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EMENDAMENTI
Relatore: TAGLIALATELA
N. 1.
Seduta del 3 dicembre 2002
ART. 1.
(Ruoli degli insegnanti di religione cattolica).
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Agli insegnanti di religione cattolica nominati in base
alle indicazioni delle competenti autorità diocesane,
secondo quanto stabilito dall’Accordo di revisione del Concordato
lateranense, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985 n.
121, e dall’intesa tra il Ministro della pubblica istruzione
e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, resa
esecutiva con il Decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni, si
applica il trattamento economico e di carriera previsto
nel contratto nazionale per gli insegnanti a tempo indeterminato
in servizio nel corrispondente ordine scolastico.
Conseguentemente, all’articolo 6, comma 1, sostituire le
parole: 7.418.903 euro per l’anno 2003 ed in 19.289.150
euro con le seguenti: 15.003.918 euro per l’anno 2003 e
45.009.053 euro.
1. 7. Martella, Sasso, Grignaffini, Nigra, Guerzoni, Motta.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Agli insegnanti di religione cattolica nominati annualmente
in base alle indicazioni delle competenti autorità
diocesane, secondo quanto stabilito dall’Accordo di revisione
del Concordato lateranense, reso esecutivo con la legge
25 marzo 1985, n. 121, e dall’intesa tra il Ministro della
pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale
italiana, resa esecutiva con il decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni,
si applica il trattamento economico e di carriera previsto
nel contratto nazionale per gli insegnanti a tempo indeterminato
in servizio nel corrispondente ordine scolastico.
1. 1. Alfonso Gianni, Titti De Simone.
Al comma 2, sostituire le parole: inseriti nei ruoli di
cui al comma 1 con le seguenti: nominati ai sensi della
legislazione vigente.
* 1. 2.Alfonso Gianni, Titti De Simone.
Al comma 2, sostituire le parole: inseriti nei ruoli di
cui al comma 1 con le seguenti: nominati ai sensi della
legislazione vigente.
* 1. 8.Grignaffini, Martella, Sasso, Nigra, Guerzoni, Motta.
Al comma 2, dopo le parole: trattamento economico previsti
aggiungere le seguenti: per gli insegnanti a tempo indeterminato.
** 1. 3.Alfonso Gianni, Titti De Simone.
Al comma 2, dopo le parole: trattamento economico previsti
aggiungere le seguenti: per gli insegnanti a tempo indeterminato.
** 1. 9.Guerzoni, Sasso, Grignaffini, Martella, Nigra, Motta.
Sopprimere il comma 3.
* 1. 4.Alfonso Gianni, Titti De Simone.
Sopprimere il comma 3.
* 1. 10.Nigra, Sasso, Grignaffini, Guerzoni, Martella, Motta.
Al comma 3, sostituire le parole: e nella scuola elementare
con le seguenti: , nella scuola elementare e nella scuola
secondaria.
1. 5. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le commissioni degli esami di licenza della scuola
secondaria di primo grado e dell’esame di Stato finale della
scuola secondaria di secondo grado sono formate dai docenti
di classe. Delle commissioni fanno parte, a pieno titolo
anche l’insegnante che abbia svolto attività didattica
di sostegno, l’insegnante di seconda lingua e l’insegnante
di religione per gli alunni non esonerati dal relativo insegnamento.
1. 6. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.
(Votazione dell’articolo 1)
ART. 2.
(Dotazioni organiche dei posti per l’insegnamento della
religione cattolica).
Sopprimerlo.
* 2. 1.Alfonso Gianni, Titti De Simone.
Sopprimerlo.
* 2. 2.Martella, Sasso, Grignaffini, Nigra, Guerzoni, Motta.
(Si vota il mantenimento dell’articolo 2)
ART. 3.
(Accesso ai ruoli).
Sopprimerlo.
3. 1. Alfonso Gianni, Titti De Simone.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3. Le autorità ecclesiastiche responsabili del
reclutamento del personale docente di cui all’articolo 1,
comma 1, vi provvedono attraverso un procedimento concorsuale
per soli titoli.
3. 2. Grignaffini, Martella, Sasso, Nigra, Guerzoni, Motta.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Per la partecipazione alle procedure concorsuali è
richiesto il possesso di almeno uno dei titoli di qualificazione
professionale stabiliti al punto 4 dell’intesa di cui all’articolo
1, comma 1, unitamente a un diploma di laurea valido per
l’ammissione ai concorsi a posti d’insegnamento.
3. 3. Cordoni, Capitelli, Sasso, Innocenti, Gasperoni, Trupia,
Motta.
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Le Commissioni compilano la graduatoria di coloro che
hanno superato il concorso; la graduatoria è approvata
dal dirigente regionale che ha curato lo svolgimento del
concorso».
3. 4. Gasperoni, Cordoni, Sasso, Capitelli, Innocenti, Trupia,
Motta.
Al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:
nonché il punteggio conseguito nelle prove di concorso.
3. 7. Duilio, Delbono, Squeglia, Molinari.
Al comma 9, sostituire le parole: si fruisca della mobilità
professionale o della diversa utilizzazione o mobilità
collettiva con le seguenti: rientri nelle fattispecie.
3. 5. Cordoni, Capitelli, Sasso, Gasperoni, Innocenti, Trupia,
Motta.
Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Tali insegnanti devono essere scelti dalla graduatoria degli
idonei non vincitori di concorso.
3. 6. Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Capitelli, Sasso, Nigra,
Innocenti, Trupia, Motta.
(Votazione dell’articolo 3)
ART. 4.
(Mobilità).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 4. – 1. Agli insegnanti di religione cattolica si applicano,
del medesimo insegnamento, le disposizioni vigenti in materia
di mobilità territoriale nel comparto del personale
della scuola.
2. La mobilità territoriale è subordinata
al possesso da parte degli insegnanti di religione cattolica
del riconoscimento dell’idoneità dall’Ordinario diocesano
competente per territorio e all’intesa col medesimo Ordinario.
4. 5. Sasso, Guerzoni, Grignaffini, Martella, Nigra, Motta.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Agli insegnanti di religione cattolica si applicano,
nell’ambito dei rispettivi insegnamenti, le disposizioni
vigenti in materia di mobilità territoriale nel comparto
del personale della scuola.
4. 1. Alfonso Gianni, Titti De Simone.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: nell’elenco
con le seguenti: nella graduatoria.
4. 6. Nigra, Capitelli, Cordoni, Sasso, Innocenti, Guerzoni,
Gasperoni, Trupia, Motta.
Sopprimere il comma 2.
4. 2. Alfonso Gianni, Titti De Simone.
Sopprimere il comma 3.
4. 3. Alfonso Gianni, Titti De Simone.
Sostituire il comma 3 con i seguenti:
3. L’acquisizione ed il mantenimento dello stato giuridico
di insegnante di religione cattolica sono subordinati al
possesso dell’idoneità canonica rilasciata dall’Ordinario
diocesano competente territorialmente. La revoca dell’idoneità
determina immediatamente la cessazione del rapporto di lavoro.
4. In caso di avvio di un procedimento canonico volto alla
revoca dell’idoneità, l’insegnante è sospeso,
fino alla conclusione del procedimento medesimo, dalla cattedra
di cui è titolare e può essere utilizzato
in altre attività.
4. 7. Cordoni, Capitelli, Gasperoni, Sasso, Trupia, Innocenti,
Guerzoni, Nigra, Motta.
Al comma 3, dopo le parole: contrazione dei posti di insegnamento
aggiungere le seguenti: ivi compreso il 30 per cento dei
posti a tempo determinato esistenti nell’ambito diocesano,
4. 8. Sasso, Cordoni, Capitelli, Gasperoni, Grignaffini,
Innocenti, Trupia, Guerzoni, Nigra, Motta.
Al comma 3, sostituire le parole: e subordinatamente al
possesso dei requisiti prescritti per l’insegnamento richiesto
con le seguenti: per il passaggio a posizioni di ruolo diverse
da quelle degli insegnanti.
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine,
il seguente periodo: Per il passaggio a posizioni di ruolo
relative a insegnamenti diversi da quello della religione
cattolica, gli insegnanti di cui al presente comma, subordinatamente
al possesso dei requisiti prescritti per l’insegnamento
richiesto, possono richiedere l’inserimento nelle graduatorie
permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, con
l’attribuzione di un punteggio commisurato al periodo di
insegnamento già svolto, secondo modalità
definite con regolamento da adottare con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
4. 4. Duilio, Molinari.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. La mobilità professionale verso altro insegnamento
non è consentita prima che siano decorsi cinque anni
di effettivo insegnamento dall’assunzione in ruolo. I posti
rimasti vacanti a seguito di revoca dell’idoneità
non concorrono, per un quinquennio, a determinare le dotazioni
organiche di cui all’articolo 2 e sono coperti mediante
stipula di contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi
dell’articolo 3, comma 10.
4. 9. Gasperoni, Cordoni, Capitelli, Sasso, Trupia, Innocenti,
Motta.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. Agli insegnanti di religione cattolica con contratto
di lavoro a tempo indeterminato, ai quali non sia stata
revocata l’idoneità, che si trovino in condizioni
di esubero, si applicano le procedure di diversa utilizzazione
e mobilità collettiva previste dall’articolo 33 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. 10. Capitelli, Cordoni, Innocenti, Sasso, Guerzoni, Nigra,
Gasperoni, Trupia, Motta.
(Votazione dell’articolo 4)
ART. 5.
(Norme transitorie e finali).
Sopprimerlo.
* 5. 1.Alfonso Gianni, Titti De Simone.
Sopprimerlo.
* 5. 7.Grignaffini, Sasso, Nigra, Guerzoni, Martella, Motta.
Al comma 1, sostituire le parole: continuativamente servizio
per almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci anni
con le seguenti: servizio continuativo per almeno dieci
anni.
5. 6. Rodeghiero.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le
commissioni compilano la graduatoria di coloro che hanno
superato il concorso; la graduatoria è approvata
dal dirigente regionale che ha curato lo svolgimento del
concorso.
5. 8. Innocenti, Cordoni, Capitelli, Sasso, Guerzoni, Nigra,
Gasperoni, Trupia, Motta.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il programma di esame del primo concorso, consistente
in una prova scritta ed una orale, sarà volto ad
accertamento della conoscenza della legislazione e dell’ordinamento
scolastici, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi
ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso, nonché
all’accertamento della cultura posseduta dal candidato nel
campo delle scienze sociali, filosofiche e storiche.
5. 9. Trupia, Cordoni, Capitelli, Gasperoni, Guerzoni, Nigra,
Innocenti, Sasso, Motta.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il programma di esame del primo concorso, consistente
in una prova scritta ed una orale, sarà volto ad
accertamento della conoscenza della legislazione e dell’ordinamento
scolastici, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi
ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso.
5. 10. Guerzoni, Trupia, Cordoni, Capitelli, Nigra, Gasperoni,
Sasso, Innocenti, Motta.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L’esame
è preceduto dalla frequenza di un corso non superiore
a 60 ore, finalizzato all’approfondimento del programma
d’esame. Il corso è svolto dalla Commissione esaminatrice.
5. 2. Lumia.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L’elenco di coloro i quali risultano abilitati a
seguito del concorso di cui al comma 2 ha una validità
triennale: da esso si attinge per la copertura delle cattedre
da assegnare con contratto a tempo indeterminato e con contratto
a tempo determinato.
5. 11. Delbono, Duilio, Squeglia, Carbonella, Molinari.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La graduatoria di coloro che superano il concorso
di cui al comma 2 ha carattere permanente: da essa si attinge
per la copertura delle cattedre da assegnare con contratto
a tempo determinato e per la copertura delle cattedre da
assegnare con contratto a tempo determinato.
5. 3. Lumia.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I docenti inseriti nella graduatoria di cui al comma
7 dell’articolo 3 non destinatari di contratto a tempo indeterminato
hanno titolo di precedenza per il conferimento degli incarichi
di cui al comma 10 dell’articolo 3.
5. 4. Lumia.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: euro 261.840
con le seguenti: euro 695.512.
5. 5. Lumia.
(Votazione dell’articolo 5)
ART. 6.
(Copertura finanziaria).
Sopprimerlo.
6. 1. Martella, Sasso, Grignaffini, Guerzoni, Nigra, Motta.
(Si vota il mantenimento dell’articolo 6)
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