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SENATO DELLA REPUBBLICA

ISTRUZIONE (7a)

MARTEDI’ 21 GENNAIO 2003
157ª Seduta

Presidenza del Presidente
ASCIUTTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per
i beni e le attività culturali Bono, per l’interno
D’Alì e per l’istruzione, l’università e la
ricerca Valentina Aprea e Caldoro.

La seduta inizia alle ore 15,10.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(202) EUFEMI ed altri. – Norme sullo stato giuridico
e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica
(259) BASTIANONI. – Norme in materia di stato giuridico
e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica
(554) BEVILACQUA ed altri. – Norme sullo stato giuridico
degli insegnanti di religione cattolica
(560) SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato
giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione
cattolica
(564) BRIGNONE. – Norme in materia di reclutamento
e stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica
(575) MONTICONE e CASTELLANI. – Norme sullo stato giuridico
degli insegnanti di religione cattolica
(659) MINARDO ed altri. – Norme in materia di stato giuridico
e di reclutamento dei docenti di religione cattolica
(811) COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli
insegnanti di religione cattolica
(1345) TONINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e
sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica
(1877) Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione
cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e
grado, approvato dalla Camera dei deputati.
(1909) ACCIARINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico
e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica
(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore BRIGNONE sottolinea anzitutto la differenza
fra la questione sottesa ai provvedimenti in titolo e quella,
pur correlata, dell’insegnamento della religione cattolica
su cui la Commissione fu a lungo impegnata nella scorsa
legislatura fino alla discussione di una bozza di risoluzione
da lui stesso presentata in qualità di relatore.
Dopo l’accordo del 1985, con cui fu modificato il Concordato
del 1929 e fu raggiunta un’Intesa fra l’autorità
scolastica italiana e la Conferenza episcopale, il dibattito
si è infatti incentrato proprio su tale aspetto e,
in particolare, sulla facoltà degli studenti di avvalersi
o meno dell’insegnamento della religione cattolica nonché
sulla tutela da assicurare a coloro che optavano di non
avvalersene.
La tematica sottesa ai disegni di legge in titolo è
tuttavia diversa, atteso che si tratta in questo caso di
definire invece lo stato giuridico degli insegnanti di religione
cattolica, argomento marginalizzato fino alla scorsa legislatura
in favore del dibattito contenutistico sulla disciplina.
Nella scorsa legislatura ha invece preso sostanza l’esigenza
di definire lo stato giuridico dei docenti, anche in considerazione
del fatto che si andava definendo l’inquadramento degli
altri insegnanti precari. A seguito dell’entrata in vigore
della legge n. 124 del 1999, la condizione di inferiorità
tipica del precariato riguarda infatti ormai solo gli insegnanti
di religione cattolica.
Il relatore ripercorre quindi le tappe più significative
dell’esame condotto nella scorsa legislatura, dalla presentazione
di un testo unificato da parte dell’allora relatore senatore
Occhipinti, alla successiva assunzione da parte di quest’ultimo
di un incarico di Governo e il conseguente conferimento
a lui stesso dell’incarico di relatore, al trasferimento
del confronto in Assemblea e al successivo passaggio presso
la Camera dei deputati, ove l’esame non si concluse entro
la fine della legislatura.
La Camera dei deputati ne ha tuttavia ripreso l’esame in
questa legislatura, sulla scorta di un provvedimento governativo
che riproduce in gran parte il testo licenziato dal Senato
nel luglio del 2000.
Nell’entrare nel merito della questione, il relatore osserva
quindi che l’insegnamento della religione cattolica, originariamente
affidato a religiosi, è stato progressivamente affidato
ad un numero sempre maggiori di laici, pari oggi ad oltre
il 76 per cento. Si è cioè formata una nuova
generazione di insegnanti di religione cattolica, che svolge
la propria professione esattamente come gli altri docenti
e rappresenta un solido punto di riferimento delle istituzioni
scolastiche, concorrendo ad un’offerta formativa più
completa oltre che radicata nella nostra storia e cultura.
Tale situazione impone una disciplina più stabile
del loro stato giuridico, tanto più che essi non
godono del sostentamento tipico dei sacerdoti né
delle garanzie dei religiosi appartenenti ad una comunità.

Passando ad una puntuale analisi dei testi presentati, il
relatore si sofferma poi in particolare sul disegno di legge
n. 1877, di iniziativa governativa, già approvato
dalla Camera dei deputati, cui sono stati abbinati altri
dieci disegni di legge di iniziativa parlamentare, che in
prevalenza seguono il medesimo impianto.
L’articolo 1 del disegno di legge n. 1877 definisce lo stato
giuridico degli insegnanti di religione cattolica, che viene
equiparato a quello degli altri insegnanti a tempo indeterminato.
Esso istituisce infatti due ruoli, uno per la scuola dell’infanzia
ed elementare ed uno per la scuola superiore, prevedendo
peraltro che nella scuola dell’infanzia ed elementare l’insegnamento
possa essere affidato ai docenti di classe purchè
riconosciuti idonei dalla competente autorità diocesana.
Al riguardo, egli osserva peraltro che generalmente i docenti
di classe rinunciano e gli insegnanti di religione cattolica
si configurano come docenti specifici.
L’articolo 2 definisce le dotazioni organiche e costituisce
uno dei punti su cui maggiormente differiscono le diverse
proposte presentate. Il disegno di legge n. 1877 determina
infatti la consistenza della dotazione organica nella misura
del 70 per cento dei posti di insegnamento complessivamente
funzionanti. Le altre proposte variano invece da un minimo
del 30 per cento (atto Senato n. 1909, di iniziativa della
senatrice Acciarini ed altri) ad un massimo del 90 per cento
(atto Senato n. 554 dei senatori Bevilacqua ed altri). Al
riguardo, occorre tuttavia rilevare che attualmente gli
insegnanti di religione cattolica non hanno un orario di
cattedra completo. L’inquadramento in ruolo impone invece
l’attribuzione di cattedre di 18 ore, dal che deriva la
percentuale suggerita nel disegno di legge n. 1877 (e su
cui si era del resto già convenuto nella scorsa legislatura)
del 70 per cento; risulta invece impraticabile la percentuale
del 90 per cento. Per converso, desta perplessità
la proposta del 30 per cento contenuta nell’atto Senato
n. 1909, atteso che in tal caso molti insegnanti resterebbero
non di ruolo, con una probabile accentuazione degli insegnanti
religiosi che più difficilmente accettano l’inquadramento,
giudicando incompatibile con i propri impegni pastorali
un orario di cattedra di 18 ore.
L’articolo 3 del disegno di legge n. 1877 regola poi l’accesso
ai ruoli e definisce le procedure ordinarie di reclutamento,
dopo una inevitabile fase transitoria. Si tratta in questo
caso di concorsi ordinari, sia pur caratterizzati dall’accertamento
della competenza specifica in capo all’autorità religiosa.
Dopo aver dato conto dei titoli previsti dal punto 4 dell’Intesa,
il relatore si sofferma sulle procedure di assunzione ed
in particolare sull’intesa con l’ordinario diocesano competente
per territorio che caratterizza il contratto a tempo indeterminato.
Analogamente, ai motivi di risoluzione del contratto previsti
dalle disposizioni vigenti, si aggiunge la revoca dell’idoneità
da parte del medesimo ordinario diocesano. Al riguardo,
egli dà conto peraltro di uno studio in corso da
parte della Conferenza episcopale per valutare la possibilità
di conferire un’idoneità valida su tutto il territorio
nazionale.
L’articolo 4 reca invece norme in materia di mobilità,
fermo restando che la mobilità verso altro insegnamento
è subordinata al possesso del titolo di studio e
all’abilitazione richiesti dall’ordinamento. All’insegnante
cui sia stata revocata l’idoneità dall’ordinario
diocesano, resta quindi la scelta fra chiedere il trasferimento
ad altro insegnamento, qualora sia in possesso dei requisiti
richiesti, ovvero fruire della mobilità professionale.
L’articolo 5 detta le norme per disciplinare la fase transitoria,
su cui molto acceso fu il dibattito nella scorsa legislatura.
Non va tuttavia dimenticato che anche la legge n. 124 del
1999 ha individuato un percorso specifico per gli insegnanti
precari e nella stessa linea si pone la norma in oggetto,
dettando anzi disposizioni assai puntuali per l’accesso
al concorso riservato.
L’articolo 6 reca le norme di copertura finanziaria.
Il relatore si sofferma infine sulle problematiche specifiche
delle regioni di confine, ricordando che – in virtù
della specifica autonomia – nelle province di Trento
e Bolzano gli insegnanti di religione cattolica sono già
di ruolo e tutti gli ordini di scuola prevedono due ore
di insegnamento settimanale. La situazione appare tuttavia
non perfettamente omogenea nelle due province, atteso che
all’atto della revisione concordataria del 1985 erano state
approvate le norme di attuazione dello Statuto speciale
del Trentino Alto Adige per Bolzano ma non per Trento.
Conclude, proponendo l’assunzione del disegno di legge n.
1877 quale testo base.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 16.

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