Rivalutazione livelli di reddito assegno per nucleo familiare – 1° luglio 2002

Rivalutazione livelli di reddito assegno per nucleo familiare – 1 luglio 2002


L’Inps con Circolare n.110 del 13 giugno 2002 ha stabilito i nuovi limiti (v. Tabelle) di reddito familiare (non sono ci sono maggiorazioni degli importi) da considerare ai fini della corresponsione dell’assegno per nucleo familiare per il periodo 1 luglio 20021 – 30 giugno 2003. 
Gli elementi utili per la determinazione dell’assegno sono due:
1) la composizione del nucleo familiare;
2) il reddito complessivo assoggettabile all’Irpef facente capo a tutti i componenti il nucleo familiare.
Per quanto riguarda il primo punto:
a) uno stesso nucleo familiare pu usufruire soltanto di un assegno;
b) il nucleo familiare costituito:
* dai coniugi (con esclusione di quello legalmente ed effettivamente separato);
* dai figli e loro equiparati (ivi compresi quelli avuti da precedente matrimonio di et inferiore ai 18 anni (senza limite di et qualora si trovino, a causa di infermit o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilit di dedicarsi ad un proficuo lavoro)
* fanno parte del nucleo familiare i fratelli, le sorelle ed i nipoti del dipendente o pensionato nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e semprech si trovino ad essere inferiori di 18 anni di et o inabili a proficuo lavoro (da comprovare con stato di famiglia o dichiarazione ai sensi dell’art.2 legge n.15/1968).
Per quanto riguarda, invece, il reddito del nucleo familiare si deve tener conto dell’ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all’Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell’anno solare precedente il 1 luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell’assegno fino al 30 giugno dell’anno successivo.
Pertanto, per la determinazione dell’assegno spettante dal 1 luglio 2002 si deve fare riferimento alla dichiarazione dei redditi relativa all’anno solare 2001.
E’ importante ricordare che l’assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altre prestazioni previdenziali derivanti da lavoro dipendente inferiore al 70% del reddito complessivo.
Le variazioni dei componenti il nucleo familiare devono essere comunicate entro 30 giorni dal loro verificarsi. 
Per ottenere il nuovo assegno basta una semplice autoattestazione (v. modello) con firma non autenticata.



Redazione


Snadir 2002

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