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SENATO DELLA REPUBBLICA

ISTRUZIONE (7a)

MERCOLEDI’ 26 MARZO 2003
186a Seduta

Presidenza del Presidente
ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per
l’istruzione, l’università e la ricerca Valentina
Aprea.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente ASCIUTTI avverte che nell’ultimo Ufficio
di Presidenza si è convenuto di richiedere alla Presidenza
del Senato l’autorizzazione a svolgere il sopralluogo a
Londra nell’ambito dell’indagine conoscitiva sui nuovi modelli
organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni
culturali nei giorni dal 14 al 17 maggio prossimo anziché
dal 10 al 14 aprile come precedentemente convenuto.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(202) EUFEMI ed altri. – Norme sullo stato giuridico
e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica
(259) BASTIANONI. – Norme in materia di stato giuridico
e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica
(554) BEVILACQUA ed altri. – Norme sullo stato giuridico
degli insegnanti di religione cattolica
(560) SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato
giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione
cattolica
(564) BRIGNONE. – Norme in materia di reclutamento
e stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica
(575) MONTICONE e CASTELLANI. – Norme sullo stato giuridico
degli insegnanti di religione cattolica
(659) MINARDO ed altri. – Norme in materia di stato giuridico
e di reclutamento dei docenti di religione cattolica
(811) COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli
insegnanti di religione cattolica
(1345) TONINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e
sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica
(1877) Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione
cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e
grado, approvato dalla Camera dei deputati.
(1909) ACCIARINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico
e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 19
febbraio scorso.

Su proposta del relatore BRIGNONE, la Commissione conviene
di accantonare l’esame degli ordini del giorno.

Il presidente ASCIUTTI avverte che sono pervenuti i pareri
delle Commissioni 1a e 5a e che si può pertanto procedere
alla votazione degli emendamenti presentati, riferiti al
disegno di legge n. 1877 e pubblicati in allegato al presente
resoconto.

Si passa all’esame dell’articolo 1 e degli emendamenti
ad esso riferiti.

La senatrice ACCIARINI sottolinea che gli emendamenti presentati
dal Gruppo Democratici di Sinistra – L’Ulivo sono volti
a realizzare le finalità sottese al disegno di legge
n. 1909. Con particolare riferimento a quelli presentati
all’articolo 1, essi sono tesi ad inserire gli insegnanti
di religione cattolica in un quadro contrattuale chiaro
in termini di progressione di carriera e stato giuridico,
secondo le caratteristiche generali vigenti per il personale
della scuola. In questo senso, l’emendamento 1.1 è
volto ad applicare loro il trattamento economico e di carriera
previsto nel contratto nazionale per gli insegnanti a tempo
indeterminato e dispone un corrispondente aumento della
copertura finanziaria. Il Gruppo Democratici di Sinistra
– L’Ulivo è infatti decisamente contrario alla configurazione
ibrida recata dal testo già approvato dalla Camera
dei deputati, tanto più in considerazione della successiva
previsione di procedure di mobilità.
L’emendamento 1.4 è poi volto a sopprimere il comma
3, secondo cui l’insegnamento della religione cattolica
può essere affidato ai docenti di sezione e di classe
in possesso della prescritta idoneità da parte dell’autorità
ecclesiastica. Si tratta, anche in questo caso, di una norma
che prefigura una posizione ibrida, priva di chiarezza sotto
il profilo giuridico.

Sugli emendamenti all’articolo 1, il relatore BRIGNONE
manifesta un orientamento contrario. Essi seguono infatti
un’impostazione significativamente diversa rispetto al testo
già approvato dalla Camera dei deputati, il quale
non si prefigge solo l’obiettivo di una equiparazione degli
insegnanti di religione cattolica sotto il profilo del trattamento
economico e di carriera rispetto agli insegnanti di altre
discipline, ma è volto all’istituzione di veri e
propri ruoli organici attraverso cui conferire a detti insegnanti
uno stato giuridico stabile. Quanto alla differenza di copertura
finanziaria, il testo proveniente dall’altro ramo del Parlamento
registra esigenze più ridotte, in quanto l’inquadramento
in ruolo riguarda solo il 70 per cento dei posti attualmente
funzionanti.
Egli esprime quindi parere contrario sull’emendamento 1.1,
che nega l’intento di istituire ruoli organici per conferire
pari dignità agli insegnanti di religione cattolica,
nonché al connesso 1.2.
Quanto all’emendamento 1.3, il parere è contrario
in quanto si tratta di proposta sostanzialmente superflua.
Sull’1.4 il parere è analogamente contrario in quanto
contraddice l’Intesa con la CEI.

Il sottosegretario Valentina APREA esprime parere conforme
a quello del relatore.

Si passa alle votazioni.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero
legale ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del Regolamento,
la Commissione respinge l’emendamento 1.1.

Per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 1.2,
prende la parola la senatrice ACCIARINI, la quale ne sottolinea
l’intento di evitare un futuro contenzioso attraverso un
chiarimento della condizione giuridica degli insegnanti
di religione.

Posto ai voti, l’emendamento 1.2 viene respinto, così
come, con successive e separate votazioni, vengono respinti
gli emendamenti 1.3 e 1.4.

La senatrice ACCIARINI dichiara il voto contrario del Gruppo
Democratici di Sinistra – L’Ulivo sull’articolo 1 nel suo
complesso, in considerazione del mancato accoglimento degli
emendamenti chiarificatori presentati.

Il senatore MONTICONE dichiara invece il proprio voto favorevole,
osservando che l’articolo 1 così come approvato dalla
Camera dei deputati coincide con lo spirito del disegno
di legge da lui presentato.

L’articolo 1 è infine posto ai voti ed accolto,
nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Si passa all’esame dell’articolo 2 e degli emendamenti
ad esso riferiti.

La senatrice ACCIARINI illustra l’emendamento 2.2, soppressivo
dell’intero articolo. Ricorda infatti che l’insegnamento
della religione cattolica è, nel nostro ordinamento,
del tutto facoltativo, come confermato da ben due sentenze
della Corte costituzionale. Ritiene dunque inopportuno inquadrare
in ruolo una percentuale rigida di insegnanti, pari al 70
per cento dei posti funzionanti, laddove la quota degli
studenti avvalentisi dell’insegnamento può oscillare
di anno in anno. Non solo, ma non è chiaro a quale
data debbano essere funzionanti i posti ai fini della determinazione
del 70 per cento. Di tale preoccupazione sono del resto
testimonianza gli ordini del giorno presentati, riferiti
a posti orario inferiori all’orario di cattedra, che esprimono
un evidente disagio anche della maggioranza.
Tale orientamento è peraltro in netto contrasto con
l’obiettivo del Governo di costringere tutti gli insegnanti
delle altre materie a raggiungere l’orario completo di cattedra
di diciotto ore, nonostante le evidenti difficoltà
che ne conseguiranno sul piano didattico ed organizzativo.

Sull’emendamento 2.2, il relatore BRIGNONE esprime parere
contrario, osservando che la determinazione della percentuale
del 70 per cento discende da calcoli assai precisi. Molti
insegnanti di religione cattolica, ed in particolare i religiosi,
non coprono infatti l’orario completo atteso che rivestono
anche incarichi pastorali, né sono interessati alla
immissione in ruolo. Da tali considerazioni, nonché
da un attento esame delle proiezioni sugli studenti avvalentisi
e non avvalentisi dell’insegnamento, è emersa la
percentuale del 70 per cento, che egli giudica idonea ad
evitare posti di ruolo in assenza di cattedre. L’aumento
di detta percentuale all’80-90 per cento creerebbe invece
problemi successivi, per l’immissione in ruolo di insegnanti
su cattedre inesistenti.

Anche il sottosegretario Valentina APREA esprime parere
contrario sull’emendamento 2.2.

Si passa alle votazioni.

Il senatore MONTICONE dichiara il voto contrario sull’emendamento
2.2, ricordando che nella scorsa legislatura egli aveva
addirittura sostenuto l’opportunità di inquadrare
in ruolo una percentuale pari al 60 per cento dei posti
funzionanti. Pur ritenendo dunque la percentuale del 70
per cento presumibilmente elevata, ritiene ineludibile la
questione delle dotazioni organiche e si esprime in senso
nettamente contrario alla soppressione dell’articolo, tanto
più a fronte dell’impossibilità – in
questa sede – di affrontare il problema sotto il profilo
dei contenuti culturali.
In secondo luogo, osserva che le considerazioni di carattere
costituzionale sull’inquadramento in ruolo di insegnanti
di materie facoltative appaiono inopportune, in un’ottica
di pari dignità.

La senatrice ACCIARINI dichiara invece il suo voto favorevole
sull’emendamento, ribadendo la propria contrarietà
ad una stima delle dotazioni organiche fissata per legge.
Lamenta altresì l’assenza di un termine di riferimento
per la determinazione della percentuale indicata.
Osserva poi che il problema ha le sue radici nella revisione
del Concordato ed in particolare nella distinzione fra gli
allievi avvalentisi e non avvalentisi dei corsi di religione.
Tale indeterminatezza, confermata dalle contrastanti indicazioni
di variare la percentuale portandola al 60 o all’80 per
cento, spiega l’oggettiva difficoltà di quantificare
una stima della dotazione organica, che tende ad irrigidire
il sistema.

Posto ai voti, l’emendamento 2.2 viene respinto.

L’emendamento 2.1 viene dichiarato decaduto per assenza
del proponente.

La Commissione approva invece l’articolo 2, nel testo approvato
dalla Camera dei deputati.

Si passa all’esame dell’articolo 3 e degli emendamenti
ad esso riferiti.

La senatrice ACCIARINI illustra gli emendamenti presentati,
volti ad assimilare le procedure di reclutamento degli insegnanti
di religione cattolica a quelle vigenti per il personale
della scuola. In particolare, l’emendamento 3.2 prevede,
oltre al possesso dei titoli di qualificazione professionale
stabiliti dall’Intesa con la CEI, un diploma di laurea valido
per l’ammissione ai concorsi.
L’emendamento 3.3 dispone invece che la graduatoria di coloro
che hanno superato il concorso sia approvata dal dirigente
regionale che ne ha curato lo svolgimento.
L’emendamento 3.5 stabilisce infine che i contratti a tempo
determinato per la copertura dei posti non coperti con l’immissione
in ruolo siano affidati agli idonei non vincitori di concorso.
Si tratta, sottolinea, di emendamenti volti a contenere
il danno conseguente al testo come licenziato dalla Camera
dei deputati.

Sugli emendamenti all’articolo 3, il relatore BRIGNONE
esprime parere contrario.
L’emendamento 3.1 rappresenta infatti una inopinata semplificazione
dell’articolo 3 e limita le procedure di reclutamento ad
un concorso per titoli affidato all’autorità ecclesiastica.
L’attuale testo dell’articolo 3 prevede invece – in
sintonia con l’Intesa – il duplice concorso dell’autorità
ecclesiastica, ai fini del rilascio dell’idoneità,
e dello Stato, ai fini dell’espletamento della prova concorsuale.

Quanto all’emendamento 3.2, ricorda che la disciplina dei
titoli è regolata dall’Intesa, mentre il possesso
di titoli specifici è evidentemente richiesto ai
fini dell’applicazione delle procedure di mobilità.
Al riguardo, ricorda peraltro che la CEI, anche al fine
di dare maggiore oggettività all’idoneità
rilasciata dall’ordinario diocesano ed in vista dell’applicazione
delle procedure di mobilità, ha allo studio procedure
per unificare i percorsi formativi e renderli assimilabili
alla laurea.
L’emendamento 3.3 non è invece condivisibile in quanto
introduce il concetto di "graduatoria" in luogo
dell’"elenco", laddove esso è destinato
a coprire solo il 70 per cento dei posti ed è riferito
all’accertamento della preparazione specifica.
Anche sull’emendamento 3.4, il parere è contrario.

Quanto infine all’emendamento 3.5, egli ritiene preferibile
trasformarlo in ordine del giorno rimettendosi comunque
al Governo per la valutazione definitiva.

Il sottosegretario Valentina APREA esprime parere contrario
su tutti gli emendamenti.

Si passa alle votazioni.

Posto ai voti, l’emendamento 3.1 viene respinto.

Per dichiarazione di voto sull’emendamento 3.2, prende
la parola il senatore TESSITORE, il quale chiede conferma
che i titoli di laurea rilasciati dagli atenei italiani
siano equiparati a quelli rilasciati dalle facoltà
teologiche. In questo caso, il suo voto all’emendamento
sarebbe favorevole, atteso che alle facoltà teologiche
si accede con titoli diversi da quelli della scuola secondaria
superiore.

La senatrice SOLIANI prende atto dell’assoluta indisponibilità
del Governo e della maggioranza a modificare il testo pervenuto
dall’altro ramo del Parlamento. All’opposizione sembra dunque
lasciato solo lo spazio per motivare il proprio dissenso.
A titolo personale e a nome del Gruppo Margherita –
DL – L’Ulivo ella ritiene invece doveroso tentare di
valorizzare il ruolo del Parlamento attraverso un atteggiamento
costruttivo.
Dichiara quindi il voto favorevole sull’emendamento 3.2,
affermando che se l’attuale opposizione fosse ora al Governo
cercherebbe senz’altro, d’intesa con l’autorità ecclesiastica,
di compiere un passo in avanti in favore sia dell’insegnamento
della religione cattolica che della scuola italiana nel
suo complesso.

Ha quindi brevemente la parola il sottosegretario Valentina
APREA, la quale giudica singolare la dichiarazione del senatore
Tessitore, atteso che l’equiparazione dei titoli di studio
presuppone una valutazione sull’efficacia culturale del
percorso seguito ma non può certo prevedere l’identità
dell’accesso.
Ricorda poi alla senatrice Soliani che la Margherita ha
offerto, nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati,
un notevole contributo a risolvere i punti di maggiore criticità
del provvedimento. Il testo perviene pertanto all’esame
del Senato già significativamente modificato anche
su consistente iniziativa della Margherita.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO
DI LEGGE N. 1877

 

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