Disegno di Legge concernente "Norme sullo stato
giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica"
(N.662).
Max Emendamento Presentato Da:
Maria Grazia Pagano (DS) Adolfo Manis (R.I.), Roberto
Napoli (Udeur), Carla Mazzucca Poggiolini (I Democratici) , Gian Guido
Folloni (Centro Riformatori), Alberto Monticone (PPI), , Armin Pinggera (SVP)
approvato il 19 luglio 2000 dal Senato
Ddl n.7238 trasmesso alla Camera dei Deputati |
Disegno di legge concernente "Norme sullo stato
giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica"
(n.662).
Ddl n.7238 trasmesso alla Camera dei Deputati
In grassetto gli emendamenti
proposti dallo SNADIR
durante i lavori del 2 Convir 2000
30 ottobre 2000
Star Hotel Terminus – Napoli |
Art.1
(Stato giuridico)
- Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al
comma 2 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le
norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuola di ogni ordine e grado, approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n.297, di seguito denominato "testo
unico", e dalla contrattazione collettiva.
- Sono istituiti due distinti ruoli provinciali, rispettivamente, per
gli insegnanti di religione cattolica della scuola dell’infanzia e di
base e per gli insegnanti di religione cattolica della scuola
secondaria
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Art.1
(Stato giuridico)
- Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al
comma 2 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le
norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuola di ogni ordine e grado, approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n.297, di seguito denominato "testo
unico", e dalla contrattazione collettiva.
- Sono istituiti due distinti ruoli provinciali, rispettivamente, per
gli insegnanti di religione cattolica della scuola dell’infanzia e di
base e per gli insegnanti di religione cattolica della scuola
secondaria.
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Art.2
(Dotazioni organiche dei posti per l’insegnamento della
religione cattolica)
- In attesa dell’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione
della legge 10 febbraio 2000, n.30, le dotazioni organiche per
l’insegnamento della religione cattolica sono stabilite: a) nella
scuola media e secondaria superiore, nell’ambito dell’organico
complessivo di ciascuna provincia, nella misura del 60 per cento dei
posti corrispondenti alle classi prevedibilmente funzionanti nel
territorio di pertinenza di ciascuna diocesi; b) nella scuola materna
ed elementare, nell’ambito dell’organico complessivo di ciascuna
provincia, nella misura del 60 per cento dei posti corrispondenti alle
classi di scuola elementare o alle sezioni di scuola materna
funzionanti nell’anno scolastico precedente a quello di costituzione
dell’organico nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi e nelle
quali, nel medesimo anno, gli insegnanti titolari non hanno fornito la
loro disponibilit all’insegnamento della religione cattolica.
- I posti di cui al comma 1 possono essere coperti con personale a
tempo pieno o a tempo parziale, secondo le quote e le modalit
stabilite dalla contrattazione collettiva.
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Art.2
(Dotazioni organiche dei posti per l’insegnamento della
religione cattolica)
- In attesa dell’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione
della legge 10 febbraio 2000, n.30, le dotazioni organiche per
l’insegnamento della religione cattolica sono stabilite: a) nella
scuola media e secondaria superiore, nell’ambito dell’organico
complessivo di ciascuna provincia, nella misura dell80 per cento
dei posti corrispondenti alle classi prevedibilmente funzionanti nel
territorio di pertinenza di ciascuna diocesi; b) nella scuola materna
ed elementare, nell’ambito dell’organico complessivo di ciascuna
provincia, nella misura dell80per cento dei posti
corrispondenti alle classi di scuola elementare o alle sezioni di
scuola materna funzionanti nell’anno scolastico precedente a quello di
costituzione dell’organico nel territorio di pertinenza di ciascuna
diocesi e nelle quali, nel medesimo anno, gli insegnanti titolari non
hanno fornito la loro disponibilit all’insegnamento della religione
cattolica.
- I posti di cui al comma 1 possono essere coperti con personale a
tempo pieno o a tempo parziale, secondo le quote e le modalit
stabilite dalla contrattazione collettiva.
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Art.3
(Reclutamento)
- Per l’accesso ai ruoli di cui all’articolo 1 si applicano, per
quanto compatibili con la presente legge, le norme sul reclutamento
del personale docente di cui alla Parte II, Titolo I, Capo II, Sezione
II del testo unico.
- Per la partecipazione alle procedure concorsuali richiesto il
possesso di almeno uno dei titoli di qualificazione professionale
stabiliti al punto 4 dell’Intesa tra il Ministro della pubblica
istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana resa
esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1985, n.751, e successive modificazioni, unitamente ad un diploma di
laurea valido per l’ammissione ai concorsi a posti d’insegnamento.
- Ciascun candidato dovr inoltre essere in possesso del
riconoscimento di idoneit di cui al n.5, lettera a), del Protocollo
addizionale all’Accordo tra la Repubblica Italiana e la santa Sede di
revisione del Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929, reso
esecutivo con legge 25 marzo 1985, n.121, rilasciato dall’Ordinario
diocesano competente per territorio e potr concorrere soltanto per i
posti disponibili nel territorio di pertinenza della relativa diocesi.
- Relativamente alle prove d’esame, fatto salvo quanto stabilito
dall’articolo 5, comma 3, si applicano le norme di cui al comma 1 del
presente articolo ed in particolare l’articolo 400, comma 6, del testo
unico, con esclusione dell’accertamento della preparazione sui
contenuti specifici dell’insegnamento della religione cattolica.
- L’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato
disposta dal dirigente dell’ufficio scolastico periferico d’intesa con
l’Ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del n.5,
lettera a), del Protocollo addizionale di cui al comma 3 del presente
articolo e del punto 2.5 dell’Intesa di cui all’articolo 1, comma 2,
della presente legge.
- Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, ai motivi di
risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni
si aggiunge la revoca dell’idoneit da parte dell’Ordinario diocesano
competente, divenuta esecutiva a norma dell’ordinamento canonico.
- Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro
a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a
tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione
del dirigente dell’ufficio scolastico periferico, d’intesa con il
competente Ordinario diocesano.
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Art.3
(Reclutamento)
- Per l’accesso ai ruoli di cui all’articolo 1 si applicano, per
quanto compatibili con la presente legge, le norme sul reclutamento
del personale docente di cui alla Parte II, Titolo I, Capo II, Sezione
II del testo unico.
- Per la partecipazione alle procedure concorsuali richiesto il
possesso di almeno uno dei titoli di qualificazione professionale
stabiliti al punto 4 dell’Intesa tra il Ministro della pubblica
istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana resa
esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1985, n.751, e successive modificazioni, unitamente ad un diploma di
laurea valido per l’ammissione ai concorsi a posti d’insegnamento.
- Ciascun candidato dovr inoltre essere in possesso del
riconoscimento di idoneit di cui al n.5, lettera a), del Protocollo
addizionale all’Accordo tra la Repubblica Italiana e la santa Sede di
revisione del Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929, reso
esecutivo con legge 25 marzo 1985, n.121, rilasciato dall’Ordinario
diocesano competente per territorio e potr concorrere soltanto per i
posti disponibili nel territorio di pertinenza della relativa diocesi.
- Relativamente alle prove d’esame, fatto salvo quanto stabilito
dall’articolo 5, comma 3, si applicano le norme di cui al comma 1 del
presente articolo ed in particolare l’articolo 400, comma 6, del testo
unico, con esclusione dell’accertamento della preparazione sui
contenuti specifici dell’insegnamento della religione cattolica.
- L’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato
disposta dal dirigente dell’ufficio scolastico periferico d’intesa con
l’Ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del n.5,
lettera a), del Protocollo addizionale di cui al comma 3 del presente
articolo e del punto 2.5 dell’Intesa di cui all’articolo 1, comma 2,
della presente legge.
- Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, ai motivi di
risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni
si aggiunge la revoca dell’idoneit da parte dell’Ordinario diocesano
competente, divenuta esecutiva a norma dell’ordinamento canonico.
- Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro
a tempo indeterminato, si provvede mediante incarichi annuali
stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente
dell’ufficio scolastico periferico, d’intesa con il competente
Ordinario diocesano.
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Art.4
(Mobilit)
- Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli
provinciali di cui all’articolo 1, comma 2, si applicano le
disposizioni vigenti in materia di mobilit nel comparto del
personale della scuola. La mobilit professionale all’interno dei
predetti ruoli subordinata al possesso del titolo di qualificazione
richiesto per il ruolo al quale si aspira. La mobilit professionale
verso altro insegnamento non consentita prima che siano decorsi
cinque anni di effettivo insegnamento dall’assunzione in ruolo.
- L’insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo
indeterminato al quale sia stata revocata l’idoneit ha titolo a
fruire della mobilit professionale nel comparto del personale della
scuola.
- I posti rimasti vacanti a seguito di revoca dell’idoneit non
concorrono, per un quinquennio, a determinare le dotazioni organiche
di cui all’articolo 2 e sono coperti mediante stipula di contratti di
lavoro a tempo determinato ai sensi dell’articolo 3, comma 7.
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Art.4
(Mobilit)
- Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli
provinciali di cui all’articolo 1, comma 2, si applicano le
disposizioni vigenti in materia di mobilit nel comparto del
personale della scuola. La mobilit professionale all’interno dei
predetti ruoli subordinata al possesso del titolo di qualificazione
richiesto per il ruolo al quale si aspira. La mobilit professionale
verso altro insegnamento non consentita prima che siano decorsi
cinque anni di effettivo insegnamento dall’assunzione in ruolo.
- L’insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo
indeterminato al quale sia stata revocata l’idoneit ha titolo a
fruire della mobilit professionale nel comparto del personale della
scuola.
- I posti rimasti vacanti a seguito di revoca dell’idoneit non
concorrono, per un quinquennio, a determinare le dotazioni organiche
di cui all’articolo 2 e sono coperti mediante incarichi annuali
stipulati ai sensi dell’articolo 3, comma 7.
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Art.5
(Norme transitorie e finali)
- Al primo concorso per titoli ed esami che sar bandito
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge
sono ammessi gli insegnanti di religione cattolica che abbiano
prestato servizio nell’insegnamento della religione cattolica per
almeno 4 anni e per un orario settimanale non inferiore a 12 ore
esplicato anche in ordini e gradi scolastici diversi e che siano in
servizio nell’anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge. Al predetto concorso pu altres
partecipare il personale docente che abbia prestato effettivo servizio
per altro insegnamento nelle scuole statali per almeno quattro anni
scolastici e che sia in servizio nell’anno scolastico in corso alla
data predetta.
- Il personale di cui al comma 1 deve essere in possesso dei requisiti
previsti dall’articolo 3, commi 2 e 3. Limitatamente alle procedure
riguardanti i posti di insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella
costituenda scuola di base, per i candidati al primo concorso di cui
al comma 1 si prescinde dal requisito del possesso del diploma di
laurea.
- Il programma d’esame del primo concorso di cui al comma 1,
consistente in una prova scritta ed una prova orale, sar volto
all’accertamento della conoscenza della legislazione e
dell’ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici
relativi ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso, nonch
all’accertamento della cultura posseduta dal candidato nel campo delle
scienze sociali, filosofiche e storiche.
- La presente legge si applica anche agli insegnanti di religione
cattolica delle regioni di confine, ove essa non risulti in contrasto
con le norme locali tutelate dalla disposizione del n.5, lettera c,
del Protocollo addizionale di cui all’articolo 3, comma 3, della
presente legge.
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Art.5
(Norme transitorie e finali)
- In sede di prima applicazione gli insegnanti di religione cattolica
che abbiano prestato servizio nellinsegnamento della religione
cattolica per almeno due anni, esplicato anche in ordini e gradi
scolastici diversi, e che siano in servizio nellanno scolastico in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno
ammessi a partecipare ad un corso abilitante riservato di 110 ore con
esame finale. Gli anni di servizio richiesti dal presente comma sono
computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun
anno.
- Il personale di cui al comma 1 deve essere in possesso dei requisiti
previsti dallarticolo 3, commi 2 e 3. Per i candidati di cui al
comma 1 del presente articolo si prescinde dal requisito del possesso
del diploma di laurea.
- Il programma di esame del corso abilitante di cui al comma 1 sar
volto allaccertamento della conoscenza della legislazione e dellordinamento
scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai
gradi di scuola ai quali afferisce il corso. Nel punteggio della
graduatoria finale interverr il riconoscimento del servizio prestato
in qualit di incaricato di religione cattolica.
3 bis. Gli insegnanti di
religione cattolica, che avranno superato il corso abilitante di cui al
comma 1, sono collocati in apposite graduatorie provinciali, da
compilare sulla base dei titoli culturali e dei titoli di servizio, e
saranno immessi in ruolo in relazione all80 per cento dei posti
disponibili ogni anno.
3 ter. I docenti di cui al precedente comma 3 bis
avranno anche la precedenza nellassegnazione dei posti di cui allart.3,
comma 7 della presente legge.
3 quater. Sono abrogati l art.4 della legge 5
giugno 1930,824 e il comma 4 dellart.309 del D.L.vo 16 aprile
1994,n.297.
La presente legge si applica anche agli insegnanti di religione
cattolica delle regioni di confine, ove essa non risulti in contrasto
con le norme locali tutelate dalla disposizione del n.5, lettera c, del
Protocollo addizionale di cui all’articolo 3, comma 3, della presente
legge.
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Art.5 bis
(Disposizione finanziaria)
- All’onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 510
milioni per l’anno 2000 e di lire 47.000 milioni per l’anno 2002 , si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito
dell’unit previsionale di base di conto corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della pubblica
istruzione.
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Art.5 bis
(Disposizione finanziaria)
1. All’onere derivante dalla presente legge, valutato
in lire ___________ per l’anno _________ e di lire ____________ per l’anno
________ , si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
nell’ambito dell’unit previsionale di base di conto corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della pubblica
istruzione.
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