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CAMERA DEI DEPUTATI –
XIV LEGISLATURA

Resoconto della VII Commissione permanente
(Cultura, scienza e istruzione)

TESTO AGGIORNATO AL 17 OTTOBRE 2002

RISOLUZIONI
Mercoledì 16 ottobre 2002. – Presidenza del presidente
Ferdinando ADORNATO. – Intervengono il viceministro per
l’istruzione, l’università e la ricerca Guido Possa
ed il sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università
e la ricerca Valentina Aprea.

La seduta comincia alle 14.10.

Omissis

Insegnanti di religione cattolica.

C. 2480 Governo.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame nuovo testo e rinvio).

La Commissione inizia l’esame.

Antonio PALMIERI (FI), relatore, illustrando il provvedimento,
sottolinea che, a suo avviso, due sono i punti qualificanti
del testo di legge licenziato dalla Commissione lavoro,
in merito al quale la VII Commissione deve esprimere un
parere cosiddetto «rinforzato».
Innanzitutto, con questa legge si dà finalmente attuazione
a quanto stabilito dal nuovo Concordato tra la Santa Sede
e lo Stato Italiano, siglato il 18 febbraio 1984 tra il
presidente del consiglio Bettino Craxi e il cardinale Agostino
Casaroli.
A tale riguardo ricorda che l’articolo 9, punto 2 del testo
dell’Accordo del 1984 tra Repubblica e Santa Sede, afferma
che «la Repubblica italiana, riconoscendo il valore
della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del
cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo
italiano, continuerà ad assicurare nel quadro delle
finalità della scuola, l’insegnamento della religione
cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni
ordine e grado». Inoltre, l’articolo 4, comma 1, punto
a) dell’Intesa tra autorità scolastica italiana e
Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della
religione cattolica nelle scuole pubbliche, (decreto del
Presidente della Repubblica. n. 751, 16 dicembre 1985) afferma
che: «L’insegnamento della religione cattolica, impartito
nel quadro delle finalità della scuola, deve avere
dignità formativa e culturale pari a quella delle
altre discipline».
Ricorda, inoltre che nel testo dell’Intesa tra autorità
scolastica italiana e Conferenza episcopale italiana per
l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche,
il Governo si era impegnato a risolvere la questione dello
stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica:
«(…)fermo restando l’intento dello Stato di dare
una nuova disciplina dello stato giuridico degli insegnanti
di religione».
Ricorda, inoltre che nella passata legislatura, dopo tre
anni di dibattito, il Senato approvò il 19 luglio
2000 un testo di legge, sul quale la Camera non ha avuto
modo di pronunciarsi causa la fine della XIII legislatura.
In questa legislatura sono state presentate otto proposte
di legge di iniziativa parlamentare e un testo del Governo,
che è stato assunto come testo di base, successivamente
lievemente emendato nel corso del dibattito. La materia
trattata rientra nella competenza esclusiva dello stato
alla luce di quanto disposto dall’articolo 117 secondo comma,
lettere c) (rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose) e lettera n) (norme generali sull’istruzione).

Ricorda ancora che l’accordo tra Repubblica italiana e Santa
Sede ha trasformato l’insegnamento della religione cattolica.
Da obbligatorio (seppur con possibilità di chiedere
l’esonero, come detto agli articoli 1 e 2 della legge n.824
del 5 giugno 1930) è divenuto una libera scelta degli
alunni e delle famiglie : «Nel rispetto della libertà
di coscienza e della responsabilità educativa dei
genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere
se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento»
(articolo 9 n.2, Accordo 18 febbraio 1984).
Il secondo punto qualificante del testo in esame è
che con questa legge si mette finalmente fine alla condizione
di precariato a vita che ha caratterizzato dal 1930 a oggi
lo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica,
che attualmente sono 22.225, l’80 per cento dei quali laici.

Evidenzia che la legge ha il merito di stabilire con chiarezza
lo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica
e le procedure di reclutamento, di ribadire le modalità
di accesso alla professione nonché «l’atipicità»
degli insegnanti di religione cattolica rispetto agli altri
docenti, in quanto essi hanno un duplice rapporto professionale,
da un lato con la Chiesa cattolica e dall’altro con lo Stato.

Il testo approvato tiene conto di questa atipicità
e su di essa ha costruito un impianto che offre una serie
di positive e concrete risposte alle esigenze di questa
particolare categoria di insegnanti. Propone quindi una
rassegna dei principali contenuti del testo approvato. A
questo fine sottolinea che sono istituiti due distinti ruoli
regionali, articolati per ambiti territoriali corrispondenti
alle diocesi, del personale docente e corrispondenti ai
cicli scolastici previsti dall’ordinamento. (articolo 1,
comma 1); agli insegnanti di religione cattolica inseriti
nei ruoli regionali si applicano le norme di stato giuridico
e il trattamento economico previsti dal testo unico delle
disposizioni legislative (articolo 1, comma 2), salvo quanto
stabilito in ossequio ai contenuti dell’Accordo del 1984
e dell’Intesa de11985.
Aggiunge che la consistenza della dotazione organica degli
insegnanti di religione cattolica è determinata nella
misura del 70 per cento dei posti d’insegnamento complessivamente
funzionanti (articolo 2, comma 1). La misura del 70 per
cento dei posti disponibili è data dal fatto che
– essendo l’insegnamento fruito in base alla libera scelta
– non tutti i posti teoricamente disponibili potrebbero
essere coperti. Tocca al Dirigente regionale determinare
il numero delle cattedre per diocesi. La restante quota
viene coperta con contratti a tempo determinato di durata
annuale.
Sottolinea che l’accesso al ruolo avviene previo superamento
di concorsi indetti su base regionale a cadenza triennale
per titoli ed esami (articolo 3, commi 1, 2). I titoli sono
quelli previsti all’articolo 4.3 dell’Intesa del 1985. Per
le scuole secondarie, titolo accademico in teologia o altre
discipline ecclesiastiche, conferito da facoltà approvata
dalla Santa Sede; attestato di compimento studi in un seminario
maggiore; diploma accademico in magistero di scienze religiose
rilasciato da istituto approvato dalla Santa Sede; diploma
di laurea italiano unito a diploma rilasciato da un istituto
di scienze religiose riconosciuto dalla CEI.
Aggiunge che il testo recepisce l’istituto della dichiarazione
della idoneità all’insegnamento della Religione Cattolica
da parte della autorità ecclesiastica competente
per territorio. (articolo 3, comma 4). Ciascun candidato
deve essere inpossesso del riconoscimento di idoneità
rilasciato dall’ordinario diocesano competente per territorio
e può concorrere soltanto per i posti disponibili
nel territorio di pertinenza della diocesi. Le prove d’esame
prevedono l’accertamento della preparazione culturale generale
e didattica come quadro di riferimento complessivo, con
esclusione dei contenuti specifici dell’insegnamento della
religione cattolica. (articolo 3, comma 5).
Inoltre, il testo prevede che vi sia un’intesa tra le due
autorità, l’Ordinario diocesano e il Dirigente scolastico
per individuare sia la persona dell’insegnante che la sede
dove tale docente eserciterà la sua funzione. Il
dirigente regionale approva l’elenco di coloro che hanno
superato il concorso ed invia all’ordinario diocesano competente
per territorio i nominativi di coloro che si trovano in
posizione utile per occupare i posti della dotazione organica
di cui all’articolo 2. Dall’elenco dei docenti che hanno
superato il concorso il dirigente regionale attinge per
segnalare all’ordinario diocesano i nominativi necessari
per coprire i posti che si rendano eventualmente vacanti
nella dotazioneorganica durante il periodo di validità
del concorso. (articolo 3 comma 7). L’assunzione con contratto
di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal dirigente
regionale, d’intesa con l’ordinario diocesanocompetente
per territorio. (articolo 3, comma 8).
Per quanto riguarda la mobilità (articolo.4), ricorda
che agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei
ruoli di cui all’articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni
vigenti in materia di mobilità professionale nel
comparto del personale della scuola limitatamente ai passaggi,
per il medesimo insegnamento, da un ciclo ad altro di scuola.
Tale mobilità professionale è subordinata
all’inclusione nell’elenco degli idonei, relativo al ciclo
di scuola richiesto e al riconoscimento dell’idoneità
rilasciata dall’ordinario diocesano competente per territorio
ed all’intesa con il medesimo ordinario. La mobilità
territoriale degli insegnanti di religione cattolica è
subordinata al possesso del riconoscimento dell’idoneità
rilasciata dall’ordinario diocesano competente per territorio
e all’intesa con il medesimo ordinario. L’insegnante di
religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
al quale sia stata revocata l’idoneità, ovvero che
si trovi insituazione di esubero a seguito di contrazione
dei posti di insegnamento, può fruire della mobilità
professionale nel comparto del personale della scuola, con
le modalità previste dalle disposizioni vigenti e
subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti per
l’insegnamento richiesto, ed ha altresì titolo a
partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di
mobilità collettiva previste dall’articolo 33 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Ricorda, inoltre, che le norme transitorie (articolo 5,
comma 5) disciplinano il primo concorso bandito dopo la
data di entrata in vigore della legge. Esso sarà
è riservato agli insegnanti di religione cattolica
che abbiano prestato continuativamente servizio per almeno
quattro anni nel corso degli ultimi dieci anni e per un
orario complessivamente non inferiore alla metà di
quello d’obbligo anche in ordini e gradi scolastici diversi,
e siano in possesso dei requisiti ecclesiastici previsti.
Per questo primo concorso si intenderanno per titoli anche
il servizio prestato nell’insegnamento della religione cattolica.
Il programma di esame del primo concorso sarà volto
unicamente all’accertamento della conoscenza dell’ordinamento
scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi
agli ordini e ai gradi di scuola ai quali si riferisce il
concorso e degli elementi essenziali della legislazione
scolastica.
Sottolinea, in conclusione, di aver scelto di essere aderente
al testo licenziato dalla Commissione lavoro, senza approfondire
la riflessione sulla identità e sul compito dell’Insegnante
di Religione Cattolica, nel quadro delle finalità
della scuola. Crede, infatti, che ci sarà modo di
farlo nel corso del dibattito in aula.
In definitiva, per le considerazioni sopra esposte, riassumibili
nel fatto che il testo di legge licenziato dalla Commissione
lavoro è pienamente rispettoso tanto dell’Accordo
del 1984 e dell’Intesa del 1985 (che definiscono le competenze
dello Stato e quelle dell’Autorità Ecclesiastica)
e soddisfi compiutamente le aspettative dei docenti di Religione
Cattolica, preannuncia la formulazione di una proposta di
parere favorevole.

Ferdinando ADORNATO, presidente, rinvia il seguito dell’esame
ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

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