Disegno
di legge concernente "Norme sullo stato giuridico e
sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica"
(n.662). Emendamento.
Art.1
(Stato
giuridico)
- Agli
insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di
cui al comma 2 si applicano, per quanto compatibili con
la presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento
economico previsti dal testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuola di ogni ordine e grado, approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n.297, di seguito denominato
"testo unico", e dalla contrattazione collettiva. - Sono
istituiti due distinti ruoli provinciali, rispettivamente,
per gli insegnanti di religione cattolica della scuola
dell’infanzia e di base e per gli insegnanti di religione
cattolica della scuola secondaria.
Art.2
(Dotazioni
organiche dei posti per l’insegnamento della religione cattolica)
- In
attesa dell’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione
della legge 10 febbraio 2000, n.30, le dotazioni organiche
per l’insegnamento della religione cattolica sono stabilite:
a) nella scuola media e secondaria superiore, nell’ambito
dell’organico complessivo di ciascuna provincia, nella
misura del 60 per cento dei posti corrispondenti alle
classi prevedibilmente funzionanti nel territorio di pertinenza
di ciascuna diocesi; b) nella scuola materna ed elementare,
nell’ambito dell’organico complessivo di ciascuna provincia,
nella misura del 60 per cento dei posti corrispondenti
alle classi di scuola elementare o alle sezioni di scuola
materna funzionanti nell’anno scolastico precedente a
quello di costituzione dell’organico nel territorio di
pertinenza di ciascuna diocesi e nelle quali, nel medesimo
anno, gli insegnanti titolari non hanno fornito la loro
disponibilit all’insegnamento della religione cattolica. - I
posti di cui al comma 1 possono essere coperti con personale
a tempo pieno o a tempo parziale, secondo le quote e le
modalit stabilite dalla contrattazione collettiva.
Art.3
(Reclutamento)
- Per
l’accesso ai ruoli di cui all’articolo 1 si applicano,
per quanto compatibili con la presente legge, le norma
sul reclutamento del personale docente di cui alla Parte
II, Titolo I, Capo II, Sezione II del testo unico. - Per
la partecipazione alle procedure concorsuali richiesto
il possesso di almeno uno dei titoli di qualificazione
professionale stabiliti al punto 4 dell’Intesa tra il
Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della
Conferenza Episcopale Italiana resa esecutiva con il decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n.751,
e successive modificazioni, unitamente ad un diploma di
laurea valido per l’ammissione ai concorsi a posti d’insegnamento. - Ciascun
candidato dovr inoltre essere in possesso del riconoscimento
di idoneit di cui al n.5, lettera a), del Protocollo
addizionale all’Accordo tra la Repubblica Italiana e la
santa Sede di revisione del Concordato Lateranense dell’11
febbraio 1929, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985,
n.121, rilasciato dall’Ordinario diocesano competente
per territorio e potr concorrere soltanto per i posti
disponibili nel territorio di pertinenza della relativa
diocesi. - Relativamente
alle prove d’esame, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo
5, comma 3, si applicano le norme di cui al comma 1 del
presente articolo ed in particolare l’articolo 400, comma
6, del testo unico, con esclusione dell’accertamento della
preparazione sui contenuti specifici dell’insegnamento
della religione cattolica. - L’assunzione
con contratto di lavoro a tempo indeterminato disposta
dal dirigente dell’ufficio scolastico periferico d’intesa
con l’Ordinario diocesano competente per territorio, ai
sensi del n.5, lettera a), del Protocollo addizionale
di cui al comma 3 del presente articolo e del punto 2.5
dell’Intesa di cui all’articolo 1, comma 2, della presente
legge. - Fatto
salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, ai motivi
di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle vigenti
disposizioni si aggiunge la revoca dell’idoneit da parte
dell’Ordinario diocesano competente, divenuta esecutiva
a norma dell’ordinamento canonico. - Per
tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto
di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante
contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai
dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente dell’ufficio
scolastico periferico, d’intesa con il competente Ordinario
diocesano.
Art.4
(Mobilit)
- Agli
insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli provinciali
di cui all’articolo 1, comma 2, si applicano le disposizioni
vigenti in materia di mobilit nel comparto del personale
della scuola. La mobilit professionale all’interno dei
predetti ruoli subordinata al possesso del titolo di
qualificazione richiesto per il ruolo al quale si aspira.
La mobilit professionale verso altro insegnamento non
consentita prima che siano decorsi cinque anni di effettivo
insegnamento dall’assunzione in ruolo. - L’insegnante
di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo
indeterminato al quale sia stata revocata l’idoneit ha
titolo a fruire della mobilit professionale nel comparto
del personale della scuola. - I
posti rimasti vacanti a seguito di revoca dell’idoneit
non concorrono, per un quinquennio, a determinare le dotazioni
organiche di cui all’articolo 2 e sono coperti mediante
stipula di contratti di lavoro a tempo determinato ai
sensi dell’articolo 3, comma 7.
Art.5
(Norme
transitorie e finali)
- Al
primo concorso per titoli ed esami che sar bandito successivamente
alla data di entrata in vigore della presente legge sono
ammessi gli insegnanti di religione cattolica che abbiano
prestato servizio nell’insegnamento della religione cattolica
per almeno 4 anni e per un orario settimanale non inferiore
a 12 ore esplicato anche in ordini e gradi scolastici
diversi e che siano in servizio nell’anno scolastico in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Al predetto concorso pu altres partecipare il personale
docente che abbia prestato effettivo servizio per altro
insegnamento nelle scuole statali per almeno quattro anni
scolastici e che sia in servizio nell’anno scolastico
in corso alla data predetta. - Il
personale di cui al comma 1 deve essere in possesso dei
requisiti previsti dall’articolo 3, commi 2 e 3. Limitatamente
alle procedure riguardanti i posti di insegnamento nella
scuola dell’infanzia e nella costituenda scuola di base,
per i candidati al primo concorso di cui al comma 1 si
prescinde dal requisito del possesso del diploma di laurea. - Il
programma d’esame del primo concorso di cui al
comma 1, consistente in una prova scritta ed una prova
orale, sar volto all’accertamento della conoscenza
della legislazione e dell’ordinamento scolastico, degli
orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi
di scuola ai quali si riferisce il concorso, nonch all’accertamento
della cultura posseduta dal candidato nel campo delle
scienze sociali, filosofiche e storiche. - La
presente legge si applica anche agli insegnanti di religione
cattolica delle regioni di confine, ove essa non risulti
in contrasto con le norme locali tutelate dalla disposizione
del n.5, lettera c, del Protocollo addizionale di cui
all’articolo 3, comma 3, della presente legge.
Art.5
bis
(Disposizione
finanziaria)
- All’onere
derivante dalla presente legge, valutato in lire 510 milioni
per l’anno 2000 e di lire 47.000 milioni per l’anno 2002
, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nell’ambito dell’unit previsionale di base
di conto corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della
pubblica istruzione.
Maria
Grazia Pagano (DS) Adolfo Manis (R.I.), Roberto Napoli
(Udeur), Carla Mazzucca Poggiolini (I Democratici) , Gian
Guido Folloni (Centro Riformatori), Alberto Monticone (PPI),
, Armin Pinggera (SVP)
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