il "Diritto-dovere all’istruzione e alla formazione,
ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c) della legge
28 marzo 2003, n. 53"
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 33, 34, 76, 87 e 117 della Costituzione;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante "Delega
al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione
e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e formazione professionale" e, in particolare,
l’articolo 1 commi 1, 2 e 3 lettera i), l’articolo 2, comma
1 e l’articolo 7, comma 1;
VISTA la legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante la "Delega
al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro";
VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
VISTA la legge 24 dicembre 2003, n. 350, in particolare
l’articolo 3, comma 92, lettera b);
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive
modificazioni;
VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni
e, in particolare, l’articolo 21;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 maggio 2004
ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni del Senato
della Repubblica e della Camera dei Deputati, in data …
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del …
Su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica
e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
Diritto-dovere all’istruzione e alla formazione
La Repubblica promuove l’apprendimento in tutto l’arco
della vita e assicura a tutti pari opportunità di
raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le
capacità e le competenze, attraverso conoscenze e
abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini
e le scelte personali, adeguate all’inserimento nella vita
sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle
dimensioni locali, nazionale ed europea.
L’obbligo scolastico di cui all’articolo 34 della Costituzione,
nonché l’obbligo formativo, introdotto dalla legge
17 maggio 1999, n. 144, articolo 68 e successive modificazioni,
sono ridefiniti ed ampliati, secondo quanto previsto dal
presente articolo, come diritto all’istruzione e formazione
e correlativo dovere.
La Repubblica assicura a tutti il diritto all’istruzione
e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino
al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo
anno di età. Tale diritto si realizza nel primo ciclo
del sistema dell’istruzione, che comprende la scuola primaria
e la scuola secondaria di primo grado, e nel secondo ciclo
che comprende il sistema dei licei e il sistema dell’istruzione
e della formazione professionale, nonché nel sistema
dell’apprendistato di cui all’articolo 48 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, secondo livelli essenziali di
prestazione cui tutte le istituzioni formative di cui all’articolo
2 comma 4 sono tenute per garantire il diritto personale,
sociale e civile all’istruzione e ad una formazione di qualità.
Tali livelli sono definiti su base nazionale a norma dell’articolo
117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e mediante
regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere
c) e h) e articolo 7, commi 1, lettera c) e comma 2, della
legge 28 marzo 2003, n. 53.
Nelle istituzioni scolastiche statali la fruizione del diritto
di cui al comma 3 non è soggetta a tasse di iscrizione
e di frequenza.
La fruizione dell’offerta di istruzione e di formazione
come previsto dal presente decreto costituisce per tutti
ivi compresi, ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, i minori stranieri presenti nel
territorio dello Stato, oltre che un diritto soggettivo,
un dovere sociale ai sensi dell’articolo 4, secondo comma
della Costituzione, sanzionato come previsto dall’articolo
7 del presente decreto.
La Repubblica garantisce, attraverso adeguati interventi,
l’integrazione nel sistema educativo di istruzione e formazione
delle persone in situazione di handicap, a norma della legge
5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni.
L’attuazione del diritto e del correlativo dovere di cui
al presente articolo si realizza con le gradualità
e modalità previste dall’articolo 8.
Articolo 2
Realizzazione del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione
Il diritto-dovere ha inizio con l’iscrizione alla prima
classe della scuola primaria, secondo quanto previsto dal
decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59.
Le scuole secondarie di primo grado organizzano, in raccordo
con le istituzioni del sistema educativo di istruzione e
formazione del secondo ciclo ed i competenti servizi territoriali,
iniziative di orientamento ai fini della scelta dei percorsi
educativi del secondo ciclo, sulla base dei percorsi di
ciascun allievo, personalizzati e documentati.
I giovani che hanno conseguito il titolo conclusivo del
primo ciclo sono iscritti ad un istituto del sistema dei
licei o del sistema di istruzione e formazione professionale
di cui all’articolo 1, comma 3, fino al conseguimento del
diploma liceale o di un titolo o di una qualifica professionale
di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di
età, fatto salvo il limite di frequentabilità
delle singole classi ai sensi dell’articolo 192, comma 4
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nonché
quello derivante dalla contrazione di una ferma volontaria
nelle carriere iniziali delle forze armate, compresa l’Arma
dei Carabinieri.
Ai fini di cui al comma 3, l’iscrizione è effettuata
presso le istituzioni del sistema dei licei o presso quelle
del sistema di istruzione e formazione professionale che
realizzano profili educativi, culturali e professionali,
ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di
differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale
e spendibili nell’Unione europea, se rispondenti ai livelli
essenziali di prestazione definiti ai sensi dell’articolo
2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53,
e secondo le norme regolamentari di cui all’ articolo 7,
comma 1, lettera c) della legge medesima. I predetti livelli
comprendono anche gli standard minimi per l’accreditamento
dei soggetti che offrono percorsi di istruzione e formazione
professionale.
All’attuazione del diritto-dovere concorrono gli alunni,
le loro famiglie e le istituzioni scolastiche e formative,
condividendo l’obiettivo della crescita e valorizzazione
della persona umana secondo percorsi formativi rispondenti
alle attitudini di ciascuno e finalizzati al pieno successo
formativo.
Articolo 3
Anagrafe nazionale degli studenti
Ai fini di cui agli articoli 1 e 2, l’anagrafe nazionale
degli studenti presso il Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca raccoglie i dati sui percorsi scolastici,
formativi e in apprendistato dei singoli studenti a partire
dal primo anno della scuola primaria.
Con apposite intese, tra Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, in sede di Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è assicurata
l’integrazione dell’Anagrafe nazionale con quelle territoriali
della popolazione, anche in relazione a quanto disposto
dagli articoli 4 e 7, nonché il coordinamento con
le funzioni svolte dai servizi per l’impiego in materia
di orientamento, informazione e tutorato.
Articolo 4
Azioni per il successo formativo e la prevenzione degli
abbandoni
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali, adotta, previa intesa con la Conferenza
unificata a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, linee guida per la realizzazione di piani di intervento
per l’orientamento, la prevenzione ed il recupero degli
abbandoni, al fine di assicurare la piena realizzazione
del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione.
Articolo 5
Riconoscimento dei crediti e certificazione
La frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo
ciclo comporta l’acquisizione di crediti certificati che
possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa
degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i
diversi percorsi del sistema dei licei, del sistema dell’istruzione
e della formazione professionale nonché dell’apprendistato.
Agli stessi fini di cui al comma 1, nel secondo ciclo sono
riconosciuti, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari
di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c) della legge 28
marzo 2003, n. 53, con specifiche certificazioni di competenza
rilasciate dalle istituzioni scolastiche o formative, esercitazioni
pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia
o all’estero anche con periodi di inserimento nelle realtà
culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi,
ivi compresi quelli nell’esercizio dell’alternanza scuola-lavoro
di cui all’articolo 4 della stessa legge.
I percorsi formativi svolti in apprendistato per l’espletamento
del diritto dovere di istruzione e formazione costituiscono
credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione
e di istruzione e formazione professionale secondo quanto
previsto dall’articolo 51 del decreto legislativo 10 settembre
2003 n. 276.
Articolo 6
Passaggi tra i percorsi del sistema educativo di istruzione
e di formazione
Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione
di cui all’articolo 1, comma 3, anche associandosi tra di
loro, assicurano ed assistono gli studenti nella possibilità
di cambiare indirizzo all’interno del sistema dei licei
nonché di passare dal sistema dei licei al sistema
dell’istruzione e formazione professionale e all’apprendistato,
e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, anche
con modalità di integrazione dei percorsi, finalizzate
all’acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova
scelta.
Le modalità di valutazione dei crediti di cui all’articolo
5 ai fini dei passaggi dai percorsi formativi ai percorsi
scolastici e a quelli in apprendistato, e viceversa, sono
definite, con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui
all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
con apposito regolamento da emanarsi a norma della legge
28 marzo 2003, n. 53, articolo 7, lettere b) e c).
Articolo 7
Vigilanza sull’assolvimento del diritto-dovere e sanzioni
Responsabili dell’adempimento del dovere di istruzione
e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi
titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli
alle istituzioni scolastiche o formative.
Alla vigilanza sull’adempimento del dovere di istruzione
e formazione, anche sulla base dei dati forniti dall’anagrafe
nazionale degli studenti di cui all’articolo 3, così
come previsto dal presente decreto, provvedono:
il Comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti
al predetto dovere;
i dirigenti scolastici o i responsabili, rispettivamente,
delle istituzioni del sistema di istruzione o del sistema
di istruzione e formazione professionale presso le quali
sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione
gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere;
i servizi per l’impiego in relazione alle funzioni di loro
competenza a livello territoriale
In caso di mancato adempimento del dovere di istruzione
e formazione si applicano a carico dei responsabili le sanzioni
previste dalle norme vigenti.
Articolo 8
Gradualità dell’attuazione del diritto-dovere all’istruzione
e alla formazione
In attesa dell’emanazione dei decreti legislativi inerenti
il secondo ciclo di istruzione e di istruzione e formazione
professionale, dall’anno scolastico 2004-2005, l’iscrizione
e la frequenza gratuite di cui all’articolo 1, comma 4,
ricomprendono i primi due anni degli istituti secondari
superiori e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione
professionale realizzati sulla base dell’accordo in sede
di Conferenza unificata del 19 giugno 2003.
Alla completa attuazione del diritto-dovere all’istruzione
e formazione, come previsto dall’articolo 1, si provvede
attraverso i decreti attuativi dell’articolo 2, comma 1,
lettere g), h) e i) della legge 28 marzo 2003, n. 53, adottati
ai sensi dell’articolo 1 della stessa legge, nel rispetto
delle modalità di copertura finanziaria definite
dall’articolo 7, comma 8 della predetta legge.
Fino alla completa attuazione del diritto-dovere come previsto
al comma 2 continua ad applicarsi l’articolo 68 comma 4
della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni,
che si intende riferito all’obbligo formativo come ridefinito
dall’articolo 1 del presente decreto.
Art. 9
Monitoraggio
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca e il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, avvalendosi dell’Istituto per lo Sviluppo della
Formazione professionale dei Lavoratori (ISFOL) e di altri
organismi tecnici di riferimento, effettuano annualmente
il monitoraggio sullo stato di attuazione della presente
legge, a partire dall’anno successivo a quello della sua
entrata in vigore, comunicandone i risultati alla Conferenza
Unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
A norma della legge 28 marzo 2003, articolo 7, comma 3,
anche con riferimento ai risultati del monitoraggio di cui
al comma 1 il Ministero dell’Istruzione, Università
e Ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione
sul sistema educativo di istruzione e formazione professionale.
Articolo 10
Norma di copertura finanziaria
All’onere derivante dall’articolo 8, comma 1 del presente
decreto, quantificato in 11,888 milioni di euro per l’anno
2004 e in 15,815 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005,
si provvede con quota parte della spesa autorizzata dall’articolo
3, comma 92 della legge 24 dicembre 2003, n. 350
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