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DISEGNO DI LEGGE

Norme sullo stato
giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli
istituti e delle scuole di ogni ordine e grado (1877)

Art. 1.

(Ruoli degli insegnanti di religione cattolica)

1. Ai fini dell’insegnamento della religione cattolica
nelle scuole statali di ogni ordine e grado, quale previsto
dall’Accordo che apporta modificazioni al Concordato
lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo
ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, e dall’Intesa
tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente
della Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985,
n. 751, e successive modificazioni, sono istituiti due distinti
ruoli regionali, articolati per ambiti territoriali corrispondenti
alle diocesi, del personale docente e corrispondenti ai
cicli scolastici previsti dall’ordinamento.

2. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei
ruoli di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto stabilito
dalla presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento
economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato
"testo unico", e dalla contrattazione collettiva.

3. Nella scuola dell’infanzia e nella scuola elementare
l’insegnamento della religione cattolica può
essere affidato ai docenti di sezione o di classe riconosciuti
idonei dalla competente autorità ecclesiastica, ai
sensi del punto 2.6 della Intesa di cui al comma 1, e successive
modificazioni, che siano disposti a svolgerlo.

Art. 2.

(Dotazioni organiche dei posti per l’insegnamento
della religione cattolica)

1. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica,
è stabilita la consistenza della dotazione organica
degli insegnanti di religione cattolica, articolata su base
regionale, determinata nella misura del 70 per cento dei
posti d’insegnamento complessivamente funzionanti.

2. Le dotazioni organiche per l’insegnamento della
religione cattolica nella scuola secondaria sono stabilite
dal dirigente dell’ufficio scolastico regionale, nell’ambito
dell’organico complessivo di ciascuna regione, nella
misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio
di pertinenza di ciascuna diocesi.

3. Le dotazioni organiche per l’insegnamento della
religione cattolica nella scuola dell’infanzia e nella
scuola elementare sono stabilite dal dirigente dell’ufficio
scolastico regionale, nell’ambito dell’organico
complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per
cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza
di ciascuna diocesi, tenuto conto di quanto previsto all’articolo
1, comma 3. In sede di prima applicazione della presente
legge, le predette dotazioni organiche sono stabilite nella
misura del 70 per cento dei posti funzionanti nell’anno
scolastico precedente quello in corso alla data di entrata
in vigore della medesima legge.

Art. 3.

(Accesso ai ruoli)

1. L’accesso ai ruoli di cui all’articolo 1
avviene, previo superamento di concorsi per titoli ed esami,
intendendo per titoli quelli previsti al punto 4 dell’Intesa
di cui all’articolo 1, comma 1, e successive modificazioni,
per i posti annualmente disponibili nelle dotazioni organiche
di cui all’articolo 2, commi 2 e 3.

2. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base
regionale, con frequenza triennale, dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, con possibilità
di svolgimento in più sedi decentrate, in relazione
al numero dei concorrenti, ai sensi dell’articolo 400,
comma 01, del testo unico, e successive modificazioni. Qualora,
in ragione dell’esiguo numero dei candidati, si ponga
l’esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento
delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l’aggregazione
territoriale dei concorsi, indicando l’ufficio scolastico
regionale che deve curare l’espletamento dei concorsi
così accorpati.

3. I titoli di qualificazione professionale per partecipare
ai concorsi sono quelli stabiliti al punto 4 dell’Intesa
di cui all’articolo 1, comma 1, e successive modificazioni.

4. Ciascun candidato deve inoltre essere in possesso del
riconoscimento di idoneità di cui al numero 5, lettera
a), del Protocollo addizionale di cui all’articolo
1, comma 1, rilasciato dall’ordinario diocesano competente
per territorio e può concorrere soltanto per i posti
disponibili nel territorio di pertinenza della diocesi.

5. Relativamente alle prove di esame, fatto salvo quanto
stabilito dall’articolo 5, comma 2, della presente
legge, si applicano le disposizioni dell’articolo 400,
comma 6, del testo unico, che prevedono l’accertamento
della preparazione culturale generale e didattica come quadro
di riferimento complessivo, e con esclusione dei contenuti
specifici dell’insegnamento della religione cattolica.

6. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli
ed esami sono presiedute da un professore universitario
o da un dirigente scolastico o da un ispettore tecnico,
e composte da due docenti a tempo indeterminato, con almeno
cinque anni di anzianità, titolari di insegnamento
pertinente con l’accertamento di cui al comma 5. Il
presidente e i componenti delle commissioni giudicatrici
sono nominati dal dirigente regionale e scelti nell’ambito
della regione in cui si svolgono i concorsi.

7. Le commissioni compilano l’elenco di coloro che
hanno superato il concorso, valutando, oltre al risultato
delle prove, esclusivamente i titoli di cui al comma 3.
Il dirigente regionale approva l’elenco ed invia all’ordinario
diocesano competente per territorio i nominativi di coloro
che si trovano in posizione utile per occupare i posti delle
dotazioni organiche di cui all’articolo 2, commi 2
e 3. Dall’elenco dei docenti che hanno superato il
concorso il dirigente regionale attinge per segnalare all’ordinario
diocesano i nominativi necessari per coprire i posti che
si rendano eventualmente vacanti nelle dotazioni organiche
durante il periodo di validità del concorso.

8. L’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato
è disposta dal dirigente regionale, d’intesa
con l’ordinario diocesano competente per territorio,
ai sensi del numero 5, lettera a), del Protocollo addizionale
di cui all’articolo 1, comma 1, e del punto 2.5 dell’Intesa
di cui al medesimo articolo 1, comma 1, nell’ambito
del regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto
dall’articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni.

9. Ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti
dalle disposizioni vigenti si aggiunge la revoca dell’idoneità
da parte dell’ordinario diocesano competente per territorio
divenuta esecutiva a norma dell’ordinamento canonico,
purché non si fruisca della mobilità professionale
o della diversa utilizzazione o mobilità collettiva,
di cui all’articolo 4, comma 3.

10. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto
di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti
di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici,
su indicazione del dirigente regionale, d’intesa con
l’ordinario diocesano competente per territorio.

Art. 4.

(Mobilità)

1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei
ruoli di cui all’articolo 1, comma 1, si applicano
le disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale
nel comparto del personale della scuola limitatamente ai
passaggi, per il medesimo insegnamento, da un ciclo ad altro
di scuola. Tale mobilità professionale è subordinata
all’inclusione nell’elenco di cui all’articolo
3, comma 7, relativo al ciclo di scuola richiesto, al riconoscimento
di idoneità rilasciato dall’ordinario diocesano
competente per territorio ed all’intesa con il medesimo
ordinario.

2. La mobilità territoriale degli insegnanti di
religione cattolica è subordinata al possesso del
riconoscimento di idoneità rilasciato dall’ordinario
diocesano competente per territorio e all’intesa con
il medesimo ordinario.

3. L’insegnante di religione cattolica con contratto
di lavoro a tempo indeterminato, al quale sia stata revocata
l’idoneità, ovvero che si trovi in situazione
di esubero a seguito di contrazione dei posti di insegnamento,
può fruire della mobilità professionale nel
comparto del personale della scuola, con le modalità
previste dalle disposizioni vigenti e subordinatamente al
possesso dei requisiti prescritti per l’insegnamento
richiesto, ed ha altresì titolo a partecipare alle
procedure di diversa utilizzazione e di mobilità
collettiva previste dall’articolo 33 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.

Art. 5.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Il primo concorso per titoli ed esami, intendendo per
titolo anche il servizio prestato nell’insegnamento
della religione cattolica, che sarà bandito dopo
la data di entrata in vigore della presente legge, è
riservato agli insegnanti di religione cattolica che abbiano
prestato continuativamente servizio per almeno quattro anni
nel corso degli ultimi dieci anni e per un orario complessivamente
non inferiore alla metà di quello d’obbligo
anche in ordini e gradi scolastici diversi, e siano in possesso
dei requisiti previsti dall’articolo 3, commi 3 e 4.

2. Il programma di esame del primo concorso è volto
unicamente all’accertamento della conoscenza dell’ordinamento
scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi
agli ordini e ai gradi di scuola ai quali si riferisce il
concorso e degli elementi essenziali della legislazione
scolastica.

3. Per l’attuazione del presente articolo è
autorizzata una spesa pari a 261.840 euro per l’anno
2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
dell’istruzione, dell’università e della
ricerca.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

5. Restano ferme le potestà legislative e amministrative
delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia
di scuola dell’infanzia e di istruzione elementare
e secondaria, ai sensi dello Statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione.
Resta altresì fermo quanto previsto dal numero 5,
lettera c), del Protocollo addizionale di cui all’articolo
1, comma 1, della presente legge.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente
legge, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 5,
valutati in 7.418.903 euro per l’anno 2003 ed in 19.289.150
euro a decorrere dall’anno 2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede
al monitoraggio dell’attuazione della presente legge,
anche ai fini dell’applicazione dell’articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite
relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo
7 comma 2, n. 2), della medesima legge n. 468 del 1978,
e successive modificazioni.

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