Ogni insegnante di religione in sede di scrutinio si ricordi che, l’art. 309 del Testo Unico sulla scuola (D.Lgs. n.297/194) gli riconosce gli stessi diritti e doveri degli altri docenti. Egli partecipa alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica: per questi ultimi, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il profitto che ne ritrae.
E’ utile ricordare che:
- la valutazione dell’Insegnamento della Religione Cattolica va trascritta nel registro generale, sul pagellino e sui prospetti da affiggere all’albo di istituto (art.4 legge 5 giugno 1930, n.824; C.M. 117/1930; C.M. 11/1987; C.M. 156/1987).
- La mancata partecipazione dei docenti di R.C. agli scrutini degli alunni che si sono avvalsi dell’IRC invalida gli scrutini (O.M. n.40 prot. 3744 dell’8 aprile 2009; artt. 4 del DPR n.122 del 22 giugno 2009 , art. 2, comma 3 D.Lgs 62/2017).
- L’esclusione del voto dei docenti di religione (alcuni capi d’istituto "illuminati" non fanno neppure votare i docenti di religione) dà luogo alla invalidità degli scrutini (art. 4, comma 1 del DPR n.122 del 22 giugno 2009, art. 2, comma 3 D.Lgs 62/2017).
Qualora, in sede di scrutinio finale, vi sia una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il docente di religione deve far inserire a verbale il proprio giudizio motivato e far conteggiare il proprio voto ai fini della costituzione della maggioranza.
Il giudizio formulato dall’insegnante di religione deve esprimere "la valutazione positiva o negativa del grado di preparazione di ciascun candidato, con riguardo al profitto e, quindi, agli obiettivi didattici e formativi previsti dai programmi, al comportamento (inteso come interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo), alla capacità e alle attitudini" (comma 3, art.40 dell’O.M. n.80 del 9 marzo 1995 integrata dall’O.M n.266 del 21 aprile 1997, dall’O.M n.266 del 21 aprile 1997, dall’O.M. n.330 del 27 maggio 1997, dall’O.M. n.65 del 20 febbraio 1998, prot.3111, dall’O.M. n.128 del 14 maggio 1999, dall’O.M. 126/00, dall’O.M. n.90 del 21 maggio 2001, dall’O.M. n.56/2002, O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007;O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008; O.M. n.40 prot. 3744 dell’8 aprile 2009).
Riteniamo utile riportare un esempio di nota che, durante gli scrutini, i colleghi, nel caso di deliberazioni da adottarsi a maggioranza, potranno inserire nel verbale.
"L’alunno/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha tratto dal percorso formativo dell’irc un profitto complessivo . . . . . . . . . . . . (inserire tutto il giudizio positivo o negativo), egli infatti ha seguito le attività didattiche in maniera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ha evidenziato un interesse . . . . . . .. . . . . . e capacità . . . . . . . . . . . Il presente giudizio, inserito a verbale ai sensi del D.P.R. 202/90, è valido a tutti gli effetti giuridici per la determinazione dell’ammissione ( o non ammissione) dell’alunno/a ………………………. alla classe ……………. (o agli esami di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione / qualifica / stato), come previsto dall’art.7 della legge n.824/1930, dal D.P.R. n.751 del 16/12/1985, dal D.P.R. 175/2012, dalla C.M. n.316 del 28/10/1987, capo IV, dal citato D.P.R. 202/90, dal D.P.R. 417/74 e dall’art.31 dell’O.M. n.80 del 9 marzo 1995 integrata dall’O.M. n.117 del 22 marzo 1996, dall’O.M. n.266 del 21 aprile 1997, dall’O.M. n.330 del 27 maggio 1997, dall’O.M. n.65 del 20 febbraio 1998, prot. 3111, dall’O.M. n.128 del 14 maggio 1999, dall’O.M. n.26 prot. 2578 del 15 marzo 2007, dalla sentenza n.5 del 5/1/1994 del TAR – Puglia sez. Lecce, dall’ordinanza n.2307/95 del 19/09/1995 del Tar – Sicilia sez. Catania, dall’ordinanza n.130/96 del 14/02/1996 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, dalla sentenza TAR – Veneto n.2466 del 11/12/1998, dalla sentenza n.1089 del 20/12/1999 del TAR – Toscana, dall’O.M. 126/00, dall’O.M. n.90/2001 e dall’O.M. 56/2002, dall’ O.M. n.40 prot. 3744 dell’8 aprile 2009, art. 4 del DPR n.122 del 22 giugno 2009, art. 2, comma 3 D.Lgs 62/2017, dalla Sentenza TAR – Lazio n.33433 del 15 novembre 2010".
Nel caso che dopo tale dichiarazione il capo d’istituto o qualche collega insista per non far valere il voto dei docenti di religione aggiungete alla precedente nota: "Poiché si insiste a non voler tener conto della validità giuridica del voto espresso dal docente di religione in questo consiglio della classe ……. del ……..(data), ore………., DICHIARO che, per palese violazione delle norme citate, l’ammissione (o non ammissione) dell’alunno/a ……………………… alla classe ……… ( o agli esami di licenza media / qualifica / stato) è da ritenersi nulla. Dichiaro, inoltre, che mi riservo di impugnare il presente atto del consiglio di classe nelle sedi competenti per vizio di legittimità ".
In quest’ultimo caso i colleghi, dopo aver fatto inserire a verbale il suddetto giudizio, sono invitati a segnalarci tempestivamente la mancata valutazione del voto per provvedere a inoltrare ricorso alle sedi competenti.
La Redazione
- DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62. Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009, n. 122 . Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni
- TAR Lazio – Sez. Terza Bis – Sent. n.33433 del 15 novembre 2010 – Il voto degli insegnanti di religione è “determinante” in sede di scrutinio finale – L’Insegnamento della religione concorre all’attribuzione del credito scolastico
- Tar Toscana – Sent. 5528 del 3 novembre 2005 – La decisione del CdC adottata senza il voto determinate dell’IdR è illegittima
- TAR VENETO-Sentenza n. 2829/05 del 10-2-2005. L’insegnante di religione deve partecipare alla votazione in sede di scrutinio e il suo voto vale
- Consiglio di stato, Ordinanza cautelare, n. 5822 in data 3 dicembre 2004. Non ritiene che il voto del docente di religione perda ogni rilevanza ai fini della votazione finale
- TAR TRENTO – Sentenza del 27 ottobre 2000, pubblicata il 21-12-2000. L’IdR rientra a pieno titolo fra i componenti del Consiglio di classe, con voto equivalente a quello degli altri docenti
- TAR Lombardia – Sentenza del 7 maggio 1999 n. 3064. E’ illegittima l’omessa considerazione dell’insegnante di religione ai fini del computo per la determinazone della maggioranza
- Tar Toscana – Sent. 1089 del 10 dicembre 1998 – La decisione del CdC adottata senza il voto determinate dell’IdR è illegittima
- CGA SICILIA, Ordinanza n. 130 del 14 febbraio 1996. Respinta l’istanza di sospensiva. Nello strutinio finale Il voto dell’IdR vale
- TAR SICILIA, Sezione Catania, Ordinanza n.2304 del 19 settembre 1995. Il voto dell’insegnante di religione deve essere conteggiato ai fini della determinazione della maggioranza
- TAR PUGLIA-LECCE-Sezione I Sentenza n.5 del 5 gennaio 1994. In sede di esami e scrutini il voto del docente di religione, ove determinante, ha carattere decisionale e costitutivo della maggioranza
Snadir – Professione i.r. – 9 marzo 2021
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