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ALLEGATO 3


Insegnanti di religione cattolica degli istituti

e delle scuole di ogni ordine e grado (C. 2480).


TESTO
RISULTANTE DAGLI EMENDAMENTI


APPROVATI
IN SEDE REFERENTE


Art.
1.

(Ruoli degli insegnanti di religione cattolica).


1. Ai fini dell’insegnamento della religione cattolica
nelle scuole statali di ogni ordine e grado, quale previsto
dall’Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense
e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo ai sensi
della legge 25 marzo 1985, n. 121, e dall’Intesa tra il
Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della
Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751,
e successive modificazioni, sono istituiti due distinti
ruoli regionali, articolati per ambiti territoriali corrispondenti
alle diocesi, del personale docente e corrispondenti ai
cicli scolastici previsti dall’ordinamento.

2. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli
di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto stabilito dalla
presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento
economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato
testo unico, e dalla contrattazione collettiva.

3. Nella scuola dell’infanzia e nella scuola elementare
l’insegnamento della religione cattolica pu essere affidato
ai docenti di sezione o di classe riconosciuti idonei dalla
competente autorit ecclesiastica, ai sensi del punto 2.6
della Intesa di cui al comma 1, e successive modificazioni,
che siano disposti a svolgerlo.


Art.
2.

(Dotazioni organiche dei posti per l’insegnamento della
religione cattolica).


1. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universit
e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica,
stabilita la consistenza della dotazione organica degli
insegnanti di religione cattolica, articolata su base regionale,
determinata nella misura del 70 per cento dei posti d’insegnamento
complessivamente funzionanti.

2. Le dotazioni organiche per l’insegnamento della religione
cattolica nella scuola secondaria sono stabilite dal dirigente
dell’ufficio scolastico regionale, nell’ambito dell’organico
complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per
cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza
di ciascuna diocesi.

3. Le dotazioni organiche per l’insegnamento della religione
cattolica nella scuola dell’infanzia e nella scuola elementare
sono stabilite dal dirigente dell’ufficio scolastico regionale,
nell’ambito dell’organico complessivo di ciascuna regione,
nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel
territorio di pertinenza di ciascuna diocesi, tenuto conto
di quanto previsto all’articolo 1, comma 3. In sede di prima
applicazione della presente legge, le predette dotazioni
organiche sono stabilite nella misura del 70 per cento dei
posti funzionanti nell’anno scolastico precedente quello
in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge.


Art.
3.

(Accesso al ruolo).


1. L’accesso ai ruoli di cui all’articolo 1 avviene, previo
superamento di concorsi per titoli ed esami, intendendo
per titoli quelli previsti al punto 4 dell’Intesa di cui
all’articolo 1 comma 1, per i posti annualmente disponibili
nelle dotazioni organiche di cui all’articolo 2, commi 2
e 3.

2. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale,
con frequenza triennale, dal Ministero dell’istruzione,
dell’universit e della ricerca, con possibilit di svolgimento
in pi sedi decentrate, in relazione al numero dei concorrenti,
ai sensi dell’articolo 400, comma 01, del testo unico, e
successive modificazioni. Qualora, in ragione dell’esiguo
numero dei candidati, si ponga l’esigenza di contenere gli
oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici,
il Ministero dispone l’aggregazione territoriale dei concorsi,
indicando l’ufficio scolastico regionale che deve curare
l’espletamento dei concorsi cos accorpati.

3. I titoli di qualificazione professionale per partecipare
ai concorsi sono quelli stabiliti al punto 4 dell’Intesa
di cui all’articolo 1, comma 1, e successive modificazioni.

4. Ciascun candidato deve inoltre essere in possesso del
riconoscimento di idoneit di cui al numero 5, lettera a),
del Protocollo addizionale reso esecutivo ai sensi della
legge 25 marzo 1985, n. 121, rilasciato dall’ordinario diocesano
competente per territorio e pu concorrere soltanto per
i posti disponibili nel territorio di pertinenza della diocesi.

5. Relativamente alle prove d’esame, fatto salvo quanto
stabilito dall’articolo 5, comma 2, della presente legge,
si applicano le norme dell’articolo 400, comma 6, del testo
unico, che prevedono l’accertamento della preparazione culturale
generale e didattica come quadro di riferimento complessivo,
e con esclusione dei contenuti specifici dell’insegnamento
della religione cattolica.

6. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed
esami sono presiedute da un professore universitario o da
un dirigente scolastico o da un ispettore tecnico, e composte
da due docenti a tempo indeterminato, con almeno cinque
anni di anzianit, titolari di insegnamento pertinente con
l’accertamento di cui al comma 5. Il presidente e i componenti
delle commissioni giudicatrici sono nominati dal dirigente
regionale e scelti nell’ambito della regione in cui si svolgono
i concorsi.

7. Le commissioni compilano l’elenco di coloro che hanno
superato il concorso, valutando, oltre al risultato delle
prove, esclusivamente i titoli di cui al comma 3. Il dirigente
regionale approva l’elenco ed invia all’ordinario diocesano
competente per territorio i nominativi di coloro che si
trovano in posizione utile per occupare i posti della dotazione
organica di cui all’articolo 2. Dall’elenco dei docenti
che hanno superato il concorso il dirigente regionale attinge
per segnalare all’ordinario diocesano i nominativi necessari
per coprire i posti che si rendano eventualmente vacanti
nella dotazione organica durante il periodo di validit
del concorso.

8. L’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato
disposta dal dirigente regionale, d’intesa con l’ordinario
diocesano competente per territorio, ai sensi del numero
5, lettera a), del Protocollo addizionale di cui
all’articolo 1, comma 1, della presente legge, e del punto
2.5 dell’Intesa resa esecutiva dal decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, nell’ambito del
regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto
dall’articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni.

9. Ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti
dalle disposizioni vigenti si aggiunge la revoca dell’idoneit
da parte dell’ordinario diocesano competente per territorio
divenuta esecutiva a norma dell’ordinamento canonico, purch
non si fruisca della mobilit professionale o della diversa
utilizzazione o mobilit collettiva, di cui all’articolo
4, comma 3.

10. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto
di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti
di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici,
su indicazione del dirigente regionale, d’intesa con l’ordinario
diocesano competente per territorio.


Art.
4.

(Mobilit).


1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei
ruoli di cui all’articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni
vigenti in materia di mobilit professionale nel comparto
del personale della scuola limitatamente ai passaggi, per
il medesimo insegnamento, da un ciclo ad altro di scuola.
Tale mobilit professionale subordinata all’inclusione
nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 7, relativo al
ciclo di scuola richiesto, al riconoscimento dell’idoneit
rilasciata dall’ordinario diocesano competente per territorio
ed all’intesa con il medesimo ordinario.

2. La mobilit territoriale degli insegnanti di religione
cattolica subordinata al possesso del riconoscimento dell’idoneit
rilasciata dall’ordinario diocesano competente per territorio
e all’intesa con il medesimo ordinario.

3. L’insegnante di religione cattolica con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, al quale sia stata revocata
l’idoneit, ovvero che si trovi in situazione di esubero
a seguito di contrazione dei posti di insegnamento, pu
fruire della mobilit professionale nel comparto del personale
della scuola, con le modalit previste dalle disposizioni
vigenti e subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti
per l’insegnamento richiesto, ed ha altres titolo a partecipare
alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilit collettiva
previste dall’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.


Art.
5.

(Norme transitorie e finali).


1. Il primo concorso per titoli ed esami, intendendo per
titoli anche il servizio prestato nell’insegnamento della
religione cattolica, che sar bandito dopo la data di entrata
in vigore della presente legge, riservato agli insegnanti
di religione cattolica che abbiano prestato continuativamente
servizio per almeno quattro anni nel corso degli ultimi
dieci anni e per un orario complessivamente non inferiore
alla met di quello d’obbligo anche in ordini e gradi scolastici
diversi, e siano in possesso dei requisiti previsti dall’articolo
3, commi 3 e 4.

2. Il programma di esame del primo concorso volto unicamente
all’accertamento della conoscenza dell’ordinamento scolastico,
degli orientamenti didattici e pedagogici relativi agli
ordini e ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso
e degli elementi essenziali della legislazione scolastica.

3. Restano ferme le potest legislative e amministrative
delle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia
di scuola dell’infanzia e di istruzione elementare e secondaria,
ai sensi dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto
Adige e delle relative norme d’attuazione. Resta altres
fermo il punto 5, lettera c), del Protocollo addizionale
all’Accordo di modificazione del Concordato lateranense,
ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121.


Art.
6.

(Copertura finanziaria).


1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge,
valutato in 7.680.750 euro per l’anno 2002 ed in 19.289.150
euro a decorrere dall’anno 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unit previsionale
di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero dell’istruzione, dell’universit e
della ricerca.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.


 

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