Disegno di Legge concernente "Norme
sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti
di religione cattolica" (N.662).
Max Emendamento Presentato
Da:
Maria Grazia Pagano
(DS) Adolfo Manis (R.I.), Roberto Napoli (Udeur),
Carla Mazzucca Poggiolini (I Democratici) , Gian Guido
Folloni (Centro Riformatori), Alberto Monticone (PPI),
, Armin Pinggera (SVP)
approvato il 19
luglio 2000 dal Senato
Ddl n.7238 trasmesso
alla Camera dei Deputati
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Disegno di legge concernente "Norme
sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti
di religione cattolica" (n.662).
Ddl n.7238 trasmesso alla Camera dei
Deputati
In grassetto gli emendamenti
proposti dallo SNADIR
durante i lavori del 2 Convir
2000
30 ottobre 2000
Star Hotel Terminus – Napoli
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Art.1
(Stato giuridico)
- Agli insegnanti di religione cattolica
inseriti nei ruoli di cui al comma 2 si applicano,
per quanto compatibili con la presente legge, le
norme di stato giuridico e il trattamento economico
previsti dal testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuola di ogni ordine e grado, approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n.297, di seguito denominato
"testo unico", e dalla contrattazione
collettiva.
- Sono istituiti due distinti ruoli
provinciali, rispettivamente, per gli insegnanti
di religione cattolica della scuola dell’infanzia
e di base e per gli insegnanti di religione cattolica
della scuola secondaria
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Art.1
(Stato giuridico)
- Agli insegnanti di religione cattolica
inseriti nei ruoli di cui al comma 2 si applicano,
per quanto compatibili con la presente legge, le
norme di stato giuridico e il trattamento economico
previsti dal testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuola di ogni ordine e grado, approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n.297, di seguito denominato
"testo unico", e dalla contrattazione
collettiva.
- Sono istituiti due distinti ruoli
provinciali, rispettivamente, per gli insegnanti
di religione cattolica della scuola dell’infanzia
e di base e per gli insegnanti di religione cattolica
della scuola secondaria.
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Art.2
(Dotazioni organiche
dei posti per l’insegnamento della religione cattolica)
- In attesa dell’entrata in vigore
delle disposizioni di attuazione della legge 10
febbraio 2000, n.30, le dotazioni organiche per
l’insegnamento della religione cattolica sono stabilite:
a) nella scuola media e secondaria superiore, nell’ambito
dell’organico complessivo di ciascuna provincia,
nella misura del 60 per cento dei posti corrispondenti
alle classi prevedibilmente funzionanti nel territorio
di pertinenza di ciascuna diocesi; b) nella scuola
materna ed elementare, nell’ambito dell’organico
complessivo di ciascuna provincia, nella misura
del 60 per cento dei posti corrispondenti alle classi
di scuola elementare o alle sezioni di scuola materna
funzionanti nell’anno scolastico precedente a quello
di costituzione dell’organico nel territorio di
pertinenza di ciascuna diocesi e nelle quali, nel
medesimo anno, gli insegnanti titolari non hanno
fornito la loro disponibilit all’insegnamento della
religione cattolica.
- I posti di cui al comma 1 possono
essere coperti con personale a tempo pieno o a tempo
parziale, secondo le quote e le modalit stabilite
dalla contrattazione collettiva.
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Art.2
(Dotazioni organiche
dei posti per l’insegnamento della religione cattolica)
- In attesa dell’entrata in vigore
delle disposizioni di attuazione della legge 10
febbraio 2000, n.30, le dotazioni organiche per
l’insegnamento della religione cattolica sono stabilite:
a) nella scuola media e secondaria superiore, nell’ambito
dell’organico complessivo di ciascuna provincia,
nella misura dell’80 per cento dei posti
corrispondenti alle classi prevedibilmente funzionanti
nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi;
b) nella scuola materna ed elementare, nell’ambito
dell’organico complessivo di ciascuna provincia,
nella misura dell’80per cento dei posti corrispondenti
alle classi di scuola elementare o alle sezioni
di scuola materna funzionanti nell’anno scolastico
precedente a quello di costituzione dell’organico
nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi
e nelle quali, nel medesimo anno, gli insegnanti
titolari non hanno fornito la loro disponibilit
all’insegnamento della religione cattolica.
- I posti di cui al comma 1 possono
essere coperti con personale a tempo pieno o a tempo
parziale, secondo le quote e le modalit stabilite
dalla contrattazione collettiva.
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Art.3
(Reclutamento)
- Per l’accesso ai ruoli di cui all’articolo
1 si applicano, per quanto compatibili con la presente
legge, le norme sul reclutamento del personale docente
di cui alla Parte II, Titolo I, Capo II, Sezione
II del testo unico.
- Per la partecipazione alle procedure
concorsuali richiesto il possesso di almeno uno
dei titoli di qualificazione professionale stabiliti
al punto 4 dell’Intesa tra il Ministro della pubblica
istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale
Italiana resa esecutiva con il decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1985, n.751, e successive
modificazioni, unitamente ad un diploma di laurea
valido per l’ammissione ai concorsi a posti d’insegnamento.
- Ciascun candidato dovr inoltre
essere in possesso del riconoscimento di idoneit
di cui al n.5, lettera a), del Protocollo addizionale
all’Accordo tra la Repubblica Italiana e la santa
Sede di revisione del Concordato Lateranense dell’11
febbraio 1929, reso esecutivo con legge 25 marzo
1985, n.121, rilasciato dall’Ordinario diocesano
competente per territorio e potr concorrere soltanto
per i posti disponibili nel territorio di pertinenza
della relativa diocesi.
- Relativamente alle prove d’esame,
fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 5, comma
3, si applicano le norme di cui al comma 1 del presente
articolo ed in particolare l’articolo 400, comma
6, del testo unico, con esclusione dell’accertamento
della preparazione sui contenuti specifici dell’insegnamento
della religione cattolica.
- L’assunzione con contratto di lavoro
a tempo indeterminato disposta dal dirigente dell’ufficio
scolastico periferico d’intesa con l’Ordinario diocesano
competente per territorio, ai sensi del n.5, lettera
a), del Protocollo addizionale di cui al comma 3
del presente articolo e del punto 2.5 dell’Intesa
di cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge.
- Fatto salvo quanto previsto dall’articolo
4, comma 2, ai motivi di risoluzione del rapporto
di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni si
aggiunge la revoca dell’idoneit da parte dell’Ordinario
diocesano competente, divenuta esecutiva a norma
dell’ordinamento canonico.
- Per tutti i posti non coperti da
insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
si provvede mediante contratti di lavoro a tempo
determinato stipulati dai dirigenti scolastici,
su indicazione del dirigente dell’ufficio scolastico
periferico, d’intesa con il competente Ordinario
diocesano.
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Art.3
(Reclutamento)
- Per l’accesso ai ruoli di cui all’articolo
1 si applicano, per quanto compatibili con la presente
legge, le norme sul reclutamento del personale docente
di cui alla Parte II, Titolo I, Capo II, Sezione
II del testo unico.
- Per la partecipazione alle procedure
concorsuali richiesto il possesso di almeno uno
dei titoli di qualificazione professionale stabiliti
al punto 4 dell’Intesa tra il Ministro della pubblica
istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale
Italiana resa esecutiva con il decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1985, n.751, e successive
modificazioni, unitamente ad un diploma di laurea
valido per l’ammissione ai concorsi a posti d’insegnamento.
- Ciascun candidato dovr inoltre
essere in possesso del riconoscimento di idoneit
di cui al n.5, lettera a), del Protocollo addizionale
all’Accordo tra la Repubblica Italiana e la santa
Sede di revisione del Concordato Lateranense dell’11
febbraio 1929, reso esecutivo con legge 25 marzo
1985, n.121, rilasciato dall’Ordinario diocesano
competente per territorio e potr concorrere soltanto
per i posti disponibili nel territorio di pertinenza
della relativa diocesi.
- Relativamente alle prove d’esame,
fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 5, comma
3, si applicano le norme di cui al comma 1 del presente
articolo ed in particolare l’articolo 400, comma
6, del testo unico, con esclusione dell’accertamento
della preparazione sui contenuti specifici dell’insegnamento
della religione cattolica.
- L’assunzione con contratto di lavoro
a tempo indeterminato disposta dal dirigente dell’ufficio
scolastico periferico d’intesa con l’Ordinario diocesano
competente per territorio, ai sensi del n.5, lettera
a), del Protocollo addizionale di cui al comma 3
del presente articolo e del punto 2.5 dell’Intesa
di cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge.
- Fatto salvo quanto previsto dall’articolo
4, comma 2, ai motivi di risoluzione del rapporto
di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni si
aggiunge la revoca dell’idoneit da parte dell’Ordinario
diocesano competente, divenuta esecutiva a norma
dell’ordinamento canonico.
- Per tutti i posti non coperti da
insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
si provvede mediante incarichi annuali stipulati
dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente
dell’ufficio scolastico periferico, d’intesa con
il competente Ordinario diocesano.
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Art.4
(Mobilit)
- Agli insegnanti di religione cattolica
inseriti nei ruoli provinciali di cui all’articolo
1, comma 2, si applicano le disposizioni vigenti
in materia di mobilit nel comparto del personale
della scuola. La mobilit professionale all’interno
dei predetti ruoli subordinata al possesso del
titolo di qualificazione richiesto per il ruolo
al quale si aspira. La mobilit professionale verso
altro insegnamento non consentita prima che siano
decorsi cinque anni di effettivo insegnamento dall’assunzione
in ruolo.
- L’insegnante di religione cattolica
con contratto di lavoro a tempo indeterminato al
quale sia stata revocata l’idoneit ha titolo a
fruire della mobilit professionale nel comparto
del personale della scuola.
- I posti rimasti vacanti a seguito
di revoca dell’idoneit non concorrono, per un quinquennio,
a determinare le dotazioni organiche di cui all’articolo
2 e sono coperti mediante stipula di contratti di
lavoro a tempo determinato ai sensi dell’articolo
3, comma 7.
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Art.4
(Mobilit)
- Agli insegnanti di religione cattolica
inseriti nei ruoli provinciali di cui all’articolo
1, comma 2, si applicano le disposizioni vigenti
in materia di mobilit nel comparto del personale
della scuola. La mobilit professionale all’interno
dei predetti ruoli subordinata al possesso del
titolo di qualificazione richiesto per il ruolo
al quale si aspira. La mobilit professionale verso
altro insegnamento non consentita prima che siano
decorsi cinque anni di effettivo insegnamento dall’assunzione
in ruolo.
- L’insegnante di religione cattolica
con contratto di lavoro a tempo indeterminato al
quale sia stata revocata l’idoneit ha titolo a
fruire della mobilit professionale nel comparto
del personale della scuola.
- I posti rimasti vacanti a seguito
di revoca dell’idoneit non concorrono, per un quinquennio,
a determinare le dotazioni organiche di cui all’articolo
2 e sono coperti mediante incarichi annuali stipulati
ai sensi dell’articolo 3, comma 7.
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Art.5
(Norme transitorie
e finali)
- Al primo concorso per titoli ed
esami che sar bandito successivamente alla data
di entrata in vigore della presente legge sono ammessi
gli insegnanti di religione cattolica che abbiano
prestato servizio nell’insegnamento della religione
cattolica per almeno 4 anni e per un orario settimanale
non inferiore a 12 ore esplicato anche in ordini
e gradi scolastici diversi e che siano in servizio
nell’anno scolastico in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge. Al predetto
concorso pu altres partecipare il personale docente
che abbia prestato effettivo servizio per altro
insegnamento nelle scuole statali per almeno quattro
anni scolastici e che sia in servizio nell’anno
scolastico in corso alla data predetta.
- Il personale di cui al comma 1
deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo
3, commi 2 e 3. Limitatamente alle procedure riguardanti
i posti di insegnamento nella scuola dell’infanzia
e nella costituenda scuola di base, per i candidati
al primo concorso di cui al comma 1 si prescinde
dal requisito del possesso del diploma di laurea.
- Il programma d’esame del primo
concorso di cui al comma 1, consistente in una prova
scritta ed una prova orale, sar volto all’accertamento
della conoscenza della legislazione e dell’ordinamento
scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici
relativi ai gradi di scuola ai quali si riferisce
il concorso, nonch all’accertamento della cultura
posseduta dal candidato nel campo delle scienze
sociali, filosofiche e storiche.
- La presente legge si applica anche
agli insegnanti di religione cattolica delle regioni
di confine, ove essa non risulti in contrasto con
le norme locali tutelate dalla disposizione del
n.5, lettera c, del Protocollo addizionale di cui
all’articolo 3, comma 3, della presente legge.
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Art.5
(Norme transitorie
e finali)
- In sede di prima applicazione
gli insegnanti di religione cattolica che abbiano
prestato servizio nell’insegnamento della religione
cattolica per almeno due anni, esplicato anche in
ordini e gradi scolastici diversi, e che siano in
servizio nell’anno scolastico in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge, saranno
ammessi a partecipare ad un corso abilitante riservato
di 110 ore con esame finale. Gli anni di servizio
richiesti dal presente comma sono computati sulla
base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun
anno.
- Il personale di cui al comma
1 deve essere in possesso dei requisiti previsti
dall’articolo 3, commi 2 e 3. Per i candidati di
cui al comma 1 del presente articolo si prescinde
dal requisito del possesso del diploma di laurea.
- Il programma di esame del corso
abilitante di cui al comma 1 sar volto all’accertamento
della conoscenza della legislazione e dell’ordinamento
scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici
relativi ai gradi di scuola ai quali afferisce il
corso. Nel punteggio della graduatoria finale interverr
il riconoscimento del servizio prestato in qualit
di incaricato di religione cattolica.
3 bis.
Gli insegnanti di religione cattolica,
che avranno superato il corso abilitante di cui
al comma 1, sono collocati in apposite graduatorie
provinciali, da compilare sulla base dei titoli
culturali e dei titoli di servizio, e saranno immessi
in ruolo in relazione all’80 per cento dei posti
disponibili ogni anno.
3 ter. I docenti
di cui al precedente comma 3 bis avranno anche la
precedenza nell’assegnazione dei posti di cui all’art.3,
comma 7 della presente legge.
3 quater. Sono
abrogati l ‘art.4 della legge 5 giugno 1930,824
e il comma 4 dell’art.309 del D.L.vo 16 aprile 1994,n.297.
- La presente legge si applica anche
agli insegnanti di religione cattolica delle regioni
di confine, ove essa non risulti in contrasto con
le norme locali tutelate dalla disposizione del
n.5, lettera c, del Protocollo addizionale di cui
all’articolo 3, comma 3, della presente legge.
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Art.5 bis
(Disposizione finanziaria)
- All’onere derivante dalla presente
legge, valutato in lire 510 milioni per l’anno 2000
e di lire 47.000 milioni per l’anno 2002 , si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
nell’ambito dell’unit previsionale di base di conto
corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
della pubblica istruzione.
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Art.5 bis
(Disposizione finanziaria)
- 1. All’onere derivante dalla presente
legge, valutato in lire ___________ per l’anno _________
e di lire ____________ per l’anno ________ , si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nell’ambito dell’unit previsionale di
base di conto corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero della pubblica istruzione.
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