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Disegno di Legge concernente

 

Disegno di Legge concernente "Norme sullo stato
giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica"
(N.662).

Max Emendamento Presentato Da:

Maria Grazia Pagano (DS) Adolfo Manis (R.I.), Roberto
Napoli (Udeur), Carla Mazzucca Poggiolini (I Democratici) , Gian Guido
Folloni (Centro Riformatori), Alberto Monticone (PPI), , Armin Pinggera (SVP)

approvato il 19 luglio 2000 dal Senato

Ddl n.7238 trasmesso alla Camera dei Deputati

Disegno di legge concernente "Norme sullo stato
giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica"
(n.662).

Ddl n.7238 trasmesso alla Camera dei Deputati

 

In neretto gli emendamenti

proposti dallo SNADIR

 

Art.1

(Stato giuridico)

 

1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti
nei ruoli di cui al comma 2 si applicano, per quanto compatibili con
la presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento
economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuola di ogni ordine
e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, di
seguito denominato "testo unico", e dalla contrattazione
collettiva.

2. Sono istituiti due distinti ruoli provinciali,
rispettivamente, per gli insegnanti di religione cattolica della
scuola dell’infanzia e di base e per gli insegnanti di religione
cattolica della scuola secondaria

 

Art.1

(Stato giuridico)

 

1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti
nei ruoli di cui al comma 2 si applicano, per quanto compatibili con
la presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento
economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuola di ogni ordine
e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, di
seguito denominato "testo unico", e dalla contrattazione
collettiva.

2. Sono istituiti due distinti ruoli provinciali,
rispettivamente, per gli insegnanti di religione cattolica della
scuola dell’infanzia e di base e per gli insegnanti di religione
cattolica della scuola secondaria.

 

Art.2

(Dotazioni organiche dei posti per l’insegnamento della
religione cattolica)

 

1. In attesa dell’entrata in vigore delle
disposizioni di attuazione della legge 10 febbraio 2000, n.30, le
dotazioni organiche per l’insegnamento della religione cattolica sono
stabilite: a) nella scuola media e secondaria superiore, nell’ambito
dell’organico complessivo di ciascuna provincia, nella misura del 60
per cento dei posti corrispondenti alle classi prevedibilmente
funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi; b) nella
scuola materna ed elementare, nell’ambito dell’organico complessivo di
ciascuna provincia, nella misura del 60 per cento dei posti
corrispondenti alle classi di scuola elementare o alle sezioni di
scuola materna funzionanti nell’anno scolastico precedente a quello di
costituzione dell’organico nel territorio di pertinenza di ciascuna
diocesi e nelle quali, nel medesimo anno, gli insegnanti titolari non
hanno fornito la loro disponibilit all’insegnamento della religione
cattolica.

2. I posti di cui al comma 1 possono essere coperti
con personale a tempo pieno o a tempo parziale, secondo le quote e le
modalit stabilite dalla contrattazione collettiva.

 

 

Art.2

(Dotazioni organiche dei posti per l’insegnamento della
religione cattolica)

 

1. In attesa dell’entrata in vigore delle
disposizioni di attuazione della legge 10 febbraio 2000, n.30, le
dotazioni organiche per l’insegnamento della religione cattolica sono
stabilite: a) nella scuola media e secondaria superiore, nell’ambito
dell’organico complessivo di ciascuna provincia, nella misura dell80
per cento
dei posti corrispondenti alle classi prevedibilmente
funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi; b) nella
scuola materna ed elementare, nell’ambito dell’organico complessivo di
ciascuna provincia, nella misura dell80per cento dei posti
corrispondenti alle classi di scuola elementare o alle sezioni di
scuola materna funzionanti nell’anno scolastico precedente a quello di
costituzione dell’organico nel territorio di pertinenza di ciascuna
diocesi e nelle quali, nel medesimo anno, gli insegnanti titolari non
hanno fornito la loro disponibilit all’insegnamento della religione
cattolica.

2. I posti di cui al comma 1 possono essere coperti
con personale a tempo pieno o a tempo parziale, secondo le quote e le
modalit stabilite dalla contrattazione collettiva.

 

 

Art.3

(Reclutamento)

 

1. Per l’accesso ai ruoli di cui all’articolo 1 si
applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le norme sul
reclutamento del personale docente di cui alla Parte II, Titolo I,
Capo II, Sezione II del testo unico.

2. Per la partecipazione alle procedure concorsuali
richiesto il possesso di almeno uno dei titoli di qualificazione
professionale stabiliti al punto 4 dell’Intesa tra il Ministro della
pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale
Italiana resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1985, n.751, e successive modificazioni, unitamente ad un
diploma di laurea valido per l’ammissione ai concorsi a posti
d’insegnamento.

3. Ciascun candidato dovr inoltre essere in
possesso del riconoscimento di idoneit di cui al n.5, lettera a),
del Protocollo addizionale all’Accordo tra la Repubblica Italiana e la
santa Sede di revisione del Concordato Lateranense dell’11 febbraio
1929, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n.121, rilasciato
dall’Ordinario diocesano competente per territorio e potr concorrere
soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza della
relativa diocesi.

4. Relativamente alle prove d’esame, fatto salvo
quanto stabilito dall’articolo 5, comma 3, si applicano le norme di
cui al comma 1 del presente articolo ed in particolare l’articolo 400,
comma 6, del testo unico, con esclusione dell’accertamento della
preparazione sui contenuti specifici dell’insegnamento della religione
cattolica.

5. L’assunzione con contratto di lavoro a tempo
indeterminato disposta dal dirigente dell’ufficio scolastico
periferico d’intesa con l’Ordinario diocesano competente per
territorio, ai sensi del n.5, lettera a), del Protocollo addizionale
di cui al comma 3 del presente articolo e del punto 2.5 dell’Intesa di
cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge.

6. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4,
comma 2, ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti
dalle vigenti disposizioni si aggiunge la revoca dell’idoneit da
parte dell’Ordinario diocesano competente, divenuta esecutiva a norma
dell’ordinamento canonico.

7. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante
contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti
scolastici, su indicazione del dirigente dell’ufficio scolastico
periferico, d’intesa con il competente Ordinario diocesano.

 

 

Art.3

(Reclutamento)

 

1. Per l’accesso ai ruoli di cui all’articolo 1 si
applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le norme sul
reclutamento del personale docente di cui alla Parte II, Titolo I,
Capo II, Sezione II del testo unico.

2. Per la partecipazione alle procedure concorsuali
richiesto il possesso di almeno uno dei titoli di qualificazione
professionale stabiliti al punto 4 dell’Intesa tra il Ministro della
pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale
Italiana resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1985, n.751, e successive modificazioni, unitamente ad un
diploma di laurea valido per l’ammissione ai concorsi a posti
d’insegnamento.

3. Ciascun candidato dovr inoltre essere in
possesso del riconoscimento di idoneit di cui al n.5, lettera a),
del Protocollo addizionale all’Accordo tra la Repubblica Italiana e la
santa Sede di revisione del Concordato Lateranense dell’11 febbraio
1929, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n.121, rilasciato
dall’Ordinario diocesano competente per territorio e potr concorrere
soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza della
relativa diocesi.

4. Relativamente alle prove d’esame, fatto salvo
quanto stabilito dall’articolo 5, comma 3, si applicano le norme di
cui al comma 1 del presente articolo ed in particolare l’articolo 400,
comma 6, del testo unico, con esclusione dell’accertamento della
preparazione sui contenuti specifici dell’insegnamento della religione
cattolica.

5. L’assunzione con contratto di lavoro a tempo
indeterminato disposta dal dirigente dell’ufficio scolastico
periferico d’intesa con l’Ordinario diocesano competente per
territorio, ai sensi del n.5, lettera a), del Protocollo addizionale
di cui al comma 3 del presente articolo e del punto 2.5 dell’Intesa di
cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge.

6. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4,
comma 2, ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti
dalle vigenti disposizioni si aggiunge la revoca dell’idoneit da
parte dell’Ordinario diocesano competente, divenuta esecutiva a norma
dell’ordinamento canonico.

7. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante incarichi
annuali
stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del
dirigente dell’ufficio scolastico periferico, d’intesa con il
competente Ordinario diocesano.

 

 

Art.4

(Mobilit)

 

1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti
nei ruoli provinciali di cui all’articolo 1, comma 2, si applicano le
disposizioni vigenti in materia di mobilit nel comparto del
personale della scuola. La mobilit professionale all’interno dei
predetti ruoli subordinata al possesso del titolo di qualificazione
richiesto per il ruolo al quale si aspira. La mobilit professionale
verso altro insegnamento non consentita prima che siano decorsi
cinque anni di effettivo insegnamento dall’assunzione in ruolo.

2. L’insegnante di religione cattolica con
contratto di lavoro a tempo indeterminato al quale sia stata revocata
l’idoneit ha titolo a fruire della mobilit professionale nel
comparto del personale della scuola.

3. I posti rimasti vacanti a seguito di revoca
dell’idoneit non concorrono, per un quinquennio, a determinare le
dotazioni organiche di cui all’articolo 2 e sono coperti mediante
stipula di contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi
dell’articolo 3, comma 7.

 

 

Art.4

(Mobilit)

 

1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti
nei ruoli provinciali di cui all’articolo 1, comma 2, si applicano le
disposizioni vigenti in materia di mobilit nel comparto del
personale della scuola. La mobilit professionale all’interno dei
predetti ruoli subordinata al possesso del titolo di qualificazione
richiesto per il ruolo al quale si aspira. La mobilit professionale
verso altro insegnamento non consentita prima che siano decorsi
cinque anni di effettivo insegnamento dall’assunzione in ruolo.

2. L’insegnante di religione cattolica con
contratto di lavoro a tempo indeterminato al quale sia stata revocata
l’idoneit ha titolo a fruire della mobilit professionale nel
comparto del personale della scuola.

3. I posti rimasti vacanti a seguito di revoca
dell’idoneit non concorrono, per un quinquennio, a determinare le
dotazioni organiche di cui all’articolo 2 e sono coperti mediante incarichi
annuali stipulati
ai sensi dell’articolo 3, comma 7.

 

 

Art.5

(Norme transitorie e finali)

 

1. Al primo concorso per titoli ed esami che sar
bandito successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge sono ammessi gli insegnanti di religione cattolica che abbiano
prestato servizio nell’insegnamento della religione cattolica per
almeno 4 anni e per un orario settimanale non inferiore a 12 ore
esplicato anche in ordini e gradi scolastici diversi e che siano in
servizio nell’anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge.  Al predetto concorso pu altres
partecipare il personale docente che abbia prestato effettivo servizio
per altro insegnamento nelle scuole statali per almeno quattro anni
scolastici e che sia in servizio nell’anno scolastico in corso alla
data predetta.

2. Il personale di cui al comma 1 deve essere in
possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3, commi 2 e 3.
Limitatamente alle procedure riguardanti i posti di insegnamento nella
scuola dell’infanzia e nella costituenda scuola di base, per i
candidati al primo concorso di cui al comma 1 si prescinde dal
requisito del possesso del diploma di laurea.

3. Il programma d’esame del primo concorso di cui
al comma 1, consistente in una prova scritta ed una prova orale, sar
volto all’accertamento della conoscenza della legislazione e
dell’ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici
relativi ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso, nonch
all’accertamento della cultura posseduta dal candidato nel campo delle
scienze sociali, filosofiche e storiche.

4. La presente legge si applica anche agli
insegnanti di religione cattolica delle regioni di confine, ove essa
non risulti in contrasto con le norme locali tutelate dalla
disposizione del n.5, lettera c, del Protocollo addizionale di cui
all’articolo 3, comma 3, della presente legge.

 

 

Art.5

(Norme transitorie e finali)

 

1. In sede di prima applicazione gli insegnanti
di religione cattolica che abbiano prestato servizio nellinsegnamento
della religione cattolica per almeno due anni, esplicato anche in
ordini e gradi scolastici diversi, e che siano in servizio nellanno
scolastico in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge, saranno ammessi a partecipare ad un corso abilitante riservato
di 110 ore con esame finale. Gli anni di servizio richiesti dal
presente comma sono computati sulla base di 180 giorni di servizio
effettivo in ciascun anno.

2. Il personale di cui al comma 1 deve essere in
possesso dei requisiti previsti dallarticolo 3, commi 2 e 3. Per i
candidati di cui al comma 1 del presente articolo si prescinde dal
requisito del possesso del diploma di laurea.

3. Il programma di esame del corso abilitante di
cui al comma 1 sar volto allaccertamento della conoscenza della
legislazione e dellordinamento scolastico, degli orientamenti
didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali afferisce
il corso. Nel punteggio della graduatoria finale interverr il
riconoscimento del servizio prestato in qualit di incaricato di
religione cattolica.

3 bis. Gli insegnanti di
religione cattolica, che avranno superato il corso abilitante di cui al
comma 1, sono collocati in apposite graduatorie provinciali, da
compilare sulla base dei titoli culturali e dei titoli di servizio, e
saranno immessi in ruolo in relazione all80 per cento dei posti
disponibili ogni anno.

3 ter. I docenti di cui al precedente comma 3 bis
avranno anche la precedenza nellassegnazione dei posti di cui allart.3,
comma 7 della presente legge.

3 quater. Sono abrogati l art.4 della legge 5
giugno 1930,824 e il comma 4 dellart.309 del D.L.vo 16 aprile
1994,n.297
.

4. La presente legge si applica anche agli insegnanti
di religione cattolica delle regioni di confine, ove essa non risulti in
contrasto con le norme locali tutelate dalla disposizione del n.5,
lettera c, del Protocollo addizionale di cui all’articolo 3, comma 3,
della presente legge.

 

Art.5 bis

(Disposizione finanziaria)

1. All’onere derivante dalla
presente legge, valutato in lire 510 milioni per l’anno 2000 e di lire
47.000 milioni per l’anno 2002 , si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nell’ambito dell’unit previsionale di base di conto
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero della pubblica istruzione.

 

 

Art.5 bis

(Disposizione finanziaria)

 

 

1. All’onere derivante dalla presente legge, valutato
in lire ___________ per l’anno _________ e di lire ____________ per l’anno
________ , si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
nell’ambito dell’unit previsionale di base di conto corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della pubblica
istruzione.

 

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