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Bozza di testo, elaborato dal Sen











Bozza di testo, elaborato dal Sen. M. Occhipinti e inviato al Comitato Ristretto della VII Commissione Istruzione del Senato


2 Bozza di testo, elaborato dal Sen. M. Occhipinti e inviato al Comitato Ristretto della VII Commissione Istruzione del Senato


TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE SEN. MARIO OCCHIPINTI PER I

DISEGNI DI LEGGE NN. 662-703-1376-1411-2965



 


Norme in materie di stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado



Art.1


(Stato giuridico)



  1. Ai fini dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado, quale previsto dall’Accordo di revisione del Concordato lateranense, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n.121, e dall’Intesa tra il Ministro della Pubblica Istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, resa esecutiva con DPR 16 dicembre 1985, n.751 e successive modificazioni, sono istituiti due distinti ruoli provinciali per gli insegnanti di religione cattolica della scuola materna ed elementare e della scuola media e superiore, compresi gli istituti d’arte e i licei artistici, fermo restando che nella scuola materna ed elementare le attività educative e l’insegnamento di religione cattolica possono essere svolti dai docenti di sezione o di classe disponibili e riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica, come previsto dal DPR 16 dicembre 1985, n.751/ al punto 2.6.


  2. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal Testo Unico approvato dal D.l.vo 16 aprile 1994, n.297 e dalla contrattazione nazionale per il personale docente di ruolo assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, fatta eccezione per i passaggi di cattedra e per l’accesso alla carriera direttiva. E’ consentita la mobilità professionale nell’ambito dei ruoli di cui all’art.1, subordinatamente al possesso dei titoli di qualificazione richiesti per il rispettivo ruolo.


Art.2


(Dotazioni organiche dei posti per l’insegnamento della religione cattolica)



  1. Le dotazioni organiche per l’insegnamento della religione cattolica sono stabilite annualmente dal Provveditore agli studi, nell’ambito dell’organico complessivo di ciascuna provincia, nella misura del 70% dei posti corrispondenti alle classi o sezioni di scuola materna prevedibilmente funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi nell’anno scolastico successivo. Nel caso in cui sul territorio esistano più diocesi, l’organico provinciale complessivo è articolato su distinti elenchi diocesani.


  2. I posti di cui al comma 1 possono essere coperti con personale a tempo pieno o a tempo parziale, secondo le quote e le modalità stabilite dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Scuola.


  3. Fermo restando l’orario d’obbligo complessivo, il carico d’insegnamento frontale dovrà consentire l’espletamento degli specifici compiti educativi e scolastici.


 


 


 


 


 


 


Art.3


(Reclutamento)



  1. L’accesso ai ruoli di cui all’art.1 ha luogo mediante concorsi per titoli ed esami e mediante concorsi per soli titoli. A tal fine si applicano, in quanto compatibili, le norme sul reclutamento del personale docente di cui alla Parte III, Titolo I, capo 2, del Testo Unico approvato con D.L.vo 16 aprile 1994, n.297.


  2. I titoli di qualificazione professionale per partecipare ai concorsi di cui al comma 1 sono quelli stabiliti al punto 4 dell’Intesa tra il Ministro della Pubblica Istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, resa esecutiva con DPR 16 dicembre 1985, n.751.


  3. Ciascun candidato dovrà inoltre essere in possesso del riconoscimento di idoneità di cui al Protocollo addizionale, n.5, lettera a) della legge 25 marzo 1985, n.121, rilasciato dall’Ordinario della diocesi per la quale il candidato concorre.


  4. Il programma d’esame del concorso per titoli ed esami sarà volto unicamente all’accertamento della conoscenza dell’ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici anche pedagogici per ogni ordine e grado di scuola e degli elementi essenziali della legislazione scolastica.


Art.4


(Assunzione)



  1. Il Provveditore determina, nei limiti del contingente dei posti disponibili, in relazione a ciascuna diocesi per la quale il candidato ha concorso, l’elenco dei nominativi da immettere nei ruoli. L’assunzione nella dotazione organica provinciale dei posti di insegnamento della religione cattolica e l’assegnazione della sede sono disposte dal Provveditore agli studi d’intesa con L’Ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del Protocollo addizionale, n.5, lettera a) della legge 25 marzo 1985, n.121, e del punto 2.5 del DPR 16 dicembre 1985, n.751, con contratto di lavoro a tempo indeterminato.


  2. La conferma in ruolo è disposta dopo il superamento del periodo di prova, secondo quanto stabilito dagli articoli 437-440 del D.L.vo 16 aprile 1994, n.297. A tal fine sono organizzate dal Provveditore agli studi d’intesa con l’autorità ecclesiastica specifiche iniziative di formazione.

  3. Per i posti non coperti dagli insegnanti di cui al comma 1 del presente articolo anche a seguito del mancato raggiungimento dell’intesa di cui al medesimo comma, si provvede medianti contratti di lavoro a tempo determinato. Tali contratti saranno stipulati dal Provveditore agli studi con i docenti interessati d’intesa con il competente Ordinario diocesano.


Art.5


(Mobilità e decadenza)



  1. La mobilità a domanda e d’ufficio del personale di cui all’art.4 comma 1 è subordinata al possesso da parte dell’insegnante di religione cattolica del riconoscimento dell’idoneità rilasciata dall’Ordinario diocesano competente per territorio e all’intesa col medesimo Ordinario.


  2. Ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni si aggiunge la revoca dell’idoneità da parte dell’Ordinario diocesano competente, divenuta esecutiva a norma dell’ordinamento canonico. Tale revoca, comunicata per iscritto al Provveditore agli studi, produce immediatamente la risoluzione del contratto di lavoro.


  3. L’insegnante di religione cattolica al quale sia stata revocata l’idoneità, qualora abbia un’anzianità di servizio di almeno quindi anni, ha titolo, in possesso dei requisiti previsti, a partecipare alle procedure di mobilità per l’inquadramento in ruoli diversi da quelli afferenti il personale docente anche di altre amministrazioni pubbliche.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Art.6


(Ispettori)



  1. Il Ministro della Pubblica Istruzione, con decreto di cui all’articolo 419 del D.L.vo 16 aprile 1994, n.297, determina, sentita la Conferenza Episcopale Italiana, le modalità per l’esercizio delle funzioni ispettive per l’insegnamento della religione cattolica.


  2. In sede di ripartizione dei contingenti sono assicurati tre posti per ogni grado di scuola per l’esercizio delle funzioni ispettive.


Art.7


(Norme transitorie)



  1. In sede di prima applicazione, gli insegnanti di religione cattolica che al momento dell’entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio continuativo nell’insegnamento di religione cattolica per almeno quattro anni e per un orario non inferiore alla metà di quello d’obbligo al momento del bando di concorso, anche in ordini e gradi scolastici diversi, e siano in possesso dei requisiti previsti all’art.3 della presente legge per accedere ai concorsi ordinari, sono ammessi a partecipare a un concorso riservato. Il concorso dovrà essere bandito entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge.


  2. Il programma d’esame del concorso sarà volto unicamente all’accertamento della conoscenza dell’ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici per ogni ordine e grado di scuola e degli elementi essenziali della legislazione scolastica.


  3. I candidati che si collocheranno in posizione utile nelle graduatorie dei concorsi di cui al precedente comma sono assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, secondo le modalità stabilite dall’art.4 della presente legge. L’assunzione può avvenire anche con orario parziale, entro i limiti di organico previsti in materia dalla contrattazione nazionale.


  4. Sui posti non coperti dal personale di cui al comma precedente saranno assunti dal Provveditore agli studi insegnanti con contratti di lavoro a tempo determinato, per orario completo o parziale, con le modalità stabilite dall’art.4 della presente legge.


Art.8


(Norme finali)



  1. La presente legge entra in vigore alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


  2. La presente legge si applica anche agli insegnanti di religione cattolica delle regioni di confine, ove essa non risulti in contrasto con le norme locali tutelate dal Protocollo addizionale, n.5, lettera a) della legge 25 marzo 1985, n.121.


  3. Sono abrogate la legge 5 giugno 1930, n.824 e tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.


  4. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme comuni di cui al D.L.vo 16 aprile 1994, n.297, qualora compatibili con la legislazione pattizzia vigente.


 




 


Norme in materie di stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado



Art.1


(Stato giuridico)



  1. Ai fini dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, quale previsto dall’Accordo di revisione del Concordato lateranense, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n.121, e dall’Intesa tra il Ministro della Pubblica Istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n.751 e successive modificazioni, sono istituiti due distinti ruoli provinciali rispettivamente per gli insegnanti di religione cattolica della scuola materna ed elementare e per gli insegnanti di religione cattolica della scuola media e secondaria superiore, fermo restando che nella scuola materna ed elementare le attività educative e l’insegnamento di religione cattolica può essere affidato ai docenti di sezione o di classe disponibili e riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica, come previsto dal punto 2.6 della predetta Intesa.


  2. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislativo vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, di seguito denominato “testo unico”, e dalla contrattazione collettiva.


 


 


 


 


 


Art.2


(Dotazioni organiche dei posti per l’insegnamento della religione cattolica)



  1. Le dotazioni organiche per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola media e secondaria superiore sono stabilite dal Provveditore agli studi, nell’ambito dell’organico complessivo di ciascuna provincia, nella misura del 70 per cento dei posti corrispondenti alle classi prevedibilmente funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna .


  2. Per quanto riguarda la scuola materna ed elementare, le dotazioni organiche sono stabilite dal Provveditore agli studi, nell’ambito dell’organico complessivo di ciascuna provincia, nella misura del 70 per cento dei posti corrispondenti alle classi o sezioni di scuola materna funzionanti nell’anno scolastico precedente a quello di costituzione dell’organico nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi e nelle quali, nel medesimo anno, gli insegnanti titolari non hanno fornito la loro disponibilità all’insegnamento della religione cattolica.


  3. I posti di cui ai commi 1 e 2 possono essere coperti con personale a tempo pieno o a tempo parziale, secondo le quote e le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.


 


Art.3


(Reclutamento)



  1. Per l’accesso ai ruoli di cui all’articolo 1 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le norme sul reclutamento del personale docente di cui alla Parte III, Titolo I, Capo II, Sezione II del testo unico.


  2. I titoli di qualificazione professionale per partecipare alle procedure concorsuali sono quelli stabiliti al punto 4 dell’Intesa tra il Ministro della Pubblica Istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana di cui all’articolo 1, comma 1.


  3. Ciascun candidato dovrà inoltre essere in possesso del riconoscimento di idoneità di cui al Protocollo addizionale, n.5, lettera a) della legge 25 marzo 1985, n.121, rilasciato dall’Ordinario diocesano competente per territorio e potrà concorrere soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza di quella diocesi.


  4. Relativamente alle prove d’esame, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 7, comma 2, si applicano le norme di cui al comma 1 ad eccezione di quanto stabilito in ordine all’accertamento della preparazione sui contenuti degli specifici programmi di insegnamento.


  5. L’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal provveditore agli studi d’intesa con L’Ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del Protocollo addizionale, n.5, lettera a) della legge 25 marzo 1985, n.121, e del punto 2.5 del DPR 16 dicembre 1985, n.751.


  6. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni si aggiunge la revoca dell’idoneità da parte dell’Ordinario diocesano competente, divenuta esecutiva a norma dell’ordinamento canonico.


  7. Per i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede medianti contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del provveditore agli studi, d’intesa con il competente Ordinario diocesano.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Art.4


(Mobilità)



  1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui all’articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale nel comparto del personale della scuola. La mobilità professionale all’interno dei predetti ruoli è subordinata al possesso del titolo di qualificazione richiesto per il ruolo al quale si aspira e, ove comporti lo spostamento dal territorio di una diocesi a quello di un’altra, al possesso del riconoscimento dell’idoneità rilasciata dall’Ordinario diocesano competente per territorio e all’intesa con il medesimo ordinario.


  2. La mobilità territoriale è subordinata al possesso da parte degli insegnanti di religione cattolica del riconoscimento dell’idoneità rilasciata dall’Ordinario diocesano competente per territorio e all’intesa col medesimo Ordinario.


  3. L’insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato al quale sia stata revocata l’idoneità, qualora abbia un’anzianità di servizio di almeno quindi anni, ha titolo a partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilità collettiva previste dall’articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 come modificato dall’articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80.


Art.5


(Ispettori)



  1. Il Ministro della Pubblica Istruzione, con decreto di cui all’articolo 419 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, determina, sentita la Conferenza Episcopale Italiana, le modalità per l’esercizio delle funzioni ispettive per l’insegnamento della religione cattolica.


  2. In sede di ripartizione dei contingenti sono assicurati tre posti per ogni grado di scuola per l’esercizio delle funzioni ispettive.


Art.6


(Norme transitorie)



  1. Il primo concorso per titoli ed esami che sarà bandito dopo l’entrata in vigore della presente legge è riservato agli insegnanti di religione cattolica abbiano prestato servizio continuativo nell’insegnamento di religione cattolica per almeno quattro anni e per un orario non inferiore alla metà di quello d’obbligo al momento del bando di concorso, anche in ordini e gradi scolastici diversi.


  2. Il programma d’esame del concorso sarà volto unicamente all’accertamento della conoscenza dell’ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso e degli elementi essenziali della legislazione scolastica.


  3. La presente legge si applica anche agli insegnanti di religione cattolica delle regioni di confine, ove essa non risulti in contrasto con le norme locali tutelate dal Protocollo addizionale, n.5, lettera a) della legge 25 marzo 1985, n.121.


 


 




 




 


Norme in materie di stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado



Art.1

(Stato giuridico)



  1. Ai fini dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, quale previsto dall’Accordo di revisione del Concordato lateranense, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n.121, e dall’Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n.751 e successive modificazioni, sono istituiti due distinti ruoli provinciali rispettivamente per gli insegnanti di religione cattolica della scuola materna ed elementare e per gli insegnanti di religione cattolica della scuola media e secondaria superiore, fermo restando che nella scuola materna ed elementare l’insegnamento della religione cattolica può essere affidato ai docenti di sezione o di classe disponibili e riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica, come previsto al punto 2.6 della predetta Intesa.


  2. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, di seguito denominato testo unico, e dalla contrattazione collettiva.


 


 


 


 


Art.2

(Dotazioni organiche dei posti per l’insegnamento della religione cattolica)



  1. Le dotazioni organiche per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola media e secondaria superiore sono stabilite dal Provveditore agli studi, nell’ambito dell’organico complessivo di ciascuna provincia, nella misura del 70 per cento dei posti corrispondenti alle classi prevedibilmente funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi.


  2. Per quanto riguarda la scuola materna ed elementare, le dotazioni organiche sono stabilite dal Provveditore agli studi, nell’ambito dell’organico complessivo di ciascuna provincia, nella misura del 70 per cento dei posti corrispondenti alle classi o sezioni di scuola materna funzionanti nell’anno scolastico precedente a quello di costituzione dell’organico nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi e nelle quali, nel medesimo anno, gli insegnanti titolari non hanno fornito la loro disponibilità all’insegnamento della religione cattolica.


  3. I posti di cui ai commi 1 e 2 possono essere coperti con personale a tempo pieno o a tempo parziale, secondo le quote e le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.


Art.3

(Reclutamento)



  1. Per l’accesso ai ruoli di cui all’articolo 1 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le norme sul reclutamento del personale docente di cui alla Parte III, Titolo I, Capo II, Sezione II del testo unico.


  2. I titoli di qualificazione professionale per partecipare alle procedure concorsuali sono quelli stabiliti al punto 4. Dell’Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana di cui all’articolo 1, comma 1.


  3. Ciascun candidato dovrà inoltre essere in possesso del riconoscimento di idoneità di cui al Protocollo addizionale, n. 5, lettera a), reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, rilasciato dall’Ordinario diocesano competente per territorio e potrà concorrere soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza di quella diocesi.


  4. Relativamente alle prove d’esame, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 5, comma 2, si applicano le norme di cui al comma 1 del presente articolo ed in particolare l’articolo 400, comma 6, del testo unico, che prevedono l’accertamento sulla preparazione culturale generale in quanto quadro di riferimento complessivo, con l’eccezione dei contenuti specifici dell’insegnamento.


  5. L’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal provveditore agli studi d’intesa con l’Ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del protocollo addizionale, n.5, lettera a), reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, e del punto 2.5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985 n. 751.


  6. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni si aggiunge la revoca dell’idoneità da parte dell’Ordinario diocesano competente, divenuta esecutiva a norma dell’ordinamento canonico.


  7. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del provveditore agli studi, d’intesa con il competente Ordinario diocesano.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Art.4

(Mobilità)



  1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli provinciali di cui all’articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale nel comparto del personale della scuola. La mobilità professionale all’interno dei predetti ruoli è subordinata al possesso del titolo di qualificazione richiesto per il ruolo al quale si aspira e, ove comporti lo spostamento dal territorio di una diocesi a quello di un’altra, al possesso dei requisiti di cui al comma 2.


  2. La mobilità territoriale è subordinata al possesso da parte degli insegnanti di religione cattolica del riconoscimento dell’idoneità rilasciata dall’Ordinario diocesano competente per territorio e all’intesa col medesimo Ordinario.


  3. L’insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato al quale sia stata revocata l’idoneità, qualora abbia un’anzianità di servizio di almeno dieci anni, ha titolo a partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilità collettiva previste dall’articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 come modificato dall’articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Art.5

(Norme transitorie e finali)



  1. Il primo concorso per titoli ed esami che sarà bandito dopo l’entrata in vigore della presente legge è riservato agli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato servizio continuativo nell’insegnamento di religione cattolica per almeno quattro anni e per un orario non inferiore alla metà di quello d’obbligo anche in ordini e gradi scolastici diversi, e siano in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3, commi 2 e 3.


  2. Il programma d’esame del primo concorso sarà volto unicamente all’accertamento della conoscenza dell’ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso e degli elementi essenziali della legislazione scolastica.


  3. La presente legge si applica anche agli insegnanti di religione cattolica delle regioni di confine, ove essa non risulti in contrasto con le norme locali tutelate dal Protocollo addizionale, n.5, lettera c), reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n.121.

 

 


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