Senato della Repubblica
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDI’ 11 MARZO 2003
171a Seduta
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e
le finanze Maria Teresa Armosino.
La seduta inizia alle ore 15,15.
Omissis
(1877) Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di
religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni
ordine e grado, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7a Commissione su testo ed emendamenti. Esame
e rinvio)
Il relatore CICCANTI, illustrando il provvedimento in titolo
per quanto di competenza, richiama le osservazioni del Servizio
del bilancio relative all’articolo 2, concernenti gli aspetti
relativi alla quantificazione degli oneri connessi all’istituzione
del ruolo degli insegnanti di religione cattolica. In merito
all’articolo 3, come osservato dal Servizio del bilancio,
fa presente che gli oneri connessi allo svolgimento dei
concorsi pubblici (ad eccezione del primo concorso) non
sono stati considerati nella relazione tecnica, pur segnalando
che la necessità di una idonea copertura deve essere
valutata in considerazione di quanto stabilito dalla Corte
costituzionale con sentenza n. 25 del 1993, a proposito
della copertura di oneri non particolarmente significativi,
e del fatto che le maggiori spese determinano uno scostamento
rispetto all’onere a regime valutato in una percentuale
inferiore al 2 per cento. Per quanto concerne l’articolo
4, il Servizio del bilancio indica che la relazione tecnica
non considera la norma, che, tuttavia, almeno in rapporto
alla possibilità di conservare una cattedra nel caso
di esubero dovuto a contrazione dei posti di insegnamento,
sembrerebbe idonea a determinare nuovi oneri rispetto alla
legislazione vigente. Al riguardo appare auspicabile un
chiarimento.
Sull’articolo 5, rileva che occorre acquisire rassicurazioni
da parte del Governo circa la sostenibilità con le
ordinarie risorse di bilancio delle spese logistiche ed
amministrative necessarie all’espletamento del concorso.
In merito alle clausole di copertura, di cui agli articoli
5 e 6, segnala che il riferimento al bilancio triennale
andrebbe aggiornato con riferimento al nuovo quadro triennale
2003-2005. Inoltre la clausola di salvaguardia, ivi prevista,
sembra configurare una modalità di copertura, a regime,
delle eventuali eccedenze di spesa, mediante ricorso al
fondo di riserva per le spese obbligatorie, in violazione
del disposto dell’articolo 11-ter della legge n. 468 del
1978. Per quanto riguarda le proposte emendative, segnala
gli emendamenti 1.2, 1.4, 2.2, 2.1, 5.8, 5.2, 5.4 e 6.1
che sembrano comportare maggiori oneri privi della adeguata
copertura finanziaria, nonché l’emendamento 1.1,
per il quale non sussistono le necessarie risorse nel fondo
speciale ivi richiamato. Segnala, inoltre, che l’emendamento
5.7 dispone una copertura finanziaria aggiuntiva senza correlarla
ad alcuna modifica normativa. Occorre infine valutare gli
effetti finanziari dell’emendamento 1.3. Fa presente, altresì,
che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso
favorevole alla riformulazione delle clausole di copertura
degli articoli 5 e 6 per aggiornare i riferimenti al nuovo
bilancio triennale 2003-2005. Per quanto concerne la clausola
di salvaguardia indicata al comma 3 dell’articolo 6, dichiara
che il fondo relativo alle spese obbligatorie e d’ordine
non può essere utilizzato per le finalità
ivi indicate essendo destinato esclusivamente all’impiego
della copertura finanziaria dei capitoli aventi natura obbligatoria
nel bilancio a legislazione vigente. In merito alle osservazioni
formulate dal Servizio del bilancio, precisa che le ipotesi
concernenti lo stipendio medio indicate nella relazione
tecnica consentono il riassorbimento degli incrementi stipendiali
corrispondenti all’anzianità che il personale in
questione maturerà nel tempo, considerato che l’anzianità
media del personale docente è pari a circa 17 anni;
in relazione alle possibili rivendicazioni retributive da
parte dei docenti di ruolo, fa presente che il disegno di
legge in titolo istituisce i ruoli dei docenti di religione
il cui insegnamento è attualmente impartito da personale
docente con contratto a tempo determinato; sugli aspetti
connessi al ricorso alla mobilità professionale e
territoriale, precisa che, avendo stabilito le dotazioni
organiche per l’insegnamento della religione cattolica nella
misura del 70 per cento dei posti funzionanti, gli eventuali
casi di esubero sarebbero comunque di esigua entità
e quindi riassorbibili attraverso la mobilità.
Dopo un intervento del presidente AZZOLLINI, volto a proporre
il rinvio del seguito dell’esame del provvedimento in titolo,
al fine di dirimere le questioni connesse alla clausola
di salvaguardia di cui all’articolo 6, interviene il senatore
MORANDO per sottolineare l’opportunità che la Sottocommissione
mantenga su tale ultimo aspetto un orientamento univoco,
in conformità alla prassi oramai consolidata.
La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente
e il seguito dell’esame viene quindi rinviato.
Omissis
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