SENATO DELLA REPUBBLICA
ISTRUZIONE (7a)
MERCOLEDI’ 12 FEBBRAIO 2003
165a Seduta
Presidenza del Presidente
ASCIUTTI
Interviene il sottosegretario di Stato per l’istruzione,
l’università e la ricerca Valentina Aprea.
La seduta inizia alle ore 15,10.
IN SEDE REFERENTE
(202) EUFEMI ed altri. – Norme sullo stato giuridico
e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica.
(259) BASTIANONI. – Norme in materia di stato giuridico
e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
(554) BEVILACQUA ed altri. – Norme sullo stato giuridico
degli insegnanti di religione cattolica.
(560) SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato
giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione
cattolica.
(564) BRIGNONE. – Norme in materia di reclutamento
e stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica.
(575) MONTICONE e CASTELLANI. – Norme sullo stato giuridico
degli insegnanti di religione cattolica.
(659) MINARDO ed altri. – Norme in materia di stato giuridico
e di reclutamento dei docenti di religione cattolica.
(811) COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli
insegnanti di religione cattolica.
(1345) TONINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e
sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
(1877) Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione
cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e
grado, approvato dalla Camera dei deputati.
(1909) ACCIARINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico
e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica.
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 4
febbraio scorso.
Nel dibattito interviene il senatore MINARDO, a giudizio
del quale i disegni di legge in titolo sintetizzano un percorso
politico e parlamentare che negli ultimi anni si è
delineato anche attraverso le sollecitazioni di una categoria
di insegnanti relegata per troppi anni in posizione di precariato,
garantendo loro il dovuto status giuridico nonostante che
alcuni schieramenti politici abbiano assunto posizioni di
assoluta arretratezza e di sicuro integralismo.
L’insegnamento della religione cattolica è del resto
una materia scelta dal 93 per cento degli studenti italiani
ed impartita da una categoria di insegnanti per 1’80 per
cento laici. E’ quindi una disciplina scolastica al pari
di tutte le altre, così come al pari di tutti gli
altri insegnanti della scuola italiana devono essere considerati
gli insegnanti di religione.
Egli esprime pertanto compiacimento per l’approvazione del
disegno di legge da parte della Camera dei deputati, che
apre una nuova e definitiva stagione dei diritti degli insegnanti
di religione dimostrando la volontà del Governo,
delle forze di maggioranza e, si augura, di tutto il Parlamento,
di dare uno stato giuridico definitivo agli insegnanti,
finora precari, che hanno prestato un servizio senza demerito
nella scuola italiana. Tutto questo in aderenza e nel rispetto
dei limiti oggettivi imposti dal Concordato tra lo Stato
e la Chiesa e delle sue norme di attuazione.
L’ampio sforzo compiuto dalle forze politiche nella stesura
del disegno di legge non impedisce tuttavia di ipotizzare
alcune modifiche.
Ad esempio, potrebbe essere previsto, prima dell’esame del
concorso, un corso di 60 ore finalizzato all’approfondimento
delle materie oggetto di esame.
Altra possibile, e a suo giudizio necessaria, modifica riguarda
il carattere permanente della graduatoria del concorso espletato,
cui si aggiungerebbero annualmente le nuove graduatorie
dei successivi concorsi banditi così come avviene
con la divisione in tre fasce delle graduatorie provinciali
permanenti.
Infine, occorrerebbe una norma aggiuntiva che tutelasse
gli insegnanti non compresi nel 70 per cento delle cattedre
per cui viene assegnato un contratto a tempo indeterminato,
attraverso un meccanismo di sicura garanzia verso il progressivo
assorbimento in ruolo.
Conclude facendo appello alla sensibilità della Commissione
affinché venga definitivamente risolto il problema
professionale degli insegnanti di religione, per realizzare
le finalità di una scuola civile, democratica, moderna
ed europea.
La senatrice ACCIARINI ricorda l’intervento del professor
Margiotta Broglio al Convegno di Torino del 1997 su "Stato
e istruzione religiosa nell’Europa unita ed interculturale",
nel quale egli evidenziò come nel nostro ordinamento
l’insegnamento religioso sia strutturato in modo ben diverso
dagli altri Paesi, in cui si registra una varietà
di soluzioni comunque a carattere aconfessionale. La differenza
sta nel fatto, prosegue la senatrice, che in Italia la materia
è regolata dal Concordato e dal successivo Accordo
del 1985, che ha previsto un insegnamento religioso di natura
confessionale. La Repubblica italiana ha così riconosciuto
il valore della cultura religiosa e, in ragione del fatto
che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio
nazionale, si è impegnata a continuare ad assicurare
l’insegnamento della religione nelle scuole statali di ogni
ordine e grado.
A ciò hanno fatto seguito, rispettivamente nel 1989
e nel 1991, due sentenze della Corte costituzionale sull’applicazione
del Concordato, che hanno sancito la facoltatività
dell’insegnamento religioso e il rinnovo annuale della scelta
effettuata.
Proprio in ragione del carattere confessionale dell’insegnamento,
è stato dunque finora seguito un canale completamente
diverso per il reclutamento del relativo personale docente,
basato sostanzialmente sul nulla osta dell’ordinario diocesano.
Rilevanti differenze segnano altresì i titoli richiesti
ai candidati, in ordine ai quali già il Concordato
aveva tentato un riordino. Non va tuttavia dimenticato che
fino all’anno scolastico 1990-1991 hanno mantenuto la cattedra
docenti privi dei titoli richiesti, in alcuni casi privi
anche del diploma di scuola secondaria superiore.
A ciò si aggiunge che anche con riferimento alla
risoluzione del rapporto di lavoro il sistema in atto è
del tutto anomalo, fondandosi sulla revoca del nulla osta
ad opera dell’autorità ecclesiastica. Tutto ciò
rende pressoché impossibile una valutazione omogenea
del rapporto di lavoro degli insegnanti di religione cattolica
e quello degli altri docenti, atteso che il primo ha origine
e termine sulla base di scelte su cui la scuola italiana
non ha alcuna possibilità di intervento.
Ciò non toglie, evidentemente, che il problema di
questa categoria dei docenti sia di viva attualità.
Essi sono infatti comunque assunti dallo Stato ed hanno
diritto ad una maggiore stabilità. In questo senso,
il disegno di legge n. 1909, presentato da senatori del
Gruppo Democratici di Sinistra – L’Ulivo, offre idonea soluzione
evitando tuttavia il rischio che l’inquadramento di detto
personale possa trasformarsi in un meccanismo anomalo di
reclutamento. Pur riconoscendo la possibilità di
una mobilità territoriale, esso esclude infatti quella
professionale verso insegnamenti diversi da quello per il
quale gli insegnanti sono stati assunti. Ciò, al
fine di non ledere il principio costituzionale di buon andamento
della pubblica amministrazione e della conseguente assunzione
per pubblico concorso. Il disegno di legge prevede peraltro
una significativa copertura finanziaria, a testimonianza
dell’impegno del Gruppo sulla questione.
Il senatore TESSITORE rileva la specificità e straordinarietà
della situazione, che necessita peraltro a suo giudizio
di una soluzione definitiva. Segnala tuttavia l’esigenza
di scongiurare il rischio che da questa situazione particolare
derivino conseguenze di carattere più generale, lesive
dei principi dell’ordinamento.
Dopo essersi soffermato sulla questione dei titoli di studio,
egli si esprime indi in senso nettamente contrario all’ipotesi
di precostituire canali di reclutamento surrettizio ed auspica
che venga garantita una effettiva parità di trattamento,
rivendicando allo Stato una valutazione rigorosa dell’insegnamento
religioso impartito nelle scuole pubbliche. Discende da
ciò una decisa contrarietà alla mobilità
professionale degli insegnanti di religione cattolica su
altri insegnamenti, che lederebbe a suo giudizio i principi
dell’organico, del ruolo, nonché dell’accesso alla
pubblica amministrazione. Si possono invece trovare altre
forme di garanzia per gli insegnanti dall’eventuale revoca
del nulla osta da parte dell’autorità religiosa,
senza tuttavia condizionare prospettive di più ampio
respiro.
Egli si sofferma infine sulla rilevanza dell’insegnamento
della storia delle religioni e della filosofia religiosa,
nonché sul diverso livello qualitativo delle facoltà
teologiche negli ultimi decenni. Invita pertanto ad una
più approfondita riflessione, anche in considerazione
del fatto che tale tipo di studio è sempre più
diventato prerogativa delle facoltà di lettere e
filosofia, con evidenti ricadute sull’argomento in discussione.
Ricorda altresì che il Presidente del Senato ha recentemente
prefigurato la possibilità di un regime concordatario
con il mondo islamico.
Il senatore TONINI ritiene che la relazione introduttiva
del senatore Brignone sia condivisibile nelle sue linee
essenziali. Lui stesso ha del resto presentato un disegno
di legge (n. 1345) non dissimile da quello del relatore
(n. 564), entrambi conseguenti al provvedimento approvato
dal Senato nella scorsa legislatura ad opera dell’allora
maggioranza di Centro-sinistra. Valutando positivamente
la continuità, anche nello svolgimento delle funzioni
di relatore, egli rivendica pertanto coerenza nelle posizioni
assunte nella scorsa legislatura e in quella attuale, ritenendo
indispensabile non perdere la cultura di governo all’atto
del passaggio all’opposizione.
Egli ripercorre quindi l’ampio approfondimento svolto nella
scorsa legislatura e richiama l’attenzione dimostrata dai
Ministri pro tempore Berlinguer e De Mauro. Sottolinea poi
come la condizione religiosa del Paese sia profondamente
mutata negli ultimi decenni, caratterizzandosi per un sempre
più deciso pluralismo confessionale. In questo senso
valuta quindi positivamente l’iniziativa del Presidente
del Senato e sollecita a sua volta una riflessione sul ruolo
della religione in un contesto multiculturale e multireligioso.
Manifesta poi pieno convincimento sull’opportunità
di riconoscere parità di trattamento sul lavoro agli
insegnanti di religione cattolica rispetto agli altri docenti,
senza ignorare tuttavia i rilevanti elementi di diversità
fra cui sostanzialmente la possibilità di un licenziamento
ad nutum. E’ del resto interesse dello Stato riconoscere
stabilità a tali lavoratori, ma anche concorrere
alla dignità culturale dell’insegnamento religioso
che, presupponendo un’adesione di fede solo del docente
e non anche del discente, configura un insegnamento confessionale,
ma non catechistico. Occorre dunque scongiurare il rischio
che esso scada in insegnamento catechistico, garantendo
dignità culturale alla disciplina e dignità
professionale a chi la impartisce.
Quanto poi alla denuncia di illegittimità di un provvedimento
che inquadra in ruolo il personale docente di una disciplina
facoltativa, osserva che la facoltatività riguarda
gli studenti, mentre lo Stato ha l’obbligo di assicurare
l’insegnamento. Appare pertanto ragionevole il compromesso
di inquadrare in ruolo solo il 70 per cento dei posti complessivamente
funzionanti.
Egli si sofferma quindi su alcuni profili che distinguono
il disegno di legge n. 1345, da lui presentato, da quello
trasmesso dalla Camera dei deputati. In primo luogo, il
disegno di legge n. 1345 prevede infatti, per la partecipazione
alle procedure concorsuali, il possesso di un diploma di
laurea valido per l’ammissione ai concorsi ai posti di insegnamento
ed in tal senso egli sollecita una riflessione anche in
considerazione della rivalutazione in atto presso la CEI
dei titoli di diritto canonico.
Inoltre, il disegno di legge n. 1345 esclude la mobilità
professionale degli insegnanti di religione cattolica verso
altro insegnamento prima che siano decorsi cinque anni di
effettivo insegnamento dall’assunzione in ruolo. Ciò,
al fine di evitare che un diritto possa trasformarsi in
privilegio e costituire un canale parallelo di reclutamento.
Infine, il disegno di legge n. 1345 prevede un diverso livello
per il primo concorso bandito dopo l’entrata in vigore della
legge, con un accertamento culturale nel campo delle scienze
sociali, filosofiche e storiche.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta, sospesa alle ore 16,10, è ripresa alle
ore 16,15.
Lascia un commento