Schema di DLvo concernente la definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro

Schema di decreto legislativo concernente
la definizione delle norme generali relative all’alternanza
scuola-lavoro, ai sensi dell’articolo 4 della legge 28 marzo
2003, n.53

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n.53, recante: "Delega
al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione
e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e formazione professionale";
VISTA la legge 20 marzo 2000, n. 62, recante: "Norme
per la parità scolastica e disposizioni sul diritto
allo studio e all’istruzione";
VISTA la legge 14 febbraio 2003, n.30, recante: "Delega
al Governo in materia di occupazione e del mercato del lavoro";

VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1997, n.297 e successive
modificazioni;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n.59 e successive modificazioni
e, in particolare, l’articolo 21;
VISTA la legge 24 giugno 1997, n.196, che fissa norme in
materia di promozione dell’occupazione;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n.275;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del…;
SENTITE le Associazioni maggiormente rappresentative dei
datori di lavoro;
ACQUISITA l’intesa in sede di Conferenza Unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281,
nella seduta del…;
ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni del Senato
della Repubblica e della Camera dei Deputati, rispettivamente
in data…;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del…;

Su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, con il Ministro delle attività
produttive, con il Ministro dell’economia e delle finanze
e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Articolo 1
Ambito di applicazione

Il presente decreto disciplina l’alternanza scuola-lavoro
come modalità di realizzazione della formazione del
secondo ciclo, sia nel sistema dei licei sia nel sistema
dell’istruzione e della formazione professionale, per assicurare
ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione
di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Gli studenti
che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, nell’esercizio
del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione per
almeno dodici anni, possono svolgere l’intera formazione
dai 15 ai 18 anni, attraverso l’alternanza di studio e di
lavoro.
I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati
e valutati, sotto la responsabilità dell’istituzione
scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni
con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza,
o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del
terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per
periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non
costituiscono rapporto individuale di lavoro.
Rimane ferma la possibilità, per gli studenti del
secondo ciclo, di acquisire crediti formativi attraverso
la partecipazione ad esperienze formative collegate al mondo
del lavoro, ivi compresi i tirocini di orientamento e formazione.

Le istituzioni scolastiche o formative definiscono i criteri
per offrire al più ampio numero di studenti la possibilità
di frequentare i percorsi in alternanza nei limiti delle
risorse assegnate di cui all’articolo 8.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
alle scuole, enti e istituti di formazione e istruzione
militare.

Articolo 2
Finalità dell’alternanza

Nell’ambito del sistema dei licei e del sistema dell’istruzione
e della formazione professionale, la modalità di
apprendimento in alternanza, quale opzione formativa rispondente
ai bisogni individuali di istruzione e formazione dei giovani,
persegue le seguenti finalità:
attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti
sotto il profilo culturale ed educativo, che colleghino
sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza
pratica;
arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici
e formativi con l’acquisizione di competenze spendibili
anche nel mercato del lavoro;
favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le
vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento
individuali;
realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche
e formative con il mondo del lavoro e la società
civile che consenta la partecipazione attiva dei soggetti
di cui all’articolo 1, comma 2, nei processi formativi;

correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale
ed economico del territorio.
Ai fini dello sviluppo, nelle diverse realtà territoriali,
dei percorsi di cui all’articolo 1 che rispondano a criteri
di qualità sotto il profilo educativo ed ai fini
del monitoraggio e della valutazione del sistema dell’alternanza
scuola lavoro è istituito, a livello nazionale, un
apposito Comitato, con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro
delle attività produttive, d’intesa con la Conferenza
unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n.281. Il Comitato è istituito assicurando
la rappresentanza dei soggetti istituzionali interessati
e delle Parti sociali, rappresentative dei datori di lavoro
e dei lavoratori.

Articolo 3
Convenzioni

Ferme restando le competenze delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e Bolzano in materia di programmazione
territoriale dell’offerta formativa, le istituzioni scolastiche
o formative, singolarmente o in rete, stipulano, nei limiti
delle risorse finanziarie annualmente assegnate allo scopo,
apposite convenzioni con i soggetti di cui all’articolo
1, comma 2, secondo i criteri generali definiti dal Comitato
di cui all’articolo 2, comma 2, anche per quanto riguarda
l’organizzazione didattica ed il sistema tutoriale.
Le convenzioni di cui al comma 1, in relazione al progetto
formativo, regolano i rapporti e le responsabilità
dei diversi soggetti coinvolti nei percorsi in alternanza,
ivi compresi gli aspetti relativi alla tutela della salute
e della sicurezza dei partecipanti.

Articolo 4
Organizzazione didattica

I percorsi in alternanza hanno una struttura flessibile
e si articolano in periodi di formazione in aula e in periodi
di apprendimento mediante esperienze di lavoro, svolte anche
in imprese simulate, che le istituzioni scolastiche e formative
progettano e attuano sulla base delle convenzioni di cui
all’articolo 3.
I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro
fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati
volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale
e professionale del corso di studi e degli obiettivi generali
e specifici di apprendimento stabiliti a livello nazionale
e regionale.
I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro
sono articolati secondo criteri di gradualità e progressività
che rispettino lo sviluppo personale, culturale e professionale
degli studenti in relazione alla loro età, e sono
dimensionati tenendo conto degli obiettivi formativi dei
diversi percorsi del sistema dei licei e del sistema dell’istruzione
e della formazione professionale, nonché sulla base
delle capacità di accoglienza dei soggetti di cui
all’articolo 1, comma 2.
Nell’ambito dell’orario complessivo annuale dei piani di
studio, i periodi di apprendimento mediante esperienze di
lavoro, previsti nel progetto educativo personalizzato relativo
al percorso scolastico o formativo, possono essere svolti
anche in periodi diversi da quelli fissati dal calendario
delle lezioni.
I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro
sono dimensionati, per i soggetti disabili, in modo da promuoverne
l’autonomia e l’inserimento nel mondo del lavoro.

Articolo 5
Sistema tutoriale

Nei percorsi in alternanza il sistema tutoriale è
preordinato alla promozione delle competenze degli studenti
e al raccordo tra l’istituzione scolastica o formativa,
il mondo del lavoro e il territorio. L’assistenza tutoriale
personalizzata per gli studenti in alternanza è svolta
dal tutor formativo interno di cui al comma 2 e dal tutor
esterno di cui al comma 3.
Il tutor formativo interno, designato dall’istituzione scolastica
o formativa, svolge il ruolo di assistenza e guida degli
studenti che seguono percorsi in alternanza scuola-lavoro
e verifica, con la collaborazione del tutor esterno di cui
al comma 3, il corretto svolgimento del percorso in alternanza.

Il tutor formativo esterno, designato dai soggetti di cui
all’articolo 1, comma 2, favorisce l’inserimento dello studente
nel contesto operativo, lo assiste nel percorso di formazione
sul lavoro e fornisce all’istituzione scolastica o formativa
ogni elemento atto a verificare e valutare le attività
dello studente e l’efficacia dei processi formativi. Lo
svolgimento dei predetti compiti non comporta comunque oneri
a carico dell’istituzione scolastica o formativa.
I compiti svolti dal tutor interno di cui al comma 2 sono
riconosciuti, ai fini del relativo specifico compenso, in
sede di contrattazione collettiva.
La previsione del sistema tutoriale di cui al comma 1, relativamente
alla formazione professionale, rappresenta norma di principio
per la legislazione regionale.

Articolo 6
Valutazione, certificazione e riconoscimento dei crediti

I percorsi in alternanza sono oggetto di verifica e valutazione
da parte dell’istituzione scolastica o formativa.
Fermo restando quanto previsto all’articolo 4 della legge
28 marzo 2003 n. 53 e dalle norme vigenti in materia, l’istituzione
scolastica o formativa, tenuto conto delle indicazioni fornite
dal tutor formativo esterno, valuta gli apprendimenti degli
studenti in alternanza e certifica le competenze da essi
acquisite, che costituiscono crediti, sia ai fini della
prosecuzione del percorso scolastico o formativo per il
conseguimento del diploma o della qualifica, sia per gli
eventuali passaggi tra i sistemi ivi compresa l’eventuale
transizione nei percorsi di apprendistato.
La valutazione e la certificazione delle competenze acquisite
dai disabili che frequentano i percorsi in alternanza sono
effettuate a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
con l’obiettivo prioritario di riconoscerne e valorizzarne
il potenziale, anche ai fini dell’occupabilità.
Le istituzioni scolastiche o formative rilasciano, a conclusione
dei percorsi in alternanza, in aggiunta alla certificazione
prevista dall’articolo 3, comma 1 lett. a) della legge n.53/2003,
una certificazione relativa alle competenze acquisite nei
periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro.
Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e con il Ministro delle attività
produttive, previa intesa con la Conferenza unificata, di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n.281, definisce con proprio decreto il modello di certificazione
da adottare.

Articolo 7
Percorsi integrati

Le istituzioni scolastiche, a domanda degli interessati
e d’intesa con le Regioni, nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro,
possono collegarsi con il sistema dell’istruzione e della
formazione professionale per la frequenza, negli istituti
d’istruzione e formazione professionale, di corsi integrati,
attuativi di piani di studio progettati d’intesa tra i due
sistemi e realizzati con il concorso degli operatori di
ambedue i sistemi.

Articolo 8
Risorse

1. Gli interventi di cui al presente decreto nel sistema
dell’istruzione sono realizzati a valere sugli stanziamenti
del Fondo di cui all’articolo 4 della legge 18 dicembre
1997, n. 440, per un importo di 10 milioni di euro per l’anno
2004 e di 30 milioni di euro a partire dall’anno 2005.
Per la realizzazione degli interventi di cui al presente
decreto nel sistema dell’istruzione e formazione professionale
concorrono, nella percentuale stabilita nella programmazione
regionale, le risorse destinate ai percorsi di formazione
professionale a valere sugli stanziamenti previsti dall’articolo
68, comma 4, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n.144
e successive modificazioni. Al potenziamento degli interventi
concorrono le ulteriori eventuali risorse, stanziate dal
Ministero per le attività produttive per gli incentivi
alle imprese, la valorizzazione delle imprese e l’assistenza
tutoriale, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera b)
della legge 28 marzo 2003, n.53, nonché da altri
soggetti pubblici e privati, anche con riferimento a quelle
messe a disposizione dall’Unione europea.

Articolo 9
Disciplina transitoria

Fino all’emanazione dei decreti legislativi di cui all’articolo
2, comma 1, lettera g) della legge 28 marzo 2003, n. 53,
i percorsi in alternanza di cui all’articolo 1 possono essere
realizzati negli istituti di istruzione secondaria superiore
secondo l’ordinamento vigente.
Fino all’emanazione dei decreti legislativi di cui al precedente
comma, le Regioni e le Province autonome definiscono le
modalità per l’attuazione di eventuali sperimentazioni
di percorsi in alternanza nell’ambito del sistema di formazione
professionale.

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