Stato_Giuridico_due/ResocontoV_26_11_2002.asp

CAMERA DEI DEPUTATI – XIV LEGISLATURA
Resoconto della V Commissione
permanente

(Bilancio, tesoro e programmazione)
Resoconto di martedì 26 novembre 2002

Stato giuridico degli
insegnanti di religione cattolica.

C. 2480 Governo.
(Parere alla XI Commissione)
(Esame e rinvio)
Il Comitato inizia l’esame.
Gioacchino ALFANO (FI), relatore, osserva che il disegno
di legge, di iniziativa governativa, è stato adottato
come testo base nell’esame abbinato con numerosi altri
progetti di legge di iniziativa parlamentare. Illustra
quindi il provvedimento che prevede: l’istituzione di
due ruoli regionali degli insegnanti di religione cattolica,
concernenti, rispettivamente, la scuola dell’infanzia
ed elementare e la scuola secondaria (articolo 1); la
determinazione della dotazione organica dei due ruoli
nella misura del 70 per cento dei posti di insegnamento
complessivamente funzionanti, determinata, in sede di
prima applicazione, con riferimento ai posti funzionanti
nell’anno scolastico precedente quello in corso alla data
di entrata in vigore della legge (articolo 2); l’accesso
ai ruoli previo superamento di concorso per titoli ed
esami indetto su base regionale con cadenza triennale
in riferimento ai posti annualmente disponibili (articolo
3); l’applicazione agli insegnanti di ruolo le disposizioni
in materia di mobilità professionale nel comparto
del personale della scuola (articolo 4); un particolare
regime per il primo concorso per l’accesso ai ruoli di
insegnante di religione cattolica, che viene riservato
agli insegnanti che abbiano prestato continuativamente
servizio per almeno quattro anni nel corso degli ultimi
dieci anni (articolo 5).
Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario
di competenza della Commissione bilancio, rilevato che
la quantificazione degli oneri riportata nella relazione
tecnica appare corretta, formula alcuni rilievi critici
in ordine alla clausola di copertura finanziaria recata
dall’articolo 6. Fatto presente preliminarmente che l’accantonamento
utilizzato, limitatamente all’esercizio 2002, non presenta
la necessaria disponibilità finanziaria, osserva
che la ripartizione degli oneri nel tempo non corrisponde
al periodo di effettiva applicazione del provvedimento
e che l’autorizzazione di spesa non risulta conforme alle
prescrizioni della vigente disciplina contabile.
Per quanto riguarda il primo profilo, rileva che la relazione
tecnica ipotizza la decorrenza degli oneri derivanti dal
provvedimento a partire dal 1o settembre 2002 ed imputa
proporzionalmente all’esercizio in corso quota parte dell’onere
annuo. In realtà, considerati i tempi tecnici necessari
per l’approvazione del provvedimento, si può ritenere
che gli oneri derivanti da quest’ultimo verosimilmente
si produrranno non prima dell’esercizio 2003. Si potrebbe
pertanto prospettare una riformulazione della clausola
di copertura finanziaria che, da un lato, preveda la decorrenza
dell’autorizzazione di spesa dall’anno 2003, e, dall’altro
lato, imputi il relativo onere alle proiezioni dell’accantonamento
del Fondo speciale di parte corrente di competenza del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca relativo al triennio 2002-2004.
Per quanto riguarda la conformità dell’autorizzazione
di spesa alla vigente disciplina contabile, rileva che
la clausola di copertura finanziaria reca un’unica autorizzazione
di spesa che riguarda sia gli oneri relativi allo svolgimento
dei nuovi concorsi, sia quelli relativi alle nuove assunzioni
a tempo indeterminato. In realtà, ai fini dell’applicazione
delle procedure di controllo della spesa previste dall’articolo
11-ter, commi 6-bis e 7 della legge n. 468 del 1978, sarebbe
invece necessario evidenziare una specifica previsione
di spesa per ogni disposizione onerosa. Nel provvedimento
in esame appare quindi necessario formulare due distinte
autorizzazioni di spesa: la prima, relativa allo svolgimento
dei nuovi concorsi, può essere formulata in termini
di limite massimo di spesa, in quanto si riferisce ad
oneri di funzionamento dell’amministrazione; la seconda,
che riguarda le nuove assunzioni a tempo indeterminato,
non appare delimitabile nell’ambito di un tetto di spesa,
in quanto relativa ad oneri retributivi a carattere obbligatorio
quantificati sulla base di stime tecnico-finanziarie,
deve pertanto essere formulata come mera previsione di
spesa ed essere accompagnata da una specifica clausola
di salvaguardia per la compensazione di eventuali oneri
eccedenti.
Rammenta in proposito che la legislazione vigente già
prevede un meccanismo di compensazione degli effetti finanziari
che eccedano le previsioni relative agli oneri a carattere
obbligatorio, rappresentato dal ricorso al Fondo di riserva
per le spese obbligatorie e d’ordine di cui all’articolo
7 della legge n. 468 del 1978. Per gli oneri in esame,
si potrebbe ipotizzare quindi una clausola di salvaguardia
volta a disciplinare una procedura aggravata di ricorso
al Fondo di riserva che permetta all’amministrazione,
da un lato, di adempiere immediatamente alle proprie obbligazioni,
e, dall’altro lato, di attivare tempestivamente le misure
correttive degli effetti finanziari previste dalla vigente
disciplina contabile. In particolare, si potrebbe stabilire
che i decreti del ministro dell’economia e delle finanze
che autorizzano il trasferimento delle somme necessarie
dal Fondo di riserva ai pertinenti capitoli di bilancio
siano trasmessi, corredati da apposita motivazione, alle
competenti Commissioni parlamentari, e siano riportati
nell’allegato alla relazione al disegno di legge finanziaria
di cui all’articolo 11-ter, comma 6-bis, della legge n.
468 del 1978. In tal modo, in occasione della presentazione
del disegno di legge finanziaria si potrebbe verificare
in sede parlamentare se siano state predisposte nel corso
dell’esercizio le necessarie misure correttive; in caso
contrario, tali misure potrebbero essere definite in sede
di predisposizione della manovra finanziaria per il successivo
triennio.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO concorda con
il relatore.
Gaspare GIUDICE, presidente, sottolineato che la proposta
dal relatore configura una procedura innovativa, per altro
in una fase di prima applicazione delle modifiche alla
legislazione in materia contabile introdotte dalla legge
n. 246 del 2002, ritiene opportuno procedere ad un approfondimento
delle problematiche sollevate. Propone pertanto una sospensione
dell’esame del provvedimento.
Il Comitato consente.
La seduta, sospesa alle 9.55, è ripresa alle 13.15.

Omissis
Stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica.

C. 2480 Governo.
(Parere alla XI Commissione)
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole
con condizioni)
Il Comitato prosegue l’esame, iniziato nella seduta antimeridiana.

Gaspare GIUDICE, presidente, ricorda che l’esame del provvedimento
è stato sospeso per consentire un approfondimento
delle valutazioni formulate dal relatore.
Gioacchino ALFANO (FI) illustra la seguente proposta di
parere:
Sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Commissione
di merito:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto
dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all’articolo 5, dopo il comma 3 siano aggiunti i seguenti:

"3-bis. Per l’attuazione del presente articolo è
autorizzata una spesa pari ad euro 261.840 per l’anno
2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca.
3-ter. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio."
l’articolo 6 sia sostituito dal seguente:
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente
legge, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 5, valutati
in 7.418.903 euro per l’anno 2003 ed in 19.289.150 euro
a decorrere dall’anno 2004, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede
al monitoraggio dell’attuazione della presente legge,
anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite
relazioni, i decreti che, in presenza dei presupposti
richiesti dalla legge, dispongano l’utilizzo del Fondo
di cui all’articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468
e successive modificazioni. I decreti di cui al precedente
periodo sono altresì elencati nell’allegato di
cui all’articolo 11, comma 6-bis, della citata legge n.
468 del 1978.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO conferma che
da parte del Governo non vi sono osservazioni.
Antonio BOCCIA (MARGH-U) sottolinea la contraddittorietà
degli orientamenti assunti dalla Commissione bilancio
nell’esercizio della funzione consultiva, rilevando che
l’espressione da parte del Comitato permanente per i pareri
di valutazioni favorevoli relativamente a provvedimenti
che comportano nuove spese per l’anno in corso contrasta
con l’assenso agli interventi di contenimento della spesa
proposti dal Governo con lo schema di decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri all’esame della Commissione.
Preannunciando quindi l’intenzione di sottoporre la questione
all’attenzione dell’Assemblea.
Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva
la proposta di parere formulata dal relatore.
La seduta termina alle 13.40.

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