, non tenendo conto del voto favorevole
motivato dell’insegnante di religione.

Il Collegio ha rilevato che
in base all’intesa con la Conferenza episcopale di cui al
D.P.R. 16 dicembre 1985, n.751, gli insegnanti di religione
fanno parte della componente docente degli organi scolastici
con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti e
come tali partecipano alle valutazioni periodiche e finali
degli alunni che si siano avvalsi dell’insegnamento della
religione cattolica.

Pertanto il Collegio ha ritenuto
che sia illegittima la deliberazione del Consiglio di classe
che neghi la promozione di un alunno, non tenendo conto,
nel calcolo dei voti, favorevoli alla promozione, del giudizio
favorevole motivato dall’insegnante di religione.

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