sinossi_ddl_7238_emendamenti_snadir.htm





Disegno di Legge concernente


Disegno di Legge concernente "Norme sullo stato
giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica"
(N.662).

Max Emendamento Presentato Da:

Maria Grazia Pagano (DS) Adolfo Manis (R.I.), Roberto
Napoli (Udeur), Carla Mazzucca Poggiolini (I Democratici) , Gian Guido
Folloni (Centro Riformatori), Alberto Monticone (PPI), , Armin Pinggera (SVP)

approvato il 19 luglio 2000 dal Senato

Ddl n.7238 trasmesso alla Camera dei Deputati

Disegno di legge concernente "Norme sullo stato
giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica"
(n.662).

Ddl n.7238 trasmesso alla Camera dei Deputati

In grassetto gli emendamenti

proposti dallo SNADIR

durante i lavori del 2 Convir 2000

30 ottobre 2000

Star Hotel  Terminus – Napoli

 

Art.1

(Stato giuridico)

 

  1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al
    comma 2 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le
    norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo
    unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
    relative alle scuola di ogni ordine e grado, approvato con decreto
    legislativo 16 aprile 1994, n.297, di seguito denominato "testo
    unico", e dalla contrattazione collettiva.
  2. Sono istituiti due distinti ruoli provinciali, rispettivamente, per
    gli insegnanti di religione cattolica della scuola dell’infanzia e di
    base e per gli insegnanti di religione cattolica della scuola
    secondaria

 

Art.1

(Stato giuridico)

 

  1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al
    comma 2 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le
    norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo
    unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
    relative alle scuola di ogni ordine e grado, approvato con decreto
    legislativo 16 aprile 1994, n.297, di seguito denominato "testo
    unico", e dalla contrattazione collettiva.
  2. Sono istituiti due distinti ruoli provinciali, rispettivamente, per
    gli insegnanti di religione cattolica della scuola dell’infanzia e di
    base e per gli insegnanti di religione cattolica della scuola
    secondaria.

 

Art.2

(Dotazioni organiche dei posti per l’insegnamento della
religione cattolica)

 

  1. In attesa dell’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione
    della legge 10 febbraio 2000, n.30, le dotazioni organiche per
    l’insegnamento della religione cattolica sono stabilite: a) nella
    scuola media e secondaria superiore, nell’ambito dell’organico
    complessivo di ciascuna provincia, nella misura del 60 per cento dei
    posti corrispondenti alle classi prevedibilmente funzionanti nel
    territorio di pertinenza di ciascuna diocesi; b) nella scuola materna
    ed elementare, nell’ambito dell’organico complessivo di ciascuna
    provincia, nella misura del 60 per cento dei posti corrispondenti alle
    classi di scuola elementare o alle sezioni di scuola materna
    funzionanti nell’anno scolastico precedente a quello di costituzione
    dell’organico nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi e nelle
    quali, nel medesimo anno, gli insegnanti titolari non hanno fornito la
    loro disponibilit all’insegnamento della religione cattolica.
  2. I posti di cui al comma 1 possono essere coperti con personale a
    tempo pieno o a tempo parziale, secondo le quote e le modalit
    stabilite dalla contrattazione collettiva.

 

Art.2

(Dotazioni organiche dei posti per l’insegnamento della
religione cattolica)

 

  1. In attesa dell’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione
    della legge 10 febbraio 2000, n.30, le dotazioni organiche per
    l’insegnamento della religione cattolica sono stabilite: a) nella
    scuola media e secondaria superiore, nell’ambito dell’organico
    complessivo di ciascuna provincia, nella misura dell80 per cento
    dei posti corrispondenti alle classi prevedibilmente funzionanti nel
    territorio di pertinenza di ciascuna diocesi; b) nella scuola materna
    ed elementare, nell’ambito dell’organico complessivo di ciascuna
    provincia, nella misura dell80per cento dei posti
    corrispondenti alle classi di scuola elementare o alle sezioni di
    scuola materna funzionanti nell’anno scolastico precedente a quello di
    costituzione dell’organico nel territorio di pertinenza di ciascuna
    diocesi e nelle quali, nel medesimo anno, gli insegnanti titolari non
    hanno fornito la loro disponibilit all’insegnamento della religione
    cattolica.
  2. I posti di cui al comma 1 possono essere coperti con personale a
    tempo pieno o a tempo parziale, secondo le quote e le modalit
    stabilite dalla contrattazione collettiva.

 

Art.3

(Reclutamento)

 

  1. Per l’accesso ai ruoli di cui all’articolo 1 si applicano, per
    quanto compatibili con la presente legge, le norme sul reclutamento
    del personale docente di cui alla Parte II, Titolo I, Capo II, Sezione
    II del testo unico.
  2. Per la partecipazione alle procedure concorsuali richiesto il
    possesso di almeno uno dei titoli di qualificazione professionale
    stabiliti al punto 4 dell’Intesa tra il Ministro della pubblica
    istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana resa
    esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
    1985, n.751, e successive modificazioni, unitamente ad un diploma di
    laurea valido per l’ammissione ai concorsi a posti d’insegnamento.
  3. Ciascun candidato dovr inoltre essere in possesso del
    riconoscimento di idoneit di cui al n.5, lettera a), del Protocollo
    addizionale all’Accordo tra la Repubblica Italiana e la santa Sede di
    revisione del Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929, reso
    esecutivo con legge 25 marzo 1985, n.121, rilasciato dall’Ordinario
    diocesano competente per territorio e potr concorrere soltanto per i
    posti disponibili nel territorio di pertinenza della relativa diocesi.
  4. Relativamente alle prove d’esame, fatto salvo quanto stabilito
    dall’articolo 5, comma 3, si applicano le norme di cui al comma 1 del
    presente articolo ed in particolare l’articolo 400, comma 6, del testo
    unico, con esclusione dell’accertamento della preparazione sui
    contenuti specifici dell’insegnamento della religione cattolica.
  5. L’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato
    disposta dal dirigente dell’ufficio scolastico periferico d’intesa con
    l’Ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del n.5,
    lettera a), del Protocollo addizionale di cui al comma 3 del presente
    articolo e del punto 2.5 dell’Intesa di cui all’articolo 1, comma 2,
    della presente legge.
  6. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, ai motivi di
    risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni
    si aggiunge la revoca dell’idoneit da parte dell’Ordinario diocesano
    competente, divenuta esecutiva a norma dell’ordinamento canonico.
  7. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro
    a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a
    tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione
    del dirigente dell’ufficio scolastico periferico, d’intesa con il
    competente Ordinario diocesano.

 

 

Art.3

(Reclutamento)

 

  1. Per l’accesso ai ruoli di cui all’articolo 1 si applicano, per
    quanto compatibili con la presente legge, le norme sul reclutamento
    del personale docente di cui alla Parte II, Titolo I, Capo II, Sezione
    II del testo unico.
  2. Per la partecipazione alle procedure concorsuali richiesto il
    possesso di almeno uno dei titoli di qualificazione professionale
    stabiliti al punto 4 dell’Intesa tra il Ministro della pubblica
    istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana resa
    esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
    1985, n.751, e successive modificazioni, unitamente ad un diploma di
    laurea valido per l’ammissione ai concorsi a posti d’insegnamento.
  3. Ciascun candidato dovr inoltre essere in possesso del
    riconoscimento di idoneit di cui al n.5, lettera a), del Protocollo
    addizionale all’Accordo tra la Repubblica Italiana e la santa Sede di
    revisione del Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929, reso
    esecutivo con legge 25 marzo 1985, n.121, rilasciato dall’Ordinario
    diocesano competente per territorio e potr concorrere soltanto per i
    posti disponibili nel territorio di pertinenza della relativa diocesi.
  4. Relativamente alle prove d’esame, fatto salvo quanto stabilito
    dall’articolo 5, comma 3, si applicano le norme di cui al comma 1 del
    presente articolo ed in particolare l’articolo 400, comma 6, del testo
    unico, con esclusione dell’accertamento della preparazione sui
    contenuti specifici dell’insegnamento della religione cattolica.
  5. L’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato
    disposta dal dirigente dell’ufficio scolastico periferico d’intesa con
    l’Ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del n.5,
    lettera a), del Protocollo addizionale di cui al comma 3 del presente
    articolo e del punto 2.5 dell’Intesa di cui all’articolo 1, comma 2,
    della presente legge.
  6. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, ai motivi di
    risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni
    si aggiunge la revoca dell’idoneit da parte dell’Ordinario diocesano
    competente, divenuta esecutiva a norma dell’ordinamento canonico.
  7. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro
    a tempo indeterminato, si provvede mediante incarichi annuali
    stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente
    dell’ufficio scolastico periferico, d’intesa con il competente
    Ordinario diocesano.

 

 

Art.4

(Mobilit)

 

  1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli
    provinciali di cui all’articolo 1, comma 2, si applicano le
    disposizioni vigenti in materia di mobilit nel comparto del
    personale della scuola. La mobilit professionale all’interno dei
    predetti ruoli subordinata al possesso del titolo di qualificazione
    richiesto per il ruolo al quale si aspira. La mobilit professionale
    verso altro insegnamento non consentita prima che siano decorsi
    cinque anni di effettivo insegnamento dall’assunzione in ruolo.
  2. L’insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo
    indeterminato al quale sia stata revocata l’idoneit ha titolo a
    fruire della mobilit professionale nel comparto del personale della
    scuola.
  3. I posti rimasti vacanti a seguito di revoca dell’idoneit non
    concorrono, per un quinquennio, a determinare le dotazioni organiche
    di cui all’articolo 2 e sono coperti mediante stipula di contratti di
    lavoro a tempo determinato ai sensi dell’articolo 3, comma 7.

 

Art.4

(Mobilit)

 

  1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli
    provinciali di cui all’articolo 1, comma 2, si applicano le
    disposizioni vigenti in materia di mobilit nel comparto del
    personale della scuola. La mobilit professionale all’interno dei
    predetti ruoli subordinata al possesso del titolo di qualificazione
    richiesto per il ruolo al quale si aspira. La mobilit professionale
    verso altro insegnamento non consentita prima che siano decorsi
    cinque anni di effettivo insegnamento dall’assunzione in ruolo.
  2. L’insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo
    indeterminato al quale sia stata revocata l’idoneit ha titolo a
    fruire della mobilit professionale nel comparto del personale della
    scuola.
  3. I posti rimasti vacanti a seguito di revoca dell’idoneit non
    concorrono, per un quinquennio, a determinare le dotazioni organiche
    di cui all’articolo 2 e sono coperti mediante incarichi annuali
    stipulati
    ai sensi dell’articolo 3, comma 7.

 

 

Art.5

(Norme transitorie e finali)

 

  1. Al primo concorso per titoli ed esami che sar bandito
    successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge
    sono ammessi gli insegnanti di religione cattolica che abbiano
    prestato servizio nell’insegnamento della religione cattolica per
    almeno 4 anni e per un orario settimanale non inferiore a 12 ore
    esplicato anche in ordini e gradi scolastici diversi e che siano in
    servizio nell’anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore
    della presente legge.  Al predetto concorso pu altres
    partecipare il personale docente che abbia prestato effettivo servizio
    per altro insegnamento nelle scuole statali per almeno quattro anni
    scolastici e che sia in servizio nell’anno scolastico in corso alla
    data predetta.
  2. Il personale di cui al comma 1 deve essere in possesso dei requisiti
    previsti dall’articolo 3, commi 2 e 3. Limitatamente alle procedure
    riguardanti i posti di insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella
    costituenda scuola di base, per i candidati al primo concorso di cui
    al comma 1 si prescinde dal requisito del possesso del diploma di
    laurea.
  3. Il programma d’esame del primo concorso di cui al comma 1,
    consistente in una prova scritta ed una prova orale, sar volto
    all’accertamento della conoscenza della legislazione e
    dell’ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici
    relativi ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso, nonch
    all’accertamento della cultura posseduta dal candidato nel campo delle
    scienze sociali, filosofiche e storiche.
  4. La presente legge si applica anche agli insegnanti di religione
    cattolica delle regioni di confine, ove essa non risulti in contrasto
    con le norme locali tutelate dalla disposizione del n.5, lettera c,
    del Protocollo addizionale di cui all’articolo 3, comma 3, della
    presente legge.

 

Art.5

(Norme transitorie e finali)

 

  1. In sede di prima applicazione gli insegnanti di religione cattolica
    che abbiano prestato servizio nellinsegnamento della religione
    cattolica per almeno due anni, esplicato anche in ordini e gradi
    scolastici diversi, e che siano in servizio nellanno scolastico in
    corso alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno
    ammessi a partecipare ad un corso abilitante riservato di 110 ore con
    esame finale. Gli anni di servizio richiesti dal presente comma sono
    computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun
    anno.
  2. Il personale di cui al comma 1 deve essere in possesso dei requisiti
    previsti dallarticolo 3, commi 2 e 3. Per i candidati di cui al
    comma 1 del presente articolo si prescinde dal requisito del possesso
    del diploma di laurea.
  3. Il programma di esame del corso abilitante di cui al comma 1 sar
    volto allaccertamento della conoscenza della legislazione e dellordinamento
    scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai
    gradi di scuola ai quali afferisce il corso. Nel punteggio della
    graduatoria finale interverr il riconoscimento del servizio prestato
    in qualit di incaricato di religione cattolica.
  4. 3 bis. Gli insegnanti di
    religione cattolica, che avranno superato il corso abilitante di cui al
    comma 1, sono collocati in apposite graduatorie provinciali, da
    compilare sulla base dei titoli culturali e dei titoli di servizio, e
    saranno immessi in ruolo in relazione all80 per cento dei posti
    disponibili ogni anno.

    3 ter. I docenti di cui al precedente comma 3 bis
    avranno anche la precedenza nellassegnazione dei posti di cui allart.3,
    comma 7 della presente legge.

    3 quater. Sono abrogati l art.4 della legge 5
    giugno 1930,824 e il comma 4 dellart.309 del D.L.vo 16 aprile
    1994,n.297
    .

  5. La presente legge si applica anche agli insegnanti di religione
    cattolica delle regioni di confine, ove essa non risulti in contrasto
    con le norme locali tutelate dalla disposizione del n.5, lettera c, del
    Protocollo addizionale di cui all’articolo 3, comma 3, della presente
    legge.

 

 

Art.5 bis

(Disposizione finanziaria)

  1. All’onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 510
    milioni per l’anno 2000 e di lire 47.000 milioni per l’anno 2002 , si
    provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
    iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito
    dell’unit previsionale di base di conto corrente "Fondo
    speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
    bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente
    utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della pubblica
    istruzione.

 

 

Art.5 bis

(Disposizione finanziaria)

1. All’onere derivante dalla presente legge, valutato
in lire ___________ per l’anno _________ e di lire ____________ per l’anno
________ , si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
nell’ambito dell’unit previsionale di base di conto corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della pubblica
istruzione.

 

Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *