ALLEGATO 4
Insegnanti di religione cattolica. (C. 561 Molinari,
C. 580 Loddo, C. 737 Angela Napoli, C. 909 Lumia, C. 1433
Landolfi, C. 1487 Coronella, C. 1493 Di Teodoro, C. 1908
Luigi Pepe, C. 1972 Antonio Barbieri, C. 2480 Governo).
EMENDAMENTI
ART.
1.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Agli insegnanti di religione cattolica nominati in base
alle indicazioni delle competenti autorit diocesane, secondo
quanto stabilito dall’Accordo di revisione del Concordato
lateranense, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985 n.
121, e dall’intesa tra il Ministro della pubblica istruzione
e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, resa
esecutiva con il Decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1985 e successive modificazioni, si applica
il trattamento economico e di carriera previsto nel contratto
nazionale per gli insegnanti a tempo indeterminato in servizio
nel corrispondente ordine scolastico.
Conseguentemente, all’articolo 6, sostituire le parole:
7.680.750 euro con le seguenti: 15.003.918 euro
e contestualmente sostituire le parole: 19.289.150
euro con le seguenti: 45.009.053 euro.
1. 5. Martella, Sasso, Grignaffini, Nigra, Guerzoni,
Motta.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Agli insegnanti di religione cattolica nominati annualmente
in base alle indicazioni delle competenti autorit diocesane,
secondo quanto stabilito dall’Accordo di revisione del Concordato
lateranense, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985,
n. 121, e dall’intesa tra il Ministro della pubblica istruzione
e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, resa
esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1985 e successive modificazioni, si applica
il trattamento economico e di carriera previsto nel contratto
nazionale per gli insegnanti a tempo indeterminato in servizio
nel corrispondente ordine scolastico.
1. 1.Alfonso Gianni, Titti De Simone.
Al comma 2, sostituire le parole: inseriti nei ruoli
di cui al comma 2 con le parole: nominati ai sensi
della legislazione vigente.
* 1. 2.Alfonso Gianni, Titti De Simone.
Al comma 2, sostituire le parole: inseriti nei ruoli
di cui al comma 1 con le parole: nominati ai sensi
della legislazione vigente.
* 1. 7. Grignaffini, Martella, Sasso, Nigra, Guerzoni,
Motta.
Al comma 2, dopo le parole: trattamento economico
previsti inserire le parole: per gli insegnanti a
tempo indeterminato.
** 1. 3.Alfonso Gianni, Titti De Simone.
Al comma 2, dopo le parole: trattamento economico
previsti inserire le parole: per gli insegnanti a
tempo indeterminato.
** 1. 6. Guerzoni, Sasso, Grignaffini, Martella,
Nigra, Motta.
Sopprimere il comma 3.
***1. 4.Alfonso Gianni, Titti De Simone.
Sopprimere il comma 3.
***1. 8. Nigra, Sasso, Grignaffini, Guerzoni,
Martella, Motta.
Al comma 3, sostituire le parole: scuola materna
con le seguenti: scuola dell’infanzia.
1. 9. Capitelli, Cordoni, Sasso, Grignaffini, Guerzoni,
Nigra, Gasperoni, Tocci, Martella, Trupia, Innocenti, Motta.
ART.
2.
Sopprimerlo.
*2. 1.Alfonso Gianni, Titti De Simone.
Sopprimerlo.
*2. 2. Martella, Sasso, Grignaffini, Nigra, Guerzoni,
Motta.
Al comma 3, sostituire le parole: scuola materna
con le seguenti: scuola dell’infanzia.
2. 3. Cordoni, Sasso, Capitelli, Grignaffini, Guerzoni,
Nigra, Gasperoni, Tocci, Martella, Trupia, Innocenti, Motta.
ART.
3.
Sopprimerlo.
3. 1.Alfonso Gianni, Titti De Simone.
Sostituirlo con il seguente:
Art.
3.
Le autorit ecclesiastiche responsabili del reclutamento
del personale docente di cui all’articolo 1, comma 1, vi
provvedono attraverso un procedimento concorsuale per soli
titoli.
3. 6. Grignaffini, Martella, Sasso, Nigra, Guerzoni,
Motta.
Al comma 1, dopo le parole: concorsi per titoli
ed esami aggiungere le seguenti: intendendo per titoli
quelli previsti al punto 4 dell’intesa di cui all’articolo
1 comma 1.
3. 7.Il Relatore.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Per la partecipazione alle procedure concorsuali richiesto
il possesso di almeno uno dei titoli di qualificazione professionale
stabiliti al punto 4 dell’intesa di cui all’articolo 1,
comma 1, unitamente a un diploma di laurea valido per l’ammissione
ai concorsi a posti d’insegnamento.
3. 8. Cordoni, Capitelli, Sasso, Innocenti, Gasperoni,
Trupia, Motta.
Al comma 6, le parole: docenti di ruolo sono
sostituite con le parole: docenti a tempo indeterminato.
3. 9. Capitelli, Cordoni, Sasso, Guerzoni, Nigra,
Gasperoni, Grignaffini, Motta.
Sostituire il comma 7 con il seguente: Le commissioni
compilano l’elenco di coloro che hanno superato il concorso,
valutando anche i titoli di cui al comma 3. Il dirigente
regionale approva l’elenco ed invia all’Ordinario diocesano
competente per territorio i nominativi di coloro che si
trovano in posizione utile per occupare i posti della dotazione
organica di cui all’articolo 2. Dall’elenco dei docenti
che hanno superato il concorso il dirigente regionale attinge
per segnalare all’Ordinario diocesano i nominativi necessari
per coprire i posti che si rendano eventualmente vacanti
nella dotazione organica durante il periodo di validit
del concorso.
3. 11.Il Relatore.
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Le Commissioni compilano la graduatoria di coloro che
hanno superato il concorso; la graduatoria approvata dal
dirigente regionale che ha curato lo svolgimento del concorso.
3. 10. Gasperoni, Cordoni, Sasso, Capitelli, Innocenti,
Trupia, Motta.
Al comma 7, sopprimere la parola: l’elenco e
sostituirla con: la graduatoria.
Conseguentemente sostituire le parole: l’elenco
approvato con le parole: la graduatoria approvata.
3. 13.Lumia.
Al comma 7, dopo la parola: elenco aggiungere
le seguenti: ordinato ai sensi di quanto previsto al
comma 1.
*3. 2.Campa, Santori, Didon.
Al comma 7, dopo la parola: elenco aggiungere
le seguenti: ordinato ai sensi di quanto previsto al
comma 1.
*3. 3.Di Teodoro.
Al comma 7, dopo le parole: che hanno superato il
concorso aggiungere le seguenti: , facendo esclusivo
riferimento al valore dei titoli di cui al comma 3 nonch
al punteggio conseguito nelle prove di concorso.
3. 12.Duilio, Delbono, Squeglia.
Al comma 7, sostituire le parole: l’elenco approvato
dal dirigente regionale che ha curato lo svolgimento del
concorso con le seguenti: l’elenco dei vincitori
del concorso e l’elenco degli idonei vengono approvati dal
dirigente regionale che ha curato lo svolgimento del concorso.
**3. 4.Campa, Santori, Didon.
Al comma 7, sostituire le parole: l’elenco approvato
dal dirigente regionale che ha curato lo svolgimento del
concorso con le seguenti: l’elenco dei vincitori
del concorso e l’elenco degli idonei vengono approvati dal
dirigente regionale che ha curato lo svolgimento del concorso.
**3. 5.Campa, Santori, Didon.
Al termine del comma 8, dopo le parole: … e successive
modificazioni aggiungere le seguenti: L’Ordinario
diocesano propone i nominativi scegliendo fra i docenti
inseriti nella graduatoria di cui al comma 7, senza vincolo
dell’ordine di graduatoria.
3. 14. Lumia.
Al comma 9, sostituire le parole da: purch non
si fruisca fino alla fine del comma con i seguenti: purch
non rientri nelle fattispecie di cui all’articolo 4, comma
3, della presente legge.
3. 15. Cordoni, Capitelli, Sasso, Gasperoni, Innocenti,
Trupia, Motta.
Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
e devono essere scelti dalla graduatoria degli idonei
non vincitori di concorso.
3. 16. Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Capitelli, Sasso,
Nigra, Innocenti, Trupia, Motta.
ART.
4.
Sostituire l’articolo con il seguente:
Art.
4.
1. Agli insegnanti di religione cattolica si applicano,
del medesimo insegnamento, le disposizioni vigenti in materia
di mobilit territoriale nel comparto del personale della
scuola.
2. La mobilit territoriale subordinata al possesso da
parte degli insegnanti di religione cattolica del riconoscimento
dell’idoneit dall’Ordinario diocesano competente per territorio
e all’intesa col medesimo Ordinario.
4. 5. Sasso, Guerzoni, Gragnaffini, Martella, Nigra,
Motta.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Agli insegnanti di religione cattolica si applicano,
nell’ambito dei rispettivi insegnamenti le disposizioni
vigenti in materia di mobilit territoriale nel comparto
del personale della scuola.
4. 1. Alfonso Gianni, Titti De Simone.
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: nell’elenco
e sostituirla con le parole: nella graduatoria.
**4. 4. Lumia.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: nell’elenco
e sostituirla con le seguenti: nella graduatoria.
**4. 6. Nigra, Capitelli, Cordoni, Sasso, Innocenti,
Guerzoni, Gasperoni, Trupia, Motta.
Sopprimere il comma 2.
4. 2. Alfono Gianni, Titti De Simone.
Sopprimere il comma 3.
4. 3. Alfono Gianni, Titti De Simone.
Sostituire il comma 3 con i seguenti:
3. L’acquisizione ed il mantenimento dello stato giuridico
di insegnante di religione cattolica sono subordinati al
possesso dell’idoneit canonica rilasciata dall’Ordinario
diocesano competente territorialmente. La revoca dell’idoneit
determina immediatamente la cessazione del rapporto di lavoro.
4. In caso di avvio di un procedimento canonico volto alla
revoca dell’idoneit, l’insegnante sospeso, fino alla
conclusione del procedimento medesimo, dalla cattedra di
cui titolare e pu essere utilizzato in altre attivit.
4. 8. Cordoni, Capitelli, Gasperoni, Sasso, Trupia,
Innocenti, Guerzoni, Nigra, Motta.
Al comma 3 dopo le parole: contrazione dei posti
di insegnamento inserire le seguenti: ivi compreso
il 30 per cento dei posti a tempo determinato esistenti
nell’ambito diocesano.
4. 7. Sasso, Cordoni, Capitelli, Gasperoni, Gasperoni,
Grignaffini, Innocenti, Trupia, Guerzoni, Nigra, Motta.
Al comma 3, sostituire le parole: e subordinatamente
al possesso dei requisiti prescritti per l’insegnamento
richiesto con le seguenti: per il passaggio a posizioni
di ruolo diverse da quelle degli insegnanti.
Conseguentemente, alla fine del medesimo comma aggiungere
il seguente periodo: Per il passaggio a posizioni di
ruolo relative a insegnamenti diversi da quello della religione
cattolica, gli insegnanti di cui al presente comma, subordinatamente
al possesso dei requisiti prescritti per l’insegnamento
richiesto, possono richiedere l’inserimento nelle graduatorie
permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, con
l’attribuzione di un punteggio commisurato al periodo di
insegnamento gi svolto, secondo modalit definite con regolamento
da adottare con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universit
e della ricerca, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
4. 9. Duilio.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. La mobilit professionale verso altro insegnamento non
consentita prima che siano decorsi cinque anni di effettivo
insegnamento dall’assunzione in ruolo. I posti rimasti vacanti
a seguito di revoca dell’idoneit non concorrono, per un
quinquennio, a determinare le dotazioni organiche di cui
all’articolo 2 e sono coperti mediante stipula di contratti
di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’articolo 3,
comma 10.
4. 10. Gasperoni, Cordoni, Capitelli, Sasso, Trupia,
Innocenti, Motta.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
4. Agli insegnanti di religione cattolica con contratto
di lavoro a tempo indeterminato, ai quali non sia stata
revocata l’idoneit, che si trovino in condizioni di esubero,
si applicano le procedure di diversa utilizzazione e mobilit
collettiva previste dall’articolo 33 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
4. 11. Capitelli, Cordoni, Innocenti, Sasso, Guerzoni,
Nigra, Gasperoni, Trupia, Motta.
ART.
5.
Sopprimerlo.
* 5. 1. Alfonso Gianni, Titti De Simone.
Sopprimerlo.
* 5. 9. Grignaffini, Sasso, Nigra, Guerzoni, Martella,
Motta.
All’emendamento Campa 5.2. dopo le parole: quattro
anni inserire le seguenti: negli ultimi dieci anni
scolastici e sostituire le parole: dieci anni con
le seguenti: per almeno cinque anni negli ultimi dieci
anni scolastici.
Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:
1-bis. Gli insegnanti vincitori del primo concorso,
inseriti nei ruoli di cui all’articolo 1, comma 1, che risultino
privi dei titoli previsti dall’articolo 3, comma 3, sono
tenuti a conseguirli entro i cinque anni accademici successivi
a quello dell’immissione nei ruoli, pena l’esclusione dai
medesimi.
0. 5. 2. 1. Delbono, Duilio, Squeglia.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il primo concorso per titoli ed esami che sar bandito
dopo l’entrata in vigore della presente legge, consistente
in una sola prova, riservato agli insegnanti di religione
cattolica che abbiano prestato servizio continuativo nell’insegnamento
di religione cattolica per almeno quattro anni e per un
orario non inferiore alla met di quello d’obbligo, anche
in ordini e gradi scolastici diversi e siano in possesso
dei requisiti previsti dall’articolo 3, commi 3 e 4, nonch
agli insegnanti di religione cattolica, che abbiano prestato
servizio continuativo nell’insegnamento di religione cattolica
per almeno dieci anni e per un orario non inferiore alla
met di quello d’obbligo, anche in ordini e gradi scolastici
diversi e siano in possesso di diploma di laurea che dia
accesso all’insegnamento scolastico.
5. 2. Campa, Santori, Dario Galli, Didon.
Al comma 1, sostituire le parole: consistente in
una sola prova con le seguentei: prova preceduta
da un corso.
5. 13. Del Bono, Duilio, Squeglia, Carbonella, Camo.
Al comma 1, dopo le parole: consistente in una sola
prova aggiungere le seguenti: e secondo le modalit
di cui all’articolo 3, commi 1 e 7.
5. 10. Il relatore.
Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo:
Possono partecipare al primo concorso gli insegnanti di
religione cattolica che hanno prestato servizio continuativo
nell’insegnamento di religione cattolica per almeno dieci
anni e per un orario non inferiore alla met di quello d’obbligo,
anche in ordini e gradi scolastici diversi, in possesso
di diploma di laurea che dia accesso all’insegnamento scolastico,
e che conseguono i titoli di cui all’articolo 3 comma 3
prima dell’effettivo inserimento nella dotazione organica
di cui all’articolo 2.
5. 11. Il relatore.
Al comma 1, aggiunto, in fine, il seguente periodo:
Le commissioni compilano la graduatoria di coloro che hanno
superato il concorso; la graduatoria approvata dal dirigente
regionale che ha curato lo svolgimento del concorso.
5. 12. Innocenti, Cordoni, Capitelli, Sasso, Guerzoni,
Nigra, Gasperoni, Trupia, Motta.
Sostituire il comma 2 con il seguente
2. Il programma di esame del primo concorso, consistente
in una prova scritta ed una orale, sar volto ad accertamento
della conoscenza della legislazione e dell’ordinamento scolastici,
degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi
di scuola ai quali si riferisce il concorso, nonch all’accertamento
della cultura posseduta dal candidato nel campo delle scienze
sociali, filosofiche e storiche.
5. 15. Trupia, Cordoni, Capitelli, Gasperoni, Guerzoni,
Nigra, Innocenti, Sasso, Motta.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il programma di esame del primo concorso, consistente
in una prova scritta ed una orale, sar volto ad accertamento
della conoscenza della legislazione e dell’ordinamento scolastici,
degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi
di scuola ai quali si riferisce il concorso.
5. 14. Guerzoni, Trupia, Cordoni, Capitelli, Nigra,
Gasperoni, Sasso, Innocenti, Motta.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
L’esame preceduto dalla frequenza di un corso non superiore
a 60 ore, finalizzato all’approfondimento del programma
d’esame. Il corso svolto dalla Commissione esaminatrice.
5. 17. Lumia.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
Il punteggio per la prova di esame viene attribuito in conformit
a quanto previsto dall’articolo 9 della O.M. n. 153 del
15 giugno 1999. Il punteggio per la compilazione dell’elenco
di cui al comma sette dell’articolo tre viene attribuito
in conformit alla tabella A allegata al decreto ministeriale
n. 146 del 18 maggio 2000.
Unico servizio valutabile quello prestato nell’insegnamento
della religione cattolica.
* 5. 3. Campa, Santori, Didon.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
Il punteggio per la prova d’esame viene attribuito in conformit
a quanto previsto dall’articolo 9 della O.M. 153 del 15
giugno 1999. Il punteggio per la compilazione della graduatoria
di cui al comma 7 dell’articolo 3 viene attribuito in conformit
alla tabella A allegata al decreto ministeriale n. 146 del
18 maggio 2000. Unico servizio valutabile quello prestato
nell’insegnamento della religione cattolica.
* 5. 18. Lumia.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
Nella graduatoria sono inclusi a domanda, da inoltrarsi
nello stesso termine per la partecipazione al primo concorso,
i docenti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 che
siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente
legge, nelle graduatorie provinciali permanenti di cui all’articolo
401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Hanno
titolo all’inclusione anche i docenti che figurano nelle
graduatorie provinciali permanenti con riserva o esclusi,
per la causa prevista dall’articolo 2, comma 4 della O.M.
n. 153 del 15 giugno 1999, dalle sessioni riservate indette
ai sensi dell’articolo 2, comma 4 della legge 3 maggio 1999
n. 124 ed hanno proposto avverso il provvedimento di esclusione
ricorso ancora non definito.
5. 19. Lumia.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
La graduatoria di coloro che superano il concorso di cui
al comma 2 ha carattere permanente: da essa si attinge per
la copertura delle cattedre da assegnare con contratto a
tempo determinato.
5. 20. Lumia.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
L’elenco di coloro i quali risultano idonei al concorso
di cui al comma due ha una validit triennale: da esso si
attinge per la copertura delle cattedre da assegnare con
contratto a tempo indeterminato e per la copertura delle
cattedre da assegnare con contratto a tempo determinato.
* 5. 4. Campa, Santori, Didon.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
L’elenco di coloro i quali risultano idonei al concorso
di cui al comma due ha una validit triennale: da esso si
attinge per la copertura delle cattedre da assegnare con
contratto a tempo indeterminato e per la copertura delle
cattedre da assegnare con contratto a tempo determinato.
* 5. 5. Di Teodoro.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
L’elenco di coloro i quali risultano abilitati a seguito
del concorso di cui al comma 2 ha una validit triennale:
da esso si attinge per la copertura delle cattedre da assegnare
con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo
determinato.
5. 16. Del Bono, Duilio, Squeglia, Carbonella.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
I docenti inseriti nell’elenco degli idonei di cui al comma
sette dell’articolo tre, non destinatari di contratto a
tempo indeterminato, hanno titolo di precedenza per il conferimento
degli incarichi di cui al comma dieci dell’articolo tre.
** 5. 6. Campa, Santori, Didon.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
I docenti inseriti nell’elenco degli idonei di cui al comma
sette dell’articolo tre, non destinatari di contratto a
tempo indeterminato, hanno titolo di precedenza per il conferimento
degli incarichi di cui al comma dieci dell’articolo tre.
** 5. 7. Di Teodoro.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
I docenti inseriti in graduatoria di cui al comma 7 dell’articolo
3 non destinatari di contratto a tempo indeterminato hanno
titolo di precedenza per il conferimento degli incarichi
di cui al comma 10 dell’articolo 3.
5. 21. Lumia.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Restano ferme le potest legislative e amministrative
delle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia
di scuola materna e di istruzione elementare e secondaria,
ai sensi dello statuto speciale della regione Trentino-Alto
Adige e delle relative norme d’attuazione. Resta altres
fermo il punto 5, lettera c), del Protocollo addizionale
all’Accordo di modificazione del Concordato lateranense,
ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121.
5. 8. Olivieri.
ART.
6.
Sopprimerlo.
6. 1. Martella, Sasso, Grignaffini, Guerzoni, Nigra,
Motta.
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