RIDUZIONE DELL’ORA DI LEZIONE E OBBLIGO DEL RECUPERO
Ogni anno scolastico, inevitabilmente, negli istituti di istruzione secondaria, ci si ritrova dinanzi a questo dilemma: quando c’è una riduzione nella durata dell’ora di lezione sorge un obbligo, da parte del docente, di recuperare tale frazione oraria?
Numerosi sono anche i quesiti rivolti, in questi ultimi tre – quattro anni, al MIUR sulla questione e il Ministero ha offerto una serie di chiarimenti, a partire dalla C.M. n.225 del 5 ottobre 2000 nella quale si precisava, con un esplicito rinvio al Contratto della Scuola, che “le modalità organizzative per l’esercizio della funzione docente e l’articolazione dell’orario di servizio degli insegnanti restano disciplinate dall’art.24 citato – (CCNL-Scuola 26 maggio 1999) – e dall’art.41 del CCNL 4 agosto 1995, nonché dai contratti di interpretazione autentica che negli anni passati sono stati sottoscritti dalle parti con riferimento alla richiamata disciplina contrattuale”.
Le fonti interpretative cui la C.M. n.225/2000 si riferisce sono:
l’accordo di interpretazione autentica del 1° luglio 1997, che rinvia alle CC.MM. n.243 del 22 settembre 1979 e n. 192 del 3 luglio 1980, e
accordo relativo alla sequenza contrattuale art. 24, comma 3, CCNL-Scuola 26 maggio 1999, sottoscritto il 18 ottobre 2000, a seguito della certificazione della Corte dei Conti.
Dalla correlazione delle norme indicate emerge che la riduzione dell’ora di lezione per causa di forza maggiore (es. orario dei mezzi di trasporto pubblici o effettuazione dei doppi turni) non fa sorgere a carico dei docenti l’obbligo di recuperare le frazioni di ora.
Diverso è il caso della riduzione dell’ora di lezione per motivi didattici (flessibilità oraria o sperimentazioni), in tali casi i docenti sono obbligati a recuperare la frazione di ora non prestata (nel caso delle sperimentazioni con attività comunque a questa connesse).
E’ evidente che la diversa motivazione addotta per operare la riduzione oraria della lezione è fondamentale per evitare al dirigente scolastico di incorrere in possibili ricorsi da parte di quei docenti che si vedono consegnare un atto formale per il recupero delle frazioni orario.
Il compito di individuare eventuali cause di forza maggiore spetta allo stesso dirigente scolastico il quale sottopone la questione al Consiglio d’istituto; questo, se condivide i rilievi esposti dal dirigente scolastico, deve specificare i motivi della riduzione dell’ora di lezione e demandare il tutto al Collegio dei docenti per la relativa delibera. Il Collegio dei docenti, in particolare, dovrà valutare la compatibilità della riduzione dell’ora di lezione con gli obiettivi formativi del POF.
La C.M. n.243 del 22 settembre 1979, a cui tutte le norme successive si richiamano, specifica che la riduzione oraria non è applicabile nei giorni in cui si svolgono quattro ore; nei giorni in cui le ore di lezione sono cinque è possibile una riduzione (di non oltre dieci minuti per ora) o alla prima o all’ultima ora di lezione, solo in casi eccezionali può aversi riduzione sia alla prima che all’ultima ora.
Nei giorni in cui si svolgono sei ore la riduzione è applicabile alla prima ed all’ultima ora, eccezionalmente anche alla penultima ora.
Nei giorni in cui si svolgono sette ore di lezione la riduzione può riferirsi alle prime due e alle ultime tre ore.
La circolare esplicitamente dispone, in tali casi, che “non è configurabile alcun obbligo per i docenti di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione”.
La stessa circolare insiste sul carattere eccezionale di tali disposizioni che, pertanto, possono in ogni momento essere revocate dal dirigente scolastico, sempre che vengano meno i motivi che le hanno determinate (modifica degli orari dei trasporti pubblici, cessazione dei doppi turni).
Ernesto Soccavo
Snadir – lunedì 24 settembre 2007
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