CAMERA DEI DEPUTATI – XIV LEGISLATURA
Resoconto della XI Commissione permanente
(Lavoro pubblico e privato)
XI Commissione – Resoconto di mercoled 3 luglio 2002
TESTO AGGIORNATO AL 4 LUGLIO 2002
COMITATO
DEI NOVE
Mercoled 3 luglio 2002.
Proroga della delega al Governo in materia di occupazione
e ammortizzatori sociali.
C. 2843-ter Governo.
Il Comitato dei nove si riunito dalle 11 alle 11.15.
SEDE
REFERENTE
Mercoled 3 luglio 2002. – Presidenza del presidente
Domenico BENEDETTI VALENTINI, indi del vicepresidente Angelo
SANTORI. – Intervengono i sottosegretari di Stato per l’istruzione,
l’universit e la ricerca scientifica Valentina Aprea e
per il lavoro e le politiche sociali Pasquale Viespoli.
La seduta comincia alle 14.35.
Insegnanti di religione cattolica.
C. 561 Molinari, C. 580 Loddo, C. 737 Angela Napoli, C.
909 Lumia, C. 1433 Landolfi, C. 1487 Coronella, C. 1493
Di Teodoro, C. 1908 Luigi Pepe, C. 1972 Antonio Barbieri,
C. 2480 Governo.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame, rinviato nella seduta
dell’8 maggio 2002.
Emilio DELBONO (MARGH-U), intervenendo sull’ordine dei
lavori, chiede di sospendere la seduta in considerazione
della momentanea assenza del rappresentante del Governo.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, osserva
che la presenza del rappresentante del Governo, qualora
si tratti di una seduta in cui si deve procedere semplicemente
ad interventi di carattere generale, non da ritenersi
indispensabile, posto che il regolamento non impone la presenza
del Governo in sede referente.
Emilio DELBONO (MARGH-U) ritiene che il Governo debba chiarire
il proprio orientamento sia in merito ai rapporti che intercorrono
con la Conferenza episcopale italiana sia in ordine ad eventuali
problemi di copertura finanziaria.
Concorda sulla necessit di procedere in tempi brevi all’approvazione
del provvedimento; tuttavia, manifestando l’intenzione di
intervenire nella discussione preliminare, insiste perch
sia presente il rappresentante del Governo.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, fa presente
che il rappresentante del Governo impossibilitato momentaneamente
a partecipare ai lavori della Commissione stante la concomitanza
di impegni nell’altro lato del Parlamento. Comunica, altres,
che il sottosegretario Aprea raggiunger la Commissione
non appena possibile e cio, presumibilmente, attorno alle
ore 16.
Pertanto, per venire incontro alla richiesta avanzata dal
deputato Delbono, sospende fino alle ore 16 l’esame delle
proposte di legge n. 561 ed abbinate.
Delega al Governo in materia previdenziale.
C. 2145 Governo.
(Rinvio del seguito dell’esame).
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, preso
atto che nessuno dei presenti chiede di intervenire, rinvia
il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta, sospesa alle 14.45, ripresa alle 16.15.
Si riprende l’esame delle proposte di legge n. 561 e
abbinate.
Emilio DELBONO (MARGH-U), a nome dei deputati del gruppo
della Margherita, esprime una valutazione sostanzialmente
positiva sul provvedimento in esame, che persegue l’obiettivo
del superamento della condizione di precariato dei docenti
di religione cattolica, dando seguito ad un impegno assunto
dallo Stato italiano con la legge 25 marzo 1985, n. 121.
Dopo aver ricordato che nella scorsa legislatura il Senato
aveva approvato un disegno di legge su identica materia,
trasmesso alla Camera, ma il cui esame si interrotto presso
la Commissione lavoro per la fine della legislatura, ritiene
che al momento siano maturate le condizioni culturali e
politiche perch gli insegnanti di religione cattolica vengano
inseriti nel quadro delle finalit della scuola, riconoscendo
loro, grazie ad uno sviluppo della contrattazione collettiva,
i diritti e i doveri riconosciuti al resto del personale
docente.
Preso atto anche della maturazione dello stesso fronte delle
organizzazioni sindacali, che rende meno conflittuale l’approvazione
dei provvedimenti in esame, anche se suscettibili di alcune
modifiche, si sofferma in particolare su due aspetti particolari
che caratterizzano il nuovo quadro di riferimento. Sottolinea
innanzitutto il verificarsi di una modifica nella composizione
del corpo docente: l’80,5 per cento degli insegnanti di
religione cattolica laico. In secondo luogo, la stabilizzazione
del rapporto di lavoro e la maggiore professionalit degli
insegnanti di religione in termini di presenza scolastica
segnalano un avvicinamento agli intenti della stessa intesa
del febbraio 1984, recepita nella legge di ratifica n. 121
del 1985.
Tutti questi elementi dovrebbero consentire alla Commissione
lavoro di decidere sulla materia nel pieno rispetto della
legge citata, che peraltro riconosce il valore della cultura
religiosa quale patrimonio storico del popolo italiano.
Atteso che nella formulazione del disegno di legge governativo
vi un esplicito riferimento alla scuola statale, riterrebbe
opportuno, preannunciando la presentazione di una proposta
emendativa, che si parlasse di scuola pubblica, sempre in
rispondenza al dettato della legge n. 121 del 1985. Ricorda
che anche la Corte costituzionale si espressa sulla decisione
di dare una disciplina legislativa allo status degli
insegnanti di religione cattolica: la sentenza n. 203 del
1989 ha stabilito che il principio di laicit da intendersi
alla stregua di garanzia da parte dello Stato della libert
di religione in regime di pluralismo confessionale religioso.
In merito ai contenuti del disegno di legge governativo,
conferma l’intenzione di concorrere a predisporre un testo
che vada oltre i confini della maggioranza che sostiene
il Governo e tale volont di indirizzo politico verr esplicitata
in occasione dell’esame delle singole proposte emendative.
Concorda sulla scelta che gli insegnanti di religione cattolica
siano immessi in ruolo con contratti a tempo indeterminato,
nonch sulla previsione che la consistenza della dotazione
organica sia determinata nella misura del 70 per cento dei
posti di insegnamento complessivamente funzionanti, a fronte
di una flessibilit della stessa dotazione organica che
inevitabile rispetto a questo tipo di disciplina.
Ritenute apprezzabili le scelte adottate in merito all’immissione
in ruolo del personale attualmente in servizio e al superamento
di concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli degli
insegnanti di religione, in materia di revoca dell’idoneit
e di mobilit professionale nel comparto del personale della
scuola considera necessari ulteriori approfondimenti. Infatti
la dichiarazione di un’insegnante di religione di non essere
pi disponibile a riconoscersi nella dottrina della Chiesa,
rientrando nel caso di mobilit professionale, non rientra
pi nella competenza dell’autorit ecclesiastica e dunque
ritiene che un legislatore attento debba valutare anche
questa ipotesi. Sorge pertanto il problema di garantire
il diritto di quei lavoratori che, avendo acquisito stabilit
nel mondo della scuola, devono vedersi riconosciuta una
certa stabilit nel mondo del lavoro, anche qualora volessero
smettere di insegnare la religione. Infine, un chiarimento
merita, a suo giudizio, la formulazione indistinta dell’elenco
di coloro che hanno superato il concorso, senza tener conto
dell’andamento dello stesso.
In conclusione, invita la Commissione a lavorare secondo
un intento comune, al fine di rispondere alle aspettative
di diciassette mila insegnanti di religione cattolica.
Lino DUILIO (MARGH-U), condividendo le osservazioni espresse
dal deputato Delbono, intende ribadire solo due questioni
che attengono al rapporto fra Stato e Chiesa nel momento
in cui i docenti di religione cattolica vengono incardinati
nei ruoli e nell’organico dello Stato.
La prima questione riguarda la compilazione dell’elenco
prevista al comma 7 dell’articolo 1, procedura che in altra
sede comporterebbe la predisposizione di una graduatoria
sulla base dei risultati degli esami sostenuti: ritiene
che tale elenco vada definito dal punto di vista giuridico-formale,
perch l’attuale indeterminatezza potrebbe rappresentare
un vulnus nelle disposizioni che si intendono fissare.
In merito alle intese con l’ordinario diocesano, considera
poi necessario ricondurre la normativa a quei principi generale
e astratti che sempre devono caratterizzare la legislazione.
In questo caso, in particolare, bisogna conciliare le aspettative
del personale in questione, che entra a pieno titolo negli
organici dello Stato ma che, in caso di sopravvenuta incompatibilit
con le esigenze dell’insegnamento religioso, valutata dall’ordinario
diocesano, potrebbe un domani avanzare richiesta di mobilit
con quelle del restante personale docente, assunto a seguito
di un concorso e dell’utile inserimento in graduatoria.
Paventa altrimenti il rischio che si possano eccepire questioni
formali e giuridiche in ordine a presunti o reali vizi in
merito a tale norma, prevista dal comma 3 dell’articolo
4 del disegno di legge governativo. Ritiene, in proposito,
che si debba esplicitare che l’insegnamento della religione,
garantiti i presupposti, non rappresenti uno strumento surrettizio
per poter insegnare altre materie di cui non si ha l’esperienza,
per il solo fatto di possedere il titolo abilitante all’insegnamento.
Il problema, semmai, quello della conservazione del posto
del lavoro, in modo da non ledere le aspettative e i diritti
di persone che attendono da anni di avere una sistemazione.
Tuttavia, non si pu creare una competitivit viziata da
norme di favore all’interno del corpo docente. In conclusione,
invita il rappresentante del Governo a considerare l’opportunit
di valutare i problemi che fisiologicamente dovessero verificarsi
in sede di attuazione, prevedendo una sorta di monitoraggio
dei risultati ottenuti.
Andrea DI TEODORO (FI), espresso apprezzamento per il disegno
di legge governativo, che si muove nel rispetto della piena
autonomia e delle prerogative sovrane dello Stato italiano
e della Chiesa, come riconosciuto nell’intesa del 1984,
condividendo le osservazioni del deputato Delbono, ritiene
che il testo, che pure presenta punti di equilibrio da non
sottovalutare, possa essere sottoposto al giudizio e alla
capacit di elaborazione di tutti i gruppi presenti in Commissione.
Valuta positivamente il fatto che, pur lasciando all’autorit
preposta il compito di accertare e selezionare l’idoneit
dell’insegnante dal punto di vista dell’attitudine didattica,
il testo ribadisca il principio per l’autorit ecclesiastica
di valutare e riconoscere l’idoneit dal punto di vista
della correttezza della materia all’interno della sua specificit.
Riconosciuto quale compito della Commissione quello di portare
a termine quanto prima l’esame dei provvedimenti volti al
superamento della condizione di precariato dei docenti di
religione cattolica, riconoscendo loro gli stessi diritti
di cui godono tutti gli altri insegnanti, solleva alcune
perplessit in merito alla compilazione dell’elenco in esito
alla unica prova di concorso in sede di prima applicazione
della legge e alla previsione del trattamento di mobilit,
paventando il rischio che esso diventi un potenziale canale
di accesso pi rapido all’insegnamento di altre materie.
Richiama l’attenzione del Governo e del relatore sul fatto
che il concetto dell’elenco, cio di una lista dei candidati
che hanno superato l’esame di idoneit previsto dal concorso
in sede di prima applicazione della legge, pur non rappresentando
una graduatoria nel senso tradizionale del termine, e quindi
non prevedendo un vincolo per l’autorit ecclesiastica di
scegliere gli insegnanti di religione per i posti in organico
necessari, introduce comunque un principio di ordinazione
dei candidati per quanto riguarda lo Stato italiano. Ritiene
che si potrebbe venire incontro alle preoccupazioni sollevate
dai rappresentanti del gruppo della Margherita qualora si
prevedesse l’elemento della competitivit: del resto lo
Stato ha il diritto di formulare un suo giudizio che discrimina
le possibilit di questi insegnanti che hanno partecipato
al concorso, inserendoli in un’ottica di meritocrazia che
l’elenco, lasciato senza aggettivazione, potrebbe non sufficientemente
valorizzare. Segnala questa come possibile soluzione per
uscire dall’impasse tra graduatoria ed elenco, nel
rispetto dell’autonomia ecclesiastica.
Chiede poi al Governo un chiarimento in merito alla sorte
degli insegnanti che dovessero superare il concorso in sede
di prima applicazione della legge ma non riuscissero ad
entrare nella quota del 70 per cento dei posti di insegnamento
disponibili: riterrebbe opportuno intervenire, modificando
con una proposta emendativa il testo del disegno di legge,
per rendere permanente, attraverso una graduatoria aggiuntiva
o quant’altro, il principio secondo il quale coloro che
hanno superato la prova di idoneit in sede di prima applicazione
della legge risultano comunque posizionati in maniera adeguata
per le disponibilit successive.
Marcello TAGLIALATELA (AN), relatore, in merito
alla compilazione dell’elenco degli idonei, osserva che
tale formulazione consente di superare le maggiori preoccupazioni
e perplessit che il termine di graduatoria poteva determinare.
Evidenzia la necessit che, in sede di primo concorso, si
possa valutare, cos come peraltro sottolineato dalle organizzazioni
scolastiche audite in Commissione, non solo i titoli e gli
esami, ma anche il servizio
prestato, cio l’anzianit eventualmente acquisita dagli
insegnanti di religione cattolica.
Un altro problema da affrontare riguarda l’eventualit che
ci siano insegnanti di religione cattolica che, pur avendo
regolarmente l’idoneit, paradossalmente non possiedono
i requisiti richiesti dalla legge n. 121 del 1985 per partecipare
ai concorsi. Prospetta pertanto l’opportunit di prevedere
all’interno nel testo del disegno di legge una forma di
sanatoria per questi docenti, al fine di evitare il verificarsi
di simili casi in futuro.
In conclusione, chiede al presidente se non sia il caso
di programmare i tempi dell’esame del provvedimento.
Angelo SANTORI, presidente, fa presente che i tempi
di esame del provvedimento potranno essere pi opportunamente
fissati nell’ambito ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, che si riunir nella seduta di
domani.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito
dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 17.20.
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