sinossi_ddl-7238_emendamenti_snadir.htm

 

Disegno di Legge concernente "Norme
sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti
di religione cattolica" (N.662).

Max Emendamento Presentato
Da:

Maria Grazia Pagano
(DS) Adolfo Manis (R.I.), Roberto Napoli (Udeur),
Carla Mazzucca Poggiolini (I Democratici) , Gian Guido
Folloni (Centro Riformatori), Alberto Monticone (PPI),
, Armin Pinggera (SVP)

approvato il 19
luglio 2000 dal Senato

Ddl n.7238 trasmesso
alla Camera dei Deputati

Disegno di legge concernente "Norme
sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti
di religione cattolica" (n.662).

Ddl n.7238 trasmesso alla Camera dei
Deputati

In grassetto gli emendamenti

proposti dallo SNADIR

durante i lavori del 2 Convir
2000

30 ottobre 2000

Star Hotel  Terminus – Napoli

 

Art.1

(Stato giuridico)

 

  1. Agli insegnanti di religione cattolica
    inseriti nei ruoli di cui al comma 2 si applicano,
    per quanto compatibili con la presente legge, le
    norme di stato giuridico e il trattamento economico
    previsti dal testo unico delle disposizioni legislative
    vigenti in materia di istruzione, relative alle
    scuola di ogni ordine e grado, approvato con decreto
    legislativo 16 aprile 1994, n.297, di seguito denominato
    "testo unico", e dalla contrattazione
    collettiva.
  2. Sono istituiti due distinti ruoli
    provinciali, rispettivamente, per gli insegnanti
    di religione cattolica della scuola dell’infanzia
    e di base e per gli insegnanti di religione cattolica
    della scuola secondaria

 

Art.1

(Stato giuridico)

 

  1. Agli insegnanti di religione cattolica
    inseriti nei ruoli di cui al comma 2 si applicano,
    per quanto compatibili con la presente legge, le
    norme di stato giuridico e il trattamento economico
    previsti dal testo unico delle disposizioni legislative
    vigenti in materia di istruzione, relative alle
    scuola di ogni ordine e grado, approvato con decreto
    legislativo 16 aprile 1994, n.297, di seguito denominato
    "testo unico", e dalla contrattazione
    collettiva.
  2. Sono istituiti due distinti ruoli
    provinciali, rispettivamente, per gli insegnanti
    di religione cattolica della scuola dell’infanzia
    e di base e per gli insegnanti di religione cattolica
    della scuola secondaria.

 

Art.2

(Dotazioni organiche
dei posti per l’insegnamento della religione cattolica)

 

  1. In attesa dell’entrata in vigore
    delle disposizioni di attuazione della legge 10
    febbraio 2000, n.30, le dotazioni organiche per
    l’insegnamento della religione cattolica sono stabilite:
    a) nella scuola media e secondaria superiore, nell’ambito
    dell’organico complessivo di ciascuna provincia,
    nella misura del 60 per cento dei posti corrispondenti
    alle classi prevedibilmente funzionanti nel territorio
    di pertinenza di ciascuna diocesi; b) nella scuola
    materna ed elementare, nell’ambito dell’organico
    complessivo di ciascuna provincia, nella misura
    del 60 per cento dei posti corrispondenti alle classi
    di scuola elementare o alle sezioni di scuola materna
    funzionanti nell’anno scolastico precedente a quello
    di costituzione dell’organico nel territorio di
    pertinenza di ciascuna diocesi e nelle quali, nel
    medesimo anno, gli insegnanti titolari non hanno
    fornito la loro disponibilit all’insegnamento della
    religione cattolica.
  2. I posti di cui al comma 1 possono
    essere coperti con personale a tempo pieno o a tempo
    parziale, secondo le quote e le modalit stabilite
    dalla contrattazione collettiva.

 

Art.2

(Dotazioni organiche
dei posti per l’insegnamento della religione cattolica)

 

  1. In attesa dell’entrata in vigore
    delle disposizioni di attuazione della legge 10
    febbraio 2000, n.30, le dotazioni organiche per
    l’insegnamento della religione cattolica sono stabilite:
    a) nella scuola media e secondaria superiore, nell’ambito
    dell’organico complessivo di ciascuna provincia,
    nella misura dell’80 per cento dei posti
    corrispondenti alle classi prevedibilmente funzionanti
    nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi;
    b) nella scuola materna ed elementare, nell’ambito
    dell’organico complessivo di ciascuna provincia,
    nella misura dell’80per cento dei posti corrispondenti
    alle classi di scuola elementare o alle sezioni
    di scuola materna funzionanti nell’anno scolastico
    precedente a quello di costituzione dell’organico
    nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi
    e nelle quali, nel medesimo anno, gli insegnanti
    titolari non hanno fornito la loro disponibilit
    all’insegnamento della religione cattolica.
  2. I posti di cui al comma 1 possono
    essere coperti con personale a tempo pieno o a tempo
    parziale, secondo le quote e le modalit stabilite
    dalla contrattazione collettiva.

 

Art.3

(Reclutamento)

 

  1. Per l’accesso ai ruoli di cui all’articolo
    1 si applicano, per quanto compatibili con la presente
    legge, le norme sul reclutamento del personale docente
    di cui alla Parte II, Titolo I, Capo II, Sezione
    II del testo unico.
  2. Per la partecipazione alle procedure
    concorsuali richiesto il possesso di almeno uno
    dei titoli di qualificazione professionale stabiliti
    al punto 4 dell’Intesa tra il Ministro della pubblica
    istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale
    Italiana resa esecutiva con il decreto del Presidente
    della Repubblica 16 dicembre 1985, n.751, e successive
    modificazioni, unitamente ad un diploma di laurea
    valido per l’ammissione ai concorsi a posti d’insegnamento.
  3. Ciascun candidato dovr inoltre
    essere in possesso del riconoscimento di idoneit
    di cui al n.5, lettera a), del Protocollo addizionale
    all’Accordo tra la Repubblica Italiana e la santa
    Sede di revisione del Concordato Lateranense dell’11
    febbraio 1929, reso esecutivo con legge 25 marzo
    1985, n.121, rilasciato dall’Ordinario diocesano
    competente per territorio e potr concorrere soltanto
    per i posti disponibili nel territorio di pertinenza
    della relativa diocesi.
  4. Relativamente alle prove d’esame,
    fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 5, comma
    3, si applicano le norme di cui al comma 1 del presente
    articolo ed in particolare l’articolo 400, comma
    6, del testo unico, con esclusione dell’accertamento
    della preparazione sui contenuti specifici dell’insegnamento
    della religione cattolica.
  5. L’assunzione con contratto di lavoro
    a tempo indeterminato disposta dal dirigente dell’ufficio
    scolastico periferico d’intesa con l’Ordinario diocesano
    competente per territorio, ai sensi del n.5, lettera
    a), del Protocollo addizionale di cui al comma 3
    del presente articolo e del punto 2.5 dell’Intesa
    di cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge.
  6. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo
    4, comma 2, ai motivi di risoluzione del rapporto
    di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni si
    aggiunge la revoca dell’idoneit da parte dell’Ordinario
    diocesano competente, divenuta esecutiva a norma
    dell’ordinamento canonico.
  7. Per tutti i posti non coperti da
    insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
    si provvede mediante contratti di lavoro a tempo
    determinato stipulati dai dirigenti scolastici,
    su indicazione del dirigente dell’ufficio scolastico
    periferico, d’intesa con il competente Ordinario
    diocesano.

 

Art.3

(Reclutamento)

 

  1. Per l’accesso ai ruoli di cui all’articolo
    1 si applicano, per quanto compatibili con la presente
    legge, le norme sul reclutamento del personale docente
    di cui alla Parte II, Titolo I, Capo II, Sezione
    II del testo unico.
  2. Per la partecipazione alle procedure
    concorsuali richiesto il possesso di almeno uno
    dei titoli di qualificazione professionale stabiliti
    al punto 4 dell’Intesa tra il Ministro della pubblica
    istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale
    Italiana resa esecutiva con il decreto del Presidente
    della Repubblica 16 dicembre 1985, n.751, e successive
    modificazioni, unitamente ad un diploma di laurea
    valido per l’ammissione ai concorsi a posti d’insegnamento.
  3. Ciascun candidato dovr inoltre
    essere in possesso del riconoscimento di idoneit
    di cui al n.5, lettera a), del Protocollo addizionale
    all’Accordo tra la Repubblica Italiana e la santa
    Sede di revisione del Concordato Lateranense dell’11
    febbraio 1929, reso esecutivo con legge 25 marzo
    1985, n.121, rilasciato dall’Ordinario diocesano
    competente per territorio e potr concorrere soltanto
    per i posti disponibili nel territorio di pertinenza
    della relativa diocesi.
  4. Relativamente alle prove d’esame,
    fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 5, comma
    3, si applicano le norme di cui al comma 1 del presente
    articolo ed in particolare l’articolo 400, comma
    6, del testo unico, con esclusione dell’accertamento
    della preparazione sui contenuti specifici dell’insegnamento
    della religione cattolica.
  5. L’assunzione con contratto di lavoro
    a tempo indeterminato disposta dal dirigente dell’ufficio
    scolastico periferico d’intesa con l’Ordinario diocesano
    competente per territorio, ai sensi del n.5, lettera
    a), del Protocollo addizionale di cui al comma 3
    del presente articolo e del punto 2.5 dell’Intesa
    di cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge.
  6. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo
    4, comma 2, ai motivi di risoluzione del rapporto
    di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni si
    aggiunge la revoca dell’idoneit da parte dell’Ordinario
    diocesano competente, divenuta esecutiva a norma
    dell’ordinamento canonico.
  7. Per tutti i posti non coperti da
    insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
    si provvede mediante incarichi annuali stipulati
    dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente
    dell’ufficio scolastico periferico, d’intesa con
    il competente Ordinario diocesano.

 

Art.4

(Mobilit)

 

  1. Agli insegnanti di religione cattolica
    inseriti nei ruoli provinciali di cui all’articolo
    1, comma 2, si applicano le disposizioni vigenti
    in materia di mobilit nel comparto del personale
    della scuola. La mobilit professionale all’interno
    dei predetti ruoli subordinata al possesso del
    titolo di qualificazione richiesto per il ruolo
    al quale si aspira. La mobilit professionale verso
    altro insegnamento non consentita prima che siano
    decorsi cinque anni di effettivo insegnamento dall’assunzione
    in ruolo.
  2. L’insegnante di religione cattolica
    con contratto di lavoro a tempo indeterminato al
    quale sia stata revocata l’idoneit ha titolo a
    fruire della mobilit professionale nel comparto
    del personale della scuola.
  3. I posti rimasti vacanti a seguito
    di revoca dell’idoneit non concorrono, per un quinquennio,
    a determinare le dotazioni organiche di cui all’articolo
    2 e sono coperti mediante stipula di contratti di
    lavoro a tempo determinato ai sensi dell’articolo
    3, comma 7.

 

Art.4

(Mobilit)

 

  1. Agli insegnanti di religione cattolica
    inseriti nei ruoli provinciali di cui all’articolo
    1, comma 2, si applicano le disposizioni vigenti
    in materia di mobilit nel comparto del personale
    della scuola. La mobilit professionale all’interno
    dei predetti ruoli subordinata al possesso del
    titolo di qualificazione richiesto per il ruolo
    al quale si aspira. La mobilit professionale verso
    altro insegnamento non consentita prima che siano
    decorsi cinque anni di effettivo insegnamento dall’assunzione
    in ruolo.
  2. L’insegnante di religione cattolica
    con contratto di lavoro a tempo indeterminato al
    quale sia stata revocata l’idoneit ha titolo a
    fruire della mobilit professionale nel comparto
    del personale della scuola.
  3. I posti rimasti vacanti a seguito
    di revoca dell’idoneit non concorrono, per un quinquennio,
    a determinare le dotazioni organiche di cui all’articolo
    2 e sono coperti mediante incarichi annuali stipulati
    ai sensi dell’articolo 3, comma 7.

 

Art.5

(Norme transitorie
e finali)

 

  1. Al primo concorso per titoli ed
    esami che sar bandito successivamente alla data
    di entrata in vigore della presente legge sono ammessi
    gli insegnanti di religione cattolica che abbiano
    prestato servizio nell’insegnamento della religione
    cattolica per almeno 4 anni e per un orario settimanale
    non inferiore a 12 ore esplicato anche in ordini
    e gradi scolastici diversi e che siano in servizio
    nell’anno scolastico in corso alla data di entrata
    in vigore della presente legge.  Al predetto
    concorso pu altres partecipare il personale docente
    che abbia prestato effettivo servizio per altro
    insegnamento nelle scuole statali per almeno quattro
    anni scolastici e che sia in servizio nell’anno
    scolastico in corso alla data predetta.
  2. Il personale di cui al comma 1
    deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo
    3, commi 2 e 3. Limitatamente alle procedure riguardanti
    i posti di insegnamento nella scuola dell’infanzia
    e nella costituenda scuola di base, per i candidati
    al primo concorso di cui al comma 1 si prescinde
    dal requisito del possesso del diploma di laurea.
  3. Il programma d’esame del primo
    concorso di cui al comma 1, consistente in una prova
    scritta ed una prova orale, sar volto all’accertamento
    della conoscenza della legislazione e dell’ordinamento
    scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici
    relativi ai gradi di scuola ai quali si riferisce
    il concorso, nonch all’accertamento della cultura
    posseduta dal candidato nel campo delle scienze
    sociali, filosofiche e storiche.
  4. La presente legge si applica anche
    agli insegnanti di religione cattolica delle regioni
    di confine, ove essa non risulti in contrasto con
    le norme locali tutelate dalla disposizione del
    n.5, lettera c, del Protocollo addizionale di cui
    all’articolo 3, comma 3, della presente legge.

 

Art.5

(Norme transitorie
e finali)

 

  1. In sede di prima applicazione
    gli insegnanti di religione cattolica che abbiano
    prestato servizio nell’insegnamento della religione
    cattolica per almeno due anni, esplicato anche in
    ordini e gradi scolastici diversi, e che siano in
    servizio nell’anno scolastico in corso alla data
    di entrata in vigore della presente legge, saranno
    ammessi a partecipare ad un corso abilitante riservato
    di 110 ore con esame finale. Gli anni di servizio
    richiesti dal presente comma sono computati sulla
    base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun
    anno.
  2. Il personale di cui al comma
    1 deve essere in possesso dei requisiti previsti
    dall’articolo 3, commi 2 e 3. Per i candidati di
    cui al comma 1 del presente articolo si prescinde
    dal requisito del possesso del diploma di laurea.
  3. Il programma di esame del corso
    abilitante di cui al comma 1 sar volto all’accertamento
    della conoscenza della legislazione e dell’ordinamento
    scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici
    relativi ai gradi di scuola ai quali afferisce il
    corso. Nel punteggio della graduatoria finale interverr
    il riconoscimento del servizio prestato in qualit
    di incaricato di religione cattolica.
  4. 3 bis.
    Gli insegnanti di religione cattolica,
    che avranno superato il corso abilitante di cui
    al comma 1, sono collocati in apposite graduatorie
    provinciali, da compilare sulla base dei titoli
    culturali e dei titoli di servizio, e saranno immessi
    in ruolo in relazione all’80 per cento dei posti
    disponibili ogni anno.

    3 ter. I docenti
    di cui al precedente comma 3 bis avranno anche la
    precedenza nell’assegnazione dei posti di cui all’art.3,
    comma 7 della presente legge.

    3 quater. Sono
    abrogati l ‘art.4 della legge 5 giugno 1930,824
    e il comma 4 dell’art.309 del D.L.vo 16 aprile 1994,n.297
    .

  5. La presente legge si applica anche
    agli insegnanti di religione cattolica delle regioni
    di confine, ove essa non risulti in contrasto con
    le norme locali tutelate dalla disposizione del
    n.5, lettera c, del Protocollo addizionale di cui
    all’articolo 3, comma 3, della presente legge.

 

Art.5 bis

(Disposizione finanziaria)

  1. All’onere derivante dalla presente
    legge, valutato in lire 510 milioni per l’anno 2000
    e di lire 47.000 milioni per l’anno 2002 , si provvede
    mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
    iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
    nell’ambito dell’unit previsionale di base di conto
    corrente "Fondo speciale" dello stato
    di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
    e della programmazione economica, allo scopo parzialmente
    utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
    della pubblica istruzione.

 

Art.5 bis

(Disposizione finanziaria)

  1. 1. All’onere derivante dalla presente
    legge, valutato in lire ___________ per l’anno _________
    e di lire ____________ per l’anno ________ , si
    provvede mediante corrispondente riduzione dello
    stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
    2000-2002, nell’ambito dell’unit previsionale di
    base di conto corrente "Fondo speciale"
    dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
    del bilancio e della programmazione economica, allo
    scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
    relativo al Ministero della pubblica istruzione.

 

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